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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 5220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5220 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n°2528/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°1293 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso ordinanza emessa da giudice monocratico in materia di “accesso coattivo a locali privati ospitanti il contatore relativo alla fornitura di gas”, vertente T R A
(già fusa per incorporazione in Parte_1 Controparte_1
, con sede legale in Torino (00153), Largo Regio Parco Parte_1
n. 11, (c.f. e P. I.V.A. ), società soggetta all'attività di P.IVA_1 direzione e coordinamento dell'unico azionista in persona Parte_1 dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Roberto Luca Lobuono Tajani e Michele Massimiliano Capasso e già elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Frattamaggiore [NA] Via Vittorio Emanuele 66 (80027), in forza di procura generale alle liti del 31 marzo 2016 per atto Notaio
[...] in Milano (Rep. 18352 Racc. 9467); Per_1
APPELLANTE C O N T R O
, (c.f. , domiciliato Casoria CP_2 CodiceFiscale_1
[NA], Via Ferrara, 4, già contumace in primo grado;
APPELLATO CONTUMACE A V V E R S O l'ordinanza, (R.G. n°937/2023), emessa dal G. U. presso il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Civile, datata 12.4.23, pubblicata il 17 aprile 2023 e comunicata alle parti il 18 aprile 2023, con la quale l'adito giudice così provvedeva: “rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito”.
1 Proc. n°2528/2023 R.G.
CONCLUSIONI All'udienza celebratasi nelle forme cartolari come previste dalla trattazione scritta la sola appellante difesa, nelle note depositate, così concludeva: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, dichiarare estinta la procedura per rinuncia determinata dal venir meno dell'obbligo legale di agire per la disalimentazione”. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.12.2017 e notificato in data 15.1.2018, la ricorrente, odierna appellante, esponeva: di svolgere il servizio di distribuzione del gas nell'area della regione Campania e di essere proprietaria del contatore sito all'interno dell'immobile di parte resistente;
che la propria attività, ai sensi del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato con delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il servizio idrico del 6 giugno 2006 n. 108 e succ. modd., consisteva nella presa in consegna del gas che le società di vendita avevano titolo di immettere nell'impianto di distribuzione e nel trasportarlo ai cc.dd. punti di riconsegna;
che la parte resistente,
, era risultata inadempiente al pagamento delle fatture CP_2 emesse dalla società di vendita del gas la quale, pertanto, aveva richiesto alla ricorrente di procedere alla chiusura del PDR;
che nonostante la comunicazione inviata al la società ricorrente CP_2 non era stata in grado di accedere ai locali di pertinenza della stessa ove era ubicato il contatore relativo alla fornitura innanzi indicata;
che, pertanto, sorgeva la necessità della ricorrente di adire l'autorità giudiziaria per accedere al detto contatore per assolvere gli obblighi e i compiti istituzionali sulla stessa gravanti. Concludeva chiedendo al Tribunale adito: di essere autorizzata ad accedere, delegando per l'esecuzione l'ufficiale giudiziario e con l'ausilio della forza pubblica, ai locali dove era sito il contatore gas dell'utenza intestata al al CP_2 fine di procedere alla disalimentazione del predetto Pdr;
il tutto con vittoria di spese e onorari di giudizio. Rimaneva contumace la parte resistente. Il giudice adito, con la ordinanza di cui al dispositivo in epigrafe, premessa la qualificazione normativa del rapporto dedotto in lite, inquadrabile nell'ambito del contratto di somministrazione, ma presentante delle peculiarità derivanti dalla scissione tra distributore, utente e cliente finale, così da trasformare il tradizionale contratto di
2 Proc. n°2528/2023 R.G.
somministrazione da bilaterale in trilaterale, in quanto l'utente, ossia colui che stipula con il cliente finale il contratto di vendita del gas, non è anche colui che esegue materialmente la prestazione di
, in quanto di essa si occupa il distributore, Controparte_3 rigettava il ricorso non essendo stato prodotto il contratto tra utente e cliente, il contratto tra utente e distributore, così che in difetto di prova della effettiva ricezione della diffida ad adempiere non era nemmeno certo che potesse ritenersi effettivamente risolto il contratto e, dunque, anche sotto questo aspetto, la società ricorrente legittimata a richiedere la restituzione del contatore, non trattandosi peraltro di fatti impeditivi del diritto di chiedere la disalimentazione, ma di fatti costitutivi del diritto potestativo del gestore di sospendere/interrompere il servizio, sicché anch'essi si sarebbero dovuti provare dal ricorrente. Avverso la ordinanza, ritenuta errata ed illegittima, proponeva appello la ricorrente così concludendo: “previo accertamento del relativo diritto, autorizzare l'Appellante, nei confronti della Parte Appellata e di qualunque terzo si trovi nella detenzione o possesso dell'immobile, ad accedere ai locali ove è sito il contatore del gas per l'utenza intestata a
, al fine di procedere alla disalimentazione del PDR CP_2
01611445024650 anche tramite rimozione fisica dello stesso, secondo quanto imposto dalla normativa, contestualmente ordinando a Parte Appellata, nonché a qualunque terzo occupi i locali di cui sopra, di consentire il predetto accesso finalizzato al distacco del relativo misuratore;
condannare ai sensi dell'art. 614 bis cpc parte Appellata, in caso di inottemperanza al provvedimento emesso, a titolo di penalità di mora, al pagamento di una somma di denaro non inferiore a € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nel consentire l'accesso per la disalimentazione del PDR, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, prevedendo a tale ultimo fine un breve ma congruo periodo iniziale di “franchigia” per consentire l'eventuale adempimento spontaneo;
adottare ogni ulteriore necessario provvedimento conseguente;
con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”. Disertato dall'appellato anche il presente grado di giudizio l'appellante difesa, con le note di trattazione scritta depositate il 12.10.23, rilevato che la difesa dell'appellato aveva depositato comparsa di costituzione
3 Proc. n°2528/2023 R.G.
non relativa al presente giudizio, ma ad altro, da non ritenersi valida, si riportava all'atto di appello e, subordinatamente, nella sola ipotesi di corretta costituzione di controparte nelle more, chiedeva rinvio per esaminare le difese avverse e controdedurre. Rimessa la causa in decisione ex art. 352 c.p.c., sempre l'appellante difesa chiedeva che, in mancanza di costituzione della controparte, si fosse dichiarata estinta la procedura per rinuncia determinata dal venir meno dell'obbligo legale di agire per la disalimentazione, laddove, in ipotesi di sua sopravvenuta costituzione tardiva e di mancata accettazione della rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, con spese compensate, o di non prestata adesione alla istanza di cessazione della materia del contendere a spese compensate, si fosse dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per fatto della controparte, con condanna alla refusione delle spese di lite per soccombenza virtuale. Con successive note scritte di precisazione delle conclusioni, depositate in data 7.7.25, la stessa difesa insisteva nella richiesta di declaratoria di estinzione della procedura per rinuncia determinata dal venir meno dell'obbligo legale di agire per la disalimentazione;
conclusione questa ribadita anche con le ultime note scritte del 20.10.25. La Corte, con ordinanza del 26.6.24, considerato che sia la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, come auspicata dalla istante difesa, che quella di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, ex art. 306 c.p.c., pure richiesta in subordine dalla medesima difesa, apparendo comunque quest'ultima può consona e in linea con la prospettata, sopraggiunta carenza di interesse alla coltivazione della impugnazione, si sarebbero dovute rendere con sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione fosse divenuta definitiva, della sentenza di primo grado, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi, rimetteva ogni decisione all'esito della fissata udienza del 24.10.25, sostituita anch'essa dalla trattazione scritta, dopo aver già concesso i termini previsti per conclusionali ed eventuali repliche. Con le ultime note di trattazione scritta l'appellante difesa reiterava la istanza di estinzione del giudizio, essendo stata comunicata l'uscita dal default dell'appellato, come da istanza di cessata materia del
4 Proc. n°2528/2023 R.G.
contendere, già depositata telematicamente. Tanto premesso, va dichiarata preliminarmente la contumacia dell'appellato, non costituitosi malgrado rituale notifica dell'atto di impugnazione, (c.f.r., tra allegati alla citazione depositata telematicamente, atto di appello notificato). Il deposito errato di una comparsa di costituzione relativa ad altro soggetto, “
[...]
ed altro giudizio, “R.G. 1944/2023 – UD. Controparte_4
10/10/2023 – Cons. relatore: dott. Cristiano Pasquale Maria”, non può valere ovviamente quale corretta e valida costituzione, non avvenuta nemmeno successivamente nel corso del giudizio. Ancora in limine va detto che l'avvenuta, rappresentata fusione a seguito di operazione societaria del 23 giugno 2025, con atto a rogito Notaio Dott. (Rep. 19479, Racc. 10904), atto con cui la società Persona_2
è stata fusa per incorporazione in Controparte_1 Parte_1 società con sede legale in Torino (TO), Largo Regio Parco 11, non ha comportato alcuna interruzione del giudizio. Questo perché “gli aspetti sostanziali della vicenda della fusione societaria si possono riassumere in tre elementi: quello della concentrazione, quello della successione e quello della estinzione, pertanto, la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, la quale non può intraprendere un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di giudizio;
nondimeno, qualora la fusione intervenga nel corso del giudizio, non comporta l'interruzione del giudizio, esclusa “ex lege” dall'art. 2504- bis c.c.” (Corte appello Firenze, sez. III, 18/09/2023, n°1859, Redazione Giuffrè 2023, 269). Nel merito va senz'altro dichiarata la estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.. A tanto deve ritenersi finalizzata, almeno in prima battuta, sia la originaria richiesta formulata dall'appellante difesa, che aveva contemplato solo in subordine una declaratoria di cessata materia del contendere, che quella da ultimo ribadita. Per il resto, “ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non
5 Proc. n°2528/2023 R.G.
costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto. Non solo, anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia formulata in udienza, l'atto che la contiene non deve essere notificato al convenuto contumace, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 c.p.c., non essendo compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 c.p.c.” (Corte appello Cagliari, sez. I, 01/10/2018, n°831, Redazione Giuffrè 2019). Nessuna pronuncia va resa sulle spese del giudizio nella contumacia dell'appellato.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la ordinanza in epigrafe, dalla in persona del legale rappresentante p.t., nei Controparte_1 confronti di con citazione depositata telematicamente il CP_2
26.5.23, previa dichiarazione di contumacia di quest'ultimo, così provvede:
1°) Dichiara la estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti dello stesso;
2°) Nulla per le spese del grado. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 24.10.2025. IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°1293 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso ordinanza emessa da giudice monocratico in materia di “accesso coattivo a locali privati ospitanti il contatore relativo alla fornitura di gas”, vertente T R A
(già fusa per incorporazione in Parte_1 Controparte_1
, con sede legale in Torino (00153), Largo Regio Parco Parte_1
n. 11, (c.f. e P. I.V.A. ), società soggetta all'attività di P.IVA_1 direzione e coordinamento dell'unico azionista in persona Parte_1 dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Roberto Luca Lobuono Tajani e Michele Massimiliano Capasso e già elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Frattamaggiore [NA] Via Vittorio Emanuele 66 (80027), in forza di procura generale alle liti del 31 marzo 2016 per atto Notaio
[...] in Milano (Rep. 18352 Racc. 9467); Per_1
APPELLANTE C O N T R O
, (c.f. , domiciliato Casoria CP_2 CodiceFiscale_1
[NA], Via Ferrara, 4, già contumace in primo grado;
APPELLATO CONTUMACE A V V E R S O l'ordinanza, (R.G. n°937/2023), emessa dal G. U. presso il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Civile, datata 12.4.23, pubblicata il 17 aprile 2023 e comunicata alle parti il 18 aprile 2023, con la quale l'adito giudice così provvedeva: “rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito”.
1 Proc. n°2528/2023 R.G.
CONCLUSIONI All'udienza celebratasi nelle forme cartolari come previste dalla trattazione scritta la sola appellante difesa, nelle note depositate, così concludeva: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, dichiarare estinta la procedura per rinuncia determinata dal venir meno dell'obbligo legale di agire per la disalimentazione”. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.12.2017 e notificato in data 15.1.2018, la ricorrente, odierna appellante, esponeva: di svolgere il servizio di distribuzione del gas nell'area della regione Campania e di essere proprietaria del contatore sito all'interno dell'immobile di parte resistente;
che la propria attività, ai sensi del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato con delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il servizio idrico del 6 giugno 2006 n. 108 e succ. modd., consisteva nella presa in consegna del gas che le società di vendita avevano titolo di immettere nell'impianto di distribuzione e nel trasportarlo ai cc.dd. punti di riconsegna;
che la parte resistente,
, era risultata inadempiente al pagamento delle fatture CP_2 emesse dalla società di vendita del gas la quale, pertanto, aveva richiesto alla ricorrente di procedere alla chiusura del PDR;
che nonostante la comunicazione inviata al la società ricorrente CP_2 non era stata in grado di accedere ai locali di pertinenza della stessa ove era ubicato il contatore relativo alla fornitura innanzi indicata;
che, pertanto, sorgeva la necessità della ricorrente di adire l'autorità giudiziaria per accedere al detto contatore per assolvere gli obblighi e i compiti istituzionali sulla stessa gravanti. Concludeva chiedendo al Tribunale adito: di essere autorizzata ad accedere, delegando per l'esecuzione l'ufficiale giudiziario e con l'ausilio della forza pubblica, ai locali dove era sito il contatore gas dell'utenza intestata al al CP_2 fine di procedere alla disalimentazione del predetto Pdr;
il tutto con vittoria di spese e onorari di giudizio. Rimaneva contumace la parte resistente. Il giudice adito, con la ordinanza di cui al dispositivo in epigrafe, premessa la qualificazione normativa del rapporto dedotto in lite, inquadrabile nell'ambito del contratto di somministrazione, ma presentante delle peculiarità derivanti dalla scissione tra distributore, utente e cliente finale, così da trasformare il tradizionale contratto di
2 Proc. n°2528/2023 R.G.
somministrazione da bilaterale in trilaterale, in quanto l'utente, ossia colui che stipula con il cliente finale il contratto di vendita del gas, non è anche colui che esegue materialmente la prestazione di
, in quanto di essa si occupa il distributore, Controparte_3 rigettava il ricorso non essendo stato prodotto il contratto tra utente e cliente, il contratto tra utente e distributore, così che in difetto di prova della effettiva ricezione della diffida ad adempiere non era nemmeno certo che potesse ritenersi effettivamente risolto il contratto e, dunque, anche sotto questo aspetto, la società ricorrente legittimata a richiedere la restituzione del contatore, non trattandosi peraltro di fatti impeditivi del diritto di chiedere la disalimentazione, ma di fatti costitutivi del diritto potestativo del gestore di sospendere/interrompere il servizio, sicché anch'essi si sarebbero dovuti provare dal ricorrente. Avverso la ordinanza, ritenuta errata ed illegittima, proponeva appello la ricorrente così concludendo: “previo accertamento del relativo diritto, autorizzare l'Appellante, nei confronti della Parte Appellata e di qualunque terzo si trovi nella detenzione o possesso dell'immobile, ad accedere ai locali ove è sito il contatore del gas per l'utenza intestata a
, al fine di procedere alla disalimentazione del PDR CP_2
01611445024650 anche tramite rimozione fisica dello stesso, secondo quanto imposto dalla normativa, contestualmente ordinando a Parte Appellata, nonché a qualunque terzo occupi i locali di cui sopra, di consentire il predetto accesso finalizzato al distacco del relativo misuratore;
condannare ai sensi dell'art. 614 bis cpc parte Appellata, in caso di inottemperanza al provvedimento emesso, a titolo di penalità di mora, al pagamento di una somma di denaro non inferiore a € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nel consentire l'accesso per la disalimentazione del PDR, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, prevedendo a tale ultimo fine un breve ma congruo periodo iniziale di “franchigia” per consentire l'eventuale adempimento spontaneo;
adottare ogni ulteriore necessario provvedimento conseguente;
con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”. Disertato dall'appellato anche il presente grado di giudizio l'appellante difesa, con le note di trattazione scritta depositate il 12.10.23, rilevato che la difesa dell'appellato aveva depositato comparsa di costituzione
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non relativa al presente giudizio, ma ad altro, da non ritenersi valida, si riportava all'atto di appello e, subordinatamente, nella sola ipotesi di corretta costituzione di controparte nelle more, chiedeva rinvio per esaminare le difese avverse e controdedurre. Rimessa la causa in decisione ex art. 352 c.p.c., sempre l'appellante difesa chiedeva che, in mancanza di costituzione della controparte, si fosse dichiarata estinta la procedura per rinuncia determinata dal venir meno dell'obbligo legale di agire per la disalimentazione, laddove, in ipotesi di sua sopravvenuta costituzione tardiva e di mancata accettazione della rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, con spese compensate, o di non prestata adesione alla istanza di cessazione della materia del contendere a spese compensate, si fosse dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per fatto della controparte, con condanna alla refusione delle spese di lite per soccombenza virtuale. Con successive note scritte di precisazione delle conclusioni, depositate in data 7.7.25, la stessa difesa insisteva nella richiesta di declaratoria di estinzione della procedura per rinuncia determinata dal venir meno dell'obbligo legale di agire per la disalimentazione;
conclusione questa ribadita anche con le ultime note scritte del 20.10.25. La Corte, con ordinanza del 26.6.24, considerato che sia la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, come auspicata dalla istante difesa, che quella di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, ex art. 306 c.p.c., pure richiesta in subordine dalla medesima difesa, apparendo comunque quest'ultima può consona e in linea con la prospettata, sopraggiunta carenza di interesse alla coltivazione della impugnazione, si sarebbero dovute rendere con sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione fosse divenuta definitiva, della sentenza di primo grado, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi, rimetteva ogni decisione all'esito della fissata udienza del 24.10.25, sostituita anch'essa dalla trattazione scritta, dopo aver già concesso i termini previsti per conclusionali ed eventuali repliche. Con le ultime note di trattazione scritta l'appellante difesa reiterava la istanza di estinzione del giudizio, essendo stata comunicata l'uscita dal default dell'appellato, come da istanza di cessata materia del
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contendere, già depositata telematicamente. Tanto premesso, va dichiarata preliminarmente la contumacia dell'appellato, non costituitosi malgrado rituale notifica dell'atto di impugnazione, (c.f.r., tra allegati alla citazione depositata telematicamente, atto di appello notificato). Il deposito errato di una comparsa di costituzione relativa ad altro soggetto, “
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ed altro giudizio, “R.G. 1944/2023 – UD. Controparte_4
10/10/2023 – Cons. relatore: dott. Cristiano Pasquale Maria”, non può valere ovviamente quale corretta e valida costituzione, non avvenuta nemmeno successivamente nel corso del giudizio. Ancora in limine va detto che l'avvenuta, rappresentata fusione a seguito di operazione societaria del 23 giugno 2025, con atto a rogito Notaio Dott. (Rep. 19479, Racc. 10904), atto con cui la società Persona_2
è stata fusa per incorporazione in Controparte_1 Parte_1 società con sede legale in Torino (TO), Largo Regio Parco 11, non ha comportato alcuna interruzione del giudizio. Questo perché “gli aspetti sostanziali della vicenda della fusione societaria si possono riassumere in tre elementi: quello della concentrazione, quello della successione e quello della estinzione, pertanto, la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, la quale non può intraprendere un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di giudizio;
nondimeno, qualora la fusione intervenga nel corso del giudizio, non comporta l'interruzione del giudizio, esclusa “ex lege” dall'art. 2504- bis c.c.” (Corte appello Firenze, sez. III, 18/09/2023, n°1859, Redazione Giuffrè 2023, 269). Nel merito va senz'altro dichiarata la estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.. A tanto deve ritenersi finalizzata, almeno in prima battuta, sia la originaria richiesta formulata dall'appellante difesa, che aveva contemplato solo in subordine una declaratoria di cessata materia del contendere, che quella da ultimo ribadita. Per il resto, “ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non
5 Proc. n°2528/2023 R.G.
costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto. Non solo, anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia formulata in udienza, l'atto che la contiene non deve essere notificato al convenuto contumace, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 c.p.c., non essendo compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 c.p.c.” (Corte appello Cagliari, sez. I, 01/10/2018, n°831, Redazione Giuffrè 2019). Nessuna pronuncia va resa sulle spese del giudizio nella contumacia dell'appellato.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la ordinanza in epigrafe, dalla in persona del legale rappresentante p.t., nei Controparte_1 confronti di con citazione depositata telematicamente il CP_2
26.5.23, previa dichiarazione di contumacia di quest'ultimo, così provvede:
1°) Dichiara la estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti dello stesso;
2°) Nulla per le spese del grado. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 24.10.2025. IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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