Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2013, n. 25974
CASS
Sentenza 21 maggio 2013

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Il delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali è configurabile anche nel caso in cui l'omissione, posta in essere dal condannato per associazione di tipo mafioso, riguardi la stipulazione di atti pubblici, pur soggetti ad un regime di pubblicità, trattandosi di atti, comunque, non destinati ad essere portati a conoscenza del nucleo di polizia tributaria competente né ad opera del pubblico ufficiale rogante né di altri (Fattispecie in tema di sequestro preventivo per omessa comunicazione della variazione patrimoniale conseguente alla donazione di un immobile ed alla costituzione di un fondo patrimoniale).

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    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Paolo V. per il reato di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982, n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali), con condanna del medesimo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e con confisca della somma di euro 734.966,75. È stata espressamente esclusa l'incidenza della contestata recidiva. 1.1. Paolo V. risulta condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. con sentenza definitiva in data 6 aprile 2011. In fatto vengono evidenziate le seguenti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2013, n. 25974
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25974
Data del deposito : 21 maggio 2013

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