Sentenza 30 luglio 2004
Massime • 1
Deve riguardarsi come impossibile per assoluta inidoneità dell'azione il reato di falso ideologico per induzione in autorizzazione amministrativa (artt. 48 e 480 cod. pen.), ipotizzato a carico di soggetto il quale, a corredo di una domanda di concessione edilizia,aveva prodotto una planimetria mancante dell'indicazione dell'esistenza, in un fondo confinante, di un manufatto posto a distanza inferiore, rispetto all'erigendo edificio, a quella di dieci metri tra pareti finestrate prescritta dal D.M.2 aprile 1968 n. 1444, avuto riguardo alla circostanza che, nella specie, detto manufatto, siccome costituito da una tettoia sostenuta da soli pilastri, senza pareti, non rientrava nelle previsioni di cui al citato D.M., per cui la sua presenza sarebbe stata comunque indifferente ai fini dell'accoglibilità della domanda di concessione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 30/07/2004, n. 35578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35578 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 20/07/2004
Dott. ESPOSITO AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 23
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENOVESE Francesco AN - Consigliere - N. 022861/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR OS, N. IL 09/07/1949;
2) FA LD, N. IL 21/02/1930;
avverso SENTENZA del 06/02/2004 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonello che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Legnini;
Udito il difensore Avv. Galasso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La signora AC TA e il sig. AL NT venivano tratti a giudizio davanti al Tribunale di Chieti per rispondere, in concorso tra loro, del reato di cui agli artt. 48 e 480 cod. pen. perché, la prima quale proprietaria e committente, il secondo quale progettista, formato e firmato una falsa planimetria allegata alla domanda di concessione edilizia per ampliamento e sopraelevazione di un fabbricato sito nel Comune di Bucchianico, omettendo di "riprodurre un fabbricato preesistente e posto sul un terreno confinante di proprietà" del signor AC RF, che si costituiva parte civile. In tal modo i predetti avrebbero indotto in errore la Commissione edilizia ed il Sindaco del Comune, i quali rilasciavano, rispettivamente, un parere favorevole e, in data 6 febbraio 1997, una concessione edilizia (n. 4 del 1997) assentendo la realizzazione dell'ampliamento del fabbricato della AC a distanza inferiore a quella consentita (8,25 mt. in luogo di 10 mt.) rispetto al fabbricato dello Zappacosta.
A carico della stessa signora AC e del signor AN NN, direttore dei lavori, si procedeva anche per il reato di costruzione abusiva (artt. 110 cod. pen. e 20, lett. b) l. n. 47 del 1985) in relazione ai lavori di ampliamento e sopraelevazione del fabbricato in questione.
2. Il Tribunale, assolto il NN dal secondo reato, condannava la signora AC (con il riconoscimento della continuazione fra i due reati a lei attribuiti) ed il signor FA alla pena di mesi sei di reclusione ciascuno e al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, e al rimborso delle spese di costituzione e difesa in favore della parte civile AC RF.
3. Proponeva appello il difensore dei due imputati.
4. La Corte d'Appello dell'Aquila, con la sentenza oggi impugnata, dichiarava non doversi procedere nei confronti della signora AC in ordine al reato di costruzione abusiva, perché estinto per prescrizione, e confermava la condanna della medesima e del signor NT in ordine al primo delitto, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi due di reclusione ciascuno, con i doppi benefici di legge, e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado.
4.1. Secondo la Corte territoriale, andava confermata la dichiarazione di colpevolezza degli imputati poiché era incontestabile la falsità ideologica. Infatti, la preesistenza non indicata nella planimetria era costituita da una intelaiatura portante di otto pilastri in muratura di mattoni pieni, legati con malta cementizia, con copertura a tetto a due falde e con perimetrazione priva di pareti. Come tale essa andava qualificata come "fabbricato", non essendo precaria. Inoltre, non era sostenibile una interpretazione dell'art. 11 del P.R.G. di Bucchianico nel senso che, in quella zona, si potesse costruire a distanze inferiori ai dieci metri. Tale prescrizione, riconducibile all'art. 9 del DM n. 507 (recte: 1444) del 1968, riguarderebbe le distanze tra "edifici", intesi come sinonimo di "fabbricati" e, dunque, comprensivi anche dei fienili-tettoie di cui si discute.
In ogni caso, a prescindere da tali considerazioni, ai due imputati incombeva l'obbligo di fornire una rappresentazione fedele della zona, lasciando che poi fosse l'Autorità preposta a valutare la rispondenza a legge della costruzione in corso di ampliamento e la necessità o meno dell'osservanza delle distanze legali.
5. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i due imputati, affidato a due mezzi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo (con il quale si dolgono dell'erronea applicazione della legge penale e dell'inosservanza dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.) i ricorrenti deducono che erroneamente il giudice del gravame ha escluso la sussistenza delle condizioni per l'assoluzione degli imputati nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., che pure esistevano ed esisterebbero. In
particolare, l'edificio rispetto al quale la distanza era inferiore ai dieci metri prescritti non poteva considerarsi tale, trattandosi di un fienile - tettoia, onde l'inapplicabilità dell'art. 9 del DM n. 507 (recte: 1444) del 1968. Ciò anche ai sensi dell'art. 11 del PRG esistente nel Comune di Bucchianico, per il quale non si richiederebbe il rispetto di quella distanza da eventuali manufatti preesistenti. Inoltre, la preesistenza - che non era accatastata - non era neppure segnalata sulle tavole del Piano Regolatore del Comune e il terreno di proprietà della ricorrente era talmente esteso da consentire l'ampliamento dalla parte opposta a quella dove era stata progettata, approvata ed eseguita.
1.2. Con il secondo motivo (con il quale si dolgono dell'inosservanza della legge penale - art. 480 in riferimento agli artt. 157 e 160 cod. pen. - per omessa declaratoria di estinzione del reato p. e p.
dall'art. 480 cod. pen. per intervenuta prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata) i ricorrenti deducono, subordinatamente alla reiezione del primo motivo, che la Corte territoriale, all'udienza di discussione del 6 febbraio 2004, avrebbe errato nel non emettere la declaratoria di estinzione del reato di falso che sarebbe maturata alcuni mesi prima della pronuncia di appello (il 9 agosto 2003). Infatti, premesso che, ai sensi dell'art. 157, comma 1, n. 4, cod. pen., il tempo necessario a far prescrivere il reato sarebbe pari ad anni cinque, prorogabili fino ad anni sette e mesi sei in virtù dell'art. 160 ult. co. cod. pen., qualora, come nella specie, sarebbero intervenuti uno o più atti internativi, tale ultimo termine sarebbe spirato in considerazione del fatto che il momento consumativo del reato di falso in esame andrebbe individuato nel giorno 26 luglio 1996, data di presentazione della domanda di rilascio della concessione al Comune di Bucchianico, corredata della planimetria che si assume falsa. In accoglimento di tale motivo di ricorso i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto l'avvenuta prescrizione anche del reato di falso siccome estinto per l'intervenuta prescrizione, ancor prima della pronuncia della sentenza di appello.
2. Il primo dei due motivi di ricorso, specifico e non generico (al contrario di quanto opina la parte civile), è fondato e va accolto. La sentenza impugnata contiene, infatti, due rationes decidendi, la prima delle quali è stata investita dalla censura in esame, ma - come si dirà - non senza effetto anche sulla seconda.
2.1. Delle plurime ragioni avanzate con il detto mezzo di impugnazione, ha pregio quella che richiama l'inapplicabilità dell'art. 9, primo comma, n. 2), del DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 5 agosto 1967, n. 765).
Questa disposizione, riguardante i "limiti di distanza tra i fabbricati" stabilisce, al punto n. 2), che, per i nuovi edifici ricadenti in altre zone (rispetto alla zona A, di cui al n. 1), "è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti".
Il quesito posto a questa Corte riguarda l'applicabilità di tale disposizione anche a due tipi diversi di fabbricati che, come quelli in questione, da un lato, riguardi un edificio munito di pareti finestrate, adibito a residenza della ricorrente e, dall'altro, consista in un fienile-tettoia, retto da pilastri, ma non fornito di pareti (nè di finestre). Tanto, ovviamente, rileva ai fini della legalità della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Bucchianico, senza tener conto del fatto che tra l'ampliamento dell'edificio adibito ad abitazione e il fabbricato preesistente vi era - nel punto più vicino tra i due corpi - una distanza di metri 8,25, inferiore a quella prescritta nel detto art. 9, primo comma, n. 2), D.I. n. 1444, citato, e ai fini dell'incidenza della "falsa planimetria" ascritta ai due imputati, rispetto al conseguimento di un bene della vita, altrimenti non conseguibile.
2.1.1. La disposizione in esame vive nel nostro ordinamento ad opera della abbondante interpretazione datane dalla Corte di Cassazione, 2^ sezione civile, a partire dal risalente "arresto" del 5 marzo 1986, n. 1387, con il quale venne stabilito che "la norma dell'art. 10 del D.m. 2 aprile 1968, n. 1444, la quale prescrive che tra pareti finestrate deve essere osservata la distanza di dieci metri, ha inteso indicare una caratteristica del fabbricato, nel senso che quando questo presenta una facciata munita di finestre, il vicino non può costruire a meno di dieci metri da essa, conseguentemente, ciascuno condomino e non i soli proprietari degli appartamenti con vedute site lungo la facciata interessata, è legittimato a esperire l'azione per fare valere il rispetto, da parte del vicino, della detta distanza, in quanto tale azione è posta a tutela dell'intero edificio".
La giurisprudenza civile di questa Corte ha chiarito che la forza primaria dell'atto è garantita dal fatto che queste previsioni sono integrative dell'art. 873 cod. civ. e che la loro violazione comporta la condanna alla riduzione in pristino dell'opera realizzata in difformità o in spregio di tali disposizioni (sent. n. 7391 del 1986). L'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (la c.d. legge Ponte), che ne costituisce il fondamento normativo immediato, dispone che in tutti i comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di distanza tra fabbricati, definiti per zone territoriali omogenee con decreto del ministero dei lavori pubblici di concerto con quello dell'interno (Cassazione civile, sent. n. 4285 del 1987). Tale disciplina, introdotta con il D.I. in esame, da intendersi nel senso che la distanza minima di m. 10 è richiesta anche nel caso in cui una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell'edificio, preesistente, riveste carattere assoluto ed inderogabile, perché risultante da fonte normativa statuale, sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali (Cassazione civile, sent. n. 6360 del 1993). Tuttavia essa è limitata, nella sua applicazione, alle sole "pareti finestrate", ossia a quei fabbricati che, in quanto muniti di tali specifiche perimetrazioni, risultino essere costruzioni qualificate, ossia edifici veri e propri.
Per tale ragione la stessa Corte ha espressamente escluso dall'applicabilità di tale regola le "pareti lucifere" ed ha stabilito che, nella disciplina legale dei rapporti di vicinato, l'obbligo di osservare nelle costruzioni determinate distanze sussiste solo relativamente alle vedute e non anche dalle luci: la dizione "pareti finestrate", di cui "all'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, prescrive nelle sopraelevazioni il rispetto della distanza di ml. 10 dalle pareti finestrate di edifici prospicienti - si riferisce esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come 'vedute' e non ricomprende anche quelle su cui si aprono finestre cosiddette 'lucifere'" (Cassazione civile nn. 1362 del 1996 e 982 del 1999).
2.1.2. A tale interpretazione rigorosa dell'art. 9, primo comma, n. 2), del D.I. n. 1444, del 1968, deve aderire a fortiori anche questa Corte in sede penale, poiché il diritto vivente, di cui deve farsi applicazione, riverbera i suoi effetti sulla pretesa punitiva dello Stato e, reciprocamente, sullo status libertatis dei due imputati.
3. Infatti, ove si sia, come nella specie, concluso per l'inidoneità, in senso assoluto, dell'azione (redazione e presentazione della falsa planimetria) ad ottenere il parere favorevole (della commissione edilizia) e il rilascio della concessione (da parte del sindaco) per l'ampliamento dello stabile finestrate, sia pure a distanza minore di metri dieci, il provvedimento di accoglimento dell'interesse pretensivo del richiedente era scontato, in difetto di altri ostacoli giuridici, poiché non avrebbe potuto impedirlo tale irrilevante contrarietà all'art. 9, primo comma, n. 2), D.I. n. 1444 del 1968, come detto, inapplicabile al caso esaminato.
Nè si può sostenere, come pure fa il giudice di appello, con la seconda delle due rationes decidendi (quella non censurata, direttamente, dai ricorrenti), che il falso planimetrico è in sè e per sè rilevante, in quanto diretto ad organi pubblici che, in presenza di quel vizio, avrebbero potuto negare il provvedimento richiesto. Una tale apodittica affermazione, infatti, non tiene in conto che la Pubblica Amministrazione è tenuta a muoversi per linee procedimentali scandite dalla legge e governate dal principio di legalità, quand'anche esso abbia al suo interno momenti di esercizio discrezionale. L'esercizio di tali potestà pubbliche, infatti, non equivale ad arbitrio, ma a scelte ragionate e trasparenti, la cui giustificazione deve risultare dalla motivazione del provvedimento conclusivo e che, pertanto, sono impugnabili, normalmente, davanti al giudice amministrativo e sindacabili, sia pure in via incidentale, davanti al giudice ordinario.
In assenza di altre specifiche ed individuate ragioni di diniego del provvedimento concessorio, neppure ipotizzate nella sentenza di appello ne' ipotizzabili, deve concludersi per l'inidoneità assoluta dell'azione posta in essere dai due imputati, in quanto essa ha reso impossibile il temuto evento dannoso o pericoloso (Cassazione: n. 5321 del 1974, ric. Agus;
n. 1576 del 1976, ric. Pansa;
n. 5414 del 1984, ric. Dell'Acqua) e, dunque, del tutto innocuo il rilevato falso.
4. La sentenza impugnata, dev'essere cassata senza rinvio perché il fatto ascritto ai due ricorrenti non sussiste.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, l'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Feriale della Corte di Cassazione, dai magistrati sopraindicati, il 30 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2004