Cass. civ., sez. I, sentenza 11/12/1987, n. 9166
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Sentenza 11 dicembre 1987

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L'art. 16 del decreto legge 28 febbraio 1939 n. 334, nel prescrivere che la domanda di abbuono dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi esportati deve essere presentata nel termine di due anni dalla data di emissione della bolletta di esportazione, considera il caso normale del distacco cronologico fra la formazione della bolletta e la presentazione dell'istanza, ma non stabilisce che la validità della seconda sia subordinata alla sua proposizione in data posteriore alla formazione della prima. Pertanto la domanda di abbuono può essere validamente proposta anche nello stesso modulo della dichiarazione di esportazione, che dopo le annotazioni e registrazioni di ufficio assume valore di bolletta doganale, giacché, sorgendo il diritto dell'esportatore all'abbuono nel momento stesso in cui si perfeziona il documento di uscita della merce, la relativa istanza di abbuono opera nel momento in cui diviene efficace quel documento nel quale è stata inserita con il conseguente Obbligo dell'ufficio di pronunciarsi su di essa.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/12/1987, n. 9166
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9166
    Data del deposito : 11 dicembre 1987

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