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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/09/2025, n. 4924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4924 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 7849/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del 20/2/2025
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv. Davide Ciccarone;
Parte_1
- appellante/appellato in via incidentale-
E Controparte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Andrea Maria Paolucci .
-appellata/appellante in via incidentale -
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Roma
n. 11553/2019 pubbl. il 31/05/2019 .
CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l' udienza del 20/02/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva che Parte_2
la gli aveva conferito incarico, nel 1996, al fine di procedere CP_1
all'intavolazione catastale del diritto di proprietà, al calcolo delle tabelle millesimali ed alla redazione dei regolamenti di condominio in riferimento ad alcuni immobili di proprietà della società e siti in Bolzano e Bressanone.
2.Rilevava di aver svolto l'attività professionale e di aver ricevuto il saldo di quanto richiesto. Deduceva poi che, nel periodo 1997 – 2000, aveva proseguito e completato l'incarico conferito, sino all'ottenimento dei decreti tavolari da parte delle competenti Autorità. Richiamava l'attività espletata ed esponeva come nessuna somma gli fosse stata corrisposta in riferimento alla stessa. Concludeva richiedendo la condanna della società convenuta al pagamento, in proprio favore, della somma di euro 146.598,36, oltre accessori di legge.
3. Si costituiva in giudizio la Consap – Concessionaria Servizi Assicurativi
Pubblici S.p.A., che contestava la pretesa attorea, deducendo che l'incarico conferito al Geom. era terminato con la liquidazione delle parcelle Pt_1
emesse nel 1996 e che la società Generalbau S.p.A., che aveva poi acquistato gli immobili oggetto di indagine da parte dell'attore, l'aveva informata che i piani di divisione elaborati dall'attore erano difformi dalla situazione di fatto. Aveva pertanto invitato il Geom. ad intervenire Pt_1
per verificare la situazione. Contestava pertanto la pretesa creditoria di controparte, eccependo la prescrizione ex art. 2956 c.c. del credito azionato, atteso l'avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto nel gennaio 1997.
Concludeva richiedendo il rigetto delle domande attoree.
4.La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15 novembre 2018, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e decisa mediante rigetto della domanda attrice e compensazione delle spese di lite .
5.Ha rilevato il Tribunale che con la domanda introduttiva del presente giudizio, il Geom. ha richiesto, nella propria prospettazione, il Pt_1
pagamento delle spettanze professionali discendenti dall'incarico conferitogli, nel 1996, dalla società convenuta, avente ad oggetto
l'intavolazione catastale del diritto di proprietà, il calcolo delle tabelle millesimali e la redazione dei regolamenti di condominio di alcuni immobili siti in Bolzano e Bressanone. Ora, costituendosi in giudizio, la società convenuta ha in primo luogo eccepito la prescrizione presuntiva del credito di controparte, rilevando che, una volta saldate nel gennaio 1997 le parcelle inviate dal professionista nel 1996, gli onorari richiesti successivamente riguardavano in realtà la richiesta di intervento, in relazione all'attività già conclusa, per la verifica della situazione di difformità fatta presente dall'acquirente degli immobili oggetto di indagine. Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato che l'eccezione di prescrizione presuntiva non può essere utilmente sollevata dal debitore che abbia ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, dovendosi ritenere che tale situazione ricorra allorché il debitore neghi l'esistenza, in tutto o in parte, del credito oggetto della domanda, ovvero eccepisca che il vero creditore sia persona diversa da quella che agisce in giudizio oppure sostenga di avere soddisfatto il creditore in riferimento ad un rapporto di contenuto ridotto rispetto a quello oggetto della controversia (C.C.
21107/09); inoltre, per come altresì chiarito dalla Cassazione, in tema di prescrizioni presuntive, l'ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore (che comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva) può legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione, da parte del debitore stesso, dell'entità della somma richiesta
(C.C. 12771/12). Nel caso di specie, parte convenuta ha dedotto che
l'incarico conferito al professionista aveva ad oggetto la redazione dei piani tavolari e la divisione in porzioni materiali dei propri immobili siti in
Bolzano e Bressanone, corrispondendo poi quanto richiesto nel 1997; solo
a seguito delle doglianze avanzate dalla società acquirente degli immobili aveva informato delle stesse il Geom. , richiedendogli di porvi Pt_1
rimedio, rivedendo le operazioni già compiute e, ove necessario, correggendole. Sul punto, risulta prodotta comunicazione della convenuta allo Studio Tecnico Geom. , in data 6 febbraio 1998, con cui Parte_1
la facendo riferimento alle censure provenienti dalla società CP_1 acquirente, invitava l'attore a prendere contatti con l' per Controparte_2
la definitiva ultimazione delle operazioni necessarie a consentire
l'intavolazione del diritti di proprietà in favore dell'acquirente, ricordando, fra l'altro, la già avvenuta liquidazione delle spettanze del professionista in riferimento proprio alle dette operazioni di intavolazione. Ne discende come le censure avanzate dall'attore in ordine all'inammissibilità dell'avanzata eccezione non debbano essere condivise, tenuto conto che nessuna ammissione di mancata estinzione del credito vantato risulta essere stata avanzata nella presente sede da Consip; in particolare, la detta società ha rilevato che quanto richiesto dal Geom. per l'attività svolta, e Pt_1
conclusa nel 1997, era stato interamente corrisposto, riguardando invece
l'ulteriore prestazione espletata dal professionista la revisione e l'eventuale correzione delle operazioni già concluse e pagate, per come, peraltro, emergente dalla citata comunicazione del 6 febbraio 1998. In altri termini, la società convenuta non ha dedotto la mancata insorgenza del credito azionato nella presente sede dal Geom. né ha riconosciuto Pt_1
l'avvenuta estinzione dell'obbligazione pecuniaria mediante il pagamento di una somma inferiore a quella richiesta, avendo invece la in CP_1
questa sede rilevato l'incarico conferito al professionista, l'avvenuta conclusione dello stesso e il pagamento di quanto dovuto, la successiva comunicazione della società acquirente di censura dell'attività compiuta dal e l'invito a quest'ultimo ad attivarsi per risolvere la situazione Pt_1
creatasi, da ritenersi in ogni caso incluso in quanto già effettuato e, soprattutto, già concordato e corrisposto in suo favore. Chiarito ciò, si deve evidenziare che, per come dedotto dallo stesso attore, la prima richiesta di pagamento delle spettanze oggetto del presente giudizio avveniva in data 27 luglio 2000 e che risultano in atti comunicazioni in data 18 aprile 2001, 1 aprile 2004 e 4 gennaio 2011, ritualmente ricevute dalla convenuta, con cui il Geom. richiedeva il pagamento di quanto dovuto;
inoltre risulta Pt_1
depositata comunicazione indirizzata alla in data 2 gennaio CP_1
2007, con cui l'attore riepilogava le “proforma di fattura”. Risulta poi presente un'ulteriore comunicazione del Geom. , in data 8 marzo Pt_1
2011, in cui quest'ultimo sollecitava “il saldo delle prestazioni professionali eseguite nel 1996”, richiamando la documentazione già inviata nella precedente raccomandata del 4 gennaio 2011 e nel successivo fax del 16 febbraio 2011. Il presente giudizio risulta invece instaurato con atto di citazione notificato in data 29 febbraio 2016. Deve quindi ritenersi come sia decorso il termine triennale di prescrizione presuntiva fra l'ultima comunicazione del Geom. , volta proprio alla richiesta di Pt_1
pagamento delle proprie spettanze, in data 8 marzo 2011, e la notifica dell'atto introduttivo della controversia, con conseguente accoglimento dell'avanzata eccezione. Né deve ritenersi idonea ai fini dell'interruzione dei termini prescrizionali la prodotta “Relazione” in data 7 ottobre 2013,
a firma dell'attore, tenuto conto che nella stessa, pur facendosi riferimento agli intervenuti rapporti fra le parti e al pagamento delle prime fatture emesse nel 1996, nessuna specifica richiesta di pagamento delle ulteriori spettanze dovute, nella prospettazione attorea, risulta avanzata, limitandosi ad evidenziare, sul punto, l'avvenuto aggiornamento delle fatture emesse nel 2000 per l'aumento degli accessori di legge. Inoltre, per come già evidenziato, la detta comunicazione costituisce, per come emergente dall'intestazione e ai fini che in questa sede interessano, unicamente una
“Relazione”, indirizzata alla e sottoscritta dal Geom. . CP_1 Pt_1 Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore (C.C.
15714/18). Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, l'avanzata eccezione di prescrizione deve essere accolta e la domanda attorea deve essere, conseguentemente, rigettata. Le spese di lite, avuto in ogni caso riguardo al complesso delle ragioni della decisione e alla particolarità della presente fattispecie, vengono interamente compensate fra le parti.
6.Avverso la predetta sentenza ha interposto rituale gravame il Pt_1
censurando : 1) la violazione e falsa applicazione dell' art. 2956 c.c. per non aver ritenuto preclusa l' eccezione di prescrizione presuntiva in presenza della negazione della esistenza del credito oggetto della domanda ( derivante dalla eccezione di avvenuto pagamento mediante il pagamento precedente)
; 2) la violazione e falsa applicazione dell' art. 2943 c.c. avendo il Tribunale escluso il valore di atto interruttivo della Relazione del 7/10/2013 con la quale l' appellante aveva tentato di chiarire alla le attuali spettanze CP_1
distinguendo le fatture pregresse già saldate da quelle non ancora pagate .
7.Ha chiesto accertare e dichiarare l'inadempimento della CP_1
agli accordi intercorsi con il Geom. e, specularmente, l'esatto Parte_1
ed integrale adempimento di quest'ultimo ai predetti accordi, e per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t. a versare al Geom. CP_1 [...]
l'importo di € 146.598,36=, oltre il contributo per la Cassa di Pt_1
Previdenza dei Geometri, oltre l'IVA e decurtata la R.A. (ritenuta d'acconto), nella misura - tutti questi accessori - stabilita dalla legge vigente al momento del pagamento, nonché, oltre gli interessi legali dal 27.07.2000
o, in subordine, dal 18.04.2001, ovvero, in ulteriore subordine, dalla domanda;
B) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre SG, CAP ed IVA”.Ha insistito nelle istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 183 n. 2) c.p.c. , e in particolare nella ammissione della ctu per rispondere ai quesiti indicati ai quali si rinvia .
8.Si è costituita l' appellata chiedendo il rigetto del gravame e al contempo avanzando appello incidentale per la riforma della disposta compensazione delle spese di lite in luogo che della condanna dell' appellante alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta .
9.Precisate le conclusioni nel termine assegnato la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex artt. 190 c.p.c.
10.L' appello principale è infondato.
Preliminarmente appare opportuno richiamare i criteri distintivi elaborati dai giudici di legittimità tra la prescrizione ordinaria e la prescrizione presuntiva .A riguardo si è precisato che trattasi di eccezioni tra loro logicamente incompatibili , infungibili ed ontologicamente diverse al punto che la parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l'onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella estintiva, nelle forme alternative, ordinaria ed abbreviata, o di quella presuntiva … (Cass. Sez. 6,
18/11/2019) . Secondo l' interpretazione degli istituti, l'eccezione di prescrizione presuntiva e quella di prescrizione estintiva configurano, la prima, una difesa fondata su una mera presunzione legale di avvenuta estinzione del diritto azionato dalla controparte, la seconda, una difesa volta a determinare l'estinzione dell'avverso diritto …. (Cass. Sez. 2, 18/01/2017,
n. 1203) , e il debitore che eccepisce la prescrizione presuntiva triennale – come nella fattispecie in esame - non ha l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento del credito essendo l' istituto in questione basato sulla presunzione legale, sia pure iuris tantum, dell' adempimento dell' obbligazione , ma esclusivamente l'onere di provare il decorso del termine previsto dalla legge, mentre il creditore è tenuto a dimostrare la mancata soddisfazione del credito, deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 17071 del 16/06/2021; Sez. 3,
Sentenza n. 11195 del 15/05/2007).
Per quanto attiene alla opponibilità della eccezione di prescrizione presuntiva , assume rilievo a norma dell' art. 2959 c.c. la ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore (che comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva) , risultante anche per implicito dalla contestazione, da parte del debitore stesso, dell'entità della somma richiesta.Tale orientamento richiamato in motivazione ( Cass. 12771/2012),
è stato di recente ribadito da Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 34710 del 27/12/2024 oltre che da Cass. n. 23751/2018 che hanno evidenziato che le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva poiché, lungi dall'essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva applicato la prescrizione presuntiva in relazione a crediti per servizi alberghieri che il debitore assumeva di aver pagato).
Tanto premesso si rileva che parte convenuta nel giudizio di primo grado ha ritualmente eccepito la prescrizione presuntiva breve ex art. 2956 c.c. deducendo a riguardo di aver saldato, nel gennaio 1997, le prestazioni svolte dal di cui alle parcelle inviate nel 1996 e di non aver Pt_1
conferito alcun altro incarico al professionista tale da giustificare gli onorari richiesti successivamente , trattandosi al più di richieste di intervento riguardanti l' attività già conclusa, finalizzati alla verifica di eventuali difformità segnalate dalle società acquirenti degli immobili oggetto di intavolazione catastale alla . CP_1
Orbene diversamente da quanto ritenuto dall' appellante , la debitrice ha pacificamente ammesso il conferimento dell' incarico al CP_1 Pt_1
e l' avvenuto pagamento delle somme dovute , senza per questo contestare l' entità della somma richiesta, di talchè deve senz' altro ritenersi opponibile alla controparte l' eccezione di non dover pagare ulteriori importi avendo già saldato le fatture emesse nel 1996 dal , in tal modo aderendo alla Pt_1 eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. sollevata tempestivamente in comparsa .
Non ricorre invero la situazione descritta nelle pronunzie di legittimità sopra richiamate , della non opponibilità della eccezione di prescrizione presuntiva che pertanto deve ritenersi correttamente accolta dal Tribunale.
Superata la questione riguardante la opponibilità della eccezione di prescrizione presuntiva sollevata da , e passando all' esame delle CP_1
censure relativa alla pretesa efficacia interruttiva della Relazione a firma del dell' ottobre 2013 ( successiva all' ultima richiesta di Pt_1
pagamento del marzo 2011 e antecedente la notifica dell' atto di citazione del febbraio 2016 ) , deve rilevarsi che nessuna valenza invocata può riconnettersi alla stessa .Invero dalla lettura del documento non è dato evincere alcuna richiesta di pagamento delle prestazioni non pagate che risultano solo evidenziate in grassetto probabilmente al fine di distinguerle da quelle riguardanti le fatture emesse nel 1996 e di chiarire con la committenza la situazione debitoria residuale .
Difettano totalmente i presupposti per la configurabilità della intimazione ad adempiere ex art. 2943 c.c. , riguardanti sia l' elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, che l' elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora . 11.In conclusione la sentenza deve essere confermata anche per quanto attiene alla regolazione delle spese di lite che si conferma in quanto aderente alle ragioni della decisione e alla evidenziata particolarità delle questioni controverse , rigettandosi così l' appello incidentale della . CP_1
12.Atteso l' esito complessivo della lite che ha visto totalmente soccombente la parte appellante e parzialmente soccombente in questo solo grado la controparte appellante incidentale sulle spese di lite del primo grado, si ritiene di compensare le spese del grado in ragione del 50% ponendo la residua metà sono poste a carico dell' appellante che si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva avuto riguardo ai parametri previsti per le controversie ricomprese nel medesimo scaglione di valore ,
a valori medi , e con esclusione delle voci trattazione /istruttoria , in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto .
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello principale proposto da e sull' Parte_1
appello incidentale di avverso la sentenza emessa dal CP_1
Tribunale di Roma n. 11553/2019 dep. il 31/05/2019 , ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese , così provvede :
-rigetta l' appello principale;
-rigetta l' appello incidentale;
-compensa in ragione del 50% le spese di lite del presente grado e condanna a rifondere a la residua parte che liquida per la Parte_1 CP_1 quota di spettanza in euro 3.750,00 per compensi professionali oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
-dichiara che sussistono i presupposti per l' applicazione dell' art. 13, comma
1, quater dpr n. 115/2002 sia a carico dell' appellante principale che dell' appellante incidentale .
Così deciso nella Camera di consiglio del 26/6/2025 .
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta