Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice designata, dott.ssa Valentina di Leo, all'esito dell'udienza dell'8/1/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma
10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7396 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Russo Giovanni Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv.ti CP_1
Luigi Lorusso e Amodio Mazzocchella)
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445 bis, comma 6, c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.9.2023, – all'esito della verifica preventiva del Parte_1 requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, contestando le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. nominato nel procedimento per Persona_1
accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 1210/2022 R.G.L., ed invocando la declaratoria del suddetto requisito sanitario, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (8.9.2021).
CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo preliminarmente che il Giudice verifichi il rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 445-bis c.p.c. e, in difetto, dichiari l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e che, ai sensi dell'art. 42, c. 3, D.L. 269/2003 (articolo rubricato
“Disposizioni in materia di invalidità civile”), valuti l'inammissibilità, improcedibilità e/o non
1
Sempre in via preliminare, l' eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e CP_1 specifiche contestazioni alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nella fase di accertamento tecnico preventivo.
Nel merito, il resistente deduceva l'insussistenza dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento e, in via istruttoria, si opponeva a qualsiasi produzione documentale tardiva e/o in corso di causa e chiedeva lo stralcio di tutta la documentazione non tempestivamente prodotta.
Infine, l' si opponeva ad eventuali chiarimenti del CTU chiesti dalla ricorrente e al rinnovo della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio.
Sulla scorta di tali premesse, l'Ente Previdenziale convenuto rassegnava le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per i motivi esposti sub A),
B) e C); 2) rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e dichiarare l'insussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della ricorrente;
3) condannare la ricorrente alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, ivi comprese quelle della fase di ATPO, e delle spese di
C.T.U. In via istruttoria, si chiede di disporre l'acquisizione del fascicolo ATP. Sempre in via istruttoria, l' si oppone a qualsiasi produzione documentale tar-diva e/o in corso di causa, CP_2
chiede lo stralcio di tutta la documentazione non tempestivamente prodotta e si oppone al rinnovo della CTU nonché ad eventuali chiarimenti chiesti dalla ricorrente”.
Disposta (dal magistrato precedente assegnatario della causa) la rinnovazione della ctu a mezzo di atro ausiliario (dott. ed acquisiti chiarimenti da quest'ultimo, all'esito dell'udienza del Persona_2
8.1.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Per corrispondere alle preliminari eccezioni sollevate dall' , deve preliminarmente darsi atto del CP_1
rispetto, da parte della ricorrente, dei termini perentori previsti dall'art. 445-bis c.p.c., nonché del termine decadenziale di sei mesi dalla comunicazione del provvedimento amministrativo ex art. 42, c.
3, D.L. 269/2003.
Al medesimo fine si osserva che la documentazione sanitaria prodotta solo nel presente giudizio di opposizione (certificazione ASL 8.5.2023) è successiva al deposito del ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. 1210/2022 R.G. (14.2.2022) e alla visita peritale dell'8.3.2023, che la stessa non è stata sottoposta al CTU nominato nella precedente fase ed appare, per tale ragione, ammissibile, anche in linea con il principio secondo cui “la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di
2 invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti” (Cass. n. 30860 del 2019).
3. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei ristretti limiti di seguito precisati.
3.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (Cass. n. 7160/2017).
3.2. Nel caso di specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente appaiono parzialmente fondate e, ancor prima, sufficientemente specifiche.
Giova rammentare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980, l'indennità di accompagnamento è concessa ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato
“...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua...”.
3.3. Ciò posto, il consulente nominato nella presente fase, all'esito di un accurato esame clinico ed obiettivo (al quale non risulta aver partecipato alcun consulente tecnico di parte), riferiva che Parte_1
era affetta dalle seguenti infermità: “ Cardiopatia ischemica, ipertensiva ed aritmogena 2a
[...]
– 3a classe N.Y.H.A. Insufficienza mitralica e tricuspidalica di grado moderato. Insufficienza renale cronica 3° stadio k-doqi. Bronco-pneumopatia cronica ostruttiva. Coxartrosi. Artrosi diffusa.
Scoliosi lombare destro-convessa. Gozzo tiroideo iperfunzionante. Ateromasia carotidea non stenosante. Dislipidemia. Incontinenza urinaria”.
L'ausiliario esprimeva, quindi, le seguenti considerazioni medico-legali: “Deve ritenersi acclarato dalla documentazione sanitaria in Atti, ed ha trovato conferma nelle risultanze della visita Medico-
Legale effettuata nell'ambito delle operazioni di consulenza tecnica per l'Ufficio, che la SI.ra
, di anni 90, è attualmente affetta da: Cardiopatia ischemica, ipertensiva Parte_1
ed aritmogena 2a – 3a classe N.Y.H.A. Insufficienza mitralica e tricuspidalica di grado moderato.
3 Insufficienza renale cronica 3° stadio k-doqi. Bronco-pneumopatia cronica ostruttiva. Coxartrosi.
Artrosi diffusa. Scoliosi lombare destro-convessa. Gozzo tiroideo iperfunzionante. Ateromasia carotidea non stenosante. Dislipidemia. Incontinenza urinaria. Trattasi di un insieme di patologie che, in considerazione della loro natura e del livello di compromissione degli apparati interessati, possono motivatamente considerarsi a carattere permanente. Si dà atto inoltre che le patologie riscontrate non vanno incontro ad un miglioramento nel tempo, ma al contrario tendono ad aggravarsi per gli ulteriori fenomeni degenerativi connessi con l'avanzare dell'età. Occorre inoltre ricordare che le predette patologie furono in gran parte diagnosticate dalla Commissione Invalidi Civili di Foggia (9 novembre 2021) allorquando alla SI.ra fu riconosciuta una invalidità del 100 %. Per Pt_1
quanto concerne il diritto all'indennità di accompagnamento precisiamo che, ai sensi della normativa vigente (Legge n. 18/1980 e successive modifiche), questo sorge nel momento in cui il soggetto presenta una patologia tale da determinare l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto di altre persone o l'impossibilità a compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana. Giova ricordare che tale diritto sorge anche in presenza di una sola delle due condizioni precedentemente menzionate. “In due tempi diversi e molto distanti, il Ministero della Sanità tentava di chiarire le questioni poste dall'interpretazione della Legge 18/80 mediante circolari, prima nel 1981 (Circolare del Ministero della Sanità del 4.2.1981, prot. n. 500.6/AG.927/58-1449) e poi nel 1992 (Circolare del Ministero della
Sanità n. 14 del 28.9.1992). Nella prima occasione era precisato che …si trovano nella possibilità di deambulazione gli invalidi che non deambulano neppure con l'aiuto di presidi ortopedici;
per atti quotidiani della vita, si intendono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle bisognevole di continua assistenza. La successiva circolare, ancorché dopo oltre 10 anni dalla precedente, precisate le circostanze in assenza delle quali sorge il diritto, ovvero la materiale capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente e sufficientemente quel minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi della vita, propose la definizione di atti quotidiani, identificati in quelle azioni elementari e anche relativamente più complesse non legate a funzioni lavorative, tese al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita rapportabili a un individuo normale di età corrispondente, così da consentire, ai soggetti non autosufficienti, condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana… …Il giudizio medico-legale si costituisce, quindi, dopo accurata valutazione delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente ed efficacemente queste minime funzioni vegetative e di relazione: deambulazione, vestizione, nutrizione, igiene personale e dell'ambiente domestico, espletamento di minimi passatempi nella propria dimora ecc.” ( L'invalidità Civile, Essebiemme Ed., Noceto (Pr), 1999, Per_3 Persona_4
4 pag. 114 e segg.). Orbene, in riferimento alla istanza presentata da , occorre Parte_1 considerare che il soggetto, attualmente di 90 anni, è affetta da patologia dell'apparato cardiocircolatorio in discreto compenso, laddove in sede di visita Medico-Legale abbiamo riscontrato normali valori della pressione arteriosa, assenza di segni di aritmia, lieve succulenza degli arti inferiori (segno della fovea debolmente positivo bilateralmente +-) verosimilmente concausata da una condizione di insufficienza renale cronica 3° stadio k-doqi. Non abbiamo rilevato la presenza di significativa patologia psichica;
la perizianda è risultata lucida, orientata, collaborante, normalmente in grado di comprendere la portata delle proprie azioni e di autodeterminarsi. Per quanto attiene la deambulazione del soggetto, pur prendendosi atto della sussistenza di artrosi diffusa, particolarmente localizzata alle anche, scoliosi lombare destro-convessa, riteniamo tuttavia che la deambulazione autonoma sia consentita, sia pure con qualche difficoltà e necessità di appoggio a sostegno rigido. A conferma di tali ns. affermazioni, occorre precisare che la muscolatura degli arti inferiori è risultata normalmente tonica e trofica, in rapporto all'età; non abbiamo rilevato inoltre ulcere cutanee da decubito. Se la perizianda non fosse stata in grado di deambulare autonomamente, avremmo riscontrato certamente una ipotonotrofia della muscolatura degli arti inferiori, con flaccidità e presenza di ulcere da decubito (causate dalla posizione obbligata a letto e/o in poltrona) nelle zone di maggior appoggio del peso corporeo. Stando così le cose, tenendo anche presente le altre patologie diagnosticate, in considerazione dell'età avanzata del soggetto (90 anni) e della difficoltà di gestione delle attività quotidiane, riteniamo comunque che al momento l'autonomia della SI.ra Parte_1
sia significativamente ridotta e che vi sia la necessità di assistenza continua con decorrenza,
[...]
orientativamente, dal 1 maggio 2023” (cfr. pagg. 6,7,8 della relazione depositata in data 8.8.2024).
A differenza del ctu nominato nella precedente fase di ATPO (dott. ), il dott. Persona_1 [...]
concludeva, pertanto, nel senso della sussistenza del requisito sanitario utile per l'erogazione Per_2 dell'indennità di accompagnamento a far data dal 1.5.2023.
3.4. Il C.T.U. ha pure esaustivamente risposto alla richiesta di chiarimenti della scrivente datata
19.9.2024, conseguente alle osservazioni critiche della parte ricorrente.
Conviene riportare, per esteso, la risposta fornita dall'ausiliario alla suddetta richiesta di chiarimenti:
“… il sottoscritto Ctu precisa che, pur trattandosi di un soggetto che ha ancora una residua capacità deambulatoria, testimoniata dal normale tono, sviluppo e trofismo degli arti inferiori e dalla assenza di ulcere da decubito, nel caso di specie ha considerato che la SI.ra è un soggetto di Parte_1 età avanzata (anni 90), affetta da plurime patologie dell'apparato cardiocircolatorio, respiratorio, renale ed osteoarticolare locomotore e di sostegno. Orbene, in un siffatto quadro clinico, tenendo presente l'età avanzata della ricorrente, riteniamo che nella fattispecie in esame la capacità di
5 effettuare autonomamente gli atti quotidiani della vita (quali provvedere alla propria igiene ed a quella della propria abitazione, allestire i pasti, provvedere al lavaggio delle stoviglie, uscire autonomamente dal proprio domicilio per effettuare gli acquisti del cibo e di altre utilità e/o per recarsi ad una visita medica, ecc.) sia grandemente scemata, tanto da avvicinarsi ad una vera e propria impossibilità.
D'altronde, il Ministero del Tesoro, nella Circolare n. 14 del 28 settembre 1992, afferma che “… la vestizione, la nutrizione, l'igiene personale, l'espletamento dei bisogni fisiologici, l'effettuazione degli acquisti e compere, la preparazione dei cibi, lo spostamento nell'ambiente domestico o per il raggiungimento del luogo di lavoro, la capacità di accudire alle faccende domestiche … la possibilità di attuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso … rientrano nell'ambito delle azioni elementari, e anche relativamente più complesse, tese al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita, fermo restando che le azioni vanno comunque sempre riferite a quelle di un soggetto normale di corrispondente età”. Per il complesso di tali motivi, Chiar.ma Giudice, in considerazione dell'età avanzata della ricorrente, il sottoscritto Ctu ha espresso parere positivo per la necessità di assistenza continua. In ordine alla decorrenza della prestazione richiesta, nel fascicolo telematico non
è presente alcun documento sanitario nel lasso temporale che va dalla visita della Commissione
Invalidi Civili di Foggia del 9 novembre 2021 fino all'8 maggio 2023, allorquando un Medico della Asl di Foggia prescrisse la fornitura di presidi assorbenti per la diagnosi di incontinenza urinaria stabilizzata. Per tale motivo, in considerazione del notevole gap temporale nella documentazione sanitaria addotta, e nella impossibilità materiale di stabilire una esatta data di decorrenza della necessità di assistenza continua, il sottoscritto Ctu si è espresso in termini “orientativi”; d'altronde, all'epoca della domanda (8 dicembre 2021) la ricorrente aveva un'età di 87 anni e verosimilmente era sufficientemente in grado, a parere del sottoscritto Ctu, di espletare autonomamente gli atti quotidiani della vita” (si vedano chiarimenti del ctu depositati in data 8.11.2024).
Ne consegue che non appare corretta l'esclusione, nella precedente fase di A.T.P.O., della sussistenza del requisito sanitario utile per la concessione del beneficio, dovendosi rimarcare che, al fine dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, occorrono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (Cass. Sez. Lav. n. 20825/2014).
In particolare, una situazione di difficoltà nella deambulazione, con necessità di appoggio bilaterale, non è stata giudicata, di per sé, idonea a integrare il presupposto sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento, conformemente agli arresti della Suprema Corte “che intanto valorizzano ai fini del riconoscimento del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento "l'incombente e concreta possibilità di cadute" in quanto tale condizione si traduca, in fatto, "in una incapacità di
6 compiere gli atti quotidiani della vita (tale) da rendere, conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore" (in motivazione, v., per esempio, Cass. n. 20819 del 2018)” (cfr., in tal senso, Cass. Sez. Lav. n. 4994/2021): ciò che, nella specie, deve escludersi, essendo emersa in sede di esame obiettivo solo una difficoltà nella deambulazione.
Quanto, invece, all'impossibilità a compiere gli atti della vita quotidiana, da valutarsi tenendo conto dell'età avanzata della e del complesso delle patologie dalle quali ella è affetta, la stessa è Pt_1 attestata dal ctu dott. nell'elaborato peritale depositato in questo giudizio e nella richiamata Per_2
risposta alla richiesta di chiarimenti depositata in data 8.11.2024, nella quale l'ausiliario ha confermato di dover individuare il momento di insorgenza dello stato invalidante sotteso all'indennità di accompagnamento in coincidenza con la diagnosi di “incontinenza urinaria stabilizzata”, quale formulata dal dott. , medico dell'ASL di Foggia in data 23.5.2023. Persona_5
S'appalesa, dunque, condivisibile la conclusione del C.T.U., secondo cui l'odierna ricorrente aveva bisogno di assistenza continua perché non era in grado di compiere gli atti quotidiani della vita a far data dal giorno 1.5.2023.
3.5. A fronte di tali argomentate conclusioni, integralmente condivise da questa Giudice in quanto aderenti all'effettivo quadro clinico dell'assistibile, nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza, la parte ricorrente s'è limitata ad esprimere un mero dissenso diagnostico in merito alla decorrenza del beneficio azionato, non suffragato sul versante medico-legale e non supportato dall'obiettività rilevata in sede di visita peritale (vedi note di TS depositate in data 17.12.024 e
3.1.2025).
Giova a questo proposito rammentare che “In materia di indennità di accompagnamento, sebbene il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincida di norma con quello degli accertamenti tecnici, né con quello del deposito della relazione del consulente tecnico, poiché, in presenza di uno stato o processo esteso nel tempo, è improbabile che l'accertamento intervenga nella fase iniziale, è, tuttavia, onere della parte che richiede la prestazione dimostrare che l'evoluzione del quadro clinico nella misura rilevante si sia verificata prima dell'accertamento peritale, fornendo elementi di valutazione minimi per ritenere che a tale data fossero già integrati i requisiti costitutivi della prestazione” (Cass. n. 35899/2022).
Nella specie, la parte non ha assolto al detto onere, essendosi limitata a richiamare la documentazione sanitaria antecedente a quella del maggio 2023, dalla quale – a suo dire – emergerebbe la sussistenza di una condizione tipica di un soggetto necessitante di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa, affermazione del tutto apodittica, che non si risolve in una denuncia di specifiche carenze o deficienze diagnostiche ovvero, ancora, di affermazioni illogiche e scientificamente errate.
7 Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve dichiararsi che è in possesso Parte_1 del requisito sanitario utile per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, con la decorrenza differita individuata dal C.T.U. (1.5.2023).
4. Le spese di lite – comprese quelle della fase di A.T.P.O. – vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., attesa l'insorgenza del requisito sanitario in epoca ampiamente successiva alla domanda amministrativa nonché alla valutazione compiuta dalla Commissione Medica
(in argomento, cfr. Cass. n. 26565/2016).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in pari data – vengono poste definitivamente CP_ a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice designata, dott.ssa Valentina di Leo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7396/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in Parte_1 possesso del requisito sanitario utile per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dall'1.5.2023;
b) compensa integralmente le spese processuali, comprese quelle del procedimento per A.T.P.O.;
CP_ c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'
Foggia, 9/1/2025
La Giudice
Dott.ssa Valentina di Leo
8