Sentenza 17 febbraio 2009
Massime • 1
Il dolo del delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali può sussistere pur quando l'omissione, posta in essere dal soggetto sottoposto a misure di prevenzione quale indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, riguardi una compravendita immobiliare effettuata per atto pubblico notarile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2009, n. 12433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12433 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 18/02/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 164
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 039934/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA UC, N. IL 07/03/1941;
avverso SENTENZA del 25/09/2008 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. MARTUSCIELLO Vittorio chiedeva il rigetto del ricorso;
Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Catania confermava la sentenza di condanna emessa dal GUP della stessa città nei confronti di AM IA in relazione al delitto di cui alla L. n. 646 del 1982, artt. 30 e 31. Osservava che non poteva essere invocata l'ignoranza della legge penale in quanto si trattava di persona sottoposta alla sorveglianza speciale, che aveva l'obbligo di informarsi prima di compiere atti di alienazione dei beni. Era irrilevante che l'atto di alienazione fosse stato fatto con atto pubblico o che il bene fosse entrato lecitamente nel suo patrimonio, in quanto lo scopo della norma era proprio quello di garantire la pronta informazione alle autorità preposte al controllo delle variazioni patrimoniali di un soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputata e deduceva violazione di legge nella parte in cui non si era svolta alcuna indagine sul dolo richiesto dalla norma e si era esclusa l'applicabilità dell'art. 5 c.p., mentre era certo che nessuno aveva informato l'indagata dell'esistenza di questo obbligo;
inoltre la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che nel caso di compravendita effettuata per atto pubblico e soggetta a trascrizione, era necessaria comunque una prova rigorosa del dolo. Deduceva ancora manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto provata la conoscenza della normativa da parte dell'imputata in quanto sottoposta a misura di prevenzione.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. Sul punto si sono formati due orientamenti della giurisprudenza di legittimità, non propriamente contrastanti;
il primo è rappresentato da Sez. 1, 30 gennaio 2002 n. 10024, rv. 221494, secondo la quale il delitto richiede un'indagine specifica sulla effettiva e consapevole volontà di omettere la comunicazione, ogni volta che la variazione patrimoniale sia realizzata mediante atto di compravendita stipulato con atto pubblico notarile che di per sè assicura le forme di pubblicità legale idonee a consentire la conoscenza dei dati oggetto della comunicazione;
il secondo è rappresentato da Sez. 5, 18 febbraio 2003 n. 15220, rv. 224379, da Sez. 5, 25 febbraio 2005 n. 14996, rv. 231365, da Sez. 1, 15 giugno 2006 n. 25862, rv. 235263 e da Sez. 1, 25 ottobre 2006 n. 37408, rv. 235142, secondo le quali il dolo è configurabile anche quando l'omissione abbia ad oggetto conferimenti di beni per atto pubblico in quanto tali formalità non garantiscono l'effettiva conoscenza della variazione in capo all'amministrazione finanziaria. Si ritiene di dover seguire questo secondo orientamento in quanto la comunicazione consente di informare l'amministrazione finanziaria con celerità, stante la natura del reato, omissivo proprio, il cui evento giuridico consiste nel pericolo di illiceità delle fonti patrimoniali;
la circostanza che l'accrescimento o il decrescimento patrimoniale avvenga per atto pubblico non esime il condannato per mafia o il sottoposto a misura di prevenzione dall'obbligo della comunicazione in quanto la consultazione dei registri immobiliari può essere del tutto casuale e non completa, così come nel caso di specie in cui la variazione patrimoniale si è verificata nel 97 ma è stata accertata a distanza di anni;
ne' può ritenersi sussistere un obbligo della P.G. di effettuare accertamenti periodici nei confronti di tutti coloro che risultano trovarsi in quelle situazioni. Il reato inoltre prescinde dalla natura lecita della provenienza dei beni, accettabile solo ex post, e sussiste qualora sia provato il dolo desunto da indici storici del fatto. Nel caso concreto tali indici storici sono individuati dalla consapevolezza in capo all'imputata di essere sottoposta a misura di prevenzione della sorveglianza speciale e quindi dalla consapevolezza discendente ex lege di avere l'obbligo impostogli dalla legge di presentare la comunicazione. La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2009