TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/09/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 28933/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Lucia Minutella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 28933/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti SIMONI LUCIO e ARALDI
MARIAGIULIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in AVIGLIANA (TO) il 25/09/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA
(TO) (atto n. 26 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 28/06/2015 e l 16/09/2012. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 18/05/2022. Con ricorso depositato il 10/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale sita in Avigliana (TO), Via Aldo Carnino n. 10, sia assegnata a
[...]
Pt_2 DÀ ATTO che i coniugi si fanno reciprocamente obbligo di comunicare tempestivamente l'un l'altro i futuri cambiamenti di residenza.
DISPONE che le figlie minori rimangano affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con abitazione principale presso la madre.
DISPONE che salvo diversi accordi, le figlie minori continuino a frequentare il padre secondo il seguente calendario (di norma il padre preleverà le figlie all'uscita dalla scuola, o dall'abitazione materna in periodo non scolastico e le riaccompagnerà all'abitazione materna):
- il lunedì dall'uscita da scuola (dalle 16,30 in periodo non scolastico) alle 19,00;
- il mercoledì dall'uscita da scuola (dalle 16,30 in periodo non scolastico) alle 21,00;
- a settimane alterne, il sabato dalle 12,00 alle 23,00 o la domenica dalle 10,00 alle 19,00;
DISPONE che salvo diversi accordi, le minori trascorrano inoltre un periodo di vacanze estive della durata di quattro settimane con la madre, di cui due settimane a luglio e due settimane ad agosto;
le stesse trascorrano col padre, coadiuvato dai nonni paterni o da un familiare, due settimane anche non continuative, nel periodo estivo o in altri periodi festivi dell'anno; i coniugi concorderanno i periodi di ferie entro la data del 31 maggio di ogni anno.
DISPONE che salvo diversi accordi, durante le vacanze natalizie le minori trascorrano col padre, oltre ai periodi sopra previsti, alternativamente il giorno della Vigilia di Natale o il giorno di Natale, nonché il 31 dicembre o il 01 gennaio, ad anni alterni.
DISPONE che durante le vacanze di Pasqua – ad anni alterni – un genitore tenga con sé le figlie il giorno di Pasqua, l'altro il giorno di Pasquetta.
DÀ ATTO che i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento o di alimenti, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
DISPONE che corrisponda a la somma mensile di € 550,00 a Parte_1 Parte_2 titolo di concorso al mantenimento di entrambe le figlie minori (€ 275,00 per ciascuna figlia), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
DÀ ATTO che i coniugi continueranno a suddividersi in parti uguali l'assegno unico universale.
DISPONE che ciascuno dei genitori provveda inoltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative al mantenimento e all'educazione delle figlie, in particolare delle spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche (compreso il materiale scolastico e le spese di trasporto) necessitate e documentate. Le spese sportive, ludiche, ricreative, per eventuali soggiorni estivi e gite scolastiche dovranno essere previamente concordate dai genitori stessi. In ogni caso le parti faranno riferimento al “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” stipulato con il Tribunale di Torino.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
26/09/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Lucia Minutella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 28933/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti SIMONI LUCIO e ARALDI
MARIAGIULIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in AVIGLIANA (TO) il 25/09/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA
(TO) (atto n. 26 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 28/06/2015 e l 16/09/2012. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 18/05/2022. Con ricorso depositato il 10/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale sita in Avigliana (TO), Via Aldo Carnino n. 10, sia assegnata a
[...]
Pt_2 DÀ ATTO che i coniugi si fanno reciprocamente obbligo di comunicare tempestivamente l'un l'altro i futuri cambiamenti di residenza.
DISPONE che le figlie minori rimangano affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con abitazione principale presso la madre.
DISPONE che salvo diversi accordi, le figlie minori continuino a frequentare il padre secondo il seguente calendario (di norma il padre preleverà le figlie all'uscita dalla scuola, o dall'abitazione materna in periodo non scolastico e le riaccompagnerà all'abitazione materna):
- il lunedì dall'uscita da scuola (dalle 16,30 in periodo non scolastico) alle 19,00;
- il mercoledì dall'uscita da scuola (dalle 16,30 in periodo non scolastico) alle 21,00;
- a settimane alterne, il sabato dalle 12,00 alle 23,00 o la domenica dalle 10,00 alle 19,00;
DISPONE che salvo diversi accordi, le minori trascorrano inoltre un periodo di vacanze estive della durata di quattro settimane con la madre, di cui due settimane a luglio e due settimane ad agosto;
le stesse trascorrano col padre, coadiuvato dai nonni paterni o da un familiare, due settimane anche non continuative, nel periodo estivo o in altri periodi festivi dell'anno; i coniugi concorderanno i periodi di ferie entro la data del 31 maggio di ogni anno.
DISPONE che salvo diversi accordi, durante le vacanze natalizie le minori trascorrano col padre, oltre ai periodi sopra previsti, alternativamente il giorno della Vigilia di Natale o il giorno di Natale, nonché il 31 dicembre o il 01 gennaio, ad anni alterni.
DISPONE che durante le vacanze di Pasqua – ad anni alterni – un genitore tenga con sé le figlie il giorno di Pasqua, l'altro il giorno di Pasquetta.
DÀ ATTO che i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento o di alimenti, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
DISPONE che corrisponda a la somma mensile di € 550,00 a Parte_1 Parte_2 titolo di concorso al mantenimento di entrambe le figlie minori (€ 275,00 per ciascuna figlia), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
DÀ ATTO che i coniugi continueranno a suddividersi in parti uguali l'assegno unico universale.
DISPONE che ciascuno dei genitori provveda inoltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative al mantenimento e all'educazione delle figlie, in particolare delle spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche (compreso il materiale scolastico e le spese di trasporto) necessitate e documentate. Le spese sportive, ludiche, ricreative, per eventuali soggiorni estivi e gite scolastiche dovranno essere previamente concordate dai genitori stessi. In ogni caso le parti faranno riferimento al “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.” stipulato con il Tribunale di Torino.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
26/09/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.