Sentenza 19 maggio 2010
Massime • 1
Il delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali è configurabile anche quando l'omissione, posta in essere dal soggetto condannato per associazione di tipo mafioso, riguardi operazioni immobiliari effettuate mediante atti pubblici, trattandosi di una fattispecie di pericolo presunto avente non solo la finalità specifica di consentire all'amministrazione finanziaria di conoscere il dato sensibile con assoluta immediatezza ma anche quella di rendere obbligatoria per l'amministrazione una verifica altrimenti solo eventuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2010, n. 23213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23213 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 19/05/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 515
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 1116/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA ME, N. IL 30/03/1960;
avverso la sentenza n. 92/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 16/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Burragato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 16.10.2009 la Corte d'appello di Milano integralmente confermava nei confronti di AB EN la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato, in concorso di attenuanti generiche prevalenti, alla pena, dichiarata condonata, di anni 1, mesi 9 di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa per reati continuati di cui alla L. n. 646 del 1982, artt. 30 e 31. In particolare risultava accertato che il predetto imputato, già condannato in via definitiva per reato ex art. 416 bis c.p., avesse omesso di dare la dovuta comunicazione alla Polizia Tributaria di alcune operazioni immobiliari da lui compiute tra il 2001 ed il 2004.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'anzidetto imputato che motivava il gravame deducendo: a) trattasi di omissione inoffensiva alla luce dell'evoluzione degli strumenti di accertamento e verifica in dotazione alla amministrazione finanziaria dello Stato;
b) concreta mancanza del necessario elemento psicologico del dolo, trattandosi di atti compiuti tutti in modo formale e non occulto. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.
Va premesso che il ricorrente non contesta in fatto ne' la condizione soggettiva che gli imponeva l'obbligo di legge, ne' l'effettività storica delle operazioni di cui all'addebito, ne' ancora che in ognuna di esse risulti superata, per valore, la soglia minima prevista. Neppure è contestata la concreta mancanza della dovuta comunicazione all'amministrazione finanziaria.
Tanto rilevato, vale dunque osservare quanto segue. Il primo motivo di ricorso - inoffensività della specifica condotta rispetto al bene giuridico tutelato-motivo che in sostanza si raccorda poi alla seconda doglianza, è in sè improponibile, posto il carattere formale della norma incriminatrice. Trattasi, invero, di reato a pericolo presunto ex lege in cui -come in tutte le fattispecie astratte di tale categoria di reati- la norma assume in sè, in modo aprioristico, ogni valutazione di pericolosità, a prescindere dalla possibilità o meno, fornita dall'ordinamento, di fronteggiare altrimenti la situazione presupposta dalla legge. Va peraltro pure detto, per incidens, come anche all'epoca dell'emanazione della norma (1982) esistessero strumenti dell'amministrazione finanziaria per verificare e controllare comunque le operazione economiche in questione (si pensi ai controlli incrociati, alle ispezioni, ecc.) per cui - anche per quanto ora si dirà - risulta solo suggestiva, ma in realtà insignificante, la deduzione difensiva in ordine alle odierne maggiori possibilità di accertamento (ad esempio per via telematica) in capo all'amministrazione. Ed invero la norma in esame non ha solo la finalità specifica di consentire all'amministrazione finanziaria di conoscere il dato sensibile con assoluta immediatezza, ma anche quello di imporre all'amministrazione la verifica (altrimenti solo eventuale), cui corrisponde, per il cittadino che rivesta la qualifica soggettiva richiesta, la consapevolezza che, in proposito, il controllo sarà ineludibile. È del tutto evidente, pertanto, come la norma in questione contenga in sè una finalità più ampia e pregnante di quanto la deduzione dell'odierno ricorrente presupponga. La ragioni di cui sopra devono condurre al rigetto anche del secondo motivo di ricorso che deduce la concreta mancanza di dolo sul rilievo essersi trattato di operazioni compiute in modo formale e non occulto. Va dapprima rilevato come, essendo il dolo elemento soggettivo interno, la deduzione avrebbe dovuto essere sostenuta dall'affermazione personale dell'imputato aver egli ritenuto che, trattandosi di operazioni compiute con atti pubblici, fosse automatica la comunicazione alla Polizia Tributaria, ma una tale dichiarazione del AB non risulta in atti (ed invero, oggettivamente, un tanto non è previsto). In realtà occorre rilevare come il reato in esame sia connotato, quanto all'elemento psicologico, dal mero dolo generico che è a sufficienza integrato:
a) dalla consapevolezza della propria qualifica soggettiva;
b) dalla consapevolezza dell'operazione economica compiuta e del suo valore;
c) dalla consapevolezza di omettere il conseguente obbligo di legge. Tutte tali condizioni sussistono all'evidenza nell'odierno ricorrente che, in realtà, neppure le contesta (proponendo solo le infondate prospettazioni sopra già confutate). Quanto qui si ribadisce è, invero, conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha sempre ritenuto sussistere il reato in parola anche quando l'operazione di variazione patrimoniale sia stata effettuata a mezzo di atto pubblico notarile (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 12433 in data 17.02.2009, Rv. 243486, Cannamela;
Cass. Pen. Sez. 1, n. 10432 in data 24.02.2010, Rv. 246398, Iaconis), ed anche qualora trattasi di un mutuo o di un affidamento bancario (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 31817 in data 22.04.2009, Rv, 244404, Elefante). Anche sul punto l'impugnata sentenza, che a tali principi si è correttamente attenuta, risulta ineccepibile.
Il ricorso è pertanto infondato e, come tale, va rigettato. Alla completa reiezione del gravame consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente AB EN al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010