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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/02/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. INSALATA GIULIO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.06.2023 – in qualità di erede della IG.ra Parte_1
deceduta già titolare di pensione cat. VO n. 10063363 con decorrenza Persona_1
dicembre 2002 - adiva l'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “-
Dichiarare illegittimo ed annullare, per i motivi di cui in narrativa, il provvedimento del CP_1
20.01.2023 con cui l' richiedeva la ripetizione delle somme indebitamente percepite CP_2 dall'1.01.2008 al 31.12.2017 per complessivi €10.617,66; - Per l'effetto, condannare l' alla CP_1
restituzione delle somme eventualmente recuperate, oltre interessi o rivalutazione;
- Condannare il predetto convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario.”
In particolare, allegava il ricorrente, il presunto indebito (generatosi nel periodo dal 1.01.2008 al
31.12.2017 e pari complessivamente ad €10.617,66) - e solo a seguito di domanda di ricostituzione per motivi contributivi del 13.04.2017 - sarebbe scaturito dai pagamenti non dovuti sulla pensione cat. VO n. 10063363 di cui era titolare madre del ricorrente (eliminata per Persona_1
CP_ decesso della stessa) e, quindi, chiesto da in restituzione con nota del 20.01.2023, con la seguente motivazione: “- L'importo della pensione è diminuito a causa della riduzione dell'anzianità contributiva per duplicazione di periodi italiani con periodi di lavoro all'estero.”
Deduceva, ancora, l'odierno istante, che la madre “era titolare di pensioni italiane ed estera. La domanda di pensione estera, in particolare, era stata trasmessa per il tramite dell' che, con CP_1
comunicazione del 15.04.2010 (cfr. allegato), aveva persino scritto all'omologo ente tedesco e, per conoscenza, alla IG.ra L'Istituto, pertanto, era perfettamente a conoscenza che l'estinta Per_1 avesse lavorato all'estero e tale circostanza non era stata taciuta dalla pensionata, che aveva provveduto ad inviare la relativa domanda di pensione per il tramite del resistente.” Ed ancora rimarcava che “I contributi italiani, negli anni 1963 – 1966 erano a validità prorogata, come si evince dalla stessa delibera del Comitato Provinciale Conseguentemente, non si tratta di giornate CP_1 agricole “false”, ma di periodi riconosciuti d'ufficio dall' ” CP_1
Rilevava, quindi, l'illegittimità della pretesa restitutoria per assoluta genericità delle richieste stante la mancanza di motivazione ex art. 3 L. 241/90, nonché l'insussistenza e l'inesigibilità del preteso credito ai sensi degli artt. 13, comma 2, L. 412/1991 e 52 L. 88/1989 attesa la mancanza di dolo da parte della pensionata e degli eredi.
Si costituiva l' che contestava l'avversa domanda poiché infondata in fatto e in Controparte_3
diritto, evidenziava la chiarezza della motivazione del provvedimento impugnato e precisava, in punto di fatto, che “la IG.ra era percettrice della pensione VO n. 10063363 Persona_1
con decorrenza 12/02, liquidata con 1601 settimane di contributi in quota A e 273 settimane di
Co contributi in quota B (vds. Gapne : doc. 3); … emersa la sussistenza di una duplicazione tra la contribuzione italiana e quella tedesca per gli anni in cui la IG.ra ha prestato la propria Per_1
attività lavorativa in Germania, ovvero per il periodo compreso tra il 12.02.1963 e il 28.02.1966
(vds. estratto contributivo: doc. 4; riepilogo settimane estere: doc. 5), per un totale di 135 settimane: per gli stessi periodi risultava, infatti, accreditata alla IG.ra - stante la sua iscrizione negli Per_1
elenchi a validità prorogata - anche la contribuzione italiana, che veniva di fatto erroneamente utilizzata, sia per la misura che per il diritto, per liquidare la pensione VO n. 10063363; … emersa la duplicazione contributiva, in data 05/12/2017 l'Istituto ha proceduto alla riliquidazione della pensione, erogando alla IG.ra (sempre con decorrenza 12/02 e fino alla data del suo Per_1
decesso) la pensione VOS n. 45005535, liquidata (eliminando i periodi duplicati) con 1377 settimane contributive in quota A e 273 settimane contributive in quota B (vds. Gapne VOS: doc. 6; unicarpe
VOS: doc. 7); … a seguito della riliquidazione, l'importo della pensione alla decorrenza è passato da 520,39 € a 445,35 € (vds. liquidazione VOS: docc. 8 - 10), con l'insorgenza di un indebito per il periodo 01/01/2008 al 31/12/2017 pari ad € 11.017,66, ritualmente poi notificato alla IG.ra
e recuperato dal 04/2018 al 11/2018 con un addebito di 50 € sulla pensione della stessa Per_1 (doc. 11), mai contestato e dunque riconosciuto;
… come si evince dalla documentazione allegata, dal 04/2018 all'11/2018 sono stati quindi recuperati dall'indebito 400 €, per cui il residuo è oggi pari ad € 10.617,66 (docc. 12), somma effettivamente poi richiesta dall'Istituto all'erede con missiva del 20/01/2023, impugnata in questa sede. (…)”.
Nel merito, il convenuto contestava gli avversi assunti assumendo di aver proceduto CP_2
correttamente, nei modi e nei termini di legge, dacché “l'errore in cui è incorso l' è stato CP_1
determinato dal silenzio serbato dalla ricorrente sull'avvenuta prestazione di lavoro all'estero, conosciuta dall'Ente solo al momento della richiesta ricostituzione.”. Insisteva, quindi, per il rigetto.
Istruita la causa con le produzioni documentali offerte dalle parti, all'odierna udienza, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare il Tribunale osserva come la prestazione oggetto della domanda di ripetizione è una prestazione pensionistica a carattere previdenziale, con conseguente applicazione della disciplina speciale dettata per l'indebito previdenziale.
Ciò detto, al fine di comprendere appieno le ragioni poste alla base della presente decisione occorre procedere ad un breve excursus normativo.
È noto che per gli indebiti previdenziali si sono succedute diverse disposizioni che hanno derogato al principio di carattere generale stabilito dall'articolo 2033 c.c. e ne hanno regolamentato la sanatoria.
Gli indebiti riferiti a pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 2000, infatti, soggiacciono alla normativa di cui all'art. 38 della legge n. 448/2001 mentre gli indebiti riferiti a pagamenti successivi a tale data rientrano nella disciplina di cui all'art. 52, sì come innovato dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991.
L'art. 52 L. n. 88/1989 (intitolato "Prestazioni indebite") al comma 1 prevede che "Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione"; al comma 2 è, invece, stabilito che "Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato...".
La norma conferma l'irripetibilità delle prestazioni pensionistiche indebitamente riscosse, già prevista dal R.D. n. 1422/1924, art. 80, estendendone l'ambito applicativo, oltre che alle pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria, anche alle pensioni a carico di gestioni obbligatorie e sostitutive, e a quelle reintegrative dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti. Inoltre, ha eliminato il limite dell'anno entro cui l'ente previdenziale può procedere alla rettifica e ripetere le prestazioni eseguite, ed ha esteso la irripetibilità agli errori di qualsiasi natura, non solo a quelli di quantificazione della prestazione previdenziale.
Ha quindi introdotto il principio generale dell'irripetibilità delle somme erogate, a prescindere dalla natura dell'errore, e con il solo limite costituito dal dolo dell'assicurato, in presenza del quale l'indebito
è senz'altro ripetibile (Cass., 15 giugno 2010, n. 14347; Cass., 3 febbraio 2004, n. 1978).
Successivamente è intervenuto l'art. 13 L. n. 412/1991 (intitolato "Norme di interpretazione autentica") che al comma 1 dispone che: “Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2 della L. 9 marzo
1989 n. 86, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dall'interessato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto a sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetizione delle somme indebitamente percepite" e
CP_ al comma 2 che "L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza" (disposizione questa dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 39/1993, per violazione degli arti.
3 e 38 della Costituzione, in conseguenza della conferita qualificazione di norma di interpretazione autentica).
La principale novità della norma (una volta epurata dalla qualificazione di norma di interpretazione autentica e quindi dall'efficacia retroattiva) sta nell'aver introdotto un limite al principio generale della irripetibilità delle prestazioni pensionistiche, costituito dalla necessità che le somme erogate a tale titolo siano oggetto dì un provvedimento di attribuzione formale e definitivo e che tale provvedimento sia comunicato al pensionato. Attraverso tale previsione, il legislatore ha inteso assicurare un miglior contemperamento degli interessi dei pensionati con quelli dell'ente previdenziale (ossia della collettività) ad una gestione più economica delle risorse destinate alla sicurezza sociale.
Sotto il profilo processuale poi in tema d'indebito previdenziale la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto"
(Cass., 2739/2016; Cass., S.U. 18046/2010; Cass., 1228/2011), tuttavia, è onere dell'ente previdenziale indicare nella richiesta di restituzione o quanto meno nell'atto giudiziale difensivo i tratti essenziali delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate in modo da consentire al pensionato – presunto debitore- di effettuare il dovuto riscontro sulla correttezza della pretesa creditoria.
Tanto premesso, venendo ad esaminare il caso concreto il Tribunale osserva come il dante causa era titolare di pensione italiana in convenzione internazionale erogata dallo stesso che, di per sé, CP_2 comporta la presenza di pensione in pro-rata estera nota all' . CP_2
Qualunque errore, pertanto, deve presumersi conoscibile dall'Ente che doveva e poteva conoscere gli importi italiani ed esteri percepiti dalla pensionata (trattandosi di pensione in convenzione internazionale) e che ben conosceva l'attività all'estero prestata dalla pensionata (tanto che la domanda di pensione estera era stata trasmessa per il tramite dell' ). CP_1
Ne deriva che,
non v'è prova, nella specie, che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione della prestazione pensionistica asseritamente indebita, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto, tanto
CP_ più che l' non ha allegato né tantomeno prodotto tutti i documenti pure richiamati in memoria che consentano di avvalorare la ricostruzione in fatto così come operata dall' . CP_2
Il ricorso deve quindi essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
CP_ confronti dell' così provvede:
- dichiara l'irrepetibilità delle somme portate nella nota del 20.01.2023 ed ordina la restituzione, nei CP_ limiti di quanto già ottenuto dall' in favore del ricorrente, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo;
CP_
-condanna al versamento in favore dell'istante ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 1890,00 per compensi con distrazione.
Brindisi, 18/02/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio