Sentenza 19 gennaio 2007
Massime • 1
Ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito con modificazioni nella legge n. 356 del 1992, sono condizioni necessarie e sufficienti, quanto al "fumus commissi delicti", l'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato ed in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M., di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, e quanto al "periculum in mora", attesa la coincidenza di quest'ultimo requisito con la confiscabilità del bene, la presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi.
Commentario • 1
- 1. Sulla rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini delFrancesco Menditto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1 - Il principio "innovativo" affermato dalla Corte. La complessa materia delle misure patrimoniali (penali e di prevenzione). La sentenza in commento sembra che "ribalti" il principio secondo cui non è consentito allegare la legittima provenienza dei beni sottoposti a sequestro (e confisca) ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 306/92, conv. in l. 356/92, attraverso redditi derivanti da evasione fiscale. L'importanza, anche pratica, del tema impone la ricognizione dei principi enucleati dalla giurisprudenza in materia di sequestro e confisca ex art. 12-sexies l. 356/92 e della loro applicazione da parte della Corte. Giova premettere che la materia delle misure cautelari reali è estremamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/2007, n. 15908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15908 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 19/01/2007
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 257
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 040138/2006
ha pronunciato la seguente: N. 040141/2006
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL ER N. IL 10/04/1972;
2) IO NE N. IL 4/11/1983;
avverso ORDINANZA del 20/07/2006 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO FRANCESCO MAURO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udito il difensore avv. Papiro Vincenzo, in sostituzione dell'avv. Di Terlizzi Domenico.
osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Ricorrono per cassazione, con distinti atti di ricorso di identico contenuto, LL ER e IO NE SS avverso ordinanze emesse entrambe il 20.7.2006 dal Tribunale del Riesame di Bari che, pronunciandosi ai sensi dell'art. 324 c.p.p., ha confermato il decreto di sequestro preventivo, adottato in data 21.4.2006 dal GIP del Tribunale in sede, delle quote sociali della ITALCARCIOFI s.r.l. e della ALCACIOFA scarl, sino alla concorrenza di Euro 692.000,00 per entrambe, appartenenti alle predette IN e GG, rispettivamente: la prima indagata, insieme ad altri soggetti, per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 bis c.p., con l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 per avere, quale amministratrice della ITALCARCIOFI s.r.l, mediante artifici e raggiri - consistenti nella falsa prospettazione di perseguire gli scopi della L. 27 febbraio 1985, n. 49 (cosiddetta legge Martora), e nella vendita fittizia di macchinari dall'una all'altra società - beneficiato illecitamente e in maniera indebita delle contribuzioni previste ed erogate dalla predetta legge, e la seconda, quale terza interessata nel medesimo procedimento e apparente amministratrice della ALCACIOFA, delle quali società era invece gestore di fatto e amministratore occulto IO LE, padre di quest'ultima e coindagato nel suddetto procedimento.
Ha osservato il Tribunale che nella specie dovevano ritenersi sussistenti le condizioni richieste dalla legge per far luogo al sequestro, in quanto il fumus commisti delicti era ricavabile dai risultati di una perizia tecnico-contabile sui bilanci e le scritture delle suddette società, oltre che dal precedente provvedimento emesso dal medesimo tribunale in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., che aveva ravvisato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di GG LE per il reato di cui sopra, oltre che per quelli di corruzione e di associazione maliosa di cui all'art. 416 bis c.p., e il periculum in mora doveva considerarsi presunto ex lege a norma degli artt. 322 ter e 321 c.p. e della L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies disposizioni che prevedono altrettanti casi di confisca obbligatoria dei beni costituenti il profitto o il prezzo del reato.
Hanno dedotto le ricorrenti:
a) nullità dell'ordinanza impugnata, con conseguente perdita di efficacia del provvedimento di sequestro ex art. 324, comma 7, in relazione all'art. 309 c.p.p., comma 10, perché emessa oltre il decimo giorno dalla trasmissione degli atti da parte della Procura della Repubblica, risultando detti atti trasmessi il 22.6.2006 e non il 13.7.2006, come erroneamente affermato dal tribunale;
b) difetto di motivazione del decreto di sequestro, sotto il profilo che il provvedimento impugnato non conterrebbe alcuna indicazione di specifiche fattispecie criminose ascrivibili alle ricorrenti e comportanti la confisca obbligatoria, essendo le relative imputazioni - concernenti i reati di associazione maliosa e delitti connessi - ascritte a soggetti diversi e relative a società, differenti dalla ALCACIOFA e dalla ITALCARCIOFI, a loro collegate, e quindi non riguardanti la posizione delle ricorrenti;
c) carenza motivazionale in ordine alla entità del presunto profitto del reato, alla impossibilità di apprenderlo direttamente e alla conseguente necessità di agire per equivalente, in ordine alla disponibilità di detti beni da parte delle ricorrenti, ed infine relativamente alla sproporzione tra i capitali dalle medesime impiegati per l'acquisto delle quote sequestrate e i redditi dalle stesse dichiarati;
d) mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, essendosi fatto soltanto un pedissequo riferimento al decreto di sequestro, senza alcuna autonoma valutazione del contenuto dello stesso, in ordine alle ragioni per le quali le quote societarie sequestrate non sarebbero di reale appartenenza alle intestatane e alle ragioni per le quali si era proceduto al sequestro per l'ammontare di Euro 692.000,00 per entrambe le società, mentre tale valore era stato già appreso mediante il sequestro delle quote della ALCACIOFA per complessivi Euro 1.038.253,00. I ricorsi sono infondati e vanno respinti.
In ordine al primo motivo di gravame, va rilevato che il tribunale del riesame ha correttamente affermato che la decorrenza del termine di cui all'art. 309 c.p.p., comma 9 richiamato dall'art. 324 c.p.p., comma 7 comportante l'inefficacia della misura, non può che partire dalla data in cui gli atti, su cui il provvedimento cautelare si fonda, pervengono al tribunale nella loro completezza, e quindi, nella specie, dal 13.7.2006.
Alla diversa data di decorrenza (22.6.2006), indicata dalle ricorrenti, non può riconoscersi alcun effetto, per la semplice ragione che a nulla rileva che gli atti necessari per la decisione, trasmessi il 13.7.2006, si trovassero già nella cancelleria del tribunale del riesame perché in precedenza trasmessi in relazione ad altri analoghi procedimenti incidentali, perché è necessario che tutti gli atti, nella loro interezza, siano pervenuti al tribunale del riesame (v., in tal senso, Cass., Sez. 1^, sent. n. 1606 del 15.3.1995, Fameli). Per altro, va tenuto presente che, come da tempo statuito da questa Corte, "Il termine perentorio di dieci giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., il tribunale deve pronunciarsi sull'istanza di riesame, inizia a decorrere, dal momento in cui si perfeziona l'arrivo nella cancelleria dell'organo decidente di tutti gli atti presentati a suo tempo dal Pubblico Ministero al giudice per le indagini preliminari, nonché degli altri, essenzialmente connessi, come quelli necessari alla verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione; tra questi ultimi devono ritenersi ricompresi anche gli atti che si riferiscono allo "status" dell'imputato ed alla nomina del difensore di fiducia, nonché tutta la documentazione che consenta al giudice dell'imputazione di verificare la regolare instaurazione della procedura camerale ex art. 127 c.p.p., ivi compreso il verbale di vane ricerche dell'indagato che certifica lo "status" del soggetto e che è il presupposto della dichiarazione di latitanza, alla quale si riconnettono conseguenze relative all'applicabilità o meno delle disposizioni sull'intervento dell'indagato in udienza (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 2483 del 27.4.1995, Zema). Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Invero, la IN PI risulta indagata, insieme ad altri soggetti, per i reati di cui all'art. 640 bis c.p. e artt. 56, 640 bis c.p., aggravati anche D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7;
mentre la GG TO risulta essere terza interessata nel procedimento penale che vede indagato, ira gli altri, suo padre GG LE per i medesimi reati di cui sopra, comportanti, in caso di condanna, la confisca obbligatoria.
Prive di rilievo appaiono poi le censure contenute nel terzo motivo di gravame.
Non è chi non veda, infetti, la assoluta irrilevanza, in questa sede, dell'esatto ammontare del presunto profitto dei reati, e della natura di quote societarie dei beni che sono stati sottoposti o a sequestro.
Quanto alla disponibilità di tali beni da parte delle ricorrenti e alla asserita sproporzione tra i capitali dalle stesse impiegati e i redditi da loro dichiarati, trattasi, all'evidenza, di questioni del tutto estranee alla tematica della sottoponibilità dei suddetti beni, di pertinenza delle ricorrenti, a sequestro preventivo. Altrettanto può dirsi in ordine al quarto motivo di doglianza. Ed invero, come più volte ribadito da questa Corte in diversi arresti giurisprudenziali, ai fini della legittimità del sequestro preventivo di beni nelle ipotesi di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies è necessaria e sufficiente la sussistenza del fumus circa la configurabilità a carico di determinati soggetti delle fattispecie penali elencale nella disposizione sopra richiamata, non essendo richiesta la dimostrazione circa la fondatezza della notitia criminis, che è riservata a momenti successivi, come l'accertamento circa la responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro contestati (v., per tutte, Cass., Sez. Un. Sent. n. 920 del 17.12.2003, Montella). Con tale autorevole arresto giurisprudenziale si è spiegato, fra l'altro, che "Le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), consistono, quanto al "fumus commissi delicti", nell'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M., di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che rilevino ne' la sussistenza degli indizi di colpevolezza, nè la loro gravità e, quanto al "periculum in mora", coincidendo quest'ultimo con la confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi".
Nella fattispecie, nella quale appare chiaro il collegamento tra il sequestro e le prospettazioni accusatorie, si è dato motivatamente atto, da parte del Tribunale del riesame, della ravvisabilità di tutte le circostanze come sopra indicate.
Nè vale osservare, come fanno le ricorrenti, che non è stata dimostrata ne' l'esistenza di una reale sproporzione di valore dei beni sequestrati rispetto al loro reddito ne' la titolarità dei beni stessi, in quanto è innegabile che il tribunale ha ampiamente e dettagliatamente dimostrato - soggetto per soggetto, e addirittura cespite per cespite - l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, dal momento che la legge prevede la confiscabilità delle attività patrimoniali (e quindi la loro preventiva sequestrabilità), allorché trattasi di beni dei quali l'indagato risulti essere titolare "anche per interposta persona, fisica o giuridica" o "avere la disponibilità a qualsiasi titolo". In ogni caso, l'art. 324 c.p.p., comma 7 prescrive che la revoca del decreto di sequestro "non può essere disposta nei casi indicati nell'art. 240 c.p., comma 2", mentre il D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies sopra citato, prescrive che, nella ipotesi di condanna per le fattispecie in esso previste, "è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo".
Conseguentemente, dato che alcune delle ipotesi di reato contestate alle ricorrenti sono proprio quelle elencate nelle disposizioni sopra menzionate, i beni che sono stati sequestrati alle stesse sono soggetti, in caso di condanna, a confisca obbligatoria, il che comporta che essi, fermi restando i presupposti richiesti dalla legge, non possono essere restituiti agli interessati se non con la sentenza conclusiva del giudizio in caso di assoluzione o di proscioglimento.
Ciò, per la semplice ragione che, diversamente opinando, in caso di condanna, sarebbe necessario il dispiego di una inopportuna attività per procedere ad una nuova apprensione degli stessi e, dall'altro, la eventuale restituzione potrebbe pregiudicare la realizzazione della misura prevista dall'art. 240 c.p.. Ne deriva che i ricorsi devono essere respinti, con conseguente condanna delle ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2007