Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2014, n. 24874
CASS
Sentenza 30 ottobre 2014

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Il delitto previsto dall'art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è un reato proprio (potendo essere commesso soltanto da chi nel decennio precedente i fatti modificativi della propria consistenza patrimoniale sia stato condannato per reati di mafia ovvero sia stato sottoposto a misura di prevenzione personale), di pura omissione, ed ha natura di reato di pericolo presunto (essendo l'evento integrato dalla mancata comunicazione del fatto patrimoniale modificativo, eccedente il valore "soglia" indicato dall'art. 30, nei termini previsti dalla stessa norma).

L'integrazione del reato previsto dall'art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, non è esclusa dalla natura pubblica dell'atto modificativo della consistenza patrimoniale dell'obbligato (nella specie, un contratto di vendita di un immobile), né dalla liceità del bene oggetto dell'atto di disposizione.

Il delitto previsto dall'art. 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, in quanto reato omissivo con effetti istantanei, si consuma nel luogo e nel momento è oltrepassato il termine entro il quale la comunicazione si sarebbe dovuta effettuare a norma dell'art. 30 della legge cit., e cioè entro trenta giorni dall'atto dispositivo quando questo superi per valore la soglia di E. 10329,14, ovvero entro il 31 gennaio dell'anno successivo allorché più atti dispositivi ciascuno di valore inferiore al predetto limite, superino lo stesso se unitariamente considerati.

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  • 1Corte di cassazione
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  • 2Obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali: precisazioni dalle Sezioni Unite
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 maggio 2025

    3. La soluzione adottata dalle Sezioni unite Le Sezioni unite – dopo avere delimitato la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale (nei seguenti termini: “Se l'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali previsto dall'art. 30, legge 13 settembre 1982 n. 646 possa ritenersi configurabile, con rilevanza penale della sua violazione, nell'ipotesi di una acquisizione proveniente da successione ereditaria”) e proceduto ad una disamina della disposizione incriminatrice preveduta dagli artt. 30 e 31, legge 13 settembre 1982 n. 646 – evidenziavano come siffatto precetto normativo, per le sue particolari caratteristiche, avesse dato luogo nel corso del tempo a rilevanti questioni …

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  • 3Corte di cassazione
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    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Paolo V. per il reato di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982, n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali), con condanna del medesimo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e con confisca della somma di euro 734.966,75. È stata espressamente esclusa l'incidenza della contestata recidiva. 1.1. Paolo V. risulta condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. con sentenza definitiva in data 6 aprile 2011. In fatto vengono evidenziate le seguenti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2014, n. 24874
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24874
Data del deposito : 30 ottobre 2014

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