Sentenza 22 gennaio 2004
Massime • 1
In base all'art. 64 comma quarto e quinto disp. att. cod. proc. pen. relativo alla comunicazione degli atti, quando l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale la comunicazione è eseguita con il mezzo più celere ed anche con mezzi tecnici idonei quali il telefax, dovendosi aver riguardo, per quanto attiene al giudizio di tempestività, alla data ed all'ora della trasmissione e non già a quella di ricezione, senza che possa assumere rilievo la circostanza che, trattandosi di giorno festivo, non fosse presente alcun funzionario di cancelleria in grado di attestare di aver trasmesso il testo originale. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto tempestiva la richiesta di convalida dell'arresto avanzata dal pubblico ministero ex art. 588 cod. proc. pen. al giudice competente per la celebrazione del rito direttissimo che era stata trasmessa via fax, in un giorno festivo, annullando con rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inefficace l'arresto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2004, n. 5873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5873 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 22/01/2004
1. Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 75
3. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 039534/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
YR RO n. 29.4.1952;
avverso ordinanza Tribunale di Bari in data 22 aprile 2003;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZUMBO;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Favalli Mario che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per la convalida e senza rinvio per la custodia cautelare;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 22 aprile 2003, il giudice del Tribunale di Bari non convalidava l'arresto (e non procedeva a contestuale giudizio direttissimo) di YR RO.
Rilevava il giudice che la richiesta del P.M. era stata presentata oltre il termine di 48 ore dall'arresto e che, ai fini del computo di tale termine non può farsi riferimento alla data riportata sul messaggio di conferma del fax (20 aprile 2003 ore 11,17) con la quale la richiesta di fissazione dell'udienza di convalida era stata trasmessa alla Cancelleria del Tribunale in quanto, essendo il 20 aprile giorno festivo, la predetta Cancelleria era deserta. Il Procuratore della Repubblica di Bari proponeva ricorso per violazione di legge e per manifesta illogicità della motivazione sostenendo che la richiesta era stata ritualmente trasmessa nei termini e che, comunque il giudice poteva fissare l'udienza entro le successive 48 ore, aggiungendo che il giudice non si era pronunciato sulla richiesta di applicazione di custodia cautelare in carcere richiesta dal P.M. di udienza.
Il ricorso è fondato.
L'art. 558, quarto comma, C.P.P., che richiama la disciplina degli art. 390 e 391 per la convalida dell'arresto da parte del GIP al quale la richiesta va fatta entro le 48 ore dall'arresto, prescrive che la richiesta del P.M. di convalida dell'arresto e di giudizio direttissimo (nel caso in cui il giudice non tiene, udienza) deve essere fatta entro le 48 ore dall'arresto. L'art. 64 delle norme di attuazione relativo alla comunicazione degli atti dispone che "in caso di urgenza o quando l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere" e che "ai fini delle comunicazioni previste dai commi precedenti, la copia può essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, quando il funzionario di Cancelleria del giudice che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale. Dal combinato disposto di tali due norme emerge chiaro che la comunicazione di un atto avviene con la trasmissione del testo dell'atto stesso.
E, quindi, per quanto riguarda la tempestività di una richiesta, è alla data (ed all'ora) della trasmissione che deve farsi riferimento e non a quella della ricezione.
"L'inefficacia dell'arresto o del fermo conseguente alla tardività della richiesta del P.M. non ha luogo allorché pervenga alla Cancelleria del giudice per le indagini preliminari oltre le 48 ore di cui all'art. 390 C.P.P., purché sia stata comunque formulata entro quel termine" (Cass., 12.2.1992, D'Avino). "Premessa la legittimità dell'uso del mezzo tecnico di trasmissione mediante fax, con cui sia stato dato al P.M. l'avviso di cui all'art. 309 C.P.P. (relativo alla presentazione di richiesta di riesame), le indicazioni dell'apparecchiatura segnalate nel provvedimento impugnato (O.K. message confirmation, via fax) documentano l'avvenuta comunicazione dell'atto" (Cass., 5.6.1996, Sisca, CED 205518). E nel caso in esame, essendovi prova dell'avvenuta tempestiva ricezione della richiesta, non è di alcuna rilevanza la circostanza che, in quel giorno festivo, non era materialmente presente un cancelliere. Nè vale alcunché il rilievo fatto dal giudice che la richiesta di convalida dell'arresto poteva essere fatta al G.I.P.
considerato che
il P.M. è investito del potere discrezionale di stabilire l'opportunità o meno del giudizio direttissimo, in alternativa al rito ordinario.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2004