Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/04/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 9394/2021
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 28/04/2025; tenuto conto che con decreto del 18.3.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice,
lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9394/2021 R.G., avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace n. 6572/2021 - lesione personale, vertente tra
) nata a [...] il [...], Parte 1 (C.F. C.F. 1
residente in [...]in Campania (NA), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio
Magliozzi, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Bernardo Tanucci n.70; appellante e
Parte 2 nella qualità di impresa designata per Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Mario D'Amico con il quale elettivamente domicilia in Macerata Campania (CE), alla via Matteotti m.94; appellato
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n.
22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge
18.6.2009, n. 69.
Parte_1 adiva il Tribunale di Santa
2. Con atto di appello notificato in data 26.11.2021,
Maria Capua Vetere per veder riformata la sentenza n. 6572/2021 del Giudice di Pace di Santa Maria
Capua Vetere con la quale veniva rigettata la domanda della stessa diretta a ottenere la condanna della
Parte 2 in qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro occorso il giorno 11.04.2018 presso il viale Kennedy in Marcianise (CE), a seguito dell'investimento da parte di uno scooter tipo Yamaha non identificato. A fondamento dell'appello, Parte 1 lamentava l'erronea, incompleta e travisata interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, nonché il mancato espletamento della ctu dalla stessa richiesta. Chiedeva dunque in sede di gravame di riformare la impugnata sentenza, accogliendo integralmente la domanda relativa alle lesioni riportate in occasione del sinistro, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio ed attribuzione. resistendo all'appello e chidendo la confermaSi costituiva in giudizio la Parte 2 della sentenza impugnata, assumendo che giudice di primo grado aveva svolto buon governo delle risultanze processuali.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 18.3.2025 il Tribunale rinviava per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 28.4.2025, con termine per deposito di memorie conclusive sino a 10 giorni prima, disponendo la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Premessa sistematica: il giudizio di primo grado
3. Occorre preliminarmente effettuare una breve ricostruzione della vicenda posta alla base del giudizio di primo grado.
,con atto di citazione in primo grado, premetteva che il giorno Parte_1
11.4.2018, alle ore 09:00 circa, in Marcianise (CE), al viale Kennedy, mentre attraversava a piedi sulle strisce pedonali, a passo regolare, veniva colpita da uno scooter YAMAHA di colore nero non identificato;
esponeva che il conducente colpiva la attrice, facendola cadere a terra anche con il volto e poi fuggiva verso il centro del paese, senza prestare il dovuto soccorso e non consentendo ai presenti di annotare il numero di targa. In conseguenza del sinistro, parte attrice riportava lesioni, anche dentarie;
l'istante si recava presso l'Ospedale di Marcianise per ricevere le prime cure e successivamente si recava presso altri nosocomi, fino a essere visitata dal proprio medico di fiducia che accertava danni per un valore complessivo di euro 20.000,00. In data 27.4.2018, l'attrice sporgeva denuncia - querela contro ignoti presso la Procura della Repubblica di Napoli e in seguito inviava quindi lettere di costituzione in mora nei confronti della Parte 2 che tuttavia rimanevano senza riscontro.
Si costituiva in giudizio la Pt 2 che, in via preliminare, contestava la propria legittimazione, non avendo parte attrice fornito prova dei presupposti di legge, sia in fatto sia in diritto, per l'intervento del Fondo Vittime della Strada, di cui la Pt 2 ha la gestione per la Regione
Campania. Eccepiva la nullità dell'atto di citazione per carente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda. Nel merito contestava la fondatezza della domanda attorea e, in particolare, la veridicità del fatto storico, la responsabilità dell'evento, le conseguenze, il nesso eziologico.
Espletata l'attività istruttoria, a mezzo di escussione testi, con sentenza n. 6572/2021 il
Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere rigettava la domanda attorea.
Di qui il proposto appello. Profili Preliminari
4. In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici. La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo" (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti.
Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
Questo Giudice, pertanto, esaminerà la causa nel merito, nei limiti dei motivi proposti dalle parti appellanti.
5. Va evidenziato che la presente decisione viene adottata applicando il principio della “ragione più liquida".
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida". desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale" (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora, il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez.
VI 28 maggio 2014 n. 12002).
L'appello
6. Ciò posto e passando alla disamina della res controversa, occorre ripercorrere i dati acquisiti nel giudizio di primo grado, analizzare l'istruttoria espletata e la documentazione depositata, al fine di verificare se sia possibile rinvenire i presupposti per giungere ad ascrivere in capo al conducente del veicolo la esclusiva responsabilità dell'evento e pervenire dunque alla affermazione del diritto al risarcimento del danno cagionato da veicolo non identificato.
6.1. In punto di prova, va ricordato che ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, dunque, il verificarsi del fatto storico narrato (l'an, ovvero l'effettiva verifica e le modalità di accadimento dell'evento). Inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito (il quantum), in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare (cfr. ordinanza della Suprema Corte, Sez. III 7 Settembre 2023, n. 26048; l'ordinanza della Suprema Corte n.
28662 del 3 ottobre 2022; sentenza del Tribunale di Napoli, n. 11102/2023 pubblicata in data 04.12.2023
e sentenza del Giudice di pace di Ariano Irpino n. 492/2023 pubblicata in data 7.11.2023).
6.2. Nel merito, deve considerarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile ratione temporis nella specie), nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti. E' dunque onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass.
8 marzo 1990, n. 1860).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge.
Ed invero, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circostanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod plaerumque accidit, può ritenersi dimostrata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, le indagini da queste ultime compiute ovvero disposte dall'Autorità
Giudiziaria per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito negativo. Irrilevante è, per contro, l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. sempre Cass. 8 marzo 1990, n. 1860). Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione, allorquando non risulti la prova dell'avvenuta presentazione di alcuna denuncia - querela, ovvero non sia stato sufficientemente dimostrato che le indagini, avviate a seguito di tale presentazione, abbiano sortito esito negativo.
Questi i principi espressi dalla giurisprudenza, che il tribunale condivide e fa propri, va ritenuta nella specie non raggiunta la prova che il veicolo è rimasto sconosciuto per fatto non imputabile all'istante.
In primo luogo, va detto che risulta presentata querela a distanza di oltre quindici giorni dal fatto
(27 aprile 2018 mentre il sinistro è avvenuto in data 11 aprile 2018).
In tal modo l'istante, sostanzialmente, ha frustrato ogni minimo tentativo di ricostruzione della dinamica e di ricerca della prova da parte degli investigatori.
E se è vero che la tempestiva denuncia (o della querela) non costituisce condizione di proponibilità dell'azione, è altrettanto indiscutibile che la sua mancata proposizione o comunque la presentazione obiettivamente tardiva della stessa (a prescindere cioè, dalla rilevanza temporale a fini penali) rappresenta elemento rilevante nel valutare la diligenza del danneggiato nel consentire o comunque agevolare le ricerche e l'individuazione del responsabile.
Inoltre, dalla lettura del referto di pronto soccorso in atti si evince che parte attrice, nell'immediatezza dei fatti, non ha provveduto ad allertare le forze dell'ordine, non ha segnalato al sanitario del P.S. di essere stata investita da un motociclo che, omettendo il soccorso, si era dileguato, limitandosi a dichiarare di aver subito lesioni a seguito di un incidente della strada, ma senza specificare che lo stesso avvenne a causa di veicolo rimasto sconosciuto, né il tipo di veicolo, che poi fu comunque individuato in uno di colore scuro, come si evince dalle dichiarazioni rese da uno dei testi escussi e come riportato nel capo di prova, per cui, a fronte della pur sommaria individuazione del veicolo, l'utilizzo tempestivo di tali informazioni avrebbe potuto quantomeno consentire le ricerche del responsabile.
E se è vero che la preventiva e tempestiva querela non costituisce condizione di proponibilità dell'azione, è altrettanto indiscutibile che la sua mancata o comunque tardiva proposizione rappresenta elemento di indubbia rilevanza nel valutare la diligenza del danneggiato nel consentire o comunque agevolare le ricerche e l'individuazione del responsabile, anche in considerazione di quanto appena esposto.
Inoltre, la querela presentata appare incompleta in quanto non vengono riferiti i nominativi dei testi poi indicati ed escussi in primo grado. Tale dato palesa la assenza di diligenza minima da parte del soggetto che, volendo effettivamente consentire alle autorità preposte di indagare, identificare e accertare l'autore di un grave fatto illecito penalmente rilevante, si limiti a narrare il fatto senza indicare i soggetti, peraltro suoi conoscenti (cfr. dichiarazione testimoniale udienza 08.02.2021), presenti allo svolgimento dello stesso e che avrebbero potuto fornire notizie ai fini dell'identificazione del colpevole.
In tal modo, dunque, parte istante, non fornendo concreto ausilio, quantomeno al fine di tentare una l'individuazione dell'autore del sinistro, deve imputare a se stessa gli effetti del proprio comportamento sostanzialmente omissivo.
In conclusione, risultano condivisibili le argomentazioni del giudice di primo grado nella parte in cui ha affermato che parte appellante non ha fornito prova di aver fatto tutto il possibile per identificare il veicolo danneggiante;
pertanto, l'appello è meritevole di rigetto e, per l'effetto, la sentenza del giudice di prime cure va confermata.
Le spese seguono dunque la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con riduzione per il presente giudizio del 50% della voce relativa alla fase Istruttoria/ Trattazione in quanto non espletatasi attività istruttoria in senso stretto.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013
"quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n.6572/2021 del Giudice di Pace di
Santa Maria Capua Vetere;
condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1.700,00 euro 237,00 per rimborso forfettario, Iva e Cpa se dovute come per legge;
manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, in data 28.4.2025
Il giudice dott.ssa Renata Russo