Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 7292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7292 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione puridica omettere le generalità e gli altri dan identificat indicati ne alegato provvedimento, a norma del- fart. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003
IL CANOS LIERE
07292-26
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
EMANUELE DI SALVO AR SA RE
QUARTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
Sent. n. sez. 26/2026 UP 13/01/2026
NA IS GE RI
- Relatore -
R.G.N. 31306/2025
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di IO DE nato a [...] || 12/07/1996 avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d'appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NA Luisa Angela Ricci;
lette le conclusione del Procuratore Generale, in persona del sostituto Roberto Patscot, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 8 maggio 2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza di condanna di DE Di IO in ordine al reato di cui agli artt. 590 bis e 590 ter cod. pen., commesso in Muggiò il 6 dicembre 2019. La dinamica dell'incidente stradale è stata ricostruita nelle sentenze di merito nei termini di seguito indicati. Alla data su indicata, Di IO, alla guida del veicolo VW PO, giunto in prossimità dell'incrocio tra via Marx e via Santa Croce, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale rialzato, aveva investito il pedone NA AS impegnata nell'attraversamento di detto incrocio e si era dato alla fuga, senza prestare assistenza alla persona offesa, a cui aveva cagionato lesioni personali gravi dalle quali era derivata una malattia di durata superiore a 40 giorni. Quale addebito di colpa nei confronti dell'imputato è stata individuata la violazione dell'art. 145 Cod. strada per aver omesso di usare la massima prudenza agli incroci e di concedere la precedenza a chi viene da destra;
dell'art. 191 Cod. Strada per avere omesso di arrestarsi in presenza del segnale di Stop;
degli artt. 79 e 141 Cod Strada per aver guidato con i finestrini del veicolo coperti di ghiaccio e, quindi, in condizioni di scarsa visibilità.
2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla omessa trattazione dei motivi di appello e alla valutazione della prova indiziaria. Secondo il difensore la Corte si sarebbe limitata a richiamare integralmente la motivazione della sentenza d primo grado e a ritenere i motivi di appello mera riproposizione di tesi già sottoposte al vaglio del primo giudice e da questi disattese;
la Corte avrebbe ritenuto, altresi, di non essere tenuta a indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello, in quanto incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione e, perciò, assorbite e respinte. L'impostazione, in tale modo, seguita sarebbe illegittima, in quanto in violazione della normativa in materia di prova indiziaria e di onere della prova. La sentenza impugnata sarebbe fondata esclusivamente su un compendio indiziario inidoneo a fondare un giudizio di penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. La Corte avrebbe valorizzato alcune circostanze valutate come indiziarie (la corrispondenza di parte della targa dell'autovettura di Di IO con il parziale della targa rilevato dal teste De IS come attribuibile al veicolo investitore;
la presunta maggiore pulizia del cofano dell'autovettura di Di
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IO rispetto al resto della carrozzeria, letta in correlazione ad una presunta velocità ridotta dimarcia al momento dell'impatto che giustificherebbe l'assenza di segni visibili dell'impatto sul mezzo;
la mancanza di un cerchione dell'auto di Di IO proprio da lato del presunto sinistro;
le condizioni di brinatura dei vetri che valevano a dimostrare come il veicolo si fosse messo in moto da poco), che, tuttavia, secondo il difensore, difettavano dei caratteri della precisione e gravità. Invero:
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la targa annotata non corrispondeva integralmente a quella dell'auto dell'imputato; - la presunta maggiore pulizia del cofano era una mera congettura priva di riscontro oggettivo, frutto della valutazione di un teste privo di competenze tecniche;
l'assenza di polvere poteva essere spiegata in maniera alternativa, ad esempio come effetto del calore del motore, ovvero come effetto della posizione al momento del parcheggio. Piuttosto i giudici avrebbero dovuto considerare l'assenza di tracce dell'impatto, quali deformazioni, abrasioni compatibili con la descritta dinamica;
- non era stato dimostrato in alcun modo il collegamento tra il cerchione mancante e il sinistro, in quanto nessuno dei testi e delle parti sentite aveva fatto riferimento ad un impatto interessante un cerchione o una ruota dell'autovettura investitrice;
la deduzione empirica, per cui la maggiore o minore brinatura del parabrezza sarebbe indicativa del momento di partenza di un veicolo e dimostrerebbe la riferibilità dello stesso a un individuo residente in zona come l'imputato, sarebbe fallace e non sorretta da adeguata base probatoria o da massime di esperienza condivise. La Corte, inoltre, avrebbe sminuito, in maniera illogica, le contraddizioni emerse tra le dichiarazioni dei testi in ordine al modello e al colore dell'auto investitrice. In conclusione, la Corte avrebbe rigettato le censure dell'appellante accusandolo di un'analisi atomistica degli indizi, ma non avrebbe considerato che l'inesistenza dei requisiti richiesti per ciascun elemento impedisce una valutazione congiunta degli stessi.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla esclusione del rilievo probatorio dell'assenza di traccia del passaggio del veicolo dell'imputato ai valichi o punti di controllo pertinenti. I sistemi di controllo ai varchi non avevano rilevato il passaggio di Di IO in concomitanza con il sinistro e l'allontanamento del veicolo investitore: tale circostanza avrebbe dovuto essere considerata quale elemento a discarico o, quanto meno, fonte di ragionevole dubbio sulla responsabilità. La Corte, inoltre, non avrebbe attribuito la necessaria rilevanza all'assenza di segni sul cofano dell'autovettura, valorizzando la testimonianza di uno degli operatori di polizia
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giudiziaria, il quale aveva riferito che in via teorica può accadere che un impatto anche rilevante non lasci tracce evidenti sulla carrozzeria, ma non anche la testimonianza di altro operatore che aveva invece escluso che un simile impatto potesse non avere lasciato segni. I giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, in maniera immotivata avrebbero rigettato la richiesta di perizia volta ad accertare la compatibilità tra le condizioni del veicolo del ricorrente e la dinamica del sinistro e la compatibilità temporale tra gli orari di partenza dall'abitazione di Di IO e di arrivo sul posto di lavoro e gli orari del sinistro. A fronte della richiesta di una prova decisiva, i giudici avrebbero dovuto fornire una motivazione rafforzata in merito alla sua irrilevanza o superfluità e non limitarsi a formule apodittiche. Infine, la Corte non avrebbe spiegato le ragioni per cui Di IO, per recarsi al lavoro, si sarebbe inopinatamente discostato dal tragitto abituale e più breve e avrebbe scelto un percorso più lungo, non lineare e privo di coerenza con la finalità di raggiungere tempestivamente il luogo di lavoro.
2.3. Con il terzo motivo (indicato come quarto) ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 590 ter cod. pen. La Corte avrebbe affermato la consapevolezza in capo al ricorrente di avere causato il sinistro, deducendola dalla presunta sterzata e dalla frenata successiva descritte da un testimone. Secondo il difensore, invece, difetterebbe la prova che l'autore del sinistro avesse effettivamente percepito l'investimento e avesse volontariamente omesso di fermarsi.
2.4. Con il quarto motivo (indicato come quinto) ha dedotto la violazione di legge in relazione all'erroneo riconoscimento delle spese alla parte civile che non aveva svolto alcuna attività. La Corte avrebbe condannato l'imputato a rifondere alla parte civile le spese sostenute nel giudizio di appello, pur a fronte del fatto che la parte civile non aveva depositato conclusioni scritte e, dunque, non aveva svolto alcuna attività difensiva meritevole di compenso.
3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Roberto Patscot, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. In data 19 dicembre 2025 la parte civile ha depositato una memoria con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso. In data 7 gennaio 2026 il difensore dell'imputato ha depositato una memoria con cui ha insistito per accoglimento
del ricorso.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere nel complesso rigettato.
2. Il primo e il secondo motivo, incentrati sulla identificazione dell'imputato come autore del reato, sono infondati.
2.1. La doglianza del difensore ha riguardo non già alla ricostruzione del sinistro, ovvero agli addebiti di colpa in capo al conducente dell'autovettura che aveva investito il pedone, bensi, a monte, alla individuazione di detta autovettura e, quindi, alla identificazione dell'imputato come colui che aveva causato l'incidente. I giudici di merito sono pervenuti alla identificazione di Di IO attraverso la valutazione unitaria di una serie di elementi, ritenuta convergente nel senso che l'autovettura investitrice, datasi alla fuga dopo l'impatto con il pedone, fosse quella in uso all'imputato. In particolare hanno osservato: che dalle dichiarazioni della persona offesa e del teste oculare TE De IS era emerso come l'auto investitrice fosse un'autovettura Volskwagen di colore grigio scuro di cui era stata annotata parzialmente la targa;
l'auto aveva i vetri ancora parzialmente ricoperti di brina;
che gli accertamenti compiuti nella immediatezza avevano consentito di accertare che Di IO era proprietario di una Volkswagen PO targata FV965DA (targa coincidente per quattro elementi con quella dell'auto investitrice) e che, come tutte le mattine anche il 6 dicembre 2019 si era recato al lavoro in macchina compiendo, in orario compatibile, la strada nella quale vi era stato l'investimento; - che nella stessa mattinata in cui si era verificato l'incidente, la polizia giudiziaria si era recata sul luogo di lavoro e aveva trovato l'autovettura dell'imputato senza il cerchione destro e con il cofano, ovvero la parte in cui aveva impattato il pedone, pulito e senza polvere, a differenza che il resto della carrozzeria 2.2.Innanzitutto, priva di rilievo e generica è la censura con cui il ricorrente lamenta che la Corte avrebbe operato un acritico richiamo alla sentenza di primo grado, risultando, al contrario, che i giudici, dopo aver dato atto delle risultanze dell'istruttoria e del percorso argomentativo della sentenza del Tribunale, hanno preso in considerazione (pagg. 12 e ss.) i singoli motivi di appello e li hanno disattesi con una motivazione articolata e coerente con i dati riportati.
2.3. Infondata è, altresì, la censura nella parte in cui lamenta la illogicità della motivazione fornita dalla Corte in ordine alla valutazione della prova c.d. logica. Occorre premettere che l'elaborazione in tema di prova indiziaria da parte della giurisprudenza di legittimità si fonda su due sentenze delle Sezioni Unite, intervenute a distanza di tredici anni l'una dall'altra, che scandiscono l'ordine
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logico della valutazione, facendo riferimento all'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso una univocità che dia la certezza dell'esistenza del fatto da provare. La sentenza Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Rv. 191230 - 01 muove dalla definizione di indizio e indica al giudice il metodo di valutazione della prova indiziaria, affermando: "L'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza fogica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. Peraltro l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa sia pure di portata possibilistica e non univoca di ciascun indizio. deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto".
I principi affermati
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da tale sentenza sono stati ribaditi da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231678 01, secondo cui in tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può, perciò, prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo. Tali principi sono stati costantemente ribaditi dalla giurisprudenza successiva: così, a titolo di esempio, sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605 - 02 ha affermato che in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve
trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso che l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. è deducibile non in termini di violazione di legge, ma solo sub specie di vizio di motivazione Sez. 6 n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Rv. 278196 - 02. In forza di tale assunto, può, dunque, dirsi che rientra nella competenza del giudice di merito il ragionamento probatorio tipico della prova indiziaria e che il compito del giudice di legittimità è quello di sindacare e controllare la logicità del ragionamento probatorio e non già quello di valutare gli elementi di prova o, addirittura, di sostituire i propri apprezzamenti in materia a quelli del giudice di merito o adottare regole di esperienza diverse da quelle adottata dal giudice. Nel giudizio di legittimità, il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito: deve, invece, tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (Sez. 1, n. 42993 del 25/9/2008, Rv. 241826; Sez. 2, n. 10834 del 08/06/1993, Rv. 196737-01) 2.3.1.. Così ricostruito il perimetro del vaglio di legittimità sulla valutazione della prova indiziaria, il collegio rileva che la motivazione della Corte di appello, nel prendere in esame i diversi elementi di fatto e nell'inferime che alla guida dell'auto investitrice vi fosse l'imputato, non è manifestamente illogica. La Corte, in replica ai rilievi del ricorrente reiterati in questa sede, ha osservato: - che la iniziale incertezza circa la sfumatura del grigio e lo specifico modello dell'autovettura da parte della persona offesa era dovuta alla scarsa luminosità dell'ora mattutina invernale e allo stato di agitazione causato dall'incidente, oltre che all'indubbia somiglianza tra i due modelli;
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che i riscontri incrociati effettuati dalla polizia locale, in modo particolarmente accurato attraverso la banca dati della motorizzazione civile, avevano consentito di rinvenire alla data del 6 dicembre in tutta Italia diciannove veicoli dello stesso tipo, di cui sei nella regione di Lombardia e uno soltanto, quello dell'imputato, nel territorio di Monza;
- che correttamente il giudice di primo grado aveva applicato la massima di esperienza secondo cui la parziale sbrinatura della parte del vetro più vicina al cofano valeva a dimostrare che il riscaldamento era stato attivato da poco: tale elemento era compatibile con la limitata distanza intercorrente tra la casa di Di IO e il luogo dello scontro;
- che il fatto che il cofano, come detto lavato a differenza del resto della macchina, non presentasse ammaccature era stato ragionevolmente spiegato dal Comandante della Polizia municipale, il quale aveva chiarito come è ben possibile che, quando gli urti avvengono a bassa velocità come nel caso in esame, non si rinvengano danni visibili alla carrozzeria e dal teste De IS, il quale aveva riferito di aver sentito un rumore di riassestamento del cofano;
- che non era dirimente, nel senso di escludere il passaggio dell'auto, l'assenza di registrazione della vettura da parte del varco stradale del Comune di Muggiò, stante l'esiguo numero di rilevazione in generale registrato, tale da far ritenere che il dato raccolto non fosse rappresentativo della realtà; - che, come già chiarito dal giudice di primo grado, anche il tragitto che l'imputato aveva dichiarato di aver percorso la mattina dell'incidente comportava il passaggio dall'incrocio ove la persona offesa era stata investita e la variazione di durata rispetto al percorso indicato dai testi oculari era di pochi secondi. La valutazione di pregnanza e concordanza di tutti gli elementi evidenziati effettuata dalla Corte, anche attraverso la replica alle censure reiterate in questa sede, appare non manifestamente illogica e, dunque, come visto, non sindacabile in sede di legittimità.
2.4. Infine infondata è la censura con cui il difensore lamenta il mancato espletamento da parte della Corte della perizia in ordine alla compatibilità fra le modalità dell'investimento e le condizioni del cofano dell'autovettura di Di IO. La Corte ha spiegato in maniera ragionevole, come chiarito supra, i motivi per cui l'assenza di segni visibili sul cofano non fosse incompatibile con l'impatto della persona offesa. D'altronde ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., il giudice dispone di ufficio la rinnovazione dell' istruzione dibattimentale, quando la ritiene assolutamente necessaria ai fini della decisione, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello è prevista solamente quando il giudice sia impossibilitato a decidere allo stato degli atti e
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ritenga indispensabile la prova richiesta. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che i fenomeni di integrazione probatoria in appello rispondono ad una logica di eccezionalità, in coerenza con la presunzione di completezza dell'accertamento probatorio che caratterizza il giudizio di primo grado (Sez. 6 n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Rv. 262620; sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013, Rv. 257062; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Rv. 228353) e che la valutazione, rimessa al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. Tali principi sono stati ribaditi anche con riferimento all'espletamento della perizia (Sez. U, n. 39476 del 23/03/2017, Rv.270936; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Rv. 268815; Sez. 4, n.7444 del 17/01/2013, Rv. 255152; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Rv.254226; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Rv. 253707).
3. Il terzo motivo, con cui si contesta la configurabile della fattispecie di cui all'art. 590 ter cod. pen., è inammissibile per difetto di specificità e, comunque, per manifesta infondatezza. La Corte, in ordine al rilievo per cui non vi era prova che il conducente dell'auto avesse percepito di aver investito il pedone, ha replicato che la dinamica dell'incidente con impatto della donna sul cofano, la sterzata improvvisa e la frenata seguita dalla accelerazione della marcia e dalla fuga (descritte dai testimoni) erano elementi convergenti nel senso della consapevolezza di Di IO di aver causato un sinistro con danni alle persone. La motivazione è rispettosa del principio per cui ai fini della configurabilità del delitto previsto dagli artt. 590 bis e ter cod. pen. rileva esclusivamente che, dopo la causazione di un sinistro stradale, il conducente si sia dato alla fuga (Sez.4, n.28785 del 21/04/2023, Rv 284807 con riferimento al reato di omicidio stradale: pag. 8 della motivazione) e del principio per cui l'elemento soggettivo <<deve investire essenzialmente l'inosservanza dell'obbligo di fermarsi in relazione all'evento dell'incidente concretamente idoneo a produrre ripercussioni lesive alle persone> (così in relazione alla fattispecie di cui all'art. 189, comma 6, Cod. Strada Sez. 4 n. 34335 del 3/6/2009, Rv. 245354-01; nello stesso senso Sez. 4, n. 26012 del 15/02/2023 non mass.). Il motivo, di contro, si limita ad avversare in maniera generica la motivazione dei giudici di merito, senza contrapporre ad essa ragioni di fatto o di diritto tali da minarne la tenuta logica.
5. Il quarto motivo, con cui si contesta la condanna da parte della Corte di appello alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile, è manifestamente
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infondato. Il ricorrente muove dall'assunto che nel giudizio cartolare in appello la parte civile non avesse svolto attività difensiva alcuna, quando, invece, dall'esame degli atti (consentito al Collegio, secondo il dictum di Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Rv.220092) emerge che ella aveva depositato in data 6 maggio 2025 conclusioni scritte e nota spese.
6. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Segue, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel presente grado di legittimità, che si stima congruo liquidare in euro tremila, oltre accessori come per legge Ai sensi dell'art. 52, co. 2 d.lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento deve essere messa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile, AS NA, nel presente grado di legittimità che liquida in euro tremila, oltre accessori come per legge. Oscuramento dati sensibili. Cosi è deciso, 13/01/2026
Il Consigliere Lastenco NA Ricky Att 瞅
DEPOSITATO IN CANCELLERIA ogg: 74/02/2026
Il Presidente Emanuele/Di Salvo
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IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa
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