Sentenza 24 febbraio 2010
Massime • 1
Il dolo del delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali può sussistere pur quando l'omissione, posta in essere dal soggetto sottoposto a misure di prevenzione quale indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, riguardi una compravendita immobiliare effettuata per atto pubblico notarile.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Paolo V. per il reato di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982, n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali), con condanna del medesimo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e con confisca della somma di euro 734.966,75. È stata espressamente esclusa l'incidenza della contestata recidiva. 1.1. Paolo V. risulta condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. con sentenza definitiva in data 6 aprile 2011. In fatto vengono evidenziate le seguenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2010, n. 10432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10432 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 24/02/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 602
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 42303/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON RT n. il 23 dicembre 1958;
avverso l'ordinanza 20 ottobre 2009 - Tribunale di Como;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. BARBARISI Maurizio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Behare Sami, il quale, per ON RT ha chiesto l'accoglimento dei motivi di gravame. RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 20 ottobre 2009, depositata in pari data, il Tribunale di Como rigettava il ricorso avanzato nell'interesse di ON RT avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Como in data 25 settembre 2009 avente ad oggetto beni immobili acquistati dallo ON, indagato per il reato di omesse comunicazioni di cui alla L. 13 settembre 1982, n. 646, artt. 30 e 31 in quanto, essendo stato condannato per un reato di criminalità organizzata ex art. 416 bis c.p., era tenuto a comunicare alla Polizia Tributaria l'acquisto di beni del valore superiore ad Euro 10.329,14.
2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione ON RT chiedendone l'annullamento:
- per violazione dell'art. 42 c.p., art. 5 c.p., art. 125 c.p.p., comma 3; il giudice non ha indagato sulla sussistenza del profilo soggettivo e sulla consapevolezza del soggetto di violare la legge. La motivazione sulla ignoranza scusabile è nella fattispecie meramente apparente. Venivano infine sollevati dubbi di costituzionalità della norma in relazione alla mancanza di qualsivoglia forma di pubblicità delle prescrizioni gravanti sul soggetto condannato.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 3.1. - Sul punto si sono formati due orientamenti della giurisprudenza di legittimità, non propriamente contrastanti;
il primo è rappresentato da quanto esposto nella sentenza Cass., Sez. 1, 30 gennaio 2002 n. 10024, rv- 221494, secondo cui il delitto richiede un'indagine specifica sulla effettiva e consapevole volontà di omettere la comunicazione, ogni volta che la variazione patrimoniale sia realizzata mediante atto di compravendita stipulato con atto pubblico notarile (come avvenuto nella fattispecie) che di per sè assicura le forme di pubblicità legale idonee a consentire la conoscenza dei dati oggetto della comunicazione;
il secondo è stato sviluppato da altre pronunce (Cass., Sez. 5, 18 febbraio 2003 n. 15220, rv. 224379, da Sez. 5, 25 febbraio 2005 n. 14996, rv. 231365, da Sez. 1,15 giugno 2006 n. 25862, rv. 235263 e da Sez. 1, 25 ottobre 2006 n. 37408, rv. 235142) secondo le quali il dolo è configurabile anche quando l'omissione abbia ad oggetto conferimenti di beni per atto pubblico in quanto tali formalità non garantiscono l'effettiva conoscenza della variazione in capo all'amministrazione finanziaria.
3.2. - Ciò posto, questo Collegio ritiene di dover seguire il secondo orientamento in quanto la comunicazione consente di informare l'amministrazione finanziaria con celerità, stante la natura del reato, omissivo proprio, il cui evento giuridico consiste nel pericolo di illiceità delle fonti patrimoniali;
la circostanza che l'accrescimento o il decrescimento patrimoniale avvenga per atto pubblico non esime il condannato per mafia dall'obbligo della comunicazione in quanto la consultazione dei registri immobiliari può essere del tutto casuale e non completa;
ne' può ritenersi sussistere un obbligo della polizia giudiziaria di effettuare accertamenti periodici nei confronti di tutti coloro che risultano trovarsi in quelle situazioni. Il reato inoltre prescinde dalla natura lecita della provenienza dei beni, accertabile solo ex post, e sussiste qualora sia provato il dolo desunto da indici storici del fatto. Nel caso concreto, tali indici storici sono individuabili nell'essere stato l'imputato perfettamente al corrente di aver riportato condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. trovandosi così nella consapevolezza discendente ex lege (il dolo è pertanto in re ipsa) di avere l'obbligo (in forza del quale l'ignoranza è inescusabile) di dover avanzare a chi di dovere la relativa comunicazione (Cass., Sez. 1, 17 febbraio 2009, n. 12433, Cannamela, rv. 243486).
3.3. - A nulla può rilevare il fatto che gli acquisti siano stati effettuati dallo ON personalmente e non per interposta persona e, per giunta, con atto pubblico e dunque in modo palese e non occulto. Trattasi in tutta evidenza di inadempimento formale, autonomo e disgiunto dall'atto in sè, gravante sul soggetto in forza delle sua qualità di condannato.
3.3.1. - Parimenti alcun dubbio di incostituzionalità è dato ravvisarsi nella supposta carenza di pubblicità delle prescrizioni in questione, posto che la pubblicità erga omnes delle stesse discende dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della legge che regola la disciplina.
3.3.2. - Peraltro va sottolineato che la sede del presente giudizio è quello del sequestro preventivo e non di cognizione, sicché è sufficiente l'esame circa la sussistenza della astratta configurabilità del reato, scrutinio che il Tribunale ha dimostrato di aver svolto in modo compiuto e logico e in modo immune da vizi logici e giuridici.
4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2010. Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010