Sentenza 15 luglio 2008
Massime • 1
La falsa rappresentazione da parte del progettista e del proprietario-committente dell'esistenza di fabbricati - in realtà in tutto o in parte demoliti - diretta agli organi competenti al rilascio di concessione edilizia relativa all'accorpamento degli edifici in zona nella quale erano ammessi solo interventi di ristrutturazione è punibile ai sensi degli artt. 48 - 480 cod. pen., e non degli artt. 48 - 479 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2008, n. 37555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37555 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 15/07/2008
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. UN Paolo Antonio - Consigliere - N. 3243
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 012057/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di GENOVA;
nei confronti di:
1) NE IO, N. IL 01/09/1954;
2) DE AN, N. IL 04/05/1943;
3) ER PH, N. IL 25/03/1952;
4) SI UN, N. IL 19/01/1935;
avverso SENTENZA del 21/01/2008 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE Antonio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv. SI Adriano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 24/11/2006 resa all'esito di giudizio ordinario, il Tribunale di Sanremo - sezione distaccata di Ventimiglia - ha assolto LL FA e SS BR, nonché ET IE e ER DE, da una serie di falsi (a) artt. 110 e 481 c.p., commesso l'11.2.1994; b) artt. 110, 48 e 479 c.p., commesso il 10.1.1995; c) artt. 110, 48 e 479 c.p. commesso il 19.7.1996; d) artt. 110, 48 e 479 c.p. commesso il 5.5.1997; c) artt. 110 e 481 c.p. commesso il 2.3.2001; f) artt. 110, 48 e 479 c.p. commesso il
10.12.2001, tutti in Bordighera) relativi all'avere falsamente affermato (i primi due quali ingegneri progettisti - quindi esercenti servizio di pubblica necessità - gli altri due quali committenti e proprietari di tre fabbricati (di cui due da tempo totalmente, l'ultimo solo parzialmente) demoliti, l'esistenza degli immobili stessi, in planimetrie dirette agli organi amministrativi competenti al rilascio di concessione edilizia inerente l'accorpamento dei tre edifici, in uno unico (pari alla complessiva volumetria dei tre detti preesistenti), in zona nella quale erano ammessi solo interventi di ristrutturazione.
Pronunciando sul ricorso del P.G., convertito in appello dalla S.C., la Corte di appello di Genova, con sentenza del 21 gennaio 2008, ha confermato la decisione del Tribunale.
Contro la sentenza di appello il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione denunciando falsa o erronea applicazione dell'art. 479 c.p. e vizio di motivazione.
In particolare il ricorrente denuncia l'erronea applicazione dell'art. 49 c.p. ai reati di falso richiamando, in proposito, la giurisprudenza costante di questa Sezione e segnalando che il precedente giurisprudenziale seguito dalla Corte territoriale (Sez. F, Sentenza n. 35578 del 2004) è affatto isolato. Deduce, poi, in relazione al vizio di motivazione, l'irrilevanza delle circostanze di fatto sulle quali la Corte di appello ha fondato la decisione e, in particolare, deduce che:
a) è del tutto irrilevante che i fabbricati comunque risultassero dalla documentazione catastale, poiché ciò deriva solo dall'omessa denuncia della loro demolizione. Anzi, proprio il fatto che catastalmente i fabbricati risultassero tuttora esistenti avvalora il fatto che gli imputati ne abbiano scientemente approfittato per corroborare le loro false dichiarazioni e ottenere le illegittime concessioni edilizie;
ciò non dimostra invece affatto, come sembra ritenere la Corte d'Appello di Genova, ne' la buona fede degli imputati ne' la correttezza della prassi del Comune di Bordighera di non effettuare i sopralluoghi di legge;
b) è del tutto irrilevante che nella zona di Ventimiglia sono state autorizzate realizzazioni su tracce di fabbricati che non esistevano più";
c) è del tutto irrilevante che nel parere della Regione Liguria si concludesse per l'assentibilità dell'accorpamento dei fabbricati in esame, posto che l'assentibilità si fonda appunto - e sempre - sulla perdurante esistenza dei fabbricati da accorpare...;
d) è del tutto irrilevante che "del reale stato di cose fosse a conoscenza l'ufficio tecnico comunale";
e) è del tutto irrilevante che vi fosse una prassi amministrativa consolidata in merito al rilascio di concessioni edilizie sulla base delle sole risultanze catastali, posto che l'illegittimità di tale prassi (ed anche la sua eventuale legittimità...) nulla riverbera sulle false attestazioni degli imputati.
Il 26 giugno 2008 i difensori degli imputati ET D., ER e SS hanno depositato memoria difensiva con la quale evidenziano l'inammissibilità del ricorso del P.G. per mancanza del requisito della specificità dei motivi perché riproduttivi del ricorso convertito in appello con l'aggiunta di alcune considerazioni e privo dell'indicazione dei capi impugnati. Con la memoria stessa, poi, i difensori deducono che "la contestazione (capo F) è strutturata attraverso l'art. 48 c.p.; che presuppone che gli imputati abbiano indotto in errore il dirigente del Settore Tecnico del Comune di Bordighera (che per questo avrebbe rilasciato la concessione edilizia contenente la attestazione che si ipotizza falsa). Talché, la conoscenza del reale stato dei luoghi da parte dell'ufficio, affermata in sentenza e non contestata dal P.G. impugnante (che si è limitato a contraddire la valutazione di rilevanza del dato), esclude il necessario legame (induttivo in errore) fra istanza e provvedimento. E rende evidente che il Pubblico Ufficiale abbia fondato la concessione sulla prassi interpretativa riportata dai testi". Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
Infatti, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto applicabile nella concreta fattispecie l'isolata pronuncia per la quale "deve riguardarsi come impossibile per assoluta inidoneità dell'azione il reato di falso ideologico per induzione in autorizzazione amministrativa (artt. 48 e 480 c.p.), ipotizzato a carico di soggetto il quale, a corredo di una domanda di concessione edilizia,aveva prodotto una planimetria mancante dell'indicazione dell'esistenza, in un fondo confinante, di un manufatto posto a distanza inferiore, rispetto all'erigendo edificio, a quella di dieci metri tra pareti finestrate prescritta dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, avuto riguardo alla circostanza che, nella specie, detto manufatto, siccome costituito da una tettoia sostenuta da soli pilastri, senza pareti, non rientrava nelle previsioni di cui al citato D.M., per cui la sua presenza sarebbe stata comunque indifferente ai fini dell'accoglibilità della domanda di concessione" (Sez. F, Sentenza n. 35578 del 30/07/2004 Ud. (dep. 27/08/2004) Rv. 229545). Sennonché, è sfuggito alla Corte di merito che nella sentenza ora richiamata si è ritenuto che "in assenza di altre specifiche ed individuate ragioni di diniego del provvedimento concessorio, neppure ipotizzate nella sentenza di appello ne' ipotizzabili, deve concludersi per l'inidoneità assoluta dell'azione posta in essere dai due imputati, in quanto essa ha reso impossibile il temuto evento dannoso o pericoloso (Cassazione: n. 5321 del 1974 ric. Agus;
n. 1576 del 1976, ric. Pansa;
n. 5414 del 1984, ric. Dell'Acqua) e, dunque, del tutto innocuo il rilevato falso" (Sez. F, cit., in motivazione). Quell'assenza di altre specifiche ed individuate ragioni di diniego del provvedimento concessorio, "neppure ipotizzate nella sentenza di appello ne' ipotizzabili" non ricorre nella concreta fattispecie perché nel capo d'imputazione è chiaramente indicato che gli immobili demoliti insistevano in zona nella quale era consentita la sola ristrutturazione ed è noto che "esula dal concetto di ristrutturazione edilizia la ricostruzione di un edificio che risulti già totalmente demolito (sia volontariamente sia per difetto di manutenzione) nel momento in cui sia richiesto l'assenso alla ristrutturazione" (Cons. Stato, Sez. 5, seni n. 917 del 1997). Mancano, in altri termini, gli stessi presupposti di fatto per l'applicazione del principio giurisprudenziale richiamato che, peraltro, contrasta con il prevalente e preferibile orientamento di questa Corte secondo il quale "il reato di falsità ideologica previsto dall'art. 479 c.p.p. si perfeziona con la formazione di un enunciato descrittivo privo di corrispondenza con il fatto descritto e prescinde dall'esistenza di un pericolo o di un danno ulteriore" (Sez. 5, Sentenza n. 6246 del 2004, Pres.: Foscarini - Est.:
Lattanzi) e la mancanza di effetti pregiudizievoli non può giustificare la conclusione che il fatto non costituisce reato, anche perché le attestazioni contenute in un atto autorizzatorio non assumono rilevanza solo in relazione alle persone alle quali l'atto si riferisce ma hanno una potenzialità attestativa di cui non è possibile prevedere tutte le esplicazioni (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 6246 del 2004, sebbene in relazione ad altro atto pubblico). La circostanza, poi, segnalata dai difensori con la memoria difensiva, secondo cui il funzionario che sarebbe stato indotto in errore in realtà ben conosceva lo stato dei luoghi risulta bensì dalla stessa sentenza impugnata (dalla quale si evince che, dopo un sopralluogo effettuato nel 1998, l'intero Ufficio Tecnico era a conoscenza dell'inesistenza dei fabbricati) ma non è idonea a escludere la sussistenza del fatto di cui al capo f) che, per contro, va diversamente qualificato ai sensi degli artt. 110 e 480 c.p. in concorso con il dirigente del settore tecnico.
Va ricordato, infatti, che "non da luogo a violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.) ed è quindi legittima la riqualificazione giuridica del fatto, originariamente contestato all'imputato per avere tratto in inganno e indotto in errore gli autori della condotta di falso, (artt. 48 e 479 c.p.), ai sensi invece dell'art. 110 c.p., ossia come commesso a titolo di concorso personale con gli stessi autori" (Sez. 5, Sentenza n. 27133 del 2006; Conformi: N. 7581 del 1999 Rv. 213776, N. 24438 del 2005 Rv. 231855, N. 16548 del 2006 Rv. 234447; Sezioni Unite: N. 16 del 1996 Rv. 205619). Peraltro, i giudici del merito hanno già evidenziato che la disciplina del novellato art. 158 c.p. è da considerare più favorevole per gli imputati. Infatti, il nuovo testo della predetta disposizione, a seguito della modifica introdotta dalla L. n. 251 del 2005, non prevede più che il termine della prescrizione decorre, per il reato continuato, dal giorno in cui è cessata la continuazione. A ciò va aggiunto che il falso per induzione ex art. 48 c.p. diretto a ottenere una concessione edilizia che riproduca le false dichiarazioni del privato e le eventuali false planimetrie è punibile ai sensi degli artt. 48 e 480 c.p. (v. per tutte Sez. U, Sentenza n. 673 del 1997; Sez. 5, Sentenza n. 38453 del 2001) e non ai sensi degli artt. 48 e 479 c.p., come contestato ai capi c) artt.110, 48 e 479 c.p. commesso il 19.7.1996 (in relazione ad autorizzazione ambientale) e d) artt. 110, 48 e 479 c.p. commesso il 5.5.1997 (in relazione a concessione edilizia).
È corretta, invece, la qualificazione del fatto di cui al capo b) artt. 110, 48 e 479 c.p. commesso il 10.1.1995, perché relativo a parere costituente atto pubblico ai sensi dell'art. 479 c.p. (e art.476 c.p.). Ciò premesso, va rilevato che i reati di cui ai capi a), b), c) e d) sono estinti per prescrizione, anche alla luce dei nuovi termini prescrizionali introdotti dalla L. n. 251 del 2005. Il reato di cui al capo e) artt. 110 e 431 c.p. commesso il 2.3.2001 e quello di cui al capo f), riqualificato come violazione degli artt. 110 e 480 c.p. commesso il 10.12.2001, non sono ancora prescritti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi a), b), c) e d) - previa qualificazione dei reati sub c) e d) come violazione degli artt. 110, 48 e 480 c.p. - perché estinti per prescrizione.
Annulla, altresì, la sentenza impugnata in relazione ai reati di cui ai capi e) e f) - previa qualificazione del fatto di cui ai capo f) come violazione degli artt. 110 e 480 c.p. - con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2008