CA
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 6711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6711 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dr. Michele Magliulo Consigliere dr.ssa Marielda Montefusco Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 40/2015 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di
Avellino- Seconda Sezione Civile Napoli n. 657/2014 del 21 maggio 2014, vertente
TRA
(1) (partita iva ), in persona del legale rapp.te, “nella Parte_1 P.IVA_1
qualità di società cessionaria della “e (2) Controparte_1 Parte_2
(codice fiscale , quale socio unico della cedente C.F._1 CP_1
( cancellata dal registro delle imprese) e in qualità di fideiussore, e (3)
[...]
(codice fiscale , in qualità di Parte_3 C.F._2
fideiussore, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Castelluccio (codice fiscale
, in virtù della procura in atti C.F._3 -appellanti-
E
(4) la , in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore (incorporante, giusta atto di fusione per incorporazione per Notar di Modena del 17.10.2014, rep. Persona_1
n. 43405/13401, a partire dal 24.11.2014 la Parte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Carmelina Pellino (codice fiscale
, in virtù della procura in atti -appellata- C.F._4
NONCHE'
(5) la (codice fiscale Controparte_3
), a mezzo della sua mandataria P.IVA_2 Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Cesare (codice fiscale
), in virtù della procura in atti C.F._5
- interventrice ex art. 111 c.p.c._
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con contratto n. 055 – 10078678 del 18.01.2011, la
[...]
concedeva ed erogava, mediante accredito sul conto corrente n. Parte_4
1245837, all in persona del suo legale rapprentante pro Controparte_1
tempore, un mutuo chirografario dell'importo di € 100.000, 00 Parte_2
al tasso di ingresso nominale annuo del 6,050% (0,50417 % mensile), fisso per la tutta la durata del mutuo (come stabilito all'art. 2 “Termini e modalità di rimborso e interessi”), da rimborsare in 48 mesi, col metodo dell'ammortamento, mediante il versamento di n. 48 rate mensili costanti di € 2.350,80 ciascuna, scadenti il giorno 18 del mese, di cui la prima il 18 febbraio 2011 e l'ultima il 18 gennaio 2015, comprensive di una quota capitale e degli interessi posticipati, giusta il piano di ammortamento allegato sotto la lettera A) (v. doc.2 della produzione di primo grado della contratto di mutuo chirografario n. 005- Parte_4
10078678 sottoscritto dalle parti del 18.01.2011, con allegati: 1) piano di ammortamento;
2) documento di sintesi;
3) prospetto delle condizioni economiche, tutti debitamente sottoscritti dalle parti.).
Con dichiarazione indirizzata alla sottoscritta il Parte_4
18 gennaio 2011, e si costituivano fideiussori Parte_2 Parte_3
solidali nell'interesse dell' e “ dei suoi successori e aventi causa, Controparte_1
fino all'importo di € 150.000,00, a garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni assunte, nei confronti di codesta Banca, in dipendenza del seguente rapporto: mutuo chirografario dell'importo di euro 100.000,00, con durata 48 mesi deliberato in data 23.11.2010 (doc. 3 in prod.monit. contratto di fideiussione specifica a prima richiesta n. 5337172 del 18.01.2011).
Con diffida regolarmente ricevuta, comunicata con lettera raccomandata a/r del 24 agosto 2012 (doc. 4 della produzione di primo grado della
[...]
unitamente a n. 3 avvisi di ricezione, tutti del 4 settembre 2012), Parte_4
l'Istituto di credito ricorrente intimava alla società debitrice ed ai suoi fideiussori, il pagamento della complessiva esposizione debitoria, maturata a causa del mancato pagamento delle rate di ammortamento del detto mutuo chirografario scadute dal 18 novembre 2011 al 18 agosto 2012, costituendola in mora, con ogni conseguenza di legge, e preavvertendo, in caso di persistente inadempimento, il ricorso alla via giudiziaria.
Pertanto,essendo rimaste prive di riscontro tali diffide, l'Istituto bancario rimaneva creditore, nei confronti dell' della somma complessiva Controparte_1
di euro €. 89.360,71, oltre interessi di mora successivi, ai rispettivi tassi, così distinta: “Esposizione riveniente dall'inadempimento dell'obbligo restitutorio di cui al contratto di mutuo chirografario di € 100.000,00 stipulato il 18.01.2011:
1) Euro 35.262,00 per n.15 rate mensili scadute dal 18.11.2011 al 18.01.2013 e
rimaste insolute (di cui € 30.027,51 di sola sorta capitale ed € 5.234,49 di soli interessi);
2) Euro 1.085,05 per interessi di mora calcolati sul suddetto importo di €
30.027,51 al tasso convenzionale pari al 6,05 % dalle singole scadenze delle suddette rate al 25.01.2013 (allegato prospetto di calcolo interessi EM interessi , doc. 4 )
3) Euro 53.013,66 quale sola quota capitale delle restanti rate a scadere dal
18.02.2013 al 18.01.2015 relative al suddetto mutuo chirografario;
- €. 89.360,71, per il Totale generale, oltre interessi successivi di mora, ai rispettivi tassi indicati, dal 18.11.2011 al soddisfo”.
I.2. Essendo dunque il credito fondato su prova scritta idonea alla concessione di decreto ingiuntivo nei confronti della società debitrice principale e dei suoi fideiussori, ai sensi degli artt.633, 634 e 637 c.p.c., il Tribunale emetteva il richiesto decreto, decreto n. 204/2013, nella forma provvisoriamente esecutiva, avendo l'istante provato la condizione di pericolo di grave pregiudizio per il creditore nel ritardare l'inizio della procedura esecutiva, stante le risultanze negative del Dossier CE e della Visura dati Sistema (docc. 9 e 6 in prod. monit.) a carico della società ( già segnalata a sofferenza nella Centrale Rischi
della Banca D'Italia per complessivi euro 517.878,00) e dei fideiussori (il patrimonio della risultava all'11 gennaio 2013 pignorato). Parte_3
I.3. Avverso detto d.i. – con atto di citazione per l'udienza del 16 luglio
2013, notificato il 5 aprile 2013 - la (debitrice) Controparte_5 Parte_2
(amministratore e legale rappresentante della e Controparte_5 [...] (quali fideiussori) proponevano opposizione, deducendo, tra l'altro: Parte_3
- la “nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. e segg. e per mancanza del credito presupposto dal mutuo
chirografaro”;
- la “nullità del contratto di mutuo per manza di causa, restituzione delle somme pagate dagli istanti e condanna al pagamento di € 21.157,20 ovvero dell'altra somma che sarà determinata in corso di causa, in uno alle spese per incasso rata, con l'aggiunta del danno da svalutazione ed interessi”;
- la “insussistenza di alcun diritto della banca alla restituzione delle somme
dovendo esse essere eventualmente restituite allo stato in relazione al rapporto di conto corrente in via principale ed al contratto di conto corrente in via derivata”;
- la “illegittimità dei tassi passivi come di qualunque altro addebito per insussistenza di alcuna legittima anticipazione da parte della banca”;
- la “usurarietà dei tassi, analisi dei profili eventualmente estorsivi”;
- la “nullità del contratto di conto corrente e illegittimità dei tassi passivi ultralegali
e delle altre spese remunerazioni, commissioni, ecc. per mancanza di una valida convenzione degli interessi”;
- la “illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle competenze anche dopo la delibera CIRC del 2000, anatocismo per quanto attiene sia al rapporto di conto corrente sia al contratto di mutuo chirografaro”;
(…).
Chiedevano, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la revoca del decreto opposto.
I.4. Si costituiva in giudizio la deducendo Parte_4
l'infondatezza delle avverse domande chiedendone il rigetto.
I.5. Il Giudice, non ammessa la richiesta di CTU contabile, con sentenza del
21 maggio 2014 n. 655/2014, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 204/ 2013 R.G. oltre accessori e dichiarava assorbite le domande riconvenzionali della parte opponente, condannandola al pagamento delle spese legali del giudizio di opposizione.
I.5.Risulta versato in atti l'atto pubblico notarile a ministero del notaio
, del 25 novembre 2014 di , Persona_2 Parte_5
in cui il notaio dà atto di ricevere dalle mani dell'amministratore della CP_1
, ossia la scrittura privata di CESSIONE DI AZIENDA
[...] Parte_2
stipulata in data 10 settembre 2014 in Bulgaria, tra la e la CP_1 CP_6
con autentica firme da parte del notaio e traduzione giurata
[...] Persona_3
dal bulgaro all'italiano in data 24 ottobre 2014 . Precedentemente, in Italia, con atto pubblico per notar in Scafati del 4 settembre 2014 la Persona_4
società al gruppo il Controparte_7 Controparte_8 [...]
indicato nella stessa, con i beni ivi indicati, espressamente CP_9
escludendo i debiti e crediti aziendali anche se pertinenti al ramo di azienda ceduto
(doc. 4 visura camerale storica depositata da nella comparsa Controparte_1 CP_10
di costituzione in appello).
La società successivamente, senza aver interposto appello Controparte_1
alla sentenza confermativa del decreto ingiuntivo opposto e senza essere citata nel giudizio in appello, chiedeva la cancellazione dal registro delle imprese e veniva cancellata dal registro delle imprese in data 15 gennaio 2015. (doc. 4 visura camerale storica).
II.1. Avverso la decisione del Tribunale di Avellino -con atto di citazione per l'udienza del 5 maggio 2015, notificato il 31 dicembre 2014 - la , Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di società cessionaria della ed e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
, quali fideiussori , proponevano appello, articolando i seguenti motivi di gravame:
[...] A) “ nullità del contratto di mutuo per carenza di causa” (cfr. pag. 21 dell'atto di appello);
B) “ usurarietà dei tassi. Analisi dei profili eventualmente estorsivi”. Nullità del
contratti e illegittimità dei tassi passivi ultralegali e delle altre spese, remunerazioni, commissioni ecc. per mancanza di una valida convenzione degli stessi” (cfr. pag. 24 dell'atto di appello);
Chiedevano, pertanto:
“- in accoglimento del presente atto di appello, dichiarare nullo, irrituale, inefficace ed improduttivo di ogni e qualsiasi effetto giuridico, e disporre la revoca
del decreto ingiuntivo n. 204/13 iscritto con R.G. n. 444/13 emesso dal Tribunale di Avellino G. U. Dott.ssa Annachiara di Paolo in data 13- 14/02/2013, stante
l'inammissibilità, improcedibilità e\o infondatezza dello stesso e del credito di cui al ricorso ex art. 633 c.p.c. e segg. per i motivi di cui in premessa;
- con riferimento al contratto di mutuo:
accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo, per illiceità o mancanza di causa o comunque la sua invalidità, anche in relazione ai tassi usurari addebitati
dalla nonché per indeterminatezza dei tassi applicati, come meglio Pt_4
precisato nel presente atto di appello, con condanna della banca alla restituzione di quanto pagato dagli istanti pari ad € 21.157,20 (pari alle 9 rate versate: €
2.350,80 x 9), con l'aggiunta della spese di incasso rate e di ogni altro costo addebitato dalla banca, nonchè del danno da svalutazione ed interessi, ovvero la diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
- con riferimento al contratto di conto corrente:
accertare in via principale l'obbligo di restituire agli appellanti, ciascuno per quanto di ragione, tutto quanto pagato, ovvero la somma così come meglio precisata nelle conclusioni principali e subordinate per il danno patrimoniale e non patrimoniale stante la sussistenza dei precisati profili di inesistenza e/o invalidità dei contratti di finanziamento (mutuo chirografario e apertura di credito in conto) e di garanzia fideiussoria e delle obbligazioni da essi scaturente per le
motivazioni sopra indicate, ed in particolare,
- dichiarare la inesistenza del credito vantato dalla banca e la sussistenza invece di un credito degli appellanti stante la inesistenza e/o invalidità di ogni forma di finanziamento tramite mutuo chirografario n. 005
10078678 e/o affidamento sui conto n. 1245837 e al conto anticipo fattura n. 1246701e n. 1318096, conseguentemente dei correlati
rapporti di fideiussione, per violazione degli artt. del 1813, 1782, 1834,
1842 del codice civile e delle altre norme tutte indicate in citazione, e comunque, per mancanza di corrispettività, di mancanza e/o illiceità dell'oggetto, e/o della causa iuris, stante la inesistenza del saldo debitorio falsamente indicato dalla banca sui conti correnti de quo, che
il contratto di mutuo imposto aveva la funzione di sanare, nonchè per mancanza di forma, dei contratti con cui la banca ha falsamente preteso di avere erogato a vantaggio degli appellanti somme fuori dalla sua disponibilità, nonché la nullità, inefficacia, inadempimento, risolubilità o rescindibilità delle clausole contrattuali e di ogni eventuale rinunzia, riconoscimento del debito e/o transazione stante la illegittimità del suo comportamento nonché, la usurarietà delle condizioni praticate;
Pertanto,
IN VIA PRINCIPALE, condannare la , stante l'insussitenza di alcuna Pt_4
anticipazione, e quindi a titolo di restituzione di tutto quanto ha illegittimamente riscosso per presunte anticipazioni tramite apertura di credito in conto, nonché per restituzione di qualunque altro addebito, al pagamento in favore della società appellante, presunto debitore principale della somma di € 329.219,49, come specificata nella citazione ed al conteggio analitico principale, ovvero la somma
che stabilirà il CTU;
IN SUBORDINE ED IN VIA ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE DOMANDA, ove la
Corte di
Appello ritenga la sussistenza delle anticipazioni, e l'esistenza dell'usura, condannarla, a titolo di restituzione di tutto quanto pagato dal correntista salvo il capitale senza interessi né altre maggiorazioni di nessun genere come previsto dalla l. 108/96, al pagamento in favore degli appellanti della presunta debitoria
principale della somma di €123.225,29, come specificata nella citazione ed al
c onteggio analitico subordinato, ovvero la somma che stabilirà il CTU;
ANCOR PIU' SUBORDINATAMENTE ED ALTERNATIVA ALLA PRECEDENTE DOMANDA, ove la
Corte di Appello ritenga la sussistenza delle anticipazioni e l'inesistenza dell'usura, condannarla, a titolo di restituzione di tutto quanto pagato per interessi passivi
anatocistici, indeterminati, ultralegali, ed attivi infimi, per quanto trattenuto in seguito all'accredito tardivo dei versamenti, per commissioni e tassi maggiorati per “sconfinamenti”, per commissioni di massimo scoperto, remunerazioni, competenze, commissioni, guadagni, spese tutti non dovuti perché eccessivi, indeterminati, non adeguatamente illustrati né dettagliati proprio allo scopo di
renderne problematica la contestazione, ed in genere per gli addebiti tutti illegittimi
e/o eccessivi, al pagamento in favore della società appellante presunto debitore principale della somma di € 104.762,96, come specificata nell'atto introduttivo ed al secondo conteggio analitico subordinato, ovvero la somma che stabilirà il CTU;
- disporre la cancellazione nella Centrale Rischi della Banca d'Italia e di ogni trascrizione nelle centrali interbancarie avente carattere pregiudizievole e/o
conservativo operata dalla banca nei confronti degli appellanti;
-in ogni caso, poiché l'illegittimità delle modalità operative della appellata Pt_4
dai vari punti di vista sopra descritti gli ha comportato ingenti danni, perché il presunto debitore principale ha dovuto fare ricorso al credito pur avendo un credito nei confronti della banca, e non ha potuto sviluppare adeguatamente le proprie
potenzialità in diretta conseguenza del comportamento della banca appellata, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi derivanti da responsabilità contrattuali ed extracontrattuali patrimoniali per un importo pari alla somme non dovute e illegittimamente pretese;
-condannarla altresì al risarcimento in favore di ciascuno degli appellanti del danno non patrimoniale - esistenziale, nonché del danno morale derivante dall'aver subito durante tutto il rapporto tali e tante vessazioni ed angherie, in euro € 41.075,10 pari a
€123.225,29 diviso 3, nonché in euro 13.000,00 come dal calcolo e per le causali
di cui sopra;
-somme tutte da restituire maggiorate degli interessi al tasso legale calcolati annualmente;
-condannare l'appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione di tutte le spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al legale sottoscritto che si
dichiara antistatario;
In ogni caso, in ipotesi che la Corte di Appello ritenga la validità del contratto di mutuo, accertato la nullità del criterio di ammortamento alla francese, ricalcolare il dovuto applicando gli interessi legali, con esclusione di ogni criterio anatocistico, operando le opportune e necessarie compensazioni;
- munire la sentenza di clausola esecutiva perché prevista ex lege;
- emettere ogni altro provvedimento opportuno e consequenziale;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. II.2. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione del 16 aprile 2015 la deducendo l'infondatezza Parte_4
dell'appello chiedendone il rigetto.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 16 giugno 2022,
(svoltasi secondo le modalità della cd. trattazione scritta), precisate le conclusioni dalle parti, la Corte, con provvedimento emesso in pari dati, introitava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190, c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.
Senonchè la Corte rimetteva la causa sul ruolo ordinando l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. nei confronti della società cedente, parte del giudizio di primo grado, e per essa, essendo estinta per cancellazione dell'impresa dal registro tenuto dalla Camera di Commercio, nei confronti degli ex soci (giusta ordinanza del 4 ottobre 2022).
II.4. Nelle more, interveniva la cessione del credito della
[...]
e in data 20 giugno 2023, si costituiva (ovvero Parte_4
spiegava intervento ex art. 111 c.p.c.) la Controparte_3
a mezzo della sua mandataria, quale cessionaria del
[...]
credito vantato dalla nei confronti della Parte_4
Controparte_1
II.5. Integrato il contraddittorio nei confronti degli ex soci della società estinta, costituitosi il solo , quale unico socio Parte_2
- 12 - della società estinta, già fideiussore della società debitrice, all'udienza del 22 giugno 2023, la causa veniva nuovamente rimessa in decisione con assegnazione di nuovi termini per il deposito degli scritti conclusionali.
II.6 Alla scadenza, la Corte rimetteva nuovamente la causa sul ruolo onde procedere all'espletamento di una CTU contabile, affidando l'incarico alla dr. ssa (giusta ordinanza del 23 Persona_5
ottobre 2023).
All'esito del mandato, dopo una serie di rinvii di ufficio, all'udienza del 22 novembre 2024, la Corte introitava nuovamente in decisione la causa assegnando alle parti nuovi termini ex art. 190 c.p.c.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
II.7. Con ordinanza del 7 febbraio 2025, la Corte rimetteva di nuovo la causa sul ruolo disponendo una integrazione della già espletata CTU affinchè lo stesso consulente “sviluppi relativamente ai conti anticipi n. 1246701 e n. 1318096 un ulteriore conteggio che tenga conto dei tassi e delle condizioni economiche indicate nella lettera di fido n. 5146729 del 12 ottobre 2004 e nel contratto di affidamento del
29 agosto 2008, espungendo le commissioni e spese ove non pattuite”,
“all'esito dell'ulteriore conteggio innanzi descritto, ridetermini il saldo
- 13 - del conto corrente ordinario n. 1245837 alla data di chiusura (ovvero alla data di notifica dell'atto di citazione – se il conto è ancora aperto”.
II.8. Espletato l'incarico, depositata la relazione integrativa,
all'udienza del 22 settembre 2025, celebrata con le modalità dell'udienza cartolare, la Corte riservava definitivamente la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ridotti ( 30 +20) ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In premessa si rappresenta che il petitum del presente giudizio è l'accertamento contabile delle poste attive e passive relative ai rapporti bancari intercorsi tra l' (allora) (oggi Controparte_11
) e la (oggi Parte_1 Parte_4 [...]
) nonché l'accertamento Controparte_2
della nullità di alcune clausole contrattuali relative a detti rapporti bancari.
2. Il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione proposta dalla e dai fideiussori, e Controparte_1 Parte_2 [...]
avverso il d.i. n. 204/2013 emesso nei loro confronti su Parte_3
ricorso della allora dal Tribunale di Parte_4
Avellino, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma
- 14 - di € 89.360,71, corrispondente alla rate insolute del mutuo chirografaro stipulato il 18 gennaio 2011 di € 100.000,00, mutuo garantito dai due fideiussori, e Parte_2 Parte_3
osservando che:
- “non vi sono neppure elementi a sostegno dell'asserita nullità del mutuo di cui è lite per illiceità della causa”;
- “nel contratto di mutuo vi è esplicita indicazione della destinazione della somma alla copertura della esposizione debitoria della derivante dal contratto di c./c. n. 1245837 e pari Controparte_1
ad € 98.114,27, sicchè è evidente che le parti, oltrechè sulla concessione del mutuo hanno raggiunto l'accordo anche sull'impiego della somma mutuata e sulla destinazione della stessa alla copertura della pregressa esposizione debitoria” (cfr. pag. 4 della sentenza);
- “in tale operazione non si ravvisa alcun illecito affidamento o
erogazione irregolare di somme, come sostenuto dagli opponenti;
né la circostanza che le somme siano state destinate a sostanziale beneficio della banca integra di per sé alcuna illiceità o irregolarità”.
3. Avverso la sentenza impugnata la , nella Parte_1
spiegata qualità di cessionaria del credito, ed i due fideiussori hanno proposto due motivi di gravame:
-con il primo motivo - rubricato “nullità del contratto di mutuo per carenza di causa” (cfr. pag. 21 dell'atto di appello)- lamentano che il Tribunale, erroneamente, abbia dichiarato la piena validità del
- 15 - contratto di mutuo, nonostante la “mancanza di traditio” ossia la mancata consegna del denaro al mututario, e l'insussistenza della effettiva esposizione debitoria alla data di erogazione del mutuo , in quanto, a loro dire, il saldo di conto corrente al cui ripianamento il mutuo era destinato derivava dall'illegittima applicazione di oneri finanziari non dovuti, per applicazione di interessi ultra legali, per commissioni di massimo scoperto non dovute, illegittime spese di conto, sistema arbitrario delle valute fittizie e capitalizzazione trimestrale degli interessi (c.d. anatocismo bancario) ed interessi attivi non riconosciuti in base ai criteri sostitutivi di cui all'art. 117 comma 7 lett. a TUB;
- con il secondo motivo di gravame- rubricato “usurarietà dei tassi analisi dei profili eventualmente estorsivi – nullità del contratto
e illegittimità dei tassi passivi ultralegali e delle altre spese,
remunerazioni, commissioni , per mancanza di una valida convenzione degli stessi” (cfr. pag. 24 dell'atto di appello) - lamentano che il
Giudice, in merito alle modalità con cui la banca aveva calcolato il saldo passivo del conto corrente cui era collegato il mutuo, si fosse limitato ad eseguire un controllo di natura formale, limitandosi ad analizzare le voci di costo indicate nei contratti di conto corrente e di mutuo, senza verificare in concreto dette voci di costo siano state quantificate ed applicate effettivamente dalla banca nella misura concordata.
- 16 - 4. Il primo motivo è infondato, il secondo è invece fondato.
4.1.Giova rammentare che: il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (cfr. Cass. N. 23149/ 2022).
Ed invero, il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario;
ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso.
- 17 - In tale senso, da ultimo, si è espressa la Suprema Corte a Sezioni
Unite: “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si
perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della
banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (cfr. Cass.
SSUU n. 5841/ 2025).
4.2.Venendo al caso in esame, non possono essere condivise le deduzioni degli appellanti in merito alla pretesa nullità del mutuo per “illiceità mancanza di causa” - sia in quanto stipulato esclusivamente "per “consentire alla banca di estinguere, nella immediatezza e senza una reale traditio di denaro, un presunto debito di prodotto da un preesistente rapporto di conto corrente Controparte_1
(intrattenuto con il medesimo istituto di credito” (cfr. pag. 3 dell'atto di appello), sia in quanto “non vi è un saldo negativo, in relazione al
rapporto di conto corrente, di tale che viene a mancare il rapporto causale da cui nasce il contratto di mutuo, che va pertanto dichiarato nullo” - in primo luogo perché appaiono in contrasto con il citato
- 18 - orientamento della Suprema Corte, ormai consolidato in tema di mutuo solutorio, ben potendo il finanziamento in oggetto essere stato richiesto dalla società correntista per estinguere l' esposizione debitoria esistente verso la stessa banca mutuante, in secondo luogo perché sono destituite di adeguato riscontro probatorio.
Ed invero, gli istanti si sono limitati ad allegare, nell'atto introduttivo del giudizio, che il saldo del rapporto di conto corrente n.
1245837, intestato alla alla data di accensione del Controparte_1
mutuo (18 gennaio 2011), anziché a debito di € 98.114,27, fosse a credito in loro favore, “in quanto frutto dell'addebito di competenze, commissioni e/o spese del tutto illegittime o illegittime nella misura e con le modalità con le quali sono state applicate” (cfr. pag. 2 dell'atto di opposizione a d.i.). E che: “la dichiarata esposizione debitoria sul
c/c n. 1245837, al cui ripianamento era unicamente destinato il mutuo chirografaro (….) era stata formalmente determinata ad arte dalla
banca che a fine 2010 comunicava senza giustificazione alcuna alla società correntista la volontà di revocare con effetto immediato dal fido per scoperto sul conto corrente n. 1245837 di € 15.000,00, dall'apertura di credito in conto fino a € 100.000,00 per anticipi su fatture sul c.a. n. 1246701 e dall'apertura di credito in conto fino a €
20.000,00 per anticipi su fatture sul c.a. n. 1318096, chiedendo alla società di ripianare immediatamente tale esposizione”, precisando che
“la società, incapace di provvedere negli esigui termini alla restituzione
- 19 - degli importi illegittimamente indicati a debito da parte della banca, ed al fine di scongiurare una ingiusta quanto pregiudizievole segnalazione nella Centrale Rischi, accettava di sottoscrivere il mutuo chirografaro
de quo e a prestare le fideiussioni e le altre garanzie ed assicurazioni pretese come condicio sine qua non dalla banca” (cfr. pag. 2 dell'opposizione a d.i.). Di qui l'illiceità, secondo la loro tesi, del mutuo per mancanza di causa in concreto.
Tuttavia, come emerso all'esito del mandato peritale, disposto da questa Corte, gli odierni appellanti hanno offerto una documentazione a supporto della loro ricostruzione contabile assolutamente lacunosa e frammentaria, tale cioè da non consentire una quantificazione attendibile e fedele del saldo del rapporto di conto corrente alla data in cui fu concesso il finanziamento.
Si legge, infatti, nella relazione a firma della dr.ssa
[...]
che “il conto corrente n. 1245837 è stato sottoscritto in Per_5
data 5/8/2004 ed è stato estinto in data 27/12/2012. Agli atti del giudizio ci è sia il contratto sottoscritto dalle parti che la comunicazione della relativa alla chiusura del conto. Informazioni al riguardo Pt_4
non possono essere invece desunte dagli estratti conto in quanto il primo estratto conto prodotto è quello dal 1.12.2005 (quindi
successivamente all'apertura) e l'ultimo estratto conto prodotto è
- 20 - quello al 30.11.2012 ( e quindi anteriormente alla chiusura) il quale tra l'altro evidenzia un saldo finale a debito di euro 1.165,46”.
Come allegano gli stessi opponenti (odierni appellanti) alla data di accensione del finanziamento ( 18 gennaio 2011) il conto corrente
( attivato nell'anno 2004) presentava una esposizione debitoria in favore dell'istituto di credito pari a circa € 98.000,00, il che quindi non
è contestato. E' invece contestato che tale debito sorgesse interamente da appostazioni illegittime da parte dell'istituto di credito, ovvero da addebiti illegittimi, neutralizzati i quali, il conto avrebbe, a loro dire, presentato un saldo positivo a loro favorevole.
In realtà, il consulente, dr.ssa sulla base della Persona_6
documentazione a sua disposizione ha rilevato che “per il rapporto di conto corrente ordinario n. 1245837 non è stato possibile eseguire i conteggi dalla data di apertura del conto (5/8/2004) in quanto gli
estratti conto sono stati prodotti solo dal mese di dicembre 2005, con movimenti dal 1.12.2005. Il saldo in apertura al 29.11.2005 è risultato
a credito di euro 5.314,70. Trattasi del saldo a partire dal quale sono stati effettuati i conteggi e che non è stato azzerato in quanto trattasi di saldo e credito e non di saldo a debito del correntista da rettificare
e ricalcolare per tenere conto dell'effetto di eventuali spese e
competenze illegittime applicare dalla Per quanto riguarda i Pt_4
periodi intermedi, invece, non coperti dagli estratti conto il ricalcolo
- 21 - svolto è stato ripreso ogni volta dal saldo risultante dal primo estratto conto del periodo immediatamente successivo dal quale sono stati sottratti gli importi corrispondenti agli illegittimi addebiti accertati in
relazione ai periodi immediatamente antecedenti di cui invece si dispone degli estratti conto” (cfr. pag. 95 relazione di consulenza tecnica di ufficio).
Nel dettaglio, l'ausiliario ha riscontrato una serie di addebiti illegittimi sul conto corrente e sul conto anticipi e quindi ha proceduto alla loro eliminazione ed alla accertamento del saldo così rettificato, alla data però della chiusura a sofferenza del rapporto
(novembre/dicembre 2012).
Sicchè ha così concluso: “ il saldo del conto corrente ordinario n.
1245837 risultante alla data dell'8/11/2012, come rettificato dallo scrivente CTU, anche tenendo conto del ricalcolo delle competenze del
conto anticipi, risulta un saldo a credito del correntista di euro
18.502,68”, cui però vanno aggiunte, perché da espungere dal saldo finale, le ulteriori spese per € 666,00 relative al III trim 2010, IV trim
2010 e I trim 2011 , così addivenendo ad un saldo a credito del correntista di € 19.168,68.
In definitiva, alla luce della espletata consulenza bancaria,
tenuto conto delle somme erogate, quando il conto è stato chiuso ovvero girato a sofferenza (precisamente alla data della
- 22 - comunicazione della Banca di segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia), la era titolare di un Controparte_1
saldo a credito nei confronti della allora Parte_4
(ora ), ragionevolmente Controparte_12
per l'effetto del concesso finanziamento, ma non vi è prova che lo fosse anche al momento della stipula del contratto di mutuo ( nel gennaio 2011), sì da determinare la nullità del rapporto.
Ne consegue che, acclarata la legittimità del mutuo, in parziale accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza gravata,
l'opposizione proposta dalla società correntista/ mutuataria e dai suoi fideiussori, avverso il d.i. n. 204/2013 va accolta per quanto di ragione e per l'effetto va condannata la Controparte_2
( originaria titolare del credito/ cedente
[...]
il credito) a ripetere in favore di (originaria Parte_1
titolare del debito/ cedente il debito) la somma di € 19.168,68 pari al saldo positivo del conto corrente n. 1245837, alla data di chiusura del rapporto, oltre interessi legali dalla messa in mora ( 24 agosto
2012) al soddisfo.
5. Ciò detto, all'esito dell'intero giudizio, la regolamentazione delle spese processuali deve, comunque, avvenire facendo applicazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un
- 23 - nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ebbene, a parere di questa Corte, per il principio di soccombenza le spese di lite del giudizio di primo e del giudizio di secondo grado, sostenute dalla e dai fideiussori, vanno poste per l'intero Parte_1
a carico della banca cedente e della banca cessionaria, ovvero della e della Controparte_13
in via solidale tra loro, ivi Controparte_3
incluse le spese della consulenza espleta in grado di appello.
Dette spese vanno liquidate, come in dispositivo, a norma del
D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 37/18 applicando i compensi relativi allo scaglione inerente alle cause di valore compreso tra € 52.001,00 a € 260.000,00, limite entro il quale si colloca il credito ingiunto in monitorio.
Infine, giova rammentare che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/12, applicabile ai procedimenti introdotti a far data dal 31
gennaio 2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o
è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è
- 24 - tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Sussistono, pertanto, nel caso i presupposti di cui alla norma in esame e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da da (in proprio e nella Parte_1 Parte_2
qualità di ex socio della e da Controparte_1 Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile,
n. 657/2014 , pubblicata il 21 maggio 2014, così provvede:
A) in parziale accoglimento dell'appello, in riforma della gravata sentenza, accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta da (oggi , da Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e da avverso il d.i. n. 204/2013 e per Parte_3
l'effetto revoca il decreto opposto e condanna la
[...]
( cedente il Controparte_2
credito) a ripetere in favore della (cessionaria del Parte_1
debito) la somma di € 19.168,68, oltre interessi legali dalla messa in mora (24 agosto 2012) al soddisfo;
B) condanna la Controparte_13
e la
[...] Controparte_3
- 25 - in solido tra loro, a pagare in favore della e dei Parte_1
due fideiussori – con attribuzione all'avv. Paolo Castelluccio- le spese dei due gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in
€ 14.103,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in € 14.317,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) pone a carico della Controparte_13
e la
[...] Controparte_3
in solido tra loro, definitivamente le spese della CTU
[...]
espletata in grado di appello.
Così deciso in Napoli, addì 20 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
- 26 -