Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2004, n. 5873
CASS
Sentenza 22 gennaio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In base all'art. 64 comma quarto e quinto disp. att. cod. proc. pen. relativo alla comunicazione degli atti, quando l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale la comunicazione è eseguita con il mezzo più celere ed anche con mezzi tecnici idonei quali il telefax, dovendosi aver riguardo, per quanto attiene al giudizio di tempestività, alla data ed all'ora della trasmissione e non già a quella di ricezione, senza che possa assumere rilievo la circostanza che, trattandosi di giorno festivo, non fosse presente alcun funzionario di cancelleria in grado di attestare di aver trasmesso il testo originale. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto tempestiva la richiesta di convalida dell'arresto avanzata dal pubblico ministero ex art. 588 cod. proc. pen. al giudice competente per la celebrazione del rito direttissimo che era stata trasmessa via fax, in un giorno festivo, annullando con rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inefficace l'arresto).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2004, n. 5873
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5873
    Data del deposito : 22 gennaio 2004

    Testo completo