Articolo 4 della Legge 4 agosto 1971, n. 607
Articolo 3Articolo 5
Versione
2 settembre 1971
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Versione
25 dicembre 1975
Art. 4.
L' articolo 27 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , e' sostituito dal seguente:
(("Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti nel grado di sottotenente e' riservato ai sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, non abbiano oltrepassato l'eta' di anni trentacinque, siano in possesso di diploma di scuola media superiore ed abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di ottimo))
Per conseguire la nomina i medesimi dovranno frequentare con profitto un apposito corso di istruzione della durata di un anno, al quale verranno ammessi mediante concorso per esame.
I posti che non potessero essere conferiti a norma del presente articolo saranno portati in aumento a quelli di cui all'articolo seguente".
Entrata in vigore il 25 dicembre 1975