Sentenza 3 dicembre 2015
Massime • 1
Il delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali è configurabile anche nel caso in cui l'omissione, posta in essere dal condannato per associazione di tipo mafioso, riguardi la stipulazione di atti pubblici che confluiscano in una banca dati informatizzata gestita dalla Guardia di Finanza, poichè anche detto inserimento non è idoneo a garantire la tempestiva conoscenza dei mutamenti dello stato patrimoniale del soggetto destinatario di tale obbligo, esigenza alla base della disposizione di cui agli artt. 30 e 31 della legge n. 646 del 1982. (Fattispecie in tema di omessa comunicazione di atto pubblico notarile di donazione effettuato a favore della moglie dal soggetto sottoposto all'obbligo di legge).
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Paolo V. per il reato di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982, n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali), con condanna del medesimo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e con confisca della somma di euro 734.966,75. È stata espressamente esclusa l'incidenza della contestata recidiva. 1.1. Paolo V. risulta condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. con sentenza definitiva in data 6 aprile 2011. In fatto vengono evidenziate le seguenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2015, n. 13077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13077 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2015 |
Testo completo
1 307 7/ 1 6 ic 77 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 03/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N. 3602/2015 Dott. GRAZIA LAPALORCIA Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 26196/2015 - Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI Dott. ANGELO CAPUTO - Rel. Consigliere - - Consigliere - Dott. ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RT IU N. IL 09/10/1933 avverso la sentenza n. 580/2015 CORTE APPELLO di PALERMO, del 17/04/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udit i difensor Avv. @ Udito, per la parte civile, l'Avv Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. G. Corasaniti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con sentenza deliberata il 17/04/2015, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 17/09/2014, con la quale TA SE era stato riconosciuto colpevole di tre reati di cui agli artt. 30 e 31 della legge 13/09/1982, n. 646, commessi il 07/03/2007, il 31/12/2007 e il 31/01/2008 e, applicate le circostanze attenuanti generiche e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione e di euro 8.000 di multa. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione TA SE, attraverso il difensore avv. R. Bonsignore, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia violazione della legge penale e della legge processuale, nonché vizi di motivazione. La sentenza impugnata ha violato gli artt. 30 e 31 della I. n. 646 del 1982, atteso che non è stata provata la sussistenza del dolo generico in capo all'imputato, ed è manifestamente illogica e contraddittoria, avendo ritenuto la Corte di appello l'esistenza di una circostanza l'avere l'imputato sostenuto che la sua buona fede sarebbe dipesa dalla mancata conoscenza del rilievo del penale delle condotte realizzate errata, in - quanto, come emerge dalla sentenza di primo grado, TA conosceva detto rilievo penale, ma si era rivolto a un notaio al fine di essere rassicurato sulla possibilità di effettuare la donazione alla moglie senza incorrere in alcuna . sanzione, sicché viene in rilievo non l'ignoranza del precetto, ma la mancanza del - dolo generico, avendo fatto affidamento sulla professionalità del notaio dopo averlo informato delle sue qualità personali. Sotto altro profilo, l'atto di appello, richiamando le dichiarazioni del teste di P.G. IM aveva evidenziato che gli atti pubblici confluiscono in un banca-dati gestita dalla Guardia di Finanza, sicché l'atto pubblico è automaticamente portato a conoscenza della polizia tributaria e, poiché la ratio della norma incriminatrice è finalizzata al controllo della situazione patrimoniale e fiscale di determinate categorie di soggetti, l'elemento soggettivo dei reati non sussiste, come si desume dalla giurisprudenza costituzionale e da alcune pronunce della Corte di cassazione. La giurisprudenza richiamata dalla Corte di appello non si attaglia al caso di specie, posto che è risultato che ogni operazione "registrata" è comunicata automaticamente e immediatamente al sistema informatizzato della Guardia di Finanza. 2 Il secondo motivo denuncia violazione della legge penale e della legge processuale, nonché vizi di motivazione: i giudici di appello non hanno motivato in ordine all'adeguatezza della pena - base e all'aumento per la continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato, mentre deve essere dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato commesso il 07/03/2007, con conseguente assorbimento del motivo relativo alla determinazione della pena.
2. Il primo motivo non è fondato. Superando l'orientamento espresso da alcune risalenti decisioni (Sez. 1, n. 10024 del 30/01/2002 - dep. 11/03/2002, Le Pera, Rv. 221494; conf.: Sez. 6, n. F 11398 del 05/02/2003 - dep. 11/03/2003, Libri e altro, Rv. 224007), la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nel senso che il delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali è configurabile anche quando l'omissione, posta in essere dal soggetto condannato per associazione di tipo mafioso, riguardi operazioni immobiliari effettuate mediante atti pubblici, trattandosi di una fattispecie avente non solo la finalità specifica di consentire all'amministrazione finanziaria di conoscere il dato sensibile con assoluta immediatezza ma anche quella di rendere obbligatoria per l'amministrazione una verifica altrimenti solo eventuale (Sez. 1, n. 23213 del 19/05/2010 - dep. 16/06/2010, Calabro', Rv. 247570; conf., in una fattispecie relativa a un mutuo 5 registrato e stipulato per atto pubblico, Sez. 5, n. 40338 del 21/09/2011 - dep. 08/11/2011, Raso, Rv. 251724; in una fattispecie relativa alla donazione di un immobile e alla costituzione di un fondo patrimoniale, Sez. 2, n. 25974 del 21/05/2013 - dep. 13/06/2013, Mazzagatti, Rv. 256655). In questa prospettiva, si è affermato che il dolo del delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali può sussistere pur quando l'omissione, posta in essere dal soggetto sottoposto a misure di prevenzione quale indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, riguardi una compravendita immobiliare effettuata per atto pubblico notarile (Sez. 1, n. 10432 del 24/02/2010 - dep. 16/03/2010, Iaconis, Rv. 246398; conf.: Sez. 1, n. 12433 del 17/02/2009 - dep. 19/03/2009, Cannamela, Rv. 243486). Non inficiano le conclusioni cui è giunta la Corte distrettuale i rilievi del ricorrente incentrati sulla circostanza che i dati relativi agli atti pubblici confluiscono in una banca dati gestita dalla Guardia di Finanza. Come questa - Corte ha avuto modo di affermare, deve escludersi ogni rilevanza, ai fini del perfezionamento del reato, alla veste pubblica o meno che abbia assunto l'atto 3 dispositivo dell'obbligato, in quanto scopo della norma incriminatrice è «quello di permettere l'esercizio di un controllo patrimoniale più penetrante e analitico della Guardia di Finanza nei confronti di persone ritenute particolarmente pericolose, onde accertare per tempo se le variazioni patrimoniali dipendano o meno dall'eventuale svolgimento di attività illecite», assicurando un «monitoraggio preventivo e costante sui beni di persone condannate o indiziate di appartenere ad associazioni mafiose, anteposto a quello svolto con le misure, anch'esse patrimoniali, di carattere preventivo e repressivo integrate dal sequestro e dalla confisca≫ e una «verifica sistematica e analitica a cura della Guardia di Finanza», verifica che non può essere surrogata dall'eventuale natura pubblica degli atti dispositivi patrimoniali (di incremento o decremento) compiuti dall'obbligato alla informazione. La trascrizione degli atti notarili o altrimenti pubblici delle disposizioni patrimoniali dell'obbligato in registri di evidenza pubblica (...) non implica (o non implica in tutti i casi) alcuna diretta comunicazione alla polizia giudiziaria degli atti traslativi annotati in tali registri. Nè può porsi a carico della Guardia di Finanza un onere di consultazione periodica permanente di siffatti registri per tutti coloro che risultino condannati per fatti di mafia o attinti da misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia» (Sez. 6, n. 24874 del 30/10/2014 - dep. 12/06/2015, Lo Bello, Rv. 264163). Di conseguenza, nessun rilievo assume il fatto che «la polizia tributaria possa, di sua iniziativa, accedere alla consultazione degli atti medesimi nei luoghi in cui questi sono conservati perché la legge non prevede alcun obbligo della polizia giudiziaria, e di quella tributaria in particolare, di effettuare accertamenti periodici nei confronti di tutti coloro che risultano essere stati condannati per associazione per delinquere di stampo mafioso» (Sez. 5, n. 792 del 18/10/2012 - dep. 08/01/2013, Seidita, Rv. 254387; conf.: Sez. 5, n. 36595 del 18/04/2008 - dep. 24/09/2008, Ferro, Rv. 241951; Sez. 1, n. 25862 del 15/06/2006 - dep. 25/07/2006, La Gioia, Rv. 235263), rilievo, questo, che il Collegio ritiene idoneo a rendere ragione anche dell'irrilevanza, ai fini in esame, dell'inserimento dei dati relativi ai negozi dispositivi perfezionati con atto pubblico nella banca-dati gestita dalla Guardia di Finanza: anche tale inserimento, infatti, non garantisce all'amministrazione finanziaria la conoscenza tempestiva (Sez. 5, n. 792 del 18/10/2012 - dep. 08/01/2013, Seidita cit.) e reale dei mutamenti dello stato patrimoniale del soggetto destinatario di tale obbligo, conoscenza, invece, assicurata dalla segnalazione eseguita ai sensi dell'art. 30 della legge n. 646 del 1982. (Sez. 2, n. 14332 del 05/04/2006 dep. 21/04/2006, D'Aiello, Rv. 234248), data la già - richiamata insussistenza di un obbligo per la polizia giudiziaria di effettuare accertamenti periodici nei confronti di tutti coloro che risultano essere stati 4 _ condannati per mafia (Sez. 1, n. 37408 del 25/10/2006 - dep. 13/11/2006, Cesaro, Rv. 235142) Né può essere accolta l'ulteriore doglianza fondata sulle indicazioni offerte all'imputato da un notaio: sul punto, infatti, la Corte di appello, con argomentazione immune da vizi logici, ha osservato che la rassicurazione che TA avrebbe ricevuto dal notaio rogante non è rilevante, in quanto non è in dubbio che il condannato per associazione mafiosa possa stipulare atti di trasferimento, avendo solo l'obbligo di darne comunicazione.
3. Il secondo motivo resta assorbito. Infatti, come si è anticipato, per il reato commesso il 07/03/2007 anche considerando il periodo complessivo di - sospensione del corso della prescrizione (pari a 257 giorni) il termine di prescrizione è maturato il 22/05/2015, laddove questa Corte non può procedere alla rideterminazione della pena non avendo il giudice di primo grado indicato la violazione più grave ex art. 81, secondo comma, cod. pen. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato commesso il 07/03/2007, per essere lo stesso estinto per prescrizione;
la medesima sentenza deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato commesso il 07/03/2007, perché estinto per prescrizione e, per l'effetto, annulla la sentenza medesima relativamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 03/12/2015. In Consigliere estensoreАмрико Сери во DEPORTATA IN CANCELLERIA add 31 MAR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise Corjum 1 0 5