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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 636/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 636/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. Parte_4 C.F._4
rappresentate dagli avv.ti CARUSO GIUSEPPE ROBERTO, SANSALONE DOMENICO EUGENIO in forza di procure allegata all'atto di citazione
ATTORI
Contro
(C.F. ), rappresentato dall'avv. PRINETTO Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPINA, in forza di procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, impugnazione delibera condominiale
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
“Nel merito e in via principale:
pagina 1 di 9 - Accertato e dichiarato che il decreto ingiuntivo n. 5743/2023 ricomprende somme già oggetto di giudicato, ex art. 2909 c.c., nonché oggetto di esecuzione mobiliare in odio alla sig.ra Parte_1
accogliere l'opposizione spiegata e per gli effetti dichiarare inefficace, inammissibile e/o
[...]
nullo il decreto ingiuntivo opposto revocandolo.
- Accertare e dichiarare che le somme richieste costituiscono un indebito arricchimento e/o un arricchimento senza causa. In ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto.
- Accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera assembleare del 27.02.2023 per i motivi tutti di cui alla superiore esposizione.
In Subordine:
- Rideterminare la somma dovuta dalle sig.re , in quella ritenuta di giustizia e Parte_5
maturata dal settembre 2021 al settembre 2023, a titolo di spese di riscaldamento e acqua potabile.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.”
46 52 Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito a) Ammettere i mezzi di prova di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2) c.p.c., non ammessi con ordinanza 20/11/2024; in principalità e nel merito: preso atto di quanto precisato dal Giudice in tema di sospensione della provvisoria esecutività nella ordinanza 4/7/2024 il Condominio opposto ritira la domanda di cui al punto b) delle Conclusioni di cui all'atto costitutivo , ossia “respingere le avversarie istanze, deduzioni, domande e conclusioni in quanto infondate, in fatto e in diritto, secondo quanto meglio precisato in narrativa, e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo Tribunale di
Torino n. 5473/2023 in quanto valido ed efficace”; chiede in ogni caso:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le domande di cui al punto c) dell'atto costitutivo, ossia:
c.
1. respingere le avversarie istanze, deduzioni, domande e conclusioni in quanto infondate, in fatto e in diritto, secondo quanto meglio precisato nei vari scritti difensivi in atti;
c.
2. dichiarare tenute e conseguentemente condannare le sigg.re , Parte_1 Parte_2
, e , in solido tra loro al pagamento in favore del
[...] Parte_3 Parte_4
, per le causali di cui alla narrativa la somma almeno di € 2.726,07 Parte_6
ossia € 11.847,42 di cui alle rate nel frattempo scadute del bilancio preventivo di cui alla delibera assembleare condominiali 27/2/2023, dedotto l'importo di cui già a decreto ingiuntivo n. 9473/2021
pagina 2 di 9 (€ 9.121,35), oltre dalla scadenza delle singole rate al saldo, ovvero alla somma accertanda come dovuta in corso di causa;
chiede ex art.96 c.p.c.:
d) condannare le opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per il risarcimento (anche solo con valutazione equitativa) dei disagi e pesi importi alla normale gestione condominiale.
Il tutto con vittoria di compensi e spese di giustizia del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le attrici, proprietarie di un'unità immobiliare nel condominio di in Parte_6
Torino, si oppongono al decreto n. 5743 del 21.9.2023, con cui è stato loro ingiunto di pagare al
Condominio la somma di € 11.721,35 per spese condominiali e di riscaldamento.
Espongono che il ricorso monitorio depositato dal il si fonda sulla CP_1 CP_2
delibera assembleare del 27.2.2023 che, nell'approvare il consuntivo riscaldamento 2021-2022 e il preventivo 2022/23 con i relativi riparti, ha individuato in tale misura il debito delle opponenti.
A fondamento dell'opposizione deducono che i crediti azionati dal si fondano, in CP_1
gran parte, sulle medesime delibere assembleari, adottate fra il 2014 e il 2021, già azionate in via monitoria dal , che ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 9437/2021, confermato con la CP_1
sentenza n. 3933 del 14.10.2023, passata in giudicato e già messa in esecuzione nei confronti delle attrici. Sostengono quindi che con il decreto oggi opposto il , in violazione del principio del CP_1
ne bis in idem, ha ottenuto una nuova condanna delle attrici al pagamento delle stesse somme già oggetto del precedente titolo;
ed evidenziano che, in caso di mancata revoca del decreto, il si arricchirebbe indebitamente in danno delle opponenti. CP_1
Le attrici, inoltre, impugnano la delibera del 27.2.23 nella parte in cui ha approvato il consuntivo della gestione riscaldamento e acqua potabile 2021/2022 e il preventivo 2022/2023.
Premettono che tale delibera è stata approvata in assenza delle attrici e non è stata loro comunicata.
Sostengono la nullità della delibera “nella parte in cui in addebita alle odierni attrici la somma di €
2.293,92, a titolo di presunti “movimenti personali”, in quanto tale oggetto è giuridicamente impossibile: ovvero è contrario alla legge e non rientra nella competenza dell'assemblea ordinaria del
pagina 3 di 9 27 febbraio 2023, convocata per approvare il consuntivo e il preventivo per la gestione del riscaldamento e dell'acqua potabile e relativi riparti”. Sostengono, comunque, che la delibera è annullabile “in quanto viziata da evidenti e grossolani errori di attribuzione e ripartizione delle spese comuni”.
Concludono per la revoca del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di nullità o l'annullamento della delibera del 27.2.2023.
Il : Controparte_1 Parte_7
• contesta che il decreto ingiuntivo qui opposto e quello precedentemente ottenuto (n.
9437/2021) si fondino sulla stessa delibera condominiale: il primo decreto, infatti, si fondava sulla delibera assembleare del 3.5.2021;
• deduce che, al momento del deposito del ricorso, non era stata ancora emessa sentenza di conferma del precedente decreto ingiuntivo: tale sentenza è stata emessa il 13.10.2023 ed è passata in giudicato il 26.11.2023;
• evidenzia che il bilancio preventivo 2022/23, approvato con la delibera del 27.2.23, ha
(doverosamente) tenuto conto dei consuntivi degli anni precedenti, riportando il credito condominiale da essi derivante, credito che non era stato recuperato dal;
CP_1
• con riferimento all'impugnazione della delibera 27.2.23, contesta, anzitutto, che le attrici non abbiano ricevuto il verbale dell'assemblea; nel merito, richiama la sentenza del Tribunale di
Torino n. 491/2021 che ha accertato il diritto del Condominio di pretendere dalle attrici le spese per la gestione dell'impianto di riscaldamento (diverse dai consumi); e sostiene la correttezza degli importi ad esse addebitati e la genericità delle loro doglianze.
*
Con ordinanza del 4.7.2024 è stata sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo ed è stata respinta l'istanza di sospensione della delibera assembleare 27.2.2023.
*
1. Va dato atto che il , all'udienza di discussione del 6.3.25, ha modificato le CP_1
proprie conclusioni: per un verso, rinunciando a riproporre la domanda di conferma del decreto ingiuntivo;
per altro verso, limitando la richiesta di condanna delle opponenti al pagamento della somma di € 2.726,07, in luogo di € 11.721,35 come chiesto in comparsa di risposta. La minor somma è pagina 4 di 9 data (secondo quanto si legge nelle conclusioni del convenuto) da “€ 11.847,42 di cui alle rate nel frattempo scadute del bilancio preventivo di cui alla delibera assembleare condominiale 27/2/2023, dedotto l'importo di cui già a decreto ingiuntivo n. 9473/2021 (€ 9.121,35)”. Il ricorrente ha così implicitamente aderito al primo motivo di opposizione, con cui si lamentava la duplicazione della pretesa creditoria per tutte le somme già chieste e ottenute con il decreto ingiuntivo n. 9473/2021, confermato con sentenza passata in giudicato.
2. Va comunque rilevato, anche ai fini della statuizione sulle spese del giudizio, che tale motivo di opposizione era fondato. Il , infatti, con il ricorso depositato il 13.9.2023, ha proposto CP_1
una seconda domanda giudiziale in relazione a una pretesa creditoria che (per la gran parte) era già stata riconosciuta in altro provvedimento giudiziale. E' sufficiente leggere i ricorsi e i documenti ad essi allegati per comprendere che il ha azionato, con due differenti ricorsi, i crediti CP_1
derivanti dalle medesime delibere di approvazione dei bilanci;
e, segnatamente, dalle delibere assunte in date 9.10.2014, 27.11.2014, 19.2.2015, 19.2.2016, 18.1.2017, 6.4.2018, 31.5.2019,
3.5.2021. All'epoca del deposito del primo ricorso (15.9.2021) l'ultima delibera adottata era quella del
3.5.2021, che – correttamente – riportava l'intero debito della proprietà . Parte_5
All'epoca del deposito del secondo ricorso (13.9.2023) l'ultima delibera adottata era quella del
27.2.2023 che, oltre a riportare il debito delle annualità precedenti, approvava il consuntivo 2021/22
e il preventivo 2022/23. Anche questa delibera – del tutto correttamente – riportava il pregresso debito insoluto della proprietà . Tuttavia, se l'indicazione a bilancio di tale Parte_5
debito è corretta, come pacificamente conferma la giurisprudenza richiamata dal , è, CP_1
invece, arbitraria la pretesa di ottenere un secondo titolo giudiziale per il pagamento delle medesime somme. Infatti, rispetto a una simile pronuncia il non aveva alcun interesse ad agire (art. CP_1
100 c.p.c.), poiché già disponeva di titolo giudiziale per quelle somme. Peraltro, l'aver cumulato il credito nuovo (quello del consuntivo 2021/22, approvato con la delibera del 27.2.23) con quello
“vecchio” (risultante dalle delibere precedenti) ha comportato significativi effetti sotto il profilo della individuazione del giudice competente (il Tribunale in luogo del Giudice di Pace) e sotto quello delle spese giudiziali liquidate con il decreto ingiuntivo. Tanto più grave appare la condotta del CP_1
ove si consideri che esso, se, alla data di deposito del secondo ricorso monitorio (13.9.2023) disponeva (soltanto) di un titolo esecutivo, non ancora confermato con sentenza e non divenuto definitivo, al momento in cui si è costituito nel presente giudizio di opposizione aveva ottenuto la pagina 5 di 9 conferma del decreto ingiuntivo con sentenza del 13.10.2023, passata in giudicato il 26.11.2023.
Ciononostante, il , nelle conclusioni formulate in comparsa di risposta e per tutto il corso CP_1
del giudizio fino all'udienza di discussione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e domandato la condanna delle attrici al pagamento dell'intera somma (€ 11.721,35) portata dal decreto.
3. Va poi precisato che la domanda di pagamento “delle rate nel frattempo scadute del bilancio preventivo di cui alla delibera 27.2.2023” costituisce domanda nuova – come tempestivamente eccepito dall'opponente alla udienza di precisazione – poiché con il decreto ingiuntivo e nei successivi atti di causa il si era limitato a chiedere il pagamento delle rate scadute all'epoca di CP_1
deposito del ricorso. Pertanto, la domanda di pagamento come specificata all'udienza di precisazione conclusioni è ammissibile nei limiti di € 2.600 (€ 11.721,35 - € 9.121,35).
4. Le attrici, con il medesimo atto di opposizione a decreto ingiuntivo, impugnano la delibera assembleare del 27.2.2023, sulla quale si fonda la pretesa del al pagamento della somma CP_1
di € 2.600, ulteriore rispetto ai crediti condominiali già risultanti da precedenti delibere di approvazione dei bilanci e – come detto sopra – già azionate in giudizio. Esse sostengono:
• la nullità della delibera nella parte in cui addebita loro la somma di € 2.293,92 a titolo di
“movimenti personali”, ritenendo tale delibera “giuridicamente impossibile” perché “contraria alla legge e non rientra nella competenza dell'assemblea ordinaria”;
• l'annullabilità della stessa delibera perché “viziata da evidenti e grossolani errori di attribuzione e ripartizione delle spese comuni”.
4.1 Il , pur senza espressamente formulare una eccezione di tardività CP_1
dell'impugnazione per mancato rispetto del termine di cui all'art. 1137 c.c., deduce che le attrici, assenti all'assemblea del 27.2.2023, hanno tuttavia ricevuto copia del relativo verbale (senza precisare quando). A supporto di questa affermazione produce (doc. 24.1) una fattura emessa da società di servizi (Rolexpress Service) da cui risulta un invio (presuntivamente del verbale di assemblea) effettuato mediante posta ordinaria in data 22.3.2023. Non c'è prova, tuttavia, della ricezione di questo plico. Tale non può essere il doc. 24.2, che è semplice fotocopia di una videata, verosimilmente proveniente dalla medesima società di servizi, da cui risulterebbe l'avvenuta consegna;
e che, tuttavia, è priva di sottoscrizione dei riceventi e non è assistita da alcuna presunzione di veridicità. In difetto di prova della comunicazione del verbale, deve ritenersi che le pagina 6 di 9 opponenti ne abbiano avuto conoscenza per la prima volta con la notifica del ricorso monitorio. Con la conseguenza che la loro impugnazione deve ritenersi tempestiva.
4.2 Le attrici lamentano, in primo luogo, che il bilancio approvato nell'assemblea, con i relativi riparti, ha posto a loro carico “movimenti personali” per € 2.293,92 al di fuori delle “competenze assembleari”. La censura delle attrici va correttamente intesa nel senso che l'assemblea ha deliberato al di fuori di quanto previsto dal suo oggetto. Esse affermano infatti che tale addebito “è contrario alla legge e non rientra nella competenza dell'assemblea ordinaria del 21 febbraio 2023, convocata per approvare il consuntivo e il preventivo per la gestione del riscaldamento e dell'acqua potabile e relativi riparti” (citazione p. 10). La censura è fondata. Come si evince dal verbale dell'assemblea (doc. 13 attori) e dalla lettera di convocazione (doc. 23 convenuto), i punti all'ordine del giorno dell'assemblea erano unicamente l'approvazione del consuntivo 2021/2022 e del preventivo 2022/2023 della gestione riscaldamento e acqua potabile. A proposito delle movimentazioni personali addebitate alle sig.re il condominio afferma (comparsa di risposta p. 9): “Il bilancio consuntivo Parte_5
ha indicato anche le spese personali delle parti, rappresentate dalle spese legali riconosciute dai vari titoli giudiziali, ottenuti nei confronti delle sigg.re e e che, in conformità alla Parte_1 Parte_2
giurisprudenza in materia, sono state legittimamente attribuite alle singole condomine (doc. nn. 26 e
27); nonché, dai corrispettivi che (da preventivo, doc. n. 28) attribuisce Controparte_3
per l'attività di recupero del credito del Condominio nei confronti di ciascun condomino moroso”.
Queste difese contengono l'esplicito riconoscimento del fatto che il Condominio ha deliberato su un punto che non era stato posto all'ordine del giorno, poiché le c.d. “spese personali” di cui si tratta sono estranee alla gestione del riscaldamento e dell'acqua potabile. Inoltre, trattasi di spese che non trovano riscontro nel rendiconto che l'assemblea ha approvato. Va pertanto annullata la delibera assunta dall'assemblea del in data 27.2.2023 nella parte in cui ha Parte_8
approvato il consuntivo gestione riscaldamento e acqua potabile 2021/2022 e relativi riparti;
infatti, con l'approvazione di questo documento sono state deliberate e poste a carico delle attrici spese personali non risultanti dal rendiconto e, soprattutto, estranee alla gestione riscaldamento e acqua.
4.3 Alla medesima conclusione di annullamento deve pervenirsi con riferimento alla delibera di approvazione del preventivo 2022-23. Il preventivo, infatti, pur se non contiene addebiti di spese personali a carico delle attrici, tuttavia riporta l'erroneo saldo derivante dal consuntivo 2021/2022 che illegittimamente addebita le spese personali di cui si è detto sopra.
pagina 7 di 9 5. Riassuntivamente:
• il decreto ingiuntivo n. 5743 del 21.9.2023 va revocato;
• va accolta la domanda delle attrici di annullamento della delibera condominiale del 27.2.2023;
• la domanda del (modificata e ridotta all'udienza di precisazione delle conclusioni) CP_1
di condannare le attrici al pagamento della minor somma, data dalla differenza fra il debito risultante a loro carico dalla delibera 27.2.2023 e quanto già ottenuto dal con il CP_1
decreto ingiuntivo n. 9473/2021 (cioè € 9.121,35) va parimenti respinta, perché si fonda sulla delibera che viene qui annullata.
6.1 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico del
. Esse vengono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Parte_8
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come da ultimo modificata dal D.M. 147/2022. Ai fini della liquidazione fra il minimo e il massimo previsti dallo scaglione di riferimento, si tiene conto dell'importanza del procedimento, della complessità e del numero delle questioni trattate, nonché del pregio dell'attività difensiva, desunto anche dalle tecniche redazionali degli atti difensivi.
• fase di studio € 919
• fase introduttiva € 777
• fase di trattazione € 1.200
• fase decisoria € 1.500
E dunque in totale € 4.396, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
6.2 Si ravvisano i presupposti di cui all'art. 96, comma 3° c.p.c., per condannare il CP_1
al pagamento della somma di seguito determinata. Si richiamano le considerazioni svolte al punto 2; e si sottolinea che il convenuto opposto ha agito in giudizio per chiedere il pagamento di un credito che, in gran parte, aveva già azionato in altro giudizio. Tanto più grave è la condotta del convenuto in quanto, a fronte dell'eccezione sollevata dalle opponenti, ha insistito nella domanda di condanna anche dopo che il decreto ingiuntivo già ottenuto era stato confermato con sentenza passata in giudicato, riducendo la propria pretesa solo in sede di discussione finale. Si ritiene pertanto di condannare il convenuto al pagamento in favore delle attrici della somma € 2.200, pari a circa la metà di quanto sopra liquidato a titolo di spese di lite.
Inoltre, il va condannato, ai sensi dell'art. 96 u.c., al pagamento in favore della CP_1
cassa delle ammende di una somma che si quantifica in € 1.000.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 5743 del 21.9.2023; annulla le delibere assunte dall'assemblea del in data Controparte_4
27.2.2023; rigetta le domande proposte dal;
Parte_8 CP_4
condanna il all'integrale rimborso delle spese del Controparte_4
giudizio in favore delle attrici opponenti, liquidandole in € 4.396, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
visto l'art. 96 c.p.c., condanna il al pagamento in favore delle attrici Controparte_4
opponenti di € 2.200; condanna il al pagamento in favore della cassa delle Controparte_4
ammende di € 1.000.
Torino, 24 marzo 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 636/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. Parte_4 C.F._4
rappresentate dagli avv.ti CARUSO GIUSEPPE ROBERTO, SANSALONE DOMENICO EUGENIO in forza di procure allegata all'atto di citazione
ATTORI
Contro
(C.F. ), rappresentato dall'avv. PRINETTO Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPINA, in forza di procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, impugnazione delibera condominiale
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
“Nel merito e in via principale:
pagina 1 di 9 - Accertato e dichiarato che il decreto ingiuntivo n. 5743/2023 ricomprende somme già oggetto di giudicato, ex art. 2909 c.c., nonché oggetto di esecuzione mobiliare in odio alla sig.ra Parte_1
accogliere l'opposizione spiegata e per gli effetti dichiarare inefficace, inammissibile e/o
[...]
nullo il decreto ingiuntivo opposto revocandolo.
- Accertare e dichiarare che le somme richieste costituiscono un indebito arricchimento e/o un arricchimento senza causa. In ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto.
- Accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera assembleare del 27.02.2023 per i motivi tutti di cui alla superiore esposizione.
In Subordine:
- Rideterminare la somma dovuta dalle sig.re , in quella ritenuta di giustizia e Parte_5
maturata dal settembre 2021 al settembre 2023, a titolo di spese di riscaldamento e acqua potabile.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.”
46 52 Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito a) Ammettere i mezzi di prova di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2) c.p.c., non ammessi con ordinanza 20/11/2024; in principalità e nel merito: preso atto di quanto precisato dal Giudice in tema di sospensione della provvisoria esecutività nella ordinanza 4/7/2024 il Condominio opposto ritira la domanda di cui al punto b) delle Conclusioni di cui all'atto costitutivo , ossia “respingere le avversarie istanze, deduzioni, domande e conclusioni in quanto infondate, in fatto e in diritto, secondo quanto meglio precisato in narrativa, e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo Tribunale di
Torino n. 5473/2023 in quanto valido ed efficace”; chiede in ogni caso:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le domande di cui al punto c) dell'atto costitutivo, ossia:
c.
1. respingere le avversarie istanze, deduzioni, domande e conclusioni in quanto infondate, in fatto e in diritto, secondo quanto meglio precisato nei vari scritti difensivi in atti;
c.
2. dichiarare tenute e conseguentemente condannare le sigg.re , Parte_1 Parte_2
, e , in solido tra loro al pagamento in favore del
[...] Parte_3 Parte_4
, per le causali di cui alla narrativa la somma almeno di € 2.726,07 Parte_6
ossia € 11.847,42 di cui alle rate nel frattempo scadute del bilancio preventivo di cui alla delibera assembleare condominiali 27/2/2023, dedotto l'importo di cui già a decreto ingiuntivo n. 9473/2021
pagina 2 di 9 (€ 9.121,35), oltre dalla scadenza delle singole rate al saldo, ovvero alla somma accertanda come dovuta in corso di causa;
chiede ex art.96 c.p.c.:
d) condannare le opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per il risarcimento (anche solo con valutazione equitativa) dei disagi e pesi importi alla normale gestione condominiale.
Il tutto con vittoria di compensi e spese di giustizia del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le attrici, proprietarie di un'unità immobiliare nel condominio di in Parte_6
Torino, si oppongono al decreto n. 5743 del 21.9.2023, con cui è stato loro ingiunto di pagare al
Condominio la somma di € 11.721,35 per spese condominiali e di riscaldamento.
Espongono che il ricorso monitorio depositato dal il si fonda sulla CP_1 CP_2
delibera assembleare del 27.2.2023 che, nell'approvare il consuntivo riscaldamento 2021-2022 e il preventivo 2022/23 con i relativi riparti, ha individuato in tale misura il debito delle opponenti.
A fondamento dell'opposizione deducono che i crediti azionati dal si fondano, in CP_1
gran parte, sulle medesime delibere assembleari, adottate fra il 2014 e il 2021, già azionate in via monitoria dal , che ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 9437/2021, confermato con la CP_1
sentenza n. 3933 del 14.10.2023, passata in giudicato e già messa in esecuzione nei confronti delle attrici. Sostengono quindi che con il decreto oggi opposto il , in violazione del principio del CP_1
ne bis in idem, ha ottenuto una nuova condanna delle attrici al pagamento delle stesse somme già oggetto del precedente titolo;
ed evidenziano che, in caso di mancata revoca del decreto, il si arricchirebbe indebitamente in danno delle opponenti. CP_1
Le attrici, inoltre, impugnano la delibera del 27.2.23 nella parte in cui ha approvato il consuntivo della gestione riscaldamento e acqua potabile 2021/2022 e il preventivo 2022/2023.
Premettono che tale delibera è stata approvata in assenza delle attrici e non è stata loro comunicata.
Sostengono la nullità della delibera “nella parte in cui in addebita alle odierni attrici la somma di €
2.293,92, a titolo di presunti “movimenti personali”, in quanto tale oggetto è giuridicamente impossibile: ovvero è contrario alla legge e non rientra nella competenza dell'assemblea ordinaria del
pagina 3 di 9 27 febbraio 2023, convocata per approvare il consuntivo e il preventivo per la gestione del riscaldamento e dell'acqua potabile e relativi riparti”. Sostengono, comunque, che la delibera è annullabile “in quanto viziata da evidenti e grossolani errori di attribuzione e ripartizione delle spese comuni”.
Concludono per la revoca del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di nullità o l'annullamento della delibera del 27.2.2023.
Il : Controparte_1 Parte_7
• contesta che il decreto ingiuntivo qui opposto e quello precedentemente ottenuto (n.
9437/2021) si fondino sulla stessa delibera condominiale: il primo decreto, infatti, si fondava sulla delibera assembleare del 3.5.2021;
• deduce che, al momento del deposito del ricorso, non era stata ancora emessa sentenza di conferma del precedente decreto ingiuntivo: tale sentenza è stata emessa il 13.10.2023 ed è passata in giudicato il 26.11.2023;
• evidenzia che il bilancio preventivo 2022/23, approvato con la delibera del 27.2.23, ha
(doverosamente) tenuto conto dei consuntivi degli anni precedenti, riportando il credito condominiale da essi derivante, credito che non era stato recuperato dal;
CP_1
• con riferimento all'impugnazione della delibera 27.2.23, contesta, anzitutto, che le attrici non abbiano ricevuto il verbale dell'assemblea; nel merito, richiama la sentenza del Tribunale di
Torino n. 491/2021 che ha accertato il diritto del Condominio di pretendere dalle attrici le spese per la gestione dell'impianto di riscaldamento (diverse dai consumi); e sostiene la correttezza degli importi ad esse addebitati e la genericità delle loro doglianze.
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Con ordinanza del 4.7.2024 è stata sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo ed è stata respinta l'istanza di sospensione della delibera assembleare 27.2.2023.
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1. Va dato atto che il , all'udienza di discussione del 6.3.25, ha modificato le CP_1
proprie conclusioni: per un verso, rinunciando a riproporre la domanda di conferma del decreto ingiuntivo;
per altro verso, limitando la richiesta di condanna delle opponenti al pagamento della somma di € 2.726,07, in luogo di € 11.721,35 come chiesto in comparsa di risposta. La minor somma è pagina 4 di 9 data (secondo quanto si legge nelle conclusioni del convenuto) da “€ 11.847,42 di cui alle rate nel frattempo scadute del bilancio preventivo di cui alla delibera assembleare condominiale 27/2/2023, dedotto l'importo di cui già a decreto ingiuntivo n. 9473/2021 (€ 9.121,35)”. Il ricorrente ha così implicitamente aderito al primo motivo di opposizione, con cui si lamentava la duplicazione della pretesa creditoria per tutte le somme già chieste e ottenute con il decreto ingiuntivo n. 9473/2021, confermato con sentenza passata in giudicato.
2. Va comunque rilevato, anche ai fini della statuizione sulle spese del giudizio, che tale motivo di opposizione era fondato. Il , infatti, con il ricorso depositato il 13.9.2023, ha proposto CP_1
una seconda domanda giudiziale in relazione a una pretesa creditoria che (per la gran parte) era già stata riconosciuta in altro provvedimento giudiziale. E' sufficiente leggere i ricorsi e i documenti ad essi allegati per comprendere che il ha azionato, con due differenti ricorsi, i crediti CP_1
derivanti dalle medesime delibere di approvazione dei bilanci;
e, segnatamente, dalle delibere assunte in date 9.10.2014, 27.11.2014, 19.2.2015, 19.2.2016, 18.1.2017, 6.4.2018, 31.5.2019,
3.5.2021. All'epoca del deposito del primo ricorso (15.9.2021) l'ultima delibera adottata era quella del
3.5.2021, che – correttamente – riportava l'intero debito della proprietà . Parte_5
All'epoca del deposito del secondo ricorso (13.9.2023) l'ultima delibera adottata era quella del
27.2.2023 che, oltre a riportare il debito delle annualità precedenti, approvava il consuntivo 2021/22
e il preventivo 2022/23. Anche questa delibera – del tutto correttamente – riportava il pregresso debito insoluto della proprietà . Tuttavia, se l'indicazione a bilancio di tale Parte_5
debito è corretta, come pacificamente conferma la giurisprudenza richiamata dal , è, CP_1
invece, arbitraria la pretesa di ottenere un secondo titolo giudiziale per il pagamento delle medesime somme. Infatti, rispetto a una simile pronuncia il non aveva alcun interesse ad agire (art. CP_1
100 c.p.c.), poiché già disponeva di titolo giudiziale per quelle somme. Peraltro, l'aver cumulato il credito nuovo (quello del consuntivo 2021/22, approvato con la delibera del 27.2.23) con quello
“vecchio” (risultante dalle delibere precedenti) ha comportato significativi effetti sotto il profilo della individuazione del giudice competente (il Tribunale in luogo del Giudice di Pace) e sotto quello delle spese giudiziali liquidate con il decreto ingiuntivo. Tanto più grave appare la condotta del CP_1
ove si consideri che esso, se, alla data di deposito del secondo ricorso monitorio (13.9.2023) disponeva (soltanto) di un titolo esecutivo, non ancora confermato con sentenza e non divenuto definitivo, al momento in cui si è costituito nel presente giudizio di opposizione aveva ottenuto la pagina 5 di 9 conferma del decreto ingiuntivo con sentenza del 13.10.2023, passata in giudicato il 26.11.2023.
Ciononostante, il , nelle conclusioni formulate in comparsa di risposta e per tutto il corso CP_1
del giudizio fino all'udienza di discussione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e domandato la condanna delle attrici al pagamento dell'intera somma (€ 11.721,35) portata dal decreto.
3. Va poi precisato che la domanda di pagamento “delle rate nel frattempo scadute del bilancio preventivo di cui alla delibera 27.2.2023” costituisce domanda nuova – come tempestivamente eccepito dall'opponente alla udienza di precisazione – poiché con il decreto ingiuntivo e nei successivi atti di causa il si era limitato a chiedere il pagamento delle rate scadute all'epoca di CP_1
deposito del ricorso. Pertanto, la domanda di pagamento come specificata all'udienza di precisazione conclusioni è ammissibile nei limiti di € 2.600 (€ 11.721,35 - € 9.121,35).
4. Le attrici, con il medesimo atto di opposizione a decreto ingiuntivo, impugnano la delibera assembleare del 27.2.2023, sulla quale si fonda la pretesa del al pagamento della somma CP_1
di € 2.600, ulteriore rispetto ai crediti condominiali già risultanti da precedenti delibere di approvazione dei bilanci e – come detto sopra – già azionate in giudizio. Esse sostengono:
• la nullità della delibera nella parte in cui addebita loro la somma di € 2.293,92 a titolo di
“movimenti personali”, ritenendo tale delibera “giuridicamente impossibile” perché “contraria alla legge e non rientra nella competenza dell'assemblea ordinaria”;
• l'annullabilità della stessa delibera perché “viziata da evidenti e grossolani errori di attribuzione e ripartizione delle spese comuni”.
4.1 Il , pur senza espressamente formulare una eccezione di tardività CP_1
dell'impugnazione per mancato rispetto del termine di cui all'art. 1137 c.c., deduce che le attrici, assenti all'assemblea del 27.2.2023, hanno tuttavia ricevuto copia del relativo verbale (senza precisare quando). A supporto di questa affermazione produce (doc. 24.1) una fattura emessa da società di servizi (Rolexpress Service) da cui risulta un invio (presuntivamente del verbale di assemblea) effettuato mediante posta ordinaria in data 22.3.2023. Non c'è prova, tuttavia, della ricezione di questo plico. Tale non può essere il doc. 24.2, che è semplice fotocopia di una videata, verosimilmente proveniente dalla medesima società di servizi, da cui risulterebbe l'avvenuta consegna;
e che, tuttavia, è priva di sottoscrizione dei riceventi e non è assistita da alcuna presunzione di veridicità. In difetto di prova della comunicazione del verbale, deve ritenersi che le pagina 6 di 9 opponenti ne abbiano avuto conoscenza per la prima volta con la notifica del ricorso monitorio. Con la conseguenza che la loro impugnazione deve ritenersi tempestiva.
4.2 Le attrici lamentano, in primo luogo, che il bilancio approvato nell'assemblea, con i relativi riparti, ha posto a loro carico “movimenti personali” per € 2.293,92 al di fuori delle “competenze assembleari”. La censura delle attrici va correttamente intesa nel senso che l'assemblea ha deliberato al di fuori di quanto previsto dal suo oggetto. Esse affermano infatti che tale addebito “è contrario alla legge e non rientra nella competenza dell'assemblea ordinaria del 21 febbraio 2023, convocata per approvare il consuntivo e il preventivo per la gestione del riscaldamento e dell'acqua potabile e relativi riparti” (citazione p. 10). La censura è fondata. Come si evince dal verbale dell'assemblea (doc. 13 attori) e dalla lettera di convocazione (doc. 23 convenuto), i punti all'ordine del giorno dell'assemblea erano unicamente l'approvazione del consuntivo 2021/2022 e del preventivo 2022/2023 della gestione riscaldamento e acqua potabile. A proposito delle movimentazioni personali addebitate alle sig.re il condominio afferma (comparsa di risposta p. 9): “Il bilancio consuntivo Parte_5
ha indicato anche le spese personali delle parti, rappresentate dalle spese legali riconosciute dai vari titoli giudiziali, ottenuti nei confronti delle sigg.re e e che, in conformità alla Parte_1 Parte_2
giurisprudenza in materia, sono state legittimamente attribuite alle singole condomine (doc. nn. 26 e
27); nonché, dai corrispettivi che (da preventivo, doc. n. 28) attribuisce Controparte_3
per l'attività di recupero del credito del Condominio nei confronti di ciascun condomino moroso”.
Queste difese contengono l'esplicito riconoscimento del fatto che il Condominio ha deliberato su un punto che non era stato posto all'ordine del giorno, poiché le c.d. “spese personali” di cui si tratta sono estranee alla gestione del riscaldamento e dell'acqua potabile. Inoltre, trattasi di spese che non trovano riscontro nel rendiconto che l'assemblea ha approvato. Va pertanto annullata la delibera assunta dall'assemblea del in data 27.2.2023 nella parte in cui ha Parte_8
approvato il consuntivo gestione riscaldamento e acqua potabile 2021/2022 e relativi riparti;
infatti, con l'approvazione di questo documento sono state deliberate e poste a carico delle attrici spese personali non risultanti dal rendiconto e, soprattutto, estranee alla gestione riscaldamento e acqua.
4.3 Alla medesima conclusione di annullamento deve pervenirsi con riferimento alla delibera di approvazione del preventivo 2022-23. Il preventivo, infatti, pur se non contiene addebiti di spese personali a carico delle attrici, tuttavia riporta l'erroneo saldo derivante dal consuntivo 2021/2022 che illegittimamente addebita le spese personali di cui si è detto sopra.
pagina 7 di 9 5. Riassuntivamente:
• il decreto ingiuntivo n. 5743 del 21.9.2023 va revocato;
• va accolta la domanda delle attrici di annullamento della delibera condominiale del 27.2.2023;
• la domanda del (modificata e ridotta all'udienza di precisazione delle conclusioni) CP_1
di condannare le attrici al pagamento della minor somma, data dalla differenza fra il debito risultante a loro carico dalla delibera 27.2.2023 e quanto già ottenuto dal con il CP_1
decreto ingiuntivo n. 9473/2021 (cioè € 9.121,35) va parimenti respinta, perché si fonda sulla delibera che viene qui annullata.
6.1 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico del
. Esse vengono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Parte_8
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come da ultimo modificata dal D.M. 147/2022. Ai fini della liquidazione fra il minimo e il massimo previsti dallo scaglione di riferimento, si tiene conto dell'importanza del procedimento, della complessità e del numero delle questioni trattate, nonché del pregio dell'attività difensiva, desunto anche dalle tecniche redazionali degli atti difensivi.
• fase di studio € 919
• fase introduttiva € 777
• fase di trattazione € 1.200
• fase decisoria € 1.500
E dunque in totale € 4.396, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
6.2 Si ravvisano i presupposti di cui all'art. 96, comma 3° c.p.c., per condannare il CP_1
al pagamento della somma di seguito determinata. Si richiamano le considerazioni svolte al punto 2; e si sottolinea che il convenuto opposto ha agito in giudizio per chiedere il pagamento di un credito che, in gran parte, aveva già azionato in altro giudizio. Tanto più grave è la condotta del convenuto in quanto, a fronte dell'eccezione sollevata dalle opponenti, ha insistito nella domanda di condanna anche dopo che il decreto ingiuntivo già ottenuto era stato confermato con sentenza passata in giudicato, riducendo la propria pretesa solo in sede di discussione finale. Si ritiene pertanto di condannare il convenuto al pagamento in favore delle attrici della somma € 2.200, pari a circa la metà di quanto sopra liquidato a titolo di spese di lite.
Inoltre, il va condannato, ai sensi dell'art. 96 u.c., al pagamento in favore della CP_1
cassa delle ammende di una somma che si quantifica in € 1.000.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 5743 del 21.9.2023; annulla le delibere assunte dall'assemblea del in data Controparte_4
27.2.2023; rigetta le domande proposte dal;
Parte_8 CP_4
condanna il all'integrale rimborso delle spese del Controparte_4
giudizio in favore delle attrici opponenti, liquidandole in € 4.396, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
visto l'art. 96 c.p.c., condanna il al pagamento in favore delle attrici Controparte_4
opponenti di € 2.200; condanna il al pagamento in favore della cassa delle Controparte_4
ammende di € 1.000.
Torino, 24 marzo 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
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