Sentenza 30 gennaio 2002
Massime • 1
Il delitto di cui agli articoli 30 e 31 della legge 13 settembre 1982 n. 646 (omessa comunicazione al nucleo di polizia tributaria circa la variazione patrimoniale da parte di persona sottoposta alla misura di prevenzione) richiede una indagine specifica sull'effettiva e consapevole volontà di omettere la prescritta comunicazione, non potendosi presumere nella fattispecie la sussistenza di un dolo "in re ipsa" desunto dalla mera condotta omissiva, specie nel caso in cui la variazione patrimoniale sia realizzata con un atto di compravendita immobiliare stipulato a mezzo di atto pubblico notarile il quale, di per sè, assicura le forme di pubblicità legale che avrebbero consentito all'autorità competente di conoscere i dati ai quali si riferisce l'obbligo di comunicazione.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Paolo V. per il reato di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982, n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali), con condanna del medesimo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e con confisca della somma di euro 734.966,75. È stata espressamente esclusa l'incidenza della contestata recidiva. 1.1. Paolo V. risulta condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. con sentenza definitiva in data 6 aprile 2011. In fatto vengono evidenziate le seguenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2002, n. 10024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10024 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 30/01/2002
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - N. 370
3. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI - Consigliere - N. 034016/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE PERA SANTO OR N. IL 13/11/1958
avverso ORDINANZA del 21/06/2001 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. Dr. Vincenzo Geraci, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito l'avv.to D'Ascola, difensore dell'indagato;
Osserva in fatto e in diritto.
1.- Con ordinanza del 21.6.2001 il tribunale di Reggio Calabria confermava, in sede di riesame, il decreto del g.i.p. di sequestro preventivo della somma di lire 22.510.000, relativa all'importo pro quota di 2/9 spettante a Le Pera Santo Fortunato per il corrispettivo dell'atto di cessione di un immobile di cui all'atto notarile del 9.2.1999, somma destinata alla confisca obbligatoria poiché il Le Pera, condannato con sentenza definitiva per il reato di cui all'art.416 - bis c.p. e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, aveva omesso - in violazione degli artt. 30 e 31 l. n. 646 del 1982 - di comunicare al nucleo di polizia tributaria entro trenta giorni dal fatto la relativa variazione patrimoniale, concernente elementi di valore non inferiore a 20.000.000 di lire. Non poteva essere preso in considerazione l'elemento soggettivo del reato, ad avviso del tribunale poiché, ai fini del sequestro preventivo, era sufficiente la positiva verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato.
Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del Le Pera, denunziando violazione di legge quanto alla ritenuta superfluità di ogni indagine sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato omissivo doloso, laddove l'indagato, a sostegno della buona fede. ha dedotto le circostanze della mancanza di informazioni sull'obbligo di comunicazione, dell'esiguità dell'operazione economica, della liceità della stessa ed infine della pubblicità dell'atto di compravendita rogato da un notaio.
2.- Il decreto di sequestro preventivo ha prospettato, quale fattispecie di reato a carico dell'indagato, il delitto di cui agli artt. 30 e 31 della legge n. 646 del 1982 e il giudice del riesame, a sua volta, ha affermato, quanto al fumus dell'assunto accusatorio, che erano configurabili gli estremi del suddetto reato in relazione all'incontroversa ed obiettiva omissione della prescritta comunicazione al nucleo di polizia tributaria della variazione patrimoniale. conseguente all'atto notarile di compravendita immobiliare de, quo, per l'importo pro quota di lire 22.510.000 destinato alla confisca ex lege.
Ma, così argomentando, il giudice del merito ha ritenuto implicito il dolo - invero presumendolo nell'oggettiva realizzazione della mera condotta omissiva, evitando ogni indagine circa l'effettività, consapevole, deliberazione dell'omessa comunicazione da parte dell'autore: indagine questa pure doverosa in considerazione della peculiare natura della fattispecie omissiva de qua, inquadrabile secondo l'unanime dottrina nella tipologia dei delitti omissivi propri "di pura creazione legislativa".
Orbene, alla stregua della ratio di tutela dell'incriminazione (che, anche per l'inserimento nel capo 3^ della legge n. 646 del 1982, intitolato "disposizioni fiscali e tributarie", appare diretta ad impedire ai soggetti di cui sia stata accertata la partecipazione ad associazione mafiose di occultare al fisco incrementi del proprio patrimonio) e di una lettura costituzionalmente corretta della disposizione incriminatrice (nel termini indicati dalla Corte costituzionale, con ordinanza n. 442 del 2001) il dolo del reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali va radicalmente escluso quando "... la pubblicità sia comunque assicurata e sia di per sè impossibile l'occultamento degli atti soggetti a comunicazione...
E, nel caso concreto, è pacifico che l'atto di compravendita immobiliare sia stato stipulato con atto pubblico notarile, sì che la competente autorità ha avuto comunque la possibilità di conoscere i dati ai quali si riferisce l'obbligo di comunicazione, attraverso le consuete forme di pubblicità legale alle quali sono sottoposte siffatte operazioni patrimoniali.
Orbene, se l'indagine processuale non ha consentito di rinvenire, oltre la materiale realizzazione dell'omissione tipica, alcun elemento sintomatico della deliberata volontà di occultare l'incremento patrimoniale, che risulta anzi smentita dalle forme di pubblicità che l'autore ha prescelto per la formazione del relativo negozio, non appare lecito configurare la fattispecie criminosa mediante un'operazione ricostruttiva dell'elemento psicologico che presuma il dolo "in re inpsa": palese violazione, quindi, dei precetti costituzionali in tema di colpevolezza e di responsabilità penale dell'imputato.
L'ordinanza impugnata dev'essere dunque annullata con rinvio allo stesso tribunale, per nuovo e più approfondito esame della vicenda alla stregua della soluzione interpretativa suesposta.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2002