Sentenza 26 febbraio 1991
Massime • 1
Nella procedura di riesame di mandato di cattura, emesso dopo il 24 ottobre 1989, ma nell'ambito di procedimento in corso alla data di entrata in vigore del codice che prosegue con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, debbono trovare applicazione le norme dell'abrogato codice di rito. (Fattispecie in tema di inosservanza del termine di cui al terzo comma dell'art. 263 T.U. cod. proc. pen.). (Nello stesso senso V. Sez. Unite sent. 3 e 4 del 26 febbraio 1991).
Commentario • 1
- 1. Maria Beatrice Magrohttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Professoressa Ordinaria di Diritto penale presso l'Università G. Marconi di Roma È stata ricercatrice di diritto penale presso l'Università Tor Vergata di Roma dal 1990 al 2002. È direttrice del Master di II livello in Scienze forensi e docente della Scuola delle professioni legali dell'Università G. Marconi. È componente del Comitato scientifico della rivista Archivio Penale. È componente della Commissione di diritto penale dell'economica del Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti di Roma e del Comitato scientifico del centro studi biogiuridici ECSEL. Avvocato cassazionista iscritta all'albo dell'Ordine di Roma. Ha partecipato a ricerca di gruppo in Diritto penale societario …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/02/1991, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 1991 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. ZUCCONI GALLI FONSECA FERDINANDO Pres. N. 2
1. Dott.SEBASTIO LF Consigliere
2. " GAMBINO BERNARDO " REGISTRO GENERALE
3. " MO SQ IN " N. 33383/90
4. " OR LF CA "
5. " DI MAURO GIUSEPPE "
6. " NA CE "
7. " RI IN "
8. " LA IO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI EN nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia del 5 novembre 1990. Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Giuseppe Di Mauro;
Udite le conclusioni del P. M. In persona dell'Avvocato Generale Dott. Bartolomeo Lombardi il quale ha concluso chiedendo che la Corte annulli senza rinvio l'ordinanza impugnata, dichiari cessata l'efficacia del mandato di cattura n.34/90 e ordini l'immediata liberazione dell'imputato.
Uditi i difensori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 24 ottobre 1990 l'Avv. Umberto Bettini, difensore di EN MA, presentò, nella cancelleria della pretura di Vicenza, richiesta di riesame del mandato di cattura n.34/90 del 6 ottobre precedente, emesso dal giudice istruttore presso il tribunale di Venezia nei confronti del MA, nell'ambito del procedimento n.20/87A G.I. Pervenuti gli atti al tribunale di Venezia il 27 ottobre successivo, il presidente fissò l'udienza in camera di consiglio per il 5 novembre.
Frattanto, il 23 ottobre 1990, l'Avv. Carlo Augenti altro difensore del MA, aveva presentato analoga richiesta nella cancelleria della pretura di Padova sezione distaccata di Piove di Sacco, pervenuta all'ufficio istruzione del tribunale di Padova il 25 ottobre.
Con due successive ordinanze, il Tribunale di Venezia, in sede di riesame, decise sulle due richieste.
Con la prima del 29 ottobre 1990, notificata al difensore Avv.Carlo Augenti il 5 novembre ed al MA il 6 novembre 1990, dichiarò inammissibile la richiesta, sul rilievo che la procedura di riesame - incidentale rispetto al procedimento penale iniziato nella vigenza del vecchio codice di rito,- e dunque autonoma, sia formalmente che sostanzialmente, da quello - essendo stata proposta il 23 ottobre 1990, doveva trovare la sua disciplina nelle norme del nuovo codice di rito;
e la richiesta era stata invece presentata nella cancelleria della pretura di Padova sezione distaccata di Piove di Sacco, come consentito dagli artt. 263 bis comma 2 e 198 comma 3 cod. proc. pen. 1930, anzichè nella cancelleria del tribunale di
Venezia, come prescritto dal quarto comma dell'art. 309 c.p.p. del 1988. Con la seconda. del 5 novembre 1990, notificata ai due difensori l'8 novembre ed al MA il 9 novembre 1990, dichiarò inammissibile la richiesta sostenendo ancora l'autonomia, formale e sostanziale della procedura di riesame delle misure cautelari rispetto al procedimento penale in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice e la conseguente applicabilità degli artt. 309 e sgg.
del nuovo codice di rito, in ossequio sia al principio "tempus regit actum" sia :alla volontà legislativa di un'immediata applicazione del nuovo codice in materia di misure cautelari, resa manifesta dall'art. 250 delle norme transitorie c.p.p. del 1988; e la richiesta era stata invece presentata, come consentito dagli artt. 263 bis co. 2 e 198 co. 3 c.p.p. del 1930, nella pretura di .Vicenza anzichè nella cancelleria del tribunale di Venezia, come disposto dall'art. 309 co. 4 c.p.p. del 1988. Nè al riguardo, aggiungeva il tribunale, poteva invocarsi il richiamo all'art. 582 contenuto:
nell'art. 309, riguardando tale richiamo solo le forme dell'impugnazione.
Il 10 novembre 1990 il difensore Avv. Bettini propose ricorso limitatamente alla seconda ordinanza.
Con motivi formulati da entrambi i difensori, presentati il 12 novembre 1990 nella cancelleria della pretura di Vicenza, si denunziava la violazione degli artt. 524 co.1 n.1 e 263 bis co.2 c.p.p. del 1930, 309 co. 4 e 245 disp.trans. c.p.p. del 1988.
Si deduceva che la disposizione dell'art. 309 c.p.p. del 1988 non è compresa fra le norme del nuovo rito che, ai sensi dell'art. 245 disp. trans.,hanno immedita applicazione nei.procedimenti che proseguono secondo il rito anteriormente vigente. In ogni caso, il testo del quarto comma dell'art. 309 citato non può essere interpretato senza tenere presente il rinvio all'art. 582, il quale al secondo comma prevede appunto, come nel codice di rito abrogato, la possibilità che le parti private e i difensori possano proporre impugnazione nella cancelleria della pretura del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento. Qualora, conclude il ricorrente sollevando la relativa questione di legittimità costituzionale, dovesse ritenersi che la richiesta di riesame va presentata esclusivamente nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza, secondo la disposizione dell'art. 309 citato, sussisterebbe violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione per disparità di trattamento rispetto alle altre ipotesi d'impugnazione.
Con ordinanza dell'8 gennaio 1991 la seconda sezione penale di questa Corte ha rimesso d'ufficio il ricorso alle Sezioni Unite, sul rilievo che la questione della disciplina applicabile ai procedimenti incidentali instaurati successivamente all'entrata in vigore del nuovo cod. di proc. pen. ma nel corso di procedimenti che proseguono, ai sensi dell'art. 242 delle norme transitorie c.p.p. del 1988, con la osservanza delle norme anteriormente vigenti ha già dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale fra le sezione della Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sesta sezione - occupandosi della questione nello ambito della risoluzione di un conflitto di competenza ha affermato che, essendo stato il conflitto di competenze ha affermato che, essendo stato il conflitto denunciato in data 11 novembre 1989, quindi in epoca successiva all'entrata in vigore del nuovo codice di rito, doveva trovare applicazione l'art. 611 del codice suddetto, dato che il relativo procedimento, ancorchè incidentale, aveva una sua propria autonomia, sicchè ai fini dell'individuazione del rito applicabile occorreva fare riferimento, secondo il criterio generale "tempus regit actum", al momento in cui il conflitto era sorto o era stato denunciato (Sez. VI^ 14 dicembre 1989, confl in proc.Nicolazzi). Tutte le altre decisioni, succedutesi sino ad oggi dall'entrata in vigore del nuovo codice di rito, hanno viceversa ritenuto applicabile in materia le norme del codice abrogato (alcune di esse concernono proprio il riesame di mandati di cattura emessi dopo l'entrata in vigore del nuovo codice ma in procedimenti sorti nella vigenza del codice abrogato:
Sez. 1^ 9 gennaio 1990, Fidale - Sez. 1^ 18 aprile 1990, Di Salvo - Sez. 1^ 28 maggio 1990, Messina - Sez. 1^ 5 novembre 1990, Mignemi). Le Sezioni Unite osservano che il procedimento incidentale, pur avendo una fase introduttiva ed uno svolgimento autonomi, non può essere considerato del tutto svincolato da quello principale, perchè: si instaura solo eventualmente, e qualora nel procedimento principale si dia ingresso ad una questione incidentale, la quale in tal modo vi si inserisce completamente anche se con propria forma processuale;
è funzionalmente collegato al procedimento principale, del quale mutua le norme regolatrici;
concorre, attraverso la decisione su particolari situazioni aventi oggetto diverso dall'accertamento di un fatto costituente "notitia criminis", allo svolgimento ed alla decisione del procedimento principale;
rimane, infine, una volta esauritosi nel suo svolgimento, assorbito in quello.
Se questa è la natura della questione incidentale - peraltro sempre riconosciuta ed affermata, in sede dottrinale e giurisprudenziale - le norme processuali applicabili in caso di successione di leggi non possono essere che quelle che regolano il processo principale, ove la disciplina transitoria non disponga diversamente. Orbene, gli articoli 241 e 242 delle norme transitorie del nuovo codice di rito dispongono che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice medesimo proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, a meno che diversamente sia previsto nell'ambito dello stesso titolo, concernente appunto le norme transitorie. E, nel caso in esame, manca fra le suddette norme qualsiasi disciplina riguardante il regime dei reclami e delle impugnazioni in materia di libertà personale;
manca ogni richiamo all'art. 309 c.p.p., che si occupa del riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva personale, e agli artt. 310 e 311, che disciplinano l'appello e il ricorso per cassazione relativi. L'applicabilità ad un procedimento delle norme anteriormente vigenti, insomma, significa che per tutta la vicenda processuale, eventualmente comprensiva di procedimenti incidentali, si applicano di regola quelle norme, se non è diversamente stabilito. Nè vale a dimostrare l'applicabilità dell'art. 309 c.p.p. l'argomento fondato sulla disposizione dello art. 250 disp. trans. Essa infatti prevede l'immediata operatività della nuova disciplina delle misure cautelari, del fermo dell'arresto e delle pene accessorie, ma è limitata tuttavia dal legislatore ai profili più strettamente sostanziali della stessa.e solo marginalmente a taluni aspetti procedurali ed alla tipologia dei provvedimenti adottabili, con esclusione di qualsiasi disposizione che attenga, direttamente o indirettamente,alla materia del riesame.
Assorbita nella soluzione adottata deve infine ritenersi la proposta questione di costituzionalità dell'art. 309 c.p.p. del 1988. Merita dunque consenso l'orientamento prevalente, formatosi in questa sede di legittimità dall'entrata in vigore del codice di rito del 1988, secondo il quale, nella procedura di riesame di mandato di cattura, emesso dopo il 24 ottobre 1989 ma nell'ambito di procedimento in corso alla data di entrata in vigore del codice che prosegue con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, debbono trovare applicazione le norme dell'abrogato codice di rito. Nella specie,non è stato osservato il termine di tre giorni dalla ricezione degli atti previsto dall'art.263 ter co. 3 c.p.p.La decisione infatti è del 5 novembre 1990, mentre gli atti sono pervenuti al tribunale di Venezia il 27 ottobre precedente e non risulta che sia stata disposta la proroga di cui al quarto comma dello stesso articolo nè che sia stata presentata. ai sensi del sesto comma. richiesta d'intervento da parte del difensore in camera di consiglio.
Ne consegue che l'ordinanza del 5 novembre 1990 - la sola di cui debbano occuparsi queste Sezioni Unite essendo stata, essa soltanto, oggetto di ricorso - va annullata senza rinvio e che dev'essere dichiarata cessata l'efficacia del mandato di cattura n.34/90 emesso il 6 ottobre 1990 a carico del MA.
P.Q.M.
Visti gli artt. 263 ter e quater, 531, 539 n.9 e 547 c.p.p. del 1930:
annulla senza rinvio l'ordinanza emessa il 5 novembre 1990 dal tribunale di Venezia nei confronti di EN MA. Dichiara cessata l'efficacia del mandato di cattura n.34/90 emesso il 6 ottobre 1990 dal giudice istruttore presso quel tribunale nei confronti del MA, nell'ambito del procedimento penale n. 20/87A G.I. Manda la cancelleria di comunicare al Procuratore Generale il presente dispositivo ai sensi dell'art. 551 c.p.p. Così deciso in Roma il 26 febbraio 1991.