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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/10/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1691/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. Radici Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1691/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 RAO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSETTO S. AGATA N. 22 25122 BRESCIA ITALIApresso il difensore avv. RAO GIOVANNI
APPELLANTE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._1
APPELLATO
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue:
1) In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, riformare e/o annullare con ogni statuizione, la sentenza n. 594/2024, relativa al Giudizio recante R.G. n. 1549/22 (all. n. 1), emessa in data 29.11.2024 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Busto Arsizio, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Sbrana, depositata in cancelleria il 03.12.2024, non notificata, per i motivi in epigrafe rappresentati;
2) Per l'effetto, ritenere e dichiarare legittima la procedura di riscossione posta in essere dall'
[...]
nei confronti del sig. , in relazione agli atti dal medesimo Controparte_2 CP_1 impugnati;
3) Conseguentemente, confermare gli atti opposti, anche a totale revoca dell'impugnata sentenza;
4) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i casi di giudizio.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' , ut sopra, impugnava la sentenza n. Parte_1 594/2024, relativa al Giudizio recante R.G. n. 1549/22 (all. n. 1), emessa in data 29.11.2024 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Busto Arsizio, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Sbrana, depositata in cancelleria il 03.12.2024, non notificata, che così statuiva:
“…il giudice di pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, - dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni relative alle cartelle esattoriali nn. 1172012000781034000, 11720120027821171000, 11720120033857073000,
11720140002257356000, 11720140003730703000, 11720150008859329000, 11720150012083702000 di cui all'intimazione di pagamento n. 11720219000712716000 che per l'effetto annulla in relazione alle cartelle indicate;
dichiara tenuta e condanna al Controparte_3 pagamento in favore dell'Avv. Edmondo Capecelatro, antistatario e distrattario, delle spese processuali che liquida in € 530,00 di cui € 13” chiedendone l'integrale riforma.
A fondamento della stessa deduceva la nullità della sentenza per erronea dichiarazione dell'intervenuta prescrizione quinquennale, errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie con violazione dell'art. 115 cpc, violazione del principio dell'irretrattabilità del credito ed erroneità della pronuncia di condanna alle spese.
Formatosi il contraddittorio, l'appellato rimaneva contumace.
Esauriti gli incombenti di legge, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni sopra esposte.
Prescrizione del diritto di riscossione
La sentenza emessa dal Giudice di prime cure motiva l'accoglimento dell'opposizione ad intimazione di pagamento proposta dal Sig. avverso le cartelle esattoriale in oggetto (afferenti a sanzioni CP_1 amministrative elevate a suo carico da diversi Comuni ai sensi del codice della strada) sostenendo che:
“……Trattandosi infatti di violazione al codice della strada, il termine prescrizionale da applicarsi è quello quinquennale, per cui risultando le cartelle esattoriali contenute nell'intimazione di pagamento, parzialmente opposta, notificate ai sensi dell'art. 143 c.p.c. fra gli anni 2014 e 2015 (le relative violazioni risalgono agli anni 2009-2013) l'intimazione di pagamento ricevuta in data 11/02/2022 risulta tardiva. La convenuta reputa che la prescrizione si sarebbe interrotta con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 1177620150003861000 notificata in data 08/10/2015. Detta comunicazione risulta notificata all'attore per compiuta giacenza, ma manca la prova degli adempimenti relativi alla procedura successiva prevista in questi casi per considerare valida la notifica, ossia l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (c.a.d.) da effettuarsi anch'esso a mezzo raccomandata. Ne consegue che in mancanza di prova di detto adempimento non può nemmeno individuarsi in quale data la notifica si sia perfezionata. Rilevato, pertanto, che dai documenti offerti dalla convenuta risulterebbe che l'intimazione di pagamento opposta, notificata in data 11/02/2022, si basi su cartelle esattoriali notificate negli anni 2014 e 2015 e che fra le due date nessun atto sia stato validamente notificato ai fini interruttivi della prescrizione, non può che accogliersi la domanda dell'attore per dichiarata intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione quanto alle cartelle che si indicano nella parte dispositiva. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.”.
pagina 2 di 4 Tale assunto non è condivisibile, come dedotto dall'appellante, in quanto, come risulta dalla documentazione allegata, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11776201500003861000 notificata nell'ottobre 2015, è stata effettuata ritualmente nei confronti del Sig. , con conseguente interruzione del termine prescrizionale. CP_1
La cartolina per compiuta giacenza alla quale si riferisce la sentenza impugnata è infatti quella relativa alla raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito (CAD), conseguente al deposito dell'atto nella casa comunale stante l'assenza del destinatario (intesa come assenza temporanea), ed il mancato ritiro della raccomandata entro il termine di gg. 10 dalla spedizione ha comportato l'esaurimento della procedura notificatoria ai sensi dell'art. 140 cpc (C. Cost. 14/1/2010, n. 3).
Ciò detto, sulla decorrenza del termine di prescrizione hanno inciso successivamente le leggi speciali adottate nel periodo dell'epidemia Covid che hanno sospeso a più riprese i termini prescrizionali fino al 31/8/2021 (vd. Decreto Legge 18/2020, cosiddetto “Cura Italia” (artt. 67 e 68), del D.L. 99 del 30.06.2021 (art. 2); del D.L. 104/202; del D.L. 125/2020; del D.L. 183/2020; della L. 21/2021; del D.L. 41/2021 della L. 106/2021).
Inoltre l'art. 68 del D.L. n. 18/20, richiamando esplicitamente il secondo comma dell'art. 12 del D.L. 159/2015, ha prorogato i termini di prescrizione e di decadenza scadenti entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, ragione per cui la prescrizione non è maturata.
Ammissibilità dell'opposizione promossa avanti al GdP
Per effetto delle superiori considerazioni, deve escludersi l'ammissibilità dell'opposizione promossa avanti al GdP dal Sig. in seguito all'intimazione di pagamento n. 11720219000712716/000 CP_1 notificatagli in data 11.02.2021, non avendo egli impugnato tempestivamente le cartelle esattoriali:
“…la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“. (Ordinanza n. 1901/2020 Corte di Cassazione).
Conseguentemente la pronuncia emessa dal GdP va integralmente riformata e ciò dicasi anche per quanto concerne le regolamentazione delle spese di lite
Spese di lite
Le spese delle due fasi di giudizio seguono la soccombenza e vanno pertanto poste anch'esse a carico dell'appellato nella misura che si liquida come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, riforma integralmente la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'opposizione promossa dall'appellato avverso l'intimazione di pagamento afferente alle cartelle esattoriali di cui alla parte motiva, confermandone la validità ed efficacia;
2) Per l'effetto, condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite in relazione ad entrambi i giudizi che vengono liquidate complessivamente in euro 2.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed oneri di legge.
pagina 3 di 4 Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. Radici Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1691/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 RAO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSETTO S. AGATA N. 22 25122 BRESCIA ITALIApresso il difensore avv. RAO GIOVANNI
APPELLANTE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._1
APPELLATO
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue:
1) In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, riformare e/o annullare con ogni statuizione, la sentenza n. 594/2024, relativa al Giudizio recante R.G. n. 1549/22 (all. n. 1), emessa in data 29.11.2024 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Busto Arsizio, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Sbrana, depositata in cancelleria il 03.12.2024, non notificata, per i motivi in epigrafe rappresentati;
2) Per l'effetto, ritenere e dichiarare legittima la procedura di riscossione posta in essere dall'
[...]
nei confronti del sig. , in relazione agli atti dal medesimo Controparte_2 CP_1 impugnati;
3) Conseguentemente, confermare gli atti opposti, anche a totale revoca dell'impugnata sentenza;
4) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i casi di giudizio.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' , ut sopra, impugnava la sentenza n. Parte_1 594/2024, relativa al Giudizio recante R.G. n. 1549/22 (all. n. 1), emessa in data 29.11.2024 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Busto Arsizio, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Sbrana, depositata in cancelleria il 03.12.2024, non notificata, che così statuiva:
“…il giudice di pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, - dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni relative alle cartelle esattoriali nn. 1172012000781034000, 11720120027821171000, 11720120033857073000,
11720140002257356000, 11720140003730703000, 11720150008859329000, 11720150012083702000 di cui all'intimazione di pagamento n. 11720219000712716000 che per l'effetto annulla in relazione alle cartelle indicate;
dichiara tenuta e condanna al Controparte_3 pagamento in favore dell'Avv. Edmondo Capecelatro, antistatario e distrattario, delle spese processuali che liquida in € 530,00 di cui € 13” chiedendone l'integrale riforma.
A fondamento della stessa deduceva la nullità della sentenza per erronea dichiarazione dell'intervenuta prescrizione quinquennale, errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie con violazione dell'art. 115 cpc, violazione del principio dell'irretrattabilità del credito ed erroneità della pronuncia di condanna alle spese.
Formatosi il contraddittorio, l'appellato rimaneva contumace.
Esauriti gli incombenti di legge, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni sopra esposte.
Prescrizione del diritto di riscossione
La sentenza emessa dal Giudice di prime cure motiva l'accoglimento dell'opposizione ad intimazione di pagamento proposta dal Sig. avverso le cartelle esattoriale in oggetto (afferenti a sanzioni CP_1 amministrative elevate a suo carico da diversi Comuni ai sensi del codice della strada) sostenendo che:
“……Trattandosi infatti di violazione al codice della strada, il termine prescrizionale da applicarsi è quello quinquennale, per cui risultando le cartelle esattoriali contenute nell'intimazione di pagamento, parzialmente opposta, notificate ai sensi dell'art. 143 c.p.c. fra gli anni 2014 e 2015 (le relative violazioni risalgono agli anni 2009-2013) l'intimazione di pagamento ricevuta in data 11/02/2022 risulta tardiva. La convenuta reputa che la prescrizione si sarebbe interrotta con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 1177620150003861000 notificata in data 08/10/2015. Detta comunicazione risulta notificata all'attore per compiuta giacenza, ma manca la prova degli adempimenti relativi alla procedura successiva prevista in questi casi per considerare valida la notifica, ossia l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (c.a.d.) da effettuarsi anch'esso a mezzo raccomandata. Ne consegue che in mancanza di prova di detto adempimento non può nemmeno individuarsi in quale data la notifica si sia perfezionata. Rilevato, pertanto, che dai documenti offerti dalla convenuta risulterebbe che l'intimazione di pagamento opposta, notificata in data 11/02/2022, si basi su cartelle esattoriali notificate negli anni 2014 e 2015 e che fra le due date nessun atto sia stato validamente notificato ai fini interruttivi della prescrizione, non può che accogliersi la domanda dell'attore per dichiarata intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione quanto alle cartelle che si indicano nella parte dispositiva. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.”.
pagina 2 di 4 Tale assunto non è condivisibile, come dedotto dall'appellante, in quanto, come risulta dalla documentazione allegata, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11776201500003861000 notificata nell'ottobre 2015, è stata effettuata ritualmente nei confronti del Sig. , con conseguente interruzione del termine prescrizionale. CP_1
La cartolina per compiuta giacenza alla quale si riferisce la sentenza impugnata è infatti quella relativa alla raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito (CAD), conseguente al deposito dell'atto nella casa comunale stante l'assenza del destinatario (intesa come assenza temporanea), ed il mancato ritiro della raccomandata entro il termine di gg. 10 dalla spedizione ha comportato l'esaurimento della procedura notificatoria ai sensi dell'art. 140 cpc (C. Cost. 14/1/2010, n. 3).
Ciò detto, sulla decorrenza del termine di prescrizione hanno inciso successivamente le leggi speciali adottate nel periodo dell'epidemia Covid che hanno sospeso a più riprese i termini prescrizionali fino al 31/8/2021 (vd. Decreto Legge 18/2020, cosiddetto “Cura Italia” (artt. 67 e 68), del D.L. 99 del 30.06.2021 (art. 2); del D.L. 104/202; del D.L. 125/2020; del D.L. 183/2020; della L. 21/2021; del D.L. 41/2021 della L. 106/2021).
Inoltre l'art. 68 del D.L. n. 18/20, richiamando esplicitamente il secondo comma dell'art. 12 del D.L. 159/2015, ha prorogato i termini di prescrizione e di decadenza scadenti entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, ragione per cui la prescrizione non è maturata.
Ammissibilità dell'opposizione promossa avanti al GdP
Per effetto delle superiori considerazioni, deve escludersi l'ammissibilità dell'opposizione promossa avanti al GdP dal Sig. in seguito all'intimazione di pagamento n. 11720219000712716/000 CP_1 notificatagli in data 11.02.2021, non avendo egli impugnato tempestivamente le cartelle esattoriali:
“…la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“. (Ordinanza n. 1901/2020 Corte di Cassazione).
Conseguentemente la pronuncia emessa dal GdP va integralmente riformata e ciò dicasi anche per quanto concerne le regolamentazione delle spese di lite
Spese di lite
Le spese delle due fasi di giudizio seguono la soccombenza e vanno pertanto poste anch'esse a carico dell'appellato nella misura che si liquida come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello, riforma integralmente la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'opposizione promossa dall'appellato avverso l'intimazione di pagamento afferente alle cartelle esattoriali di cui alla parte motiva, confermandone la validità ed efficacia;
2) Per l'effetto, condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite in relazione ad entrambi i giudizi che vengono liquidate complessivamente in euro 2.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed oneri di legge.
pagina 3 di 4 Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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