Sentenza 21 maggio 2013
Massime • 1
Il delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali è configurabile anche nel caso in cui l'omissione, posta in essere dal condannato per associazione di tipo mafioso, riguardi la stipulazione di atti pubblici, pur soggetti ad un regime di pubblicità, trattandosi di atti, comunque, non destinati ad essere portati a conoscenza del nucleo di polizia tributaria competente né ad opera del pubblico ufficiale rogante né di altri (Fattispecie in tema di sequestro preventivo per omessa comunicazione della variazione patrimoniale conseguente alla donazione di un immobile ed alla costituzione di un fondo patrimoniale).
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Paolo V. per il reato di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982, n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali), con condanna del medesimo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e con confisca della somma di euro 734.966,75. È stata espressamente esclusa l'incidenza della contestata recidiva. 1.1. Paolo V. risulta condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. con sentenza definitiva in data 6 aprile 2011. In fatto vengono evidenziate le seguenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2013, n. 25974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25974 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 21/05/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - N. 1190
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 51839/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT OC N. IL 24/08/1973;
avverso l'ordinanza n. 192/2012 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 18/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. SCARDACCIONE E. che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Infantino Domenico e Statano Salvatore che hanno insistito nei motivi di ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 18 ottobre 2012, il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di TT RO avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 7 settembre 2012, con il quale era stato disposto il sequestro di vari beni in riferimento al reato di cui all'art. 81 cpv. cod. pen. e L. n. 646 del 1982, artt. 30 e 31, per aver omesso - in quanto condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di tre anni - di comunicare al competente Nucleo di Polizia Tributaria le variazioni inerenti il proprio compendio patrimoniale riferite alla donazione di un immobile in suo favore ed alla costituzione, a norma dell'art. 161 cod. civ., di un fondo patrimoniale congiuntamente alla moglie RO BO EO. Propone ricorso per cassazione il difensore, il quale lamenta che nella specie i giudici del riesame avrebbero trascurato di valutare la deduzione difensiva in ordine alla assenza di dolo, in quanto le variazioni patrimoniali erano state realizzate attraverso atti pubblici. Doveva dunque essere svolta una indagine specifica sulla effettiva presenza di una volontà omissiva e non operarsi secondo una figura di dolus in re ipsa, rievocandosi, al riguardo, la giurisprudenza soffermatasi sul punto.
Ciò, in particolare, in quanto i beni aggrediti dalla misura cautelare avevano una origine del tutto lecita ed il relativo trasferimento è avvenuto "alla luce del sole," attraverso atto pubblico;
sicché, il TT non poteva trarre alcun beneficio dalla omissione della comunicazione.
Non sussisterebbe poi il periculum in mora, posto che per il fondo patrimoniale l'art. 161 cod. civ. impone il consenso di entrambi i coniugi e l'autorizzazione del giudice se vi sono figli minori per gli atti di disposizione riguardanti i beni conferiti nel fondo. Inoltre, poiché i beni sono stati attribuiti alla RO, la misura non rispetterebbe il principio di proporzione tra esigenze generali di prevenzione e salvaguardia dei diritti fondamentali. Si sollecita, poi, la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, in quanto, proprio in tema di elemento psicologico del reato, si registrerebbe un contrasto di giurisprudenza. Secondo un primo orientamento, infatti, nel reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, l'elemento psicologico del reato sarebbe in re ipsa, e desumibile, pertanto, dalla mera condotta omissiva. Secondo altro orientamento - già evocato dal ricorrente - sarebbe sempre necessaria una specifica indagine diretta ad accertare la presenza o meno di una effettiva e consapevole volontà di omettere la comunicazione prescritta, specie quando le variazioni patrimoniali siano state realizzate con atto notarile. Orientamento a favore del quale il ricorrente svolge diffusi rilievi, nei quali pone a fulcro l'esigenza di un bilanciamento fra le esigenze di sicurezza, da un lato, e di salvaguardia della proprietà e della famiglia dall'altro. In via gradata, si eccepisce la illegittimità costituzionale della L. n. 646 del 1982, artt. 30 e 31, ora D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 76, comma 7, e art. 80, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27, 29,
30, 42, 11 e 117 Cost.. Il ricorso non è fondato. A proposito, infatti, dell'insistito richiamo che il ricorrente svolge in ordine alla necessità che, anche in sede cautelare reale, il giudice del riesame svolga una attenta disamina in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato cui si riferisce la cautela, non può non sottolinearsi come -al lume di una ormai sedimentata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, e che i giudici a quibus hanno puntualmente e diffusamente rievocato - la "esistenza" del reato cui è collegato l'oggetto della cautela va riguardato in una prospettiva affatto diversa da quella della "gravità indiziaria di colpevolezza" che invece deve sostenere le cautele personali, dal momento che il provvedimento di sequestro postula una correlazione tra la res da apprendere ed un reato, prescindendo totalmente dai profili di responsabilità del titolare del bene, che, in ipotesi, può appartenere ad un soggetto estraneo ad esso. In questa dimensione, il fumus si atteggia, dunque, come presupposto di tipo essenzialmente "processuale", che non presuppone in sè una prognosi di condanna e che dunque si radica su una base fattuale che prescinde da una disamina funditus del merito. Ma è altrettanto vero che, ove al "reato," inteso quale "presupposto processuale" del sequestro, facciano ictu oculi difetto elementi essenziali che ne impediscano la stessa configurabilità, è del tutto evidente che, in simili frangenti, è la stessa sussistenza del fumus a risultare in concreto compromessa. Il vincolo di pertinenzialità tra la cosa da sequestrare ed una fattispecie "monca" di qualche sua componente essenziale, non può non risolversi che nella dissoluzione di quel vincolo, proprio per il venir meno del suo necessario termine di riferimento: un reato, appunto, completo di tutti i suoi elementi essenziali. Ne deriva, quindi, che soltanto nella ipotesi di manifesta carenza dell'elemento psicologico il giudice del riesame potrà porsi un problema di insussistenza del fumus, essendogli funzionalmente preclusa una disamina "critica" dei profili di colpevolezza che ineluttabilmente confluirebbe in un accertamento del merito della responsabilità, palesemente eccentrico rispetto al perimetro entro il quale deve svolgersi il giudizio di riesame in tema di misure cautelari reali.
Ma anche a voler prescindere da tali pur assorbenti rilievi, il tema del dolo e del relativo accertamento, appare, nel caso di specie, di ancor più problematico risalto proprio alla luce delle peculiarità che caratterizzano le condotte previste e punite dal L. 13 settembre 1982, n. 646, artt. 30 e 31, ora trasfuse nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 76, comma 7, e art. 80, recante il codice antimafia, trattandosi di condotte tipicamente omissive e, dunque, coinvolgenti le note problematiche connesse alla individuazione dell'elemento psicologico in tali categorie di reati.
Nei reati omissivi propri, come quello che viene qui in esame, è noto come la dottrina sia stata portata a distinguere tra le due figure dei delitti omissivi propri "naturali," e quelli invece denominati "di pura creazione legislativa". I primi sono caratterizzati da un disvalore pregiuridico, appunto "naturale", in quanto hanno come loro presupposto situazioni di fatto pregnanti che inducono già di per sè l'uomo normale ad agire, in quanto ciò viene avvertito come dovuto ed imposto da regole di civiltà, immediatamente percepibili;
sicché, la consapevolezza dell'obbligo di agire deve sussistere a prescindere dalla consapevolezza dell'obbligo giuridico. Esempio classico è quello della omissione di soccorso, la cui situazione tipica esprime una sufficiente capacità ammonitrice o di impulso psicologico per il soggetto chiamato a soccorrere: in questi casi, dunque, la coscienza e volontà di omettere, può fare a meno della conoscenza dell'obbligo giuridico di attivarsi.
I delitti omissivi propri "di pura creazione legislativa", invece - come è quello per il quale si procede - sono privi di qualsiasi disvalore pregiuridico ed hanno come loro presupposto situazioni di fatto in sè "neutre", inidonee a spingere l'uomo normale all'azione, dal momento che a queste non sottosta alcuna regola di civiltà o alcun tipo di impulso naturalistico allo svolgimento di una qualche condotta. In simili casi, per poter configurare una autentica responsabilità dolosa e quindi qualificare come consapevole e volontaria l'omissione, è necessario che il soggetto agente conosca la norma penale. In altri termini, la conoscenza del presupposto di fatto nulla dice circa l'esistenza di un obbligo di agire se non si conosca anche la norma incriminatrice o almeno se ne sospetti l'esistenza. Ed è questa la ragione per la quale una parte della dottrina ritiene che in simili ipotesi anche la conoscenza del precetto rientri nel dolo, in deroga all'art. 5 cod. pen.: opinione, peraltro, fortemente resistita dalla dottrina prevalente, la quale invece sostiene come non sia possibile neppure in simili casi affermare che la conoscenza della norma rientri nell'oggetto del dolo, posto che, altrimenti, si perverrebbe all'assurdo che chi più ignora più è scusato;
rilevandosi, al tempo stesso, che la regola della inescusabilità della ignoranza della legge penale è norma speciale rispetto a quelle che regolano l'elemento soggettivo, disciplinando distintamente da esse l'errore sul precetto. Da qui l'assunto secondo il quale deve considerarsi sufficiente, ai fini che qui interessano, la sola conoscibilità della norma penale, di talché non è necessaria la conoscenza del precetto e, pertanto, dell'obbligo di agire al fine di ritenere sussistente il dolo. Muovendoci, dunque, sul terreno dei reati omissivi propri di pura creazione legislativa, l'accertamento relativo alla coscienza e volontà della condotta non potrà non essere condotto sulla falsariga del peculiare contesto in cui la condotta omissiva - del tutto "formale" - si è concretamente dispiegata, ma con talune peculiarità che scaturiscono proprio dagli specifici connotati che caratterizzano la "disobbedienza" rispetto all'obbligo di fare imposto e rimasto inadempiuto. Trattandosi, infatti, di una "inazione" antidoverosa, il reato può dirsi sussistente - per ciò che qui interessa, quanto al suo fumus - in presenza della semplice condotta omissiva riconducibile ad un fatto volontario, residuando in capo all'autore del fatto omissivo un onere di allegazione di circostanze che valgano ad escludere la coscienza e volontà del fatto-reato, nei termini della "evidenza" di cui innanzi si è detto. Altre prospettive, quali quelle diffusamente richiamate nel ricorso e concentrate nell'annettere rilievo al fatto che i trasferimenti erano avvenuti "alla luce del sole" e con modalità tali da accreditare, dunque, la buona fede del TT, si rivelano inconferenti in questa sede, in quanto coinvolgenti profili di inescusabile errore sulla portata da annettere al precetto penale. D'altra parte, che il TT fosse ben consapevole degli obblighi imposti dalla legge in tema di comunicazione delle variazioni patrimoniali, risulta logicamente desumibile proprio dalle specifiche "esperienze" maturate nel settore della legislazione antimafia, essendo stato il medesimo condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e sottoposto alla misura della prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni. Il che comporta la più che logica conoscenza degli specifici obblighi che da tale "qualificata" condizione scaturivano per legge. Il tutto, non senza sottolineare come, nella specie, la donazione è contratto che richiede la forma dell'atto pubblico a pena di nullità, a norma dell'art. 782 cod. civ., così come, sempre per atto pubblico, ai sensi dell'art. 164 cod. civ., è prescritta la costituzione del fondo patrimoniale familiare. Il che rende del tutto inconsistente il principale argomento speso per suffragare la ipotizzata buona fede da parte del TT, posto che la forma pubblica dei negozi non è scaturita da una volontaria scelta dell'imputato, ma da una espressa prescrizione normativa, condizionante la validità stessa dei negozi. Ritiene dunque questo collegio di dover condividere la giurisprudenza prevalente di questa Corte secondo la quale il delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, è configurarle anche nel caso in cui l'omissione, posta in essere dal condannato per associazione di tipo mafioso, riguardi la stipulazione di atti pubblici, pur soggetti ad un regime di pubblicità, trattandosi di atti, comunque, non destinati ad essere portati a conoscenza del nucleo di polizia tributaria competente ne' ad opera del pubblico ufficiale ne' di altri (cfr., ex plurimis e da ultimo, Cass., Sez. 5, n. 792 del 18 ottobre 2012, Scidita). La comunicazione, infatti, è onere di tipo prescrittivo che sussiste e si configura a prescindere dalla "conoscenza" che l'organo destinatario della comunicazione possa aver avuto o comunque conseguire attraverso forme o canali diversi dalla comunicazione stessa.
Tenuto conto, poi, del circoscritto ambito del sindacato che, come si è già accennato, caratterizza l'incidente relativo alle misure cautelari reali, non assume risalto attuale il segnalato contrasto giurisprudenziale in ordine alla configurabilità del reato, ove le variazioni patrimoniali siano state realizzate attraverso atti pubblici, così come inattuale, e dunque non rilevante, si presenta la eccezione di legittimità costituzionale della fattispecie incriminatrice, volgendosi le censure a stigmatizzare i profili penali della norma, che non vengono qui in discorso.
A proposito, infine, del periculum in mora, la cui sussistenza viene contestata dal ricorrente, devono ritenersi congrui e pertinenti i rilievi svolti al riguardo dai giudici a quibus, avendo il provvedimento impugnato posto in risalto la circostanza che i beni in questione sono stati sottoposti a cautela, finalizzata ad impedirne la dispersione, non soltanto per scongiurare che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze - avuto riguardo alla sua funzione "ontologicamente" preventiva - ma anche in ragione della confisca, nella specie obbligatoria.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2013