Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2001, n. 7528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7528 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
I L L O 9 B 8 6 E . E N N e REPUBBLICA ITALIANA l O , a I 1 Z n 8 e A p 9 R 1 T NOME DEL POPOLO ITALIANO - S a I m 1 G e - E t s R 4 i E SUPREMA DI CASSAZIONE 2 s A Oggetto . l D a L 7 E e 3 T h 2 N SEZIONE PRIMA CIVILE c E i SANZIONE 8 . if S T E d AMMINISTRATIVA R o A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Maxistrati: m 2 R.G.N. 21214/99 Dott. Giovanni VERUCC Presidente 5 Rel. Consigliere Dott. M 7 - Consigliere 17324 Cron. Dott. Frattesco LICETTI Consigliere Rep. Dott. Luigi MACIÓCE Ud. 14/12/2000 Dott. Stefano BENINI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti 610, 2001 COMUNE DI VILLONGO, in persona del Sindaco pro tempore, il__ IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. ROMAGNOSI 1/B, presso l'avvocato GIOVANNI F. MELIADO', che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADALBERTO - NERI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PARIS ONORATO;
intimato avverso la sentenza n. 172/99 della Pretura di BERGAMO, 2000 Sezione distaccata di GRUMELLO DEL MONTE, depositata il 2408 26/05/99; 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2000 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Meliadò, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 27.2 1999 NO IS proponeva opposizione avverso il processo verbale di accertamento e contestazione n 1765/98, della Poli- comp zia municipale del Comune di Villongo, con cui gli ve- niva contestata la violazione dell'art. 142 comma 8 c.d.s. accertata in data 24.10.1998. Precisava l'opponente che nel verbale notificatogli si dava atto che la velocità era stata determinata ai sensi dell'art. 345 II comma D. P. R. 16.9.1996 n 610 e che l'infrazione non era stata contestata all'atto del "rilevamento in quanto i verbalizzanti erano' impossibi- li tati al fermo del veicolo in tempo utile ed in modo regolare." Circostanza quest'ultima non condivisibile sia per- chè genericamente formulata sia perchè in contrasto con le effettive condizioni del traffico e con la velocità 2 certamente non eccessiva;
rilevava altresì l'opponente che non era presente l'agente verbalizzante al momento della rilevazione della violazione. Chiedeva quindi declaratoria di annullamento del verbale di accertamento dell'infrazione contestatagli. Costituitosi in giudizio il Comune di Villongo re- sisteva alla domanda attrice assumendo che la mancata contestazione immediata dell'infrazione non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento del- la relativa sanzione qualora, come nella specie, si sia proceduto alla notificazione del verbale nei termini di длит legge, come precisato dalla giurisprudenza prevalente. Con sentenza in data 24.4.1999 il Pretore di Gru- mello del Monte-sezione distaccata della Pretura cir- condariale di Bergamo, accoglieva l'opposizione ed an- nullava il verbale di accertamento notificato al ricor- rente. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazio- fondato su unico motivo il Comune di Villongo. ne, Non svolge attività difensiva NO IS Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201 D.lgs.30.4.1992 n 285 e 14 L. 23.11.1981 n 689, in re- lazione all'art. 3 L.241/90. 3 Rileva il ricorrente che l'impugnata decisione si pone in evidente e stridente contrasto con la giuri- sprudenza prevalente che ha nel tempo affermato che 1'omessa contestazione personale dell' infrazione, an- che se possibile, non comporta l'estinzione della san- zione ogni qual volta gli estremi dell' infrazione stessa siano stati comunque notificati nei termini di legge e ciò in osseguio ai principi contenuti nell'art. 14 u.c. L. 24.11.1981 n 689. L'indicata disciplina non ha subito modifiche a se- guito dell'entrata in vigore del nuovo c.d.s. in quanto l'art. 201 V comma del D.lgs. 30.4.1992 n 285 stabili- sce che l'obbligo di pagare la sanzione si estingue so- lo se la notifica degli estremi dell'infrazione non siano stati notificati nei termini di legge. Nella specie inoltre l'opponente non ha neppure contestato la violazione dei limiti di velocità attri- buitagli. Il ricorso è inammissibile e va quindi disatteso. Invero va rilevato che il ricorso in esame risulta notificato alla controparte, presso la cancelleria del Tribunale di Bergamo - sezione distaccata di Grumello dell'art. 22del Monte, ai sensi e per gli effetti quinto comma della L. 24.11.1981 n 689. Tale articolo dispone che il ricorso in opposizione 4 ITall'ordinanza ingiunzione deve contenere quando l'op- ponente non abbia indicato un suo procuratore la di- chiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito." Il comma quinto dell'articolo stesso statuisce al- tresì che "se manca l'indicazione del procuratore oppu- re la dichiarazione di residenza o l'elezione di domi- cilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria." Tale normativa costituisce sostanziale ripetizione dell'art. 314 c.p.c. previgente che stabiliva che qua- lora la parte fosse stata autorizzata a difendersi per- sonalmente avanti al pretore, dovesse fare la dichiara- zione di residenza o dovesse eleggere domicilio nel co- mune ove aveva sede la pretura;
in difetto le notifiche "durante il procedimento" potevano essere effettuate presso la cancelleria del giudice adito, ai sensi del- l'art. 58 delle disp. att. c.p.c. La giurisprudenza formatosi in relazione all'art. 314 c.p.c. ha costantemente ritenuto che il disposto di tale norma dovesse essere interpretato restrittivamente nel senso che potevano essere effettuate presso la can- celleria solo le notifiche di atti che si riferissero al procedimento pendente avanti al pretore fino alla notifica della sentenza che quel procedimento definiva. 5 Le indicate notifiche al contrario non erano valide in riferimento agli atti di impugnazione per i quali le notifiche dovevano essere effettuate ai sensi degli artt. 137 lae segg.cp.c. e 330 e segg.cp.c.posto che chiusura del giudizio avanti al pretore comportava la rescissione di qualsiasi legame del destinatario del- l'impugnazione con la cancelleria del giudice a quo, con conseguente inesistenza e non solo nullità delle Lond notifiche effettuate presso la cancelleria di tale giu- dice. ( Cass. civ. 19.3.1992 n 3421; Cass. civ. 18.7.1996 n 4627 ) La riportata interpretazione dell'art. 314 c.p.c. deve ritenersi applicabile anche al disposto dell'art. 22 L. 689/81, con riferimento al gravame proposto av- verso la sentenza che abbia definito il giudizio di op- posizione avversO l'ordinanza-ingiunzione, posto che identica a quella l'art. 22 ripropone una situazione prevista dall'art. 314 c.p.c. con l'unica differenza non rilevante ai fini in esame, che la parte può stare in giudizio personalmente senza l'autorizzazione del giudicante. Pertanto essendo stato il ricorso notificato presso la cancelleria del giudice a quo ex art. 22 L. 698/81 anzicchè alla parte personalmente ex art. 330 c.p.c. il ricorso stesso deve ritenersi inammissibile, in quanto 6 sostanzialmente non notificato, per l'impossibilità di ravvisare un qualche collegamento fra la cancelleria del giudice a quo e la parte destinataria del gravame, una volta definito, con l'impugnata sentenza, il giudi- zio avanti a quel giudice pendente. Nulla spese, non avendo la controparte svolto atti- vità difensiva.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 14.dicembre.2000 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Verucci Mario Adamo Mario Mary CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prime IL CANCELLIERE Deposites celleria Andrea Bianchi,og ELGIU= 2001 IL CANCELLIERE ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 modifiche al sistema penale 7