Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2015, n. 13077
CASS
Sentenza 3 dicembre 2015

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Il delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali è configurabile anche nel caso in cui l'omissione, posta in essere dal condannato per associazione di tipo mafioso, riguardi la stipulazione di atti pubblici che confluiscano in una banca dati informatizzata gestita dalla Guardia di Finanza, poichè anche detto inserimento non è idoneo a garantire la tempestiva conoscenza dei mutamenti dello stato patrimoniale del soggetto destinatario di tale obbligo, esigenza alla base della disposizione di cui agli artt. 30 e 31 della legge n. 646 del 1982. (Fattispecie in tema di omessa comunicazione di atto pubblico notarile di donazione effettuato a favore della moglie dal soggetto sottoposto all'obbligo di legge).

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  • 1Corte di cassazione
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    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Paolo V. per il reato di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982, n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali), con condanna del medesimo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e con confisca della somma di euro 734.966,75. È stata espressamente esclusa l'incidenza della contestata recidiva. 1.1. Paolo V. risulta condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. con sentenza definitiva in data 6 aprile 2011. In fatto vengono evidenziate le seguenti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2015, n. 13077
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13077
Data del deposito : 3 dicembre 2015

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