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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SENSI BALDOVINO, Presidente e Relatore SECCHI EMILIO, Giudice VAIRO GIUSEPPA, Giudice
in data 10/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 43/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SS - Sassari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220240020192358000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
12/01/2026 ha pronunciato la seguente sentenza
SVOLGIMENTO del PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato all'AGENZIA delle ENTRATE SS di Sassari,
l'Avv. Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n.10220240020192358000, notificatagli a mezzo pec in data 19/12/2024, emessa a seguito di controllo automatizzato, ex art.36 bis del D.P.R. 600/73, della dichiarazione dei redditi
2022, per l'anno d'imposta 2021, per il pagamento della somma complessiva di Euro
11.747,21, di cui Euro 8.317,00 a titolo di imposta sostitutiva sul regime forfetario della quale il ricorrente avrebbe omesso il pagamento.
Il ricorrente, dopo aver premesso che nell'impugnata cartella esattoriale l'Agenzia delle Entrate avrebbe indicato di avergli notificato, in data 17 luglio 2024, la comunicazione di irregolarità della dichiarazione, contenente gli esiti del menzionato controllo, ha eccepito che la predetta comunicazione non sarebbe mai ritualmente e correttamente pervenuta al ricorrente, né risulterebbe allegata all'impugnata cartella esattoriale.
Ha quindi eccepito che la cartella impugnata sarebbe assolutamente illegittima a cagione dei seguenti motivi di diritto:
• violazione di legge, a cagione del mancato invio al ricorrente, da parte dell'Agenzia delle
Entrate, della comunicazione degli esiti dei prodromici controlli, in violazione del combinato disposto del comma primo dell'art. 21 octies della Legge 241/1990 e del comma terzo dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 e del comma quinto dell'art. 6 della
Legge 212/2000;
• violazione di legge, a cagione della mancata allegazione della comunicazione degli esiti dei prodromici controlli, in violazione del combinato disposto del comma primo dell'art. 21 octies della Legge 241/1990 e del comma primo dell'art. 7 della Legge 212/2000;
• violazione di legge – segnatamente del combinato disposto degli artt. 20 del D.P.R.
602/1973 e 3, comma primo, della Legge 241/1990 e 7, comma primo, della Legge
212/2000 – ex art. 21 octies comma primo della Legge 241/1990 a cagione della mancata dimostrazione delle modalità di calcolo degli interessi sulla sorte capitale del presunto credito portato;
• violazione di legge – segnatamente del combinato disposto degli artt. 3, comma primo, della Legge 241/1990 e 7, comma primo, della Legge 212/2000 – ex art. 21 octies comma primo della Legge 241/1990 a cagione della mancata dimostrazione delle modalità di computo della complessiva pretesa finanziaria sottesa. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato con condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite.
L'AGENZIA delle ENTRATE-SS si è costituita in giudizio ed ha anzitutto eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto il ricorrente avrebbe dovuto citare in giudizio anche l'Ente impositore avendo dedotto doglianze riferibili all'operato dello stesso. In alternativa ha dedotto che la Corte dovrebbe disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Sassari. Ha comunque contestato tutte le doglianze di parte ricorrente in quanto la comunicazione di irregolarità del 16/07/2024 risulterebbe consegnata al ricorrente in data 25/11/2024 con la conseguenza che anche l'eccezione di omessa allegazione della stessa alla cartella notificata sarebbe assolutamente priva di pregio. Infine ha contestato anche l'eccezione relativa alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e di determinazione della pretesa tributaria in quanto entrambe chiaramente indicate nella cartella impugnata e nella citata comunicazione di irregolarità. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza del giorno 11/07/2025 la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Sassari.
L'AGENZIA delle ENTRATE, Direzione Provinciale di Sassari, su citazione del ricorrente, si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto. La resistente ha anzitutto contestato, trattandosi di controllo automatizzato, ex art.36 bis del D.P.R 600/1973, l'obbligatorietà della comunicazione preventiva di irregolarità.
In ogni caso ha contestato l'eccezione di omessa/irregolare notifica della stessa, in quanto la comunicazione sarebbe stata regolarmente comunicata a mezzo pec al ricorrente in data
17/07/2024. Infine tanto le modalità di calcolo degli interessi, quanto le modalità di determinazione complessiva della pretesa tributaria risulterebbero chiaramente dai due atti notificati.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 12/12/2025 la Corte si è riservata la decisione che è stata poi assunta nella camera di consiglio del 10/01/2026.
MOTIVI della DECISIONE Il ricorso è infondato. Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, che questa Corte condivide, “la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo. (Cfr. Cass.33344/2019) Ed ancora: “l'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del
1997”. (Cfr. Cass.18405/2021; Cass.18163/2025)
Nel caso di specie, la cartella di pagamento, senza peraltro alcun disconoscimento di crediti d'imposta, è stata emessa all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione, ex art.36 bis del D.P.R. 600/1973, per il mancato pagamento delle imposte discendenti dalla stessa dichiarazione presentata dal contribuente: ne consegue che, in disparte la questione della notifica della predetta comunicazione - che, peraltro, la resistente ha documentato mediante deposito della mail di notifica a mezzo pec. del 17/07/2024 ore
17:47:40 all'indirizzo Email_1 - la procedura di riscossione appare pienamente legittima in quanto per la notifica della cartella impugnata, come ripetutamente affermato dai giudici di legittimità, non doveva preventivamente essere notificato alcun avviso di irregolarità.
Ne consegue che anche la suddetta eccezione, di omessa allegazione della comunicazione alla cartella impugnata, appare infondata.
Né possono essere accolte le doglianze relative alle modalità di calcolo degli interessi e di determinazione della pretesa in quanto, sotto il primo profilo, appare sufficiente il richiamo, contenuto nella cartella, alle norme che ne disciplinano il tasso d'interesse e, sotto il secondo profilo, la cartella contiene chiaramente le voci di debito date dall'imposta, dalla sanzione e dagli interessi.
Il ricorso, pertanto, non può che essere rigettato. Spese compensate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Spese compensate.
Sassari, 10.01.2026
Il Presidente relatore
(Dott.Baldovino de Sensi)
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SENSI BALDOVINO, Presidente e Relatore SECCHI EMILIO, Giudice VAIRO GIUSEPPA, Giudice
in data 10/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 43/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SS - Sassari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220240020192358000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
12/01/2026 ha pronunciato la seguente sentenza
SVOLGIMENTO del PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato all'AGENZIA delle ENTRATE SS di Sassari,
l'Avv. Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n.10220240020192358000, notificatagli a mezzo pec in data 19/12/2024, emessa a seguito di controllo automatizzato, ex art.36 bis del D.P.R. 600/73, della dichiarazione dei redditi
2022, per l'anno d'imposta 2021, per il pagamento della somma complessiva di Euro
11.747,21, di cui Euro 8.317,00 a titolo di imposta sostitutiva sul regime forfetario della quale il ricorrente avrebbe omesso il pagamento.
Il ricorrente, dopo aver premesso che nell'impugnata cartella esattoriale l'Agenzia delle Entrate avrebbe indicato di avergli notificato, in data 17 luglio 2024, la comunicazione di irregolarità della dichiarazione, contenente gli esiti del menzionato controllo, ha eccepito che la predetta comunicazione non sarebbe mai ritualmente e correttamente pervenuta al ricorrente, né risulterebbe allegata all'impugnata cartella esattoriale.
Ha quindi eccepito che la cartella impugnata sarebbe assolutamente illegittima a cagione dei seguenti motivi di diritto:
• violazione di legge, a cagione del mancato invio al ricorrente, da parte dell'Agenzia delle
Entrate, della comunicazione degli esiti dei prodromici controlli, in violazione del combinato disposto del comma primo dell'art. 21 octies della Legge 241/1990 e del comma terzo dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 e del comma quinto dell'art. 6 della
Legge 212/2000;
• violazione di legge, a cagione della mancata allegazione della comunicazione degli esiti dei prodromici controlli, in violazione del combinato disposto del comma primo dell'art. 21 octies della Legge 241/1990 e del comma primo dell'art. 7 della Legge 212/2000;
• violazione di legge – segnatamente del combinato disposto degli artt. 20 del D.P.R.
602/1973 e 3, comma primo, della Legge 241/1990 e 7, comma primo, della Legge
212/2000 – ex art. 21 octies comma primo della Legge 241/1990 a cagione della mancata dimostrazione delle modalità di calcolo degli interessi sulla sorte capitale del presunto credito portato;
• violazione di legge – segnatamente del combinato disposto degli artt. 3, comma primo, della Legge 241/1990 e 7, comma primo, della Legge 212/2000 – ex art. 21 octies comma primo della Legge 241/1990 a cagione della mancata dimostrazione delle modalità di computo della complessiva pretesa finanziaria sottesa. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato con condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite.
L'AGENZIA delle ENTRATE-SS si è costituita in giudizio ed ha anzitutto eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto il ricorrente avrebbe dovuto citare in giudizio anche l'Ente impositore avendo dedotto doglianze riferibili all'operato dello stesso. In alternativa ha dedotto che la Corte dovrebbe disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Sassari. Ha comunque contestato tutte le doglianze di parte ricorrente in quanto la comunicazione di irregolarità del 16/07/2024 risulterebbe consegnata al ricorrente in data 25/11/2024 con la conseguenza che anche l'eccezione di omessa allegazione della stessa alla cartella notificata sarebbe assolutamente priva di pregio. Infine ha contestato anche l'eccezione relativa alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e di determinazione della pretesa tributaria in quanto entrambe chiaramente indicate nella cartella impugnata e nella citata comunicazione di irregolarità. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza del giorno 11/07/2025 la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Sassari.
L'AGENZIA delle ENTRATE, Direzione Provinciale di Sassari, su citazione del ricorrente, si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto. La resistente ha anzitutto contestato, trattandosi di controllo automatizzato, ex art.36 bis del D.P.R 600/1973, l'obbligatorietà della comunicazione preventiva di irregolarità.
In ogni caso ha contestato l'eccezione di omessa/irregolare notifica della stessa, in quanto la comunicazione sarebbe stata regolarmente comunicata a mezzo pec al ricorrente in data
17/07/2024. Infine tanto le modalità di calcolo degli interessi, quanto le modalità di determinazione complessiva della pretesa tributaria risulterebbero chiaramente dai due atti notificati.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 12/12/2025 la Corte si è riservata la decisione che è stata poi assunta nella camera di consiglio del 10/01/2026.
MOTIVI della DECISIONE Il ricorso è infondato. Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, che questa Corte condivide, “la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo. (Cfr. Cass.33344/2019) Ed ancora: “l'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del
1997”. (Cfr. Cass.18405/2021; Cass.18163/2025)
Nel caso di specie, la cartella di pagamento, senza peraltro alcun disconoscimento di crediti d'imposta, è stata emessa all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione, ex art.36 bis del D.P.R. 600/1973, per il mancato pagamento delle imposte discendenti dalla stessa dichiarazione presentata dal contribuente: ne consegue che, in disparte la questione della notifica della predetta comunicazione - che, peraltro, la resistente ha documentato mediante deposito della mail di notifica a mezzo pec. del 17/07/2024 ore
17:47:40 all'indirizzo Email_1 - la procedura di riscossione appare pienamente legittima in quanto per la notifica della cartella impugnata, come ripetutamente affermato dai giudici di legittimità, non doveva preventivamente essere notificato alcun avviso di irregolarità.
Ne consegue che anche la suddetta eccezione, di omessa allegazione della comunicazione alla cartella impugnata, appare infondata.
Né possono essere accolte le doglianze relative alle modalità di calcolo degli interessi e di determinazione della pretesa in quanto, sotto il primo profilo, appare sufficiente il richiamo, contenuto nella cartella, alle norme che ne disciplinano il tasso d'interesse e, sotto il secondo profilo, la cartella contiene chiaramente le voci di debito date dall'imposta, dalla sanzione e dagli interessi.
Il ricorso, pertanto, non può che essere rigettato. Spese compensate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Spese compensate.
Sassari, 10.01.2026
Il Presidente relatore
(Dott.Baldovino de Sensi)