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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 689/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEZZA SERGIO, Presidente
RA EN, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3827/2025 depositato il 20/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006128606000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006128606000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006128606000 REGISTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006128606000 BOLLO 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240009867633000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180013194416000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200015602973000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220014269908000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200003405724000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200011965562000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220020715111000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 398/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 10020259006128606/000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 6 maggio 2025, con la quale è stato richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 154.962,14, riferito a diverse cartelle di pagamento.
Il ricorrente deduce l'illegittimità dell'intimazione per omessa notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento della pretesa, delle quali ha dichiarato di non aver mai avuto conoscenza, con conseguente nullità dell'atto consequenziale, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, gravando sull'Agente della riscossione l'onere di dimostrare il corretto perfezionamento del procedimento notificatorio, mediante la produzione degli avvisi di ricevimento ex art. 26 del DPR n. 602/1973.
Il ricorrente eccepisce altresì la duplicazione delle pretese, assumendo che nell'intimazione risultano richieste più volte somme riferite al medesimo tributo e alle stesse annualità, con conseguente indebita duplicazione dell'imposizione.
Viene inoltre dedotta l'intervenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, con riferimento alla tassa automobilistica, soggetta a termine triennale di prescrizione, e all'imposta di registro per locazione di fabbricati relativa all'anno 2012, soggetta a prescrizione quinquennale, evidenziando che l'intimazione è stata notificata in epoca ampiamente successiva ai termini di legge e in assenza di validi atti interruttivi.
Agenzia Entrate Riscossione, benché regolarmente citata a mezzo p.e.c. notificata in data 3.7.2025 all'indirizzo Email_3, non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 14, comma 6 bis, D. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a tenore del quale "in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti".
Nel caso di specie, come si è visto, il ricorso è stato notificato solo all'agente della riscossione e non anche agli enti impositori, creditori delle somme portate dalle cartelle presupposte.
In proposito, la Corte non condivide l'orientamento, formatosi nei primi mesi di vigenza della novella legislativa, secondo cui, in caso di inosservanza dell'onere della “doppia” notifica del ricorso (all'ente impositore e all'agente della riscossione), il ricorso sarebbe comunque ammissibile ed il giudice dovrebbe ordinare l'integrazione del contraddittorio, secondo la disciplina generale in tema di litisconsorzio necessario.
A ben vedere, infatti, l'eccezione avente ad oggetto il vizio di notificazione dell'atto presupposto di un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, rientra nella più generale categoria della inscindibilità dell'oggetto del ricorso riguardante più soggetti, prevista dal primo comma dell'art. 14 d.l. cit.
Il legame giuridico tra atto presupposto e atto conseguenziale, alla luce dei principi generali sull'invalidità derivata, determina infatti un rapporto giuridico “inscindibile” tra la posizione del soggetto che ha emesso il primo e quello che ha adottato il secondo atto, perché la decisione finale incide sulla loro sfera giuridica in modo unitario.
Ne deriva che il legislatore, con l'introduzione del comma 6 bis, non ha inteso prevedere una “nuova ipotesi” di litisconsorzio necessario (rientrando essa in quella generale contenuta nel primo comma), ma stabilire una disciplina differenziata per il peculiare caso in cui esso dipenda dall'eccezione di vizi della notificazione di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso, ponendo a carico del ricorrente – per questa sola ipotesi - uno specifico onere di notifica nei confronti di tutti i ricorrenti interessati.
Basti considerare, per convincersene, che l'ordine di integrazione del contraddittorio ad opera del giudice era già previsto dal secondo comma dell'art. 14 per gli altri casi di litisconsorzio necessario, sicché non vi sarebbe stato bisogno di introdurre una nuova norma, diversamente formulata, per il caso in esame.
In definitiva, l'individuazione di uno specifico onere posto a carico del ricorrente e l'uso dell'avverbio sempre, inducono ad escludere l'applicabilità del secondo comma dell'art. 14 d.l. cit., dovendosi ritenere che la sua inosservanza determini l'inammissibilità del ricorso.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEZZA SERGIO, Presidente
RA EN, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3827/2025 depositato il 20/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006128606000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006128606000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006128606000 REGISTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006128606000 BOLLO 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240009867633000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180013194416000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200015602973000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220014269908000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200003405724000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200011965562000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220020715111000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 398/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 10020259006128606/000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 6 maggio 2025, con la quale è stato richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 154.962,14, riferito a diverse cartelle di pagamento.
Il ricorrente deduce l'illegittimità dell'intimazione per omessa notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento della pretesa, delle quali ha dichiarato di non aver mai avuto conoscenza, con conseguente nullità dell'atto consequenziale, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, gravando sull'Agente della riscossione l'onere di dimostrare il corretto perfezionamento del procedimento notificatorio, mediante la produzione degli avvisi di ricevimento ex art. 26 del DPR n. 602/1973.
Il ricorrente eccepisce altresì la duplicazione delle pretese, assumendo che nell'intimazione risultano richieste più volte somme riferite al medesimo tributo e alle stesse annualità, con conseguente indebita duplicazione dell'imposizione.
Viene inoltre dedotta l'intervenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, con riferimento alla tassa automobilistica, soggetta a termine triennale di prescrizione, e all'imposta di registro per locazione di fabbricati relativa all'anno 2012, soggetta a prescrizione quinquennale, evidenziando che l'intimazione è stata notificata in epoca ampiamente successiva ai termini di legge e in assenza di validi atti interruttivi.
Agenzia Entrate Riscossione, benché regolarmente citata a mezzo p.e.c. notificata in data 3.7.2025 all'indirizzo Email_3, non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 14, comma 6 bis, D. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a tenore del quale "in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti".
Nel caso di specie, come si è visto, il ricorso è stato notificato solo all'agente della riscossione e non anche agli enti impositori, creditori delle somme portate dalle cartelle presupposte.
In proposito, la Corte non condivide l'orientamento, formatosi nei primi mesi di vigenza della novella legislativa, secondo cui, in caso di inosservanza dell'onere della “doppia” notifica del ricorso (all'ente impositore e all'agente della riscossione), il ricorso sarebbe comunque ammissibile ed il giudice dovrebbe ordinare l'integrazione del contraddittorio, secondo la disciplina generale in tema di litisconsorzio necessario.
A ben vedere, infatti, l'eccezione avente ad oggetto il vizio di notificazione dell'atto presupposto di un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, rientra nella più generale categoria della inscindibilità dell'oggetto del ricorso riguardante più soggetti, prevista dal primo comma dell'art. 14 d.l. cit.
Il legame giuridico tra atto presupposto e atto conseguenziale, alla luce dei principi generali sull'invalidità derivata, determina infatti un rapporto giuridico “inscindibile” tra la posizione del soggetto che ha emesso il primo e quello che ha adottato il secondo atto, perché la decisione finale incide sulla loro sfera giuridica in modo unitario.
Ne deriva che il legislatore, con l'introduzione del comma 6 bis, non ha inteso prevedere una “nuova ipotesi” di litisconsorzio necessario (rientrando essa in quella generale contenuta nel primo comma), ma stabilire una disciplina differenziata per il peculiare caso in cui esso dipenda dall'eccezione di vizi della notificazione di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso, ponendo a carico del ricorrente – per questa sola ipotesi - uno specifico onere di notifica nei confronti di tutti i ricorrenti interessati.
Basti considerare, per convincersene, che l'ordine di integrazione del contraddittorio ad opera del giudice era già previsto dal secondo comma dell'art. 14 per gli altri casi di litisconsorzio necessario, sicché non vi sarebbe stato bisogno di introdurre una nuova norma, diversamente formulata, per il caso in esame.
In definitiva, l'individuazione di uno specifico onere posto a carico del ricorrente e l'uso dell'avverbio sempre, inducono ad escludere l'applicabilità del secondo comma dell'art. 14 d.l. cit., dovendosi ritenere che la sua inosservanza determini l'inammissibilità del ricorso.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.