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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/05/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV° Sezione Civile, G o p avv. Angela
Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile iscritto al R.G. N. 6896/2022 ed avente ad oggetto: proprietà.
TRA
(C.F.: e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) rappresentati e difesi, giusta mandato su foglio separato che costituisce parte C.F._2
integrante dell'atto di citazione, dall'avv. Maria Bertha Romano ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Vitulazio, alla via A. Manzoni, n. 51. P.e.c.:
Email_1
ATTORI
E
(C.F.: rappresentata e difesa, come da Controparte_1 CodiceFiscale_3
mandato alle liti reso su carta intestata parte integrante dell'atto di comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luigi Gravante e con lo stesso elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Caserta alla via Ferrarecce n. 148. P.E.C.:
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CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Le parti, all'udienza del 24.04.2025, concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle richieste e delle istanze formulate.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc con omissione dello “svolgimento del processo” salvo richiamarlo ove necessario al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. e Parte_1 Parte_2
premesso di essere proprietari di un appartamento sito in S. Maria C.V., unitamente ad un box auto ed un sottotetto, acquistati dagli stessi in regime di comunione legale;
di aver concesso, in occasione del matrimonio del proprio figlio, con la convenuta ON
, a questi ultimi l'utilizzo, a titolo di mera ospitalità, del solo Controparte_1
appartamento; di essere stato assegnato, a seguito di sentenza di separazione coniugi, il suddetto appartamento, quale casa coniugale, alla , in qualità di coniuge Controparte_1
collocatario della figlia minore;
di aver richiesto alla per sopraggiunta Per_1 CP_1
necessità il rilascio del box e del sottotetto, ma senza esito;
di aver la sig.ra CP_1
impedito loro di accedere e di utilizzare il box ed il sottotetto, impedendo loro di prelevare alcuni oggetti ivi depositati, nonostante la convenuta non avesse mai effettivamente utilizzato il box ed usufruito del sottotetto: di fare riferimento, il provvedimento di separazione, all'assegnazione del solo appartamento, non ricomprendendo né il sottotetto né il box, atteso che gli stessi non costituiscono pertinenze bensì unità immobiliari a sé stanti, del tutto indipendenti dall'appartamento; convenivano nel presente giudizio la signora al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e Controparte_1
dichiarare che il sottotetto ed il box …. di proprietà degli attori, non rientrano nell'ambito della "casa coniugale" così come assegnata dal Tribunale di S. Maria C.V. alla convenuta, quale coniuge collocatario della minore ; disporre l'obbligo per la sig.ra Persona_2
di liberare, immediatamente, da cose e persone il sottotetto ed il box Controparte_1
auto, di proprietà degli attori …e rilasciarli ai coniugi e , al Controparte_3 Parte_2
fine di reintegrarli nel possesso materiale dei medesimi beni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e C.P.A, come per legge e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Instauratosi il contraddittorio ,si costituiva la signora la quale, chiedeva Controparte_1 di dichiarare l'intervenuta decadenza, improcedibilità ed inammissibilità della domanda di reintegrazione ed in via strettamente subordinata, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
A sostegno delle proprie ragioni la deduceva che non solo l'appartamento ma CP_1
anche il box ed il sottotetto venivano concesse dagli attori gratuitamente ed a tempo
2 indeterminato alla stessa al tempo del suo matrimonio con il al fine di poter Parte_1
soddisfare le esigenze abitative del nascente nucleo familiare, utilizzando in maniera esclusiva ogni pertinenza allo stesso annessa tra cui il sottotetto, il box-auto e due posti auto per gli ospiti.
A seguito della intervenuta separazione la e la propria figlia minore continuavano CP_1
ad utilizzare tutti i sopracitati immobili mettendo sempre a disposizione degli istanti le relative chiavi per poter recuperare i propri oggetti.
Deduceva, altresì che l'appartamento di proprietà dei signori e sarebbe stato Pt_1 Pt_2
concesso ai coniugi a titolo di comodato a tempo indeterminato e secondo Parte_3
un principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione quando un terzo (nella specie il genitore di uno dei coniugi) abbia concesso in comodato un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento – pronunciato nel giudizio di separazione o divorzio – di assegnazione in favore del coniuge (nella specie, la nuora del comodante) affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, non modifica né la natura né il contenuto del titolo di godimento sull'immobile.
Di conseguenza, ove il comodato sia stato convenzionalmente stabilito a termine indeterminato, il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno ai sensi dell'art. 1809, co. 2 c.c.» (Sezioni Unite, sentt. nn. 13603/2004 e
20448/2014).
Esaurita la fase istruttoria, in data 24.04.2025 la presente causa veniva assegnata a sentenza.
* * *
Preliminarmente, tenuto in considerazione il contenuto effettivo della domanda, inteso come scopo a cui essa tende e come ragioni addotte per perseguirlo, l'azione proposta deve ritenersi procedibile, qualificandosi la stessa come un'azione di restituzione e non – come sostenuto dalla convenuta – come un'azione di reintegrazione, ex art. 1168 c.c.
In particolare, sebbene le due azioni mirino allo stesso scopo, ossia quello di attuare il diritto alla consegna materiale del bene, esse si distinguono sia per natura che per presupposti.
L'azione di reintegrazione, infatti, è una tutela giudiziaria esperibile dal possessore o dal detentore che sia stato privato, totalmente o parzialmente, in maniera violenta e clandestina, del possesso o abbia subito, secondo tali modalità, una limitazione dell'esercizio di tale potere. L'azione di restituzione, invece, è un'azione personale fondata sull'inesistenza o sul sopravvenuto venir meno di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne dispone, avendolo ricevuto da colui che glielo richiede (Cass. civ., 31 agosto 2015, n.
17321).
3 Anche sul piano dell'onere probatorio, si evidenzia un discrimen tra le due azioni, in quanto mentre nella prima l'attore è tenuto a provare l'animus spoliandi e la violenza o la clandestinità, nella seconda, invece, l'attore può limitarsi a dimostrare l'insussistenza o anche la sussistenza e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio e, quindi, il venir meno del titolo giuridico legittimante la detenzione da parte del convenuto (per esempio, la scadenza di un contratto di leasing o di affitto), senza anche dover provare il diritto di proprietà (Cass. Civ., Sez. Unite, 28 marzo 2014, n. 7305).
Alla luce dei principi di diritto evidenziati, nel caso in esame, è indubbio che l'azione proposta dagli attori debba essere qualificata come azione di restituzione, posto che la convenuta veniva immessa, in data 01.09.2011, insieme al marito, , nel ON possesso dell'immobile e delle relative pertinenze, senza violenza e clandestinità, ma in forza di un contratto di comodato d'uso gratuito stipulato, in forma orale, con gli attori stessi.
Ciò premesso, la domanda, nel merito, è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Nella fattispecie de qua, dalla documentazione in atti, gli attori non hanno adempiuto all'onere probatorio su di loro gravante, non avendo dimostrato né l'inesistenza né la sopravvenuta estinzione del rapporto obbligatorio legittimante la detenzione, da parte della convenuta, del box auto e del sottotetto.
Nel dettaglio, sulla base della documentazione in atti, è emerso che i titoli giuridici in forza dei quali la detiene legittimamente le pertinenze dell'immobile di proprietà degli CP_1
attori si rinvengono dapprima nel contratto di comodato d'uso gratuito e successivamente nella sentenza n. 956/2020 pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
In linea di principio, il contratto di comodato d'uso, ai sensi dell'art. 1803 c.c., ha efficacia meramente obbligatoria ed è un negozio gratuito con attribuzione patrimoniale a carico del solo comodante ed a vantaggio del comodatario, quale strumento effettivo di costituzione di un diritto personale di godimento.
Sotto il profilo della durata, il codice civile distingue tra comodato a termine (artt. 1803 e
1809 c.c.) e comodato a tempo indeterminato, cd. anche “precario” (art. 1810 c.c.). Mentre il primo si caratterizza per la presenza di un termine pattuito dalle parti o comunque desumibile implicitamente dall'uso cui la cosa oggetto di comodato è destinata, il secondo, al contrario, si contraddistingue per la mancanza di una scadenza, nonché per la destinazione dell'uso del bene. Tale distinzione incide essenzialmente sulla disciplina di restituzione della cosa, in quanto nel comodato a termine, il bene deve essere restituito alla scadenza del termine o dell'uso convenuto, salva la facoltà del comodante di chiederne, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., la riconsegna immediata, provando la sussistenza di un sopraggiunto
4 urgente ed imprevedibile bisogno, nel comodato cd. “precario”, invece, il comodante può chiedere in ogni momento la restituzione del bene.
Ciò posto, nel caso in esame, gli attori non hanno fornito alcuna prova circa la fissazione del termine di scadenza del contratto ad una data precisa (la celebrazione delle nozze dell'altro figlio, , ma, al contrario, confermavano di aver concesso l'immobile in Persona_3 occasione del matrimonio di e della convenuta, . Da tale ON Controparte_1 circostanza, ne consegue che la detenzione si fonda implicitamente – così come sostenuto dalla stessa convenuta – su esigenze abitative del nucleo familiare, qualificando, pertanto, come “non precaria” la durata del contratto.
La stretta connessione della durata del contratto e l'uso convenuto dalle parti trova conferma anche nella sentenza n. 956/2020 pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale, dichiarata la separazione personale dei coniugi, e ON CP_1
la figlia veniva affidata, in forma condivisa, ad entrambi i genitori, e la casa
[...] Per_1 coniugale veniva assegnata alla convenuta.
Il concetto di “casa coniugale” conferma, ancora una volta, la natura “non precaria” della detenzione da parte convenuta, costituendo il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. Civ., 04.11.2015, n.
22581). La precisazione risulta necessaria, posto che il provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o conviventi con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, non modifica né la natura né il contenuto del titolo di godimento sull'immobile. Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa, idoneo ad escludere uno dei coniugi dalla utilizzazione in atto e a “concentrare” il godimento del bene in favore della persona dell'assegnatario, infatti, resta regolato dalla disciplina del comodato negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica nella fase fisiologica della vita matrimoniale. Di conseguenza, il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c.
(Cass., Sezioni Unite, n. 13606/2004).
Accertata la durata “a termine” del contratto di comodato d'uso gratuito, ritenuto quest'ultimo ancora valido sulla base delle esigenze abitative del nucleo familiare, in forza del provvedimento di separazione, si ritiene – secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità – che al coniuge assegnatario della casa coniugale spettino anche le relative pertinenze, le quali, ai sensi dell'art. 818, comma 2, c.c., restano soggette agli effetti degli atti e dei rapporti giuridici che riguardano la cosa principale (ordinanza, Cass. Civ., n.
510/2020).
Ciò trova conferma nella stessa sentenza di separazione giudiziale n. 956/2020 pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la quale recepiva le statuizioni accessorie alla separazione, concordate dalle parti, tra cui quella al capo b), secondo la quale “la casa
5 coniugale, sita in S. Maria C.V. (CE), al Viale Michelangelo n. 25 (P.co Costa), di proprietà della madre del sig. , sig.ra , con i mobili, gli arredi, i servizi ON Parte_2
e le pertinenze, resta assegnata alla sig.ra ”. Controparte_1
Nel caso in esame, il box auto e il sottotetto oggetto della controversia si considerano – al contrario di quanto sostenuto da parte attrice – a tutti gli effetti, pertinenze legate alla casa coniugale da un vincolo di complementarità.
Secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, la natura del sottotetto di un edificio
è determinata dai titoli, sussistendo, peraltro, il vincolo di pertinenzialità quando esso assolve all'esclusiva funzione di isolare e di proteggere l'immobile stesso dal caldo, dal freddo e dall'umidità, tramite la creazione di una camera d'aria e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo (Cass. Civ.,
Sez. II, 12.08.2021, n. 17249).
Nella fattispecie de qua, gli attori non hanno fornito alcuna valida ed adeguata prova né di aver utilizzato in maniera esclusiva il sottotetto né della sua indipendenza funzionale rispetto all'appartamento.
Applicando, pertanto, al caso in esame i principi di diritto enunciati, si ritiene pienamente accertato il carattere pertinenziale del sottotetto in quanto, da un lato esso è indicato nel titolo di acquisto della proprietà, depositato agli atti da parte attrice (la porzione di sottotetto è identificata al numero 3), e dall'altro lato, essendo ubicato al piano superiore rispetto all'immobile in esame, isola e protegge quest'ultimo dalle piogge, dal caldo e dall'umidità.
Allo stesso modo, anche rispetto al box auto, gli attori non hanno validamente dimostrato l'inesistenza di un vincolo di pertinenzialità e, in particolare, non hanno fornito prova della mancanza di un nesso di natura economico-funzionale (e non materiale), inteso come collegamento durevole ed attuale, con l'appartamento.
Nel caso di specie, di fatti, il box auto deve considerarsi, a tutti gli effetti, pertinenza dell'appartamento, essendo accertato il collegamento con quest'ultimo, dovuto al fatto che lo stesso è situato al piano terra dello stesso stabile.
Accertata la natura pertinenziale del sottotetto e del box auto rispetto alla casa coniugale e ritenuta legittima la detenzione da parte della convenuta degli stessi, non può essere riconosciuto il diritto, esercitato dagli attori, alla restituzione delle pertinenze. Questi ultimi, infatti, non hanno fornito alcuna prova in merito alla sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno alla riconsegna del sottotetto e del box auto. La circostanza secondo la quale i coniugi erano stati costretti a trasferirsi presso l'abitazione di un loro congiunto, infatti, non può costituire di per sé un'urgente ed imprevedibile esigenza a rientrare in
6 possesso del sottotetto e del box auto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V., IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− rigetta l'eccezione preliminare di intervenuta decadenza, improcedibilità ed inammissibilità della domanda di reintegrazione proposta dalla convenuta per le ragioni sopra descritte;
− rigetta, contestualmente, la domanda di parte attrice;
− condanna gli attori e al pagamento in favore dell'odierna Parte_1 Parte_2
convenuta, , delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi Controparte_1
€ 3.200,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA,
CPA, come per legge.
Così deciso in Santa Maria C.V. 07/05/2025
IL GOP
Avv. Angela Verolla
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