Sentenza 25 maggio 2006
Massime • 1
Una volta abolita, con legge 14 novembre 2000 n. 331, la leva militare obbligatoria, anche il rifiuto del servizio militare di leva commesso allorchè quest'ultimo era obbligatorio non costituisce più reato, essendo stata abrogata la norma integratrice del precetto penale ed essendo, quindi, venuto meno quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2006, n. 20382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20382 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 25/05/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 723
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 033671/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT NC, N. IL 28/09/1978;
avverso SENTENZA del 08/02/2005 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. (prescrizione del reato). Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la condanna ad otto mesi di reclusione inflitta il 13 ottobre 2000 dal Tribunale di Pesaro - Sez. di Fano - a AT AN per rifiuto del servizio di leva, prima di averlo assunto, per motivi di coscienza.
L'imputato ricorre per Cassazione, ritenendo non configurabile il reato per essere in possesso dei requisiti per ottenere la dispensa. Con altro motivo deduce l'"abolitio criminis", in quanto la sopravvenuta abolizione del servizio militare obbligatorio aveva fatto venir meno la rilevanza penale della condotta. Con altri motivi viene prospettata l'ignoranza incolpevole della legge penale, la sussistenza dello stato di necessità (essendo l'unico sostegno di una famiglia indigente) e, in subordine, censurato il diniego delle attenuanti generiche, della riduzione al minimo della pena e della sospensione condizionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il secondo motivo di gravame è fondato ed assorbente. La L. 14 novembre 2000, n. 331 prevede che "le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale"; che il reclutamento "su base obbligatoria" è consentito solo "nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni", nelle seguenti circostanze: "qualora sia deliberato lo stato di guerra..." o "una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate"; in tal caso "il servizio di leva è ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri" (D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, art. 7, comma 3). Per disciplinare il reclutamento nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge e il funzionamento "a regime" del nuovo sistema in essa previsto nonché per regolamentare "la graduale sostituzione... dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della Difesa" (L. n. 331 del 2000, art. 3, comma 1) è stato emanato il già menzionato D.Lgs. n. 215 del 2001, il cui art. 7, comma 1, dispone che "il servizio militare di leva è sospeso a decorrere dal 01/01/2007" e "fino al 31/12/2006 le esigenze delle Forze armate sono soddisfatte ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985". Tale "iter" è stato poi modificato con la L. 23 agosto 2004, n. 226, il cui art. 1 prevede che "le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 01/01/2005" e che "fino al 31/12/2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva... i soggetti nati entro il 1985". Per effetto di tale complesso normativo l'ultimo contingente per il servizio militare obbligatorio è stato chiamato alle armi il 31/12/2004 ed ha terminato il servizio il 31/10/2005. Ne segue, da quel momento, l'implicita abrogazione delle norme concernenti le modalità di prestazione del servizio militare obbligatorio di leva, incompatibili con la nuova normativa entrata "a regime", che tale servizio ha abolito in linea di principio in tempo di pace, consentendone il ripristino solo in situazioni eccezionali e subordinatamente ad apposito decreto presidenziale, previa delibera del consiglio dei ministri. Il sistema attualmente in vigore non presenta infatti alcun elemento di continuità con quello preesistente, che coinvolgeva nella difesa militare tutti i cittadini dotati dei necessari requisiti. Ora, con l'incriminazione dei reati di rifiuto del servizio militare obbligatorio le norme abrogate integravano necessariamente il precetto penale;
ne segue che anche questo è venuto meno, in quanto ormai privo di contenuto, sicché - in forza dell'art. 2 c.p., comma 2 - non è punibile la condotta di chi aveva in precedenza, allorché detto servizio era obbligatorio, rifiutato di prestarlo. A tale conclusione la giurisprudenza era già pervenuta durante il periodo transitorio, affermando il principio che - col 31/10/2005 (ma non prima) - sarebbe venuta meno la punibilità del rifiuto della prestazione del servizio (Cass., Sez. 1^, 10/02 - 31/03/2005, P.G. in proc. Caruso;
06/05 - 24/06/2005, Taboni). La sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2006