Sentenza 3 aprile 2006
Massime • 1
Non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, allorché, contestato a taluno un reato a titolo di concorso personale, se ne affermi la responsabilità "uti singulus" (fattispecie in tema di diffamazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2006, n. 16548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16548 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 03/04/2006
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 553
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 011952/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE AC N. IL 02/05/1930;
avverso SENTENZA del 18/01/2005 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
adito il Procuratore Generale in persona del Dr. V. Meloni che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore Avv. G. D. Chiazza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Caltanissetta dichiarava ndp nei confronti del giornalista UO OL per remissione di querela e condannava alla pena della multa EL GI, per avere, nel corso d'una rubrica televisiva condotta dal primo, offeso la reputazione del giudice per le indagini preliminari Dr. Montalto, commentando il provvedimento recettivo dell'istanza di rimessione in libertà per ragioni di salute, avanzata da NN OG.
Sul gravame dell'imputato la corte d'appello ribadiva che la remissione non operava nei confronti dello stesso, poiché le dichiarazioni diffamatorie erano state esternate da ciascuno dei prevenuti in maniera autonoma. La corte dichiarava, peraltro, estinto il reato per intervenuta prescrizione e confermava le statuizioni civili.
Ricorre il difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per il mancato proscioglimento del EL ai sensi dell'art. 152 c.p., e comunque in virtù dell'esimente ex art. 51 c.p.. Le censure non possono essere condivise.
Ineccepibilmente la corte di merito ha ritenuto che l'imputazione concorsuale andasse scissa in distinti addebiti di natura monosoggettiva, atteso che la condotta lesiva da ciascuno degli imputati posta in essere non era rapportabile ad un previo accordo, costituendo il frutto di autonoma riflessione e manifestazione. Le condotte incriminate appaiono convergenti nella ulcerante critica nei confronti della parte lesa, ma non concorrenti.
Nè può dirsi violato l'art. 521 c.p.p., poiché sussiste un rapporto di continenza fra l'imputazione di concorso e quella monosoggettiva, per la quale propende la corte territoriale. Non si verifica il mutamento degli elementi strutturali del fatto, che comporta lesione del diritto di difesa, quando si passi dall'addebito di esecuzione plurisoggettiva a quello di esecuzione monosoggettiva (Cass. 5.5.1999, Graci, m. 213776; Cass. 5.6. 92, Raciti). È pacifico, poi, che in presenza di una causa estintiva del reato, non è consentito al giudice di legittimità pronunciare annullamento con rinvio, ostandovi l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento alla stregua dell'art. 129 c.p.p.. Ugualmente incontroverso è il principio per cui, in presenza di una causa estintiva, il giudice deve pronunciare l'assoluzione nel merito solo nel caso in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione da parte dell'imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile, tanto che la valutazione da compiere in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento".
Ed invero il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità
processuale così palese, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretandosi in una pronuncia liberatoria sottratta ad un particolare impegno motivazionale.
Orbene, la pronuncia impugnata si offre in linea con gli orientamenti giurisprudenziali elaborati da questa Corte, poiché i provvedimenti giudiziari possono essere oggetto di censure anche aspre, in ragione dell'opinabilità degli argomenti che li sorreggono, ma non è lecito trasmodare in virulenti attacchi personali, connotanti il dileggio di colui che li ha redatti.
Ed il giudice di merito ha significato con argomentazioni esenti da vizi di sorta che le espressioni pronunciate dal EL sono gravemente offensive della reputazione del querelante, tacciato, fra l'altro, di "ferocia" e di "sgangherata ignoranza". Donde la palese insussistenza degli estremi dell'invocata esimente. Il ricorso va, dunque rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2006