Sentenza 30 ottobre 2014
Massime • 3
Il delitto previsto dall'art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è un reato proprio (potendo essere commesso soltanto da chi nel decennio precedente i fatti modificativi della propria consistenza patrimoniale sia stato condannato per reati di mafia ovvero sia stato sottoposto a misura di prevenzione personale), di pura omissione, ed ha natura di reato di pericolo presunto (essendo l'evento integrato dalla mancata comunicazione del fatto patrimoniale modificativo, eccedente il valore "soglia" indicato dall'art. 30, nei termini previsti dalla stessa norma).
L'integrazione del reato previsto dall'art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, non è esclusa dalla natura pubblica dell'atto modificativo della consistenza patrimoniale dell'obbligato (nella specie, un contratto di vendita di un immobile), né dalla liceità del bene oggetto dell'atto di disposizione.
Il delitto previsto dall'art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, in quanto reato omissivo con effetti istantanei, si consuma nel luogo e nel momento è oltrepassato il termine entro il quale la comunicazione si sarebbe dovuta effettuare a norma dell'art. 30 della legge cit., e cioè entro trenta giorni dall'atto dispositivo quando questo superi per valore la soglia di E. 10329,14, ovvero entro il 31 gennaio dell'anno successivo allorché più atti dispositivi ciascuno di valore inferiore al predetto limite, superino lo stesso se unitariamente considerati.
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali: precisazioni dalle Sezioni UniteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 maggio 2025
3. La soluzione adottata dalle Sezioni unite Le Sezioni unite – dopo avere delimitato la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale (nei seguenti termini: “Se l'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali previsto dall'art. 30, legge 13 settembre 1982 n. 646 possa ritenersi configurabile, con rilevanza penale della sua violazione, nell'ipotesi di una acquisizione proveniente da successione ereditaria”) e proceduto ad una disamina della disposizione incriminatrice preveduta dagli artt. 30 e 31, legge 13 settembre 1982 n. 646 – evidenziavano come siffatto precetto normativo, per le sue particolari caratteristiche, avesse dato luogo nel corso del tempo a rilevanti questioni …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Paolo V. per il reato di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982, n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali), con condanna del medesimo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e con confisca della somma di euro 734.966,75. È stata espressamente esclusa l'incidenza della contestata recidiva. 1.1. Paolo V. risulta condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. con sentenza definitiva in data 6 aprile 2011. In fatto vengono evidenziate le seguenti …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2014, n. 24874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24874 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 30/10/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1617
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 14095/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO BE VA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 14/01/2013 della Corte di Appello di RM;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del Consigliere Dr. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore generale Dr. Geraci Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Caratozzolo Francesco, che ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.
FATTO E DIRITTO
1. Con il ministero del difensore Lo BE VA impugna per cassazione la decisione della Corte di Appello di RM che ha confermato la sentenza resa il 28.2.2012, all'esito di giudizio abbreviato, dal g.u.p. del Tribunale di RM, con cui è stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed Euro 8.000 di multa, con contestuale confisca della somma di Euro 65.200, per il reato di omessa comunicazione della variazione del proprio patrimonio di cui al combinato disposto della L. 13.9.1982, n. 646, artt. 30 e 31. Condotta omissiva realizzata dal Lo BE,
condannato per associazione mafiosa e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. disposta con decreto del Tribunale di RM in data 11.3.2004 e divenuto definitivo il 29.6.2004, per non avere segnalato entro il previsto termine di legge al Nucleo di P.T. della Guardia di Finanza di RM la vendita, avvenuta per atto pubblico notarile del 20.4.2005 (registrato presso la locale agenzia delle entrate il 2.5.2005), di un immobile abitativo sito a Termini Imerese al dichiarato prezzo di Euro 65.200. Vendita perfezionata dalla moglie del Lo BE quale sua procuratrice speciale, essendo il prevenuto detenuto in carcere all'atto della stipula.
Pacifica essendo valutata dai giudici di merito, perché non contestata, la materialità (condotta omissiva) del reato ascritto al Lo BE, l'alienazione del suo immobile per un valore superiore alla "soglia" di legge (Euro 10.329) essendo avvenuta nel decennio successivo alla irrevocabilità (29.6.2004) del decreto applicativo della misura di prevenzione personale (la sentenza di appello che ne ha confermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. è divenuta irrevocabile dopo la compravendita), la sentenza di appello ha respinto i rilievi difensivi sulla insussistenza del dolo (generico) del reato. Rilievi incentrati sulla natura pubblica dell'atto di vendita stipulato dall'imputato, agevolmente conoscibile dall'amministrazione pubblica e dalla polizia giudiziaria, e sulla liceità della compravendita, dovendo escludersi ogni intento dissimulatorio o di occultamento del cespite da parte dell'imputato. Al riguardo la Corte territoriale ha sottolineato che il reato omissivo proprio ex L. n. 646 del 1982, art. 31 prescinde dalla natura privata o pubblica del negozio modificativo del patrimonio dell'agente e dalla liceità o meno della provenienza dei cespiti modificativi (per cessione o acquisto) della sua capacità economica.
2. Con il ricorso sono formulati i due motivi di censura di seguito esposti.
2.1. Con il primo articolato motivo di doglianza si deduce l'erronea applicazione della L. n. 646 del 1982, art. 31 e art. 192 c.p.p. e la carenza e palese illogicità della motivazione dell'impugnata decisione di secondo grado.
La Corte territoriale, recependo acriticamente le conclusioni del giudice di primo grado, ha omesso di svolgere una accurata disamina del dolo del reato. A meno di scivolare in una sorta di responsabilità oggettiva per effetto della semplice omissione della comunicazione alla polizia tributaria, non può eludersi una rigorosa verifica della colpevolezza e del dolo, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale (ordinanza n. 442 del 2001) che impone sempre l'attenta verifica dell'elemento soggettivo di ogni reato commissivo od omissivo.
Nel caso di specie il contegno omissivo del ricorrente si caratterizza per totale mancanza dell'elemento soggettivo del reato, dovendo tale contegno essere ricondotto - a tutto concedere - ad una mera negligenza o dimenticanza penalmente non rilevante. A tali esiti valutativi induce il dato, asseverante la buona fede dell'imputato, dell'essere stata la vendita "incriminata" perfezionata con atto notarile, cioè con un atto pubblico sorretto dalle connesse forme di pubblicità legale, ivi compresa la sua comunicazione agli uffici delle imposte. In proposito, nel contrasto degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, non può non condividersi l'indirizzo per cui deve escludersi la sussistenza del reato ex L. n. 646 del 1982, art. 31 quando sia assicurata la pubblicità dell'atto negoziale, sì da renderne impossibile l'occultamento. La Corte territoriale, valorizzando la brevità del tempo intercorso tra la definitiva imposizione della misura di prevenzione personale e la stipula dell'atto pubblico da parte del Lo BE (stipula che la Corte suppone avvenuta anche intenzionalmente poco prima del passaggio in giudicato della sentenza che ne ha sancito la colpevolezza per il reato di associazione mafiosa), tralascia di considerare: che la compravendita ha riguardato un appartamento posseduto legittimamente dall'imputato (frutto di lecito acquisto);
che nel compimento dell'atto negoziale l'imputato non ha posto in essere alcun artificio dissimulatorio della vendita, come si evince dall'autorizzazione al rilascio della procura speciale a vendere alla moglie, raccolta da un notaio nel carcere di BE (ove era detenuto il Lo BE).
2.2. In subordine il difensore del ricorrente invoca la declaratoria di estinzione del reato per decorso del relativo termine di prescrizione, la data del commesso reato dovendo connettersi all'epoca della censurata compravendita effettuata nel 2005 e non a quella, fissata dal capo di imputazione, corrispondente al successivo accertamento della ipotizzata omissione dichiarativa da parte della G.d.F. (16.6.2009).
3. Le ragioni di censura delineate dal ricorrente sulla sua responsabilità per il reato attribuitogli sono destituite di fondamento, dovendo trovare accoglimento soltanto il subordinato rilievo sulla sopravvenuta prescrizione del reato.
3.1. La Corte di Appello di RM (come in precedenza il giudice di primo grado) non ha trascurato di svolgere una adeguata analisi dell'elemento soggettivo del reato contestato al Lo BE, facendo corretta applicazione dei consolidati principi in tema di valutazione della prova del dolo nei reati omissivi. Non ha pregio, quindi, la doglianza del ricorrente sull'asserita presunzione in re ipsa del dolo scaturente dalla sola condotta omissiva integrante l'oggetto materiale del reato di cui alla L. n. 646 del 1982, art. 31. I giudici del gravame si sono avvalsi, proprio in ragione della veste pubblica rivestita dall'atto negoziale non comunicato alla Guardia di Finanza dal Lo BE, di adeguati indici storici del fatto, rivelatori della rappresentazione e della consapevolezza realizzatrice della condotta illecita, tali da far ritenere la stessa frutto della volontà colpevole dell'imputato.
Dati sintomatici tratti dalla oggettiva prevedibile irrevocabilità della condanna per fatti di mafia ex art. 51 c.p.p., comma 3 e dalla già intervenuta definitività della misura di prevenzione personale, come previsto dalla L. n. 646 del 1982, art. 30, sì da non potere il Lo BE ignorare lo specifico obbligo di comunicazione delle variazioni del proprio patrimonio alla polizia tributaria. Di guisa che la vendita avvenuta a breve distanza di tempo dalla definitività della misura di prevenzione induce ad escludere che l'inosservanza dell'obbligo informativo nei termini di legge possa attribuirsi ad incuria o a semplice negligenza.
Nè appare pertinente la circostanza addotta in ricorso per cui il decreto applicativo della misura di prevenzione non avrebbe contenuto l'obbligo di comunicare eventuali variazioni patrimoniali. Nessuna incidenza escludente il dolo, sotto il profilo della ignoranza scusabile della legge penale, può riconoscersi all'eventualità che la c.d. carta precettiva della misura di prevenzione non abbia reso esplicito l'obbligo del sottoposto di provvedere alla comunicazione di ogni mutamento nella composizione del suo patrimonio (Sez. 5, n. 14996 del 25.2.2005, Ruà, Rv. 231366). Obbligo di durata decennale derivante dalla legge (L. n. 646 del 1982, art. 30) e costituente, in buona sostanza, un effetto legale tipico di una condanna per fatti di mafia o dell'imposizione di una misura di prevenzione personale divenute definitive. Del resto l'addotta ignoranza dell'obbligo informativo delle variazioni patrimoniali da parte del prevenuto non è di per sè idonea ad escludere il dolo generico del reato, perché la L. n. 646 del 1982, art. 30, che impone tale obbligo, costituisce norma integratrice del precetto penale, specificato nel successivo art. 31 della legge. Di tal che l'ignoranza della ridetta norma si traduce non in errore sul fatto, ma in una inescusabile ignoranza della legge penale, suscettibile di eventuale rilievo unicamente in caso di sua dimostrata e oggettiva inevitabilità (v.: Sez. 6, n. 33590 del 15.6.2012, Picone, Rv. 253199; Sez. 6, n. 6744/ 14 del 7.11.2013, D'Angelo, Rv. 258991).
3.2. Il reato previsto dalla L. n. 646 del 1982, art. 31 è un reato speciale o c.d. proprio (potendo essere commesso soltanto da chi nel decennio precedente i fatti modificativi della propria consistenza patrimoniale sia stato condannato per reati di mafia ovvero sia stato sottoposto a misura di prevenzione personale), di pura omissione (reato c.d. omissivo proprio), avente natura di reato di pericolo presunto (l'evento del reato è integrato dalla mancata comunicazione del fatto patrimoniale modificativo, eccedente il valore "soglia" indicato dalla L. n. 646 del 1982, art. 30, nei termini previsti dalla stessa norma).
Tali connotazioni consentono di escludere, al contrario di quanto si suppone nel ricorso, ogni rilevanza - ai fini del perfezionamento del reato - alla veste pubblica o meno che abbia assunto l'atto dispositivo dell'obbligato e alla stessa liceità del bene oggetto dell'atto dispositivo. Diversamente da quel che si sostiene nel ricorso, infatti, la giurisprudenza di legittimità non registra alcun serio contrasto sulla penale apprezzabilità, integrativa del reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, dell'essere le variazioni avvenute mediante atto traslativo redatto con atto pubblico notarile piuttosto che con scrittura privata o in altre forme (cfr. ex plurimis: Sez. 1, n. 37515 del 22.9.2010, Messina, Rv. 248574; Sez. 2, n. 4667/11 del 19.11.2010, Ladisa, Rv. 249658; Sez. 5, n. 40338 del 21.9.2011, Raso, Rv. 251724). Nè la preesistente legittima disponibilità del bene "variante" il patrimonio del soggetto agente ovvero l'accertamento postumo della sua lecita acquisizione e disponibilità giuridica sono dotati di incidenza scriminante ai fini della commissione del reato di cui alla L. n. 646 del 1982, art. 31 (Sez. 6, n. 16032 del 17.2.2009, Turino, Rv. 243518; Sez. 2, n. 27196 del 18.5.2010, Curto, Rv. 247842; Sez. 2, n. 32679 del 11.6.2014, Raffaelli, Rv. 260146).
3.3. Il reato di violazione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali in esame è reato concepito, in vero, a tutela dell'ordine pubblico, lo scopo della norma incriminatrice essendo quello di permettere l'esercizio di un controllo patrimoniale più penetrante e analitico della Guardia di Finanza nei confronti di persone ritenute particolarmente pericolose, onde accertare per tempo se le variazioni patrimoniali dipendano o meno dall'eventuale svolgimento di attività illecite. In altri termini, come affermato da questa Corte regolatrice (Sez. 5, n. 40338/2011, cit.), l'obbligo di comunicazione imposto dalla L. n. 646 del 1982, art. 30 costituisce una misura di prevenzione di natura patrimoniale, funzionale ad un monitoraggio preventivo e costante sui beni di persone condannate o indiziate di appartenere ad associazioni mafiose, anteposto a quello svolto con le misure, anch'esse patrimoniali, di carattere preventivo e repressivo integrate dal sequestro e dalla confisca.
La funzione preventiva o ragione ispiratrice dell'istituto dell'obbligo informativo è per l'appunto attuata con una verifica sistematica e analitica a cura della Guardia di Finanza, per un decennio successivo agli eventi giuridici presupposti dal reato di cui alla L. n. 646 del 1982, art. 31 (condanna per mafia, misura di prevenzione), di tutte le variazioni che intervengano nella composizione e consistenza del patrimonio del soggetto "pericoloso" (in rapporto al pericolo di illiceità delle sue fonti patrimoniali). Verifica che non può essere surrogata dall'eventuale natura pubblica degli atti dispositivi patrimoniali (di incremento o decremento) compiuti dall'obbligato alla informazione. La trascrizione degli atti notarili o altrimenti pubblici delle disposizioni patrimoniali dell'obbligato in registri di evidenza pubblica (registri immobiliari o di beni mobili registrati o registri su società di persone o di capitali) non implica (o non implica in tutti i casi) alcuna diretta comunicazione alla polizia giudiziaria degli atti traslativi annotati in tali registri. Nè può porsi a carico della Guardia di Finanza un onere di consultazione periodica permanente di siffatti registri per tutti coloro che risultino condannati per fatti di mafia o attinti da misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia (Sez. 1, n. 23213 del 19.5.2010, Calabrò, Rv. 247570: "...fattispecie di pericolo presunto avente non solo la finalità specifica di consentire all'amministrazione finanziaria di conoscere il dato sensibile con assoluta immediatezza ma anche quella di rendere obbligatoria per l'amministrazione una verifica altrimenti solo eventuale").
3.4. L'illustrata infondatezza dei profili di censura dedotti con il primo motivo di ricorso non esime dal constatare che il reato ascritto al ricorrente è, come si sostiene con il secondo subordinato motivo di ricorso, attinto da causa estintiva per e decorso del corrispondente termine massimo (o c.d. prorogato) di prescrizione.
L'imputazione elevata nei confronti del ricorrente indica la data di consumazione del reato in quella del suo "accertamento" avvenuto il 16.6.2009.
Ma tale indicazione è con tutta evidenza non corretta. Il reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali ex L. n. 646 del 1982, art. 31 è, come detto, un reato omissivo con effetti istantanei, che necessariamente si consuma nel luogo e nel momento in cui la comunicazione si sarebbe dovuta effettuare entro il termine stabilito dalla L. n. 646 del 1982, art. 30. Vale a dire entro trenta giorni dal "fatto" cioè dall'atto dispositivo, quando questo superi per valore - come nel caso del Lo BE - il limite legale o soglia di Euro 10.329,00; ovvero entro il 31 gennaio dell'anno successivo allorché più atti dispositivi di valore inferiore al predetto limite individuale risultino averlo "complessivamente" superato. La vendita immobiliare compiuta dall'imputato è stata stipulata con rogito del notaio Sanfilippo di RM il 20.4.2005, di tal che l'obbligo di comunicazione è stato violato dal Lo BE alla data del 21.5.2005. In assenza di periodi di sospensione ex lege del corrispondente termine la prescrizione del reato commesso dal Lo BE è maturata il 21.11.2012, in epoca poco anteriore alla pronuncia della sentenza di appello. La declaratoria della causa estintiva del reato implica la revoca della confisca disposta dai giudici di merito della somma di denaro di Euro 65.200 (e la sua restituzione all'imputato), quale corrispettivo della vendita immobiliare compiuta dal Lo BE atteso che la misura di sicurezza patrimoniale (del "corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati"dall'imputato) è imposta dalla L. n. 646 del 1982, art. 31, comma 2 nel solo caso di condanna.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per pressione. Dispone la restituzione a Lo BE VA della somma in sequestro.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2015