Sentenza 18 ottobre 2012
Massime • 1
Il delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali è configurabile anche nel caso in cui l'omissione, posta in essere dal condannato per associazione di tipo mafioso, riguardi la stipulazione di atti pubblici, pur soggetti ad un regime di pubblicità, trattandosi di atti, comunque, non destinati ad essere portati a conoscenza del nucleo di polizia tributaria competente né ad opera del pubblico ufficiale rogante né di altri.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Paolo V. per il reato di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982, n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali), con condanna del medesimo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e con confisca della somma di euro 734.966,75. È stata espressamente esclusa l'incidenza della contestata recidiva. 1.1. Paolo V. risulta condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. con sentenza definitiva in data 6 aprile 2011. In fatto vengono evidenziate le seguenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2012, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 18/10/2012
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 2469
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 16067/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA TO N. IL 11/09/1945;
avverso la sentenza n. 3596/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 06/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor RIELLO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Reina ON, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
A EI NT è stata contestata la violazione della L. n.646 del 1982, artt. 30 e 31, perché, condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., non ha nel decennio successivo comunicato al nucleo di Polizia tributaria del luogo di dimora abituale le variazioni patrimoniali;
ciò con riferimento alla vendita con atto notarile di numerosi immobili.
Il tribunale di Palermo, con sentenza emessa in data 6 aprile 2011, assolveva il EI per mancanza dell'elemento psicologico, o meglio per mancata consapevolezza dell'obbligo, dal momento che le vendite erano avvenute con atto notarile e, quindi, in regime di pubblicità.
La corte di appello di Palermo, in accoglimento della impugnazione della Procura generale, con sentenza del 6 febbraio 2012, affermava la penale responsabilità del EI in base alla considerazione che la omessa comunicazione al nucleo di polizia tributaria non aveva consentito tempestivi e sicuri controlli, dal momento che ne' il notaio rogante ne' altri avevano l'obbligo di riferire alla polizia tributaria l'avvenuta vendita.
Tenuto conto della condizione soggettiva del EI, che gli imponeva di conoscere le disposizioni che lo riguardavano e del fatto che l'omessa comunicazione poteva essere funzionale a sottrarre i beni a provvedimenti ablativi conseguenza di procedimenti di prevenzione, la corte riteneva sussistente il dolo generico richiesto dalla legge.
Infine la corte non dava rilievo ad una comunicazione che il EI avrebbe effettuato al commissariato di polizia, anche perché si ignorava il contenuto della stessa.
Con il ricorso per cassazione ON EI deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione, nonché la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla L. n. 646 del 1982, artt. 30 e 31. Il ricorrente poneva in evidenza che le vendite erano avvenute con atto notarile e, quindi, non vi era alcuna volontà di sottrarsi ad un regime di pubblicità; inoltre vi era stata comunicazione alla polizia di Stato, in adempimento di un obbligo di legge;
la corte avrebbe anche potuto richiedere alla polizia copia delle suddette comunicazioni. Censurava, poi, il ricorrente la motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo, ancorché generico, non essendo, ad esempio, vero che il EI volesse sottrarre i beni a possibili provvedimenti ablatori, dal momento che i beni in discussione, salvo uno (che venne successivamente restituito), non erano compresi nella proposta di confisca del 2008, circostanza tenuta in conto dal giudice di primo grado ed ignorata da quello di appello.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da ON EI non sono fondati.
Essendo del tutto pacifico in punto di fatto che l'imputato abbia omesso la comunicazione, prescritta dalla L. n. 646 del 1982, art.30, così come modificato dalla L. 19 marzo 1990 n. 55 e concernente le variazioni patrimoniali intervenute nel patrimonio di soggetto condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., al Nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale del condannato, il primo motivo di impugnazione contesta la ravvisabilità del delitto in discussione sotto vari profili di diritto. Il ricorrente ha in primo luogo rilevato, come già detto, che il trasferimento dei beni immobili era avvenuti in regime di pubblicità, perché si trattava di atti rogati da un notaio.
Tale regime di pubblicità avrebbe consentito anche alla Polizia tributaria di venire a conoscenza dei trasferimenti in discussione. Secondo giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 37408 del 25 ottobre 2006; Sez. 1^ penale del 15 giugno/25 luglio 2006, n. 25862, La Gioia;
Sez. 2^ penale, 5/21 aprile 2006, n. 14332, D'Aiello) che questo Collegio condivide ed alla quale intende dare continuità perché fondata su una corretta interpretazione letterale e logico- sistematica delle norme in discussione, il reato de quo è ravvisabile anche nel caso in cui l'omissione riguardi la stipulazione di atti pubblici, che in quanto tali sono soggetti ad un regime di pubblicità, perché questi non sono comunque destinati ad essere portati a conoscenza del Nucleo di Polizia tributaria competente ne' ad opera del pubblico ufficiale rogante ne' di altri. Nessun rilievo ha poi il fatto che la polizia tributaria possa, di sua iniziativa, accedere alla consultazione degli atti medesimi nei luoghi in cui questi sono conservati perché la legge non prevede alcun obbligo della polizia giudiziaria, e di quella tributaria in particolare, di effettuare accertamenti periodici nei confronti di tutti coloro che risultano essere stati condannati per associazione per delinquere di stampo mafioso.
D'altra parte il legislatore ha previsto l'obbligo della comunicazione proprio per garantire una conoscenza tempestiva delle variazioni patrimoniali di soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico e consentire interventi immediati da parte della Polizia Tributaria, finalità che verrebbero rese non possibili dalla interpretazione delle norme suggerita dal ricorrente. Infine è appena il caso di notare che il regime di pubblicità previsto per i trasferimenti di beni immobili attuati con atto notarile risponde alla esigenza del tutto diversa da quella sottesa alle disposizioni di cui alla L. n. 646 del 1982, artt. 30 e 31, di rendere tali trasferimenti opponibili ai terzi.
Il ricorrente ha poi negato che nella condotta dell'imputato fosse ravvisabile il dolo richiesto dalla L. n. 646 del 1982, art. 30. Anche tale deduzione è infondata.
Il dolo richiesto dall'articolo 30 della legge citata è, invero, generico e consiste, quindi, nella consapevolezza di non ottemperare all'obbligo di cui alla L. n. 646 del 1982, art. 30. Ovviamente non si tratta di un dolo in re ipsa, ma esso deve essere desunto dalla condotta contestata e dagli elementi di fatto emergenti dal processo;
si tratta di un accertamento di merito che, se correttamente e logicamente motivato dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione, non è censurabile in sede di legittimità. Orbene è fuori contestazione che nel caso di specie il EI fosse a conoscenza di avere subito condanne per delitti di mafia e che, pertanto, fosse tenuto al rispetto dell'obbligo in discussione. La entità, il numero ed il valore delle vendite effettuate non potevano e dovevano fare sorgere dubbi nell'agente in ordine alla necessità della informativa di cui trattasi, come rilevato dalla corte di merito.
Alla fine le deduzioni del ricorrente concernono il profilo della ignoranza della legge penale, ma per ritenere tale ignoranza mancano nel caso di specie i presupposti indicati dalla Corte costituzionale. Ed invero premesso che il EI era ben consapevole delle condanne subite, va detto che la Corte Costituzionale per i ed reati di pura creazione legislativa, quale è quello in discussione, ha chiarito che è sufficiente accertare non già che l'agente effettivamente conoscesse il contenuto dell'obbligo di agire impostogli dalla norma, ma che, invece, avesse avuto la possibilità di conoscerlo, potendo essere scriminato solo se l'ignoranza del precetto derivi da sua negligenza, imponendo la particolare qualità dell'imputato, persona socialmente pericolosa, un più approfondito dovere di diligenza.
Non si può, inoltre, ritenere esonerato il ricorrente dalla predetta comunicazione gravando sul notaio l'obbligo di comunicare la variazione patrimoniale alla Sezione misure di prevenzione della Polizia Giudiziaria.
Ed infatti se è vero che il notaio è obbligato ad effettuare la comunicazione prescindendo da una valutazione circa la sussistenza di trasferimenti fraudolenti, è altresì vero che si tratta di obbligo di comunicazione del tutto differente da quello che incombe sul condannato perché ha finalità parzialmente diverse ed è rivolta a soggetti del tutto differenti, essendo diretta quella del notaio alla Sezione misure di prevenzione della polizia giudiziaria ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora quello del condannato per delitti di mafia. D'altra parte non è previsto dalla legge alcun obbligo da parte della polizia giudiziaria di prevenzione di comunicare alla polizia tributaria competente la notizia ricevuta dal notaio.
Il ricorrente ha sostenuto di avere comunicato al commissariato di polizia le vendite effettuate ed ha richiesto l'acquisizione di siffatte comunicazioni, negata dalla corte di merito. Ma anche tale comunicazione, imposta dalla legge, non scrimina la omissione contestata perché nessun obbligo incombe al commissariato di polizia di trasferire la comunicazione alla polizia tributaria, venendo in tal modo compromessa la immediata verifica sulla consistenza patrimoniale del soggetto condannato per associazione mafiosa da parte di quest'ultima Autorità.
Infine non ha alcun rilievo che nel 2010 il tribunale di Palermo, nell'ambito di un procedimento di prevenzione a carico del EI, non abbia ravvisato la attuale pericolosità del ricorrente perché tale decisione non può rendere legittima la omissione dell'obbligo di comunicazione maturato nel 2006 e 2007.
In conclusione per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2013