Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2002, n. 10024
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Sentenza 30 gennaio 2002

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Il delitto di cui agli articoli 30 e 31 della legge 13 settembre 1982 n. 646 (omessa comunicazione al nucleo di polizia tributaria circa la variazione patrimoniale da parte di persona sottoposta alla misura di prevenzione) richiede una indagine specifica sull'effettiva e consapevole volontà di omettere la prescritta comunicazione, non potendosi presumere nella fattispecie la sussistenza di un dolo "in re ipsa" desunto dalla mera condotta omissiva, specie nel caso in cui la variazione patrimoniale sia realizzata con un atto di compravendita immobiliare stipulato a mezzo di atto pubblico notarile il quale, di per sè, assicura le forme di pubblicità legale che avrebbero consentito all'autorità competente di conoscere i dati ai quali si riferisce l'obbligo di comunicazione.

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  • 1Corte di cassazione
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  • 2Corte di cassazione
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    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Paolo V. per il reato di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982, n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali), con condanna del medesimo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e con confisca della somma di euro 734.966,75. È stata espressamente esclusa l'incidenza della contestata recidiva. 1.1. Paolo V. risulta condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. con sentenza definitiva in data 6 aprile 2011. In fatto vengono evidenziate le seguenti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2002, n. 10024
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10024
Data del deposito : 30 gennaio 2002

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