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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 9568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9568 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 23/10/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 16158/2021
Il Giudice,
preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice, d.ssa Flora Vollero, in data 23 ottobre 2025 pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 16158 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2021 e vertente
TRA
(C.F.-P.IVA , in persona del Direttore generale p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in alla Via Comunale del Principe n.13/A, presso il Servizio Pt_1
Parte affari giuridico – legali e contenzioso della predetta difesa dagli Avv. Gelsomina
D'IO e ND VI, indirizzi pec e Email_1
giusta mandato in atti Email_2
OPPONENTE
E
(C.F.-P.IVA , in persona dell'amministratore unico e Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catania alla Via Gabriele D'Annunzio
n. 41, presso lo studio dell'Avv. Andre Di Mauro, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti Email_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
23.10.2025 le parti concludevano come da atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l' proponeva tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3809/2021 emesso dal Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in data 9 maggio 2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di (opposta), della somma capitale di € 21.396,71, a titolo di corrispettivo per Controparte_1 forniture di dispositivi e materiali chirurgici rese nel periodo intercorrente tra il 20 febbraio
2014 e il 25 febbraio 2019, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 e spese del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione deduceva che parte delle fatture azionate con il ricorso monitorio erano state pagate prima della notifica del pedissequo decreto. Per la restante parte, contestava la pretesa creditoria evidenziando che le fatture impagate non avevano superato il controllo contabile e che non vi era prova del titolo posto a fondamento delle stesse, non integrando la documentazione prodotta valida prova dell'esistenza di un contratto stipulato tra le parti recante forma scritta, nella specie da ritenersi dalla legge richiesta ad substantiam.
Contestata altresì nel quantum la pretesa e la debenza degli interessi di cui al d.lgs n. 231/2002, concludeva chiedendo al Tribunale di Napoli di: rigettare pretesa monitoria avanzata da parte opposta e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 3809/21, emesso dal Tribunale di
Napoli; -Condannare parte opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla refusione delle spese di lite ed al risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà dell'azione monitoria intrapresa, in misura equitativa e comunque nei limiti della sua competenza;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
Costituita in giudizio, resisteva in fatto e diritto all'avversa opposizione di cui Controparte_1 chiedeva il rigetto , con vittoria delle spese di lite
Nel corso del giudizio la pretesa veniva quantitativamente ridotta alla somma di € 16.428,20, Parte in virtù dell'eccezione di pagamento parziale avanzata dall' (per la cifra di € 3.038,71), che la stessa riconosceva come fondata a seguito di verifiche contabili interne. CP_1
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ( anche per il minor importo di € 16.980,20), all'esito del deposito delle memorie ex art 183 comma 6
c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21 marzo
2024, poi differita in prosieguo conclusioni al 24 febbraio 2025 per ragioni organizzative del ruolo. Successivamente, all'udienza del 24 febbraio 2025 è stata disposta la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 23 ottobre 2025. Nelle more di detto rinvio, a seguito di provvedimento presidenziale di scardinamento, la causa è stata assegnata a questo Giudice con decorrenza dal 16 aprile 2025
Sostituita l'udienza del 23.10.2025 dal deposito di note scritte, la causa viene quindi decisa in parti data con la presente sentenza, resa ai sensi dell'art 281-sexies c.p.c.. Nel merito, la parte opponente ha sollevato un'eccezione di nullità per carenza di titolo contrattuale valido, in difetto della forma scritta ad substantiam.
L'eccezione è fondata e assorbe ogni altra questione, atteso che il vizio formale incide sull'esistenza stessa dell'obbligazione azionata.
Invero, l' , in quanto Azienda sanitaria locale, è pacificamente inclusa nel Parte_1 novero delle Pubbliche Amministrazioni (P.A.), come previsto dal D. Lgs. 165/2001, ed è qualificabile come “organismo di diritto pubblico”, ai sensi dell'art. 2, lett. b), d.lgs. 17 marzo
1995, n. 157 (poi trasfuso nell'art. 3, comma 26, d.lgs. n. 2006, n. 163 – c.d. codice dei contratti pubblici, applicabile alla controversia in esame ratione temporis. Tale è quell'organismo: a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Parte Orbene, dalla qualificazione giuridica dell' come P.A. discende in via diretta l'applicazione dei principi che governano la conclusione dei contratti pubblici, tra cui vi rientra la regola inderogabile per cui i contratti conclusi dalla P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta ad substantiam.
Trattasi di un principio fondamentale dell'agere amministrativo, sancito sin dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, agli artt. 16 e 17, e ribadito dal Codice dei contratti pubblici nelle varie formulazioni susseguitesi nel tempo (v. art. 11, co. 13, D. Lgs. 163/2006; art. 32, co. 14,
D. Lgs. 50/2016 e art. 18, co. 1, D. Lgs. 36/2023).
Occorre, infatti, porre in evidenza il forte nesso sussistente tra tale requisito formalistico e le attività di: copertura degli impegni finanziari assunti;
valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere;
salvaguardia delle risorse degli enti pubblici.
Invero, è attraverso l'imposizione del requisito della forma scritta che si sottopone la stipula dell'accordo pubblico ad un vaglio rafforzato circa il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, ciò nell'interesse sia del cittadino sia della collettività, perché elemento agevolatore dell'espletamento della funzione di controllo sull'impiego delle risorse pubbliche.
In tale prospettiva, la forma scritta assume un ruolo strumentale e decisivo per garantire la piena trasparenza dell'agire amministrativo ed è, in quanto tale, espressione immediata dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 26 gennaio 2007 n. 1752; Cass. Civ., Sez. I, 26 ottobre 2007, n. 22537; Cass. Civ., Sez. III, 1 aprile 2010, n. 8000; Cass. Civ., Sez. I, 20 marzo 2014, n. 6555; Cass. Civ., Sez. II, 23 aprile
2014, n. 9219; Cass. Civ., Sez. I, 17 marzo 2015, n. 5263; Cass. Civ., Sez. I, 15 giugno 2015 n.
12316; Cass. Civ., Sez. III, 11 ottobre 2016, n. 20391; Cass. Civ., Sez. III, ord. 11 marzo 2020,
n. 7019).
Per tali ragioni, il contratto pubblico deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere.
Nel caso di specie, tuttavia, è da escludere che il contratto di fornitura tra e Controparte_1
sia stato stipulato per iscritto. Parte_1
A tale conclusione il Tribunale giunge partendo dalla preliminare considerazione per cui l'accordo quadro intervenuto tra e (centrale di committenza Controparte_1 Controparte_2 regionale), concluso in conseguenza dell'aggiudicazione disposta a favore della prima ( v. doc.
n. 1e 6 fasc parte opposta), ha valore di mero “contratto normativo”, come tale privo di efficacia Parte vincolante per l' beneficiaria delle forniture.
Va precisato, infatti, che l'accordo quadro è un atto che si inserisce nell'ambito di una procedura di selezione del contraente con lo scopo di semplificare, sotto il profilo amministrativo, il processo di aggiudicazione dei contratti fra una o più stazioni appaltanti ed uno o più operatori economici, individuando futuri contraenti, prefissando condizioni e clausole relative agli appalti in un dato arco temporale massimo, con l'indicazione dei prezzi e, se del caso, delle quantità previste nel caso concreto (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5785 del 6 agosto 2021).
In tale ottica, l'accordo quadro è da qualificare, conformemente alla giurisprudenza amministrativa, in termini di pactum de modo contrahendi, ossia di contratto normativo, dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori e la cui efficacia si risolve nel vincolare, alla disciplina fissata al suo interno, la successiva manifestazione di volontà delle parti contraenti nella stipula dei c.d. contratti esecutivi a valle (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, sez. II, sent. n. 816 del 1° ottobre 2021; T.A.R. Lombardia, sez. II, sent. n. 840 del 18 maggio 2020).
Di talché, l'assunzione del dovere di erogare la fornitura richiesta dalla stazione appaltante nella misura della quantità e/o dell'importo massimo indicati nella lex specialis, e del conseguente diritto ad ottenere il pagamento delle forniture effettuate, sorge solo all'esito della stipulazione del contratto esecutivo dell'accordo quadro. In altre parole ancora, l'operatore aggiudicatario può assumere la vesta di controparte Parte contrattuale dell' – con gli effetti obbligatori che ne discendono - solo in relazione ai singoli e specifici contratti esecutivi dell'accordo quadro, il cui numero non era predeterminabile a priori e che erano destinati ad essere stipulati, di volta in volta, a seconda delle esigenze e del fabbisogno che l'ente aggiudicatore intendeva soddisfare durante l'arco temporale di validità dell'accordo quadro.
Sulla scorta di tali considerazioni, va escluso che l'accordo quadro, sebbene stipulato per iscritto, possa costituire un valido titolo contrattuale a fondamento della pretesa avanzata dall'odierna opposta, Controparte_1
In secondo luogo, e in connessione con le prime conclusioni appena elaborate, va rilevata l'assenza di un valido contratto di fornitura tra parte opponente e parte opposta, in esecuzione dell'accordo quadro suddetto.
Invero, gli “ordinativi di forniture” allegati in atti, emessi di volta in volta da Parte_1
e diretti ad ( v. doc. n. 2 fasc. parte opposta), non possono essere
[...] Controparte_1 interpretati come singole fattispecie di stipulazione per iscritto di contratti di fornitura. Ciò perché il requisito della forma scritta è soddisfatto solo in presenza di atto riportante le sottoscrizioni di ambo le parti o nella forma della corrispondenza. Al contrario, nel caso di Parte specie, agli ordinativi delle forniture dell' ( peraltro non sottoscritti o comunque non recanti la firma del legale rappresentante della struttura), da intendere al più quali mere “proposte contrattuali” ex art. 1326 c.c., hanno fatto seguito in via immediata le operazioni di fornitura ad opera di (da cui discendono, poi, le fatture emesse dalla stessa). Controparte_1
Lo schema negoziale seguito dalle parti, quindi, rende gli accordi di fornitura conclusi per facta concludentia ex art. 1327 c.c., in violazione del già richiamato requisito della forma scritta ad substantiam.
Tale schema negoziale, infatti, se da una parte può ritenersi agevolativo dei traffici giuridici, non consente nel caso concreto la piena applicazione del principio di trasparenza dell'agire amministrativo, logico corollario, come già evidenziato, del principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione (art. 97, co.
2. Cost.).
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale conclude che non è possibile ritenere validamente perfezionati i contratti di fornitura tra le parti del presente giudizio, in assenza della necessaria forma scritta, condicio sine qua non della validità della pattuizione. A ciò va aggiunto, peraltro, che, anche qualora si volessero considerare gli ordinativi di fornitura come contratti conclusi per iscritto, essi comunque non rispetterebbero il procedimento di perfezionamento dei singoli contratti di fornitura previsto — a pena di nullità
— dallo stesso accordo quadro, all'art. 4, co. 2 (v. doc. 7). Tale disposizione prevede, infatti, che “per […] emettere validi Ordinativi di Fornitura, le , preventivamente Parte_2 autorizzate da devono adottare l'atto/i di adesione/i, a mezzo del/i quale/i si Controparte_2 individua il numero di prodotti da approvvigionare, si designa il responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione contrattuale, […]. Il suddetto atto di adesione dovrà essere trasmesso dalle Amministrazioni al Fornitore e a Dopo 10 giorni dalla Controparte_2 trasmissione del suddetto atto, si potranno emettere gli ordinativi di fornitura”.
Orbene, agli atti non risulta la prova dell'avvenuta adozione di tali atti di adesione, come invece richiesti dall'accordo quadro a pena di invalidità. Ne consegue che, non risultando rispettato il requisito formale convenzionalmente pattuito all'art. 4 dell'accordo suddetto, trova applicazione l'art. 1352 c.c., che commina la sanzione della nullità per i contratti conclusi in violazione della forma convenzionalmente stabilita dalle parti per la loro validità.
Nemmeno integra, per quanto sopra evidenziato, il requisito di cui si discute la produzione della delibera di aggiudicazione proveniente dall'ufficio gare di ( v. doc. n. 6 CP_2 produzione parte opposta).
Deve ribadirsi a tal proposito che il requisito della forma scritta del contratto concluso con la
Pubblica Amministrazione deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere. Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d'una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'Ente abbia conferito un incarico ad un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti del professionista, ma un atto con efficacia interna all'Ente di natura autorizzatoria e diretta al diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all'esterno. Deve inoltre escludersi che il contratto possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente. Tale difetto di forma scritta richiesta "ad substantiam" può essere rilevato d'ufficio dal giudice chiamato a decidere sulla domanda del professionista volta al pagamento del compenso, anche in grado di appello, salvo che sulla validità del contratto vi sia stata pronuncia del giudice di primo grado, non investita da specifico motivo di gravame” (Cass. 1702/2006).
Infine, va esclusa la rilevanza ai fini della prova del contratto qualsivoglia comportamento attuativo o produzione di documento asseritamente confessorio.
Invero: I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto” (ex pluribus: Cass. n.16562/2018).
Nel caso in esame va, quindi, negato rilievo, al fine della prova del titolo negoziale, alla Parte produzione delle fatture, come del pari va negato rilievo alla note dell' di riferimento alla liquidazione delle fatture , dovendosi rilevare che anche il riconoscimento del debito non potrebbe sanare la nullità del contratto.
In conclusione, alla luce delle osservazioni che precedono, aventi rilievo del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione dedotta, va accolta l'opposizione e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Il regime delle spese del presente giudizio segue la regola della soccombenza. La liquidazione
è operata sulla base parametri introdotti dal DM 55/14, come aggiornati dal D.M. n.147/2022, con applicazione dei compensi medi, per le prime due fasi, e minimi per le restanti, da ritenersi, questi, adeguati avuto riguardo all'effettiva attività processuale espletata e alla ripetitività delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia di cui in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opposta, al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
, che liquida in euro 3387,00, per compensi di avvocato, euro 145,50 per Parte_1 esborsi, cui aggiungere rimborso spese forf. (nella misura del 15% del compenso), I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Napoli, in data 23.10.2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, dott. Riccardo Palliggiano
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 23/10/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 16158/2021
Il Giudice,
preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice, d.ssa Flora Vollero, in data 23 ottobre 2025 pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 16158 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2021 e vertente
TRA
(C.F.-P.IVA , in persona del Direttore generale p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in alla Via Comunale del Principe n.13/A, presso il Servizio Pt_1
Parte affari giuridico – legali e contenzioso della predetta difesa dagli Avv. Gelsomina
D'IO e ND VI, indirizzi pec e Email_1
giusta mandato in atti Email_2
OPPONENTE
E
(C.F.-P.IVA , in persona dell'amministratore unico e Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catania alla Via Gabriele D'Annunzio
n. 41, presso lo studio dell'Avv. Andre Di Mauro, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti Email_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
23.10.2025 le parti concludevano come da atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l' proponeva tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3809/2021 emesso dal Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in data 9 maggio 2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di (opposta), della somma capitale di € 21.396,71, a titolo di corrispettivo per Controparte_1 forniture di dispositivi e materiali chirurgici rese nel periodo intercorrente tra il 20 febbraio
2014 e il 25 febbraio 2019, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 e spese del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione deduceva che parte delle fatture azionate con il ricorso monitorio erano state pagate prima della notifica del pedissequo decreto. Per la restante parte, contestava la pretesa creditoria evidenziando che le fatture impagate non avevano superato il controllo contabile e che non vi era prova del titolo posto a fondamento delle stesse, non integrando la documentazione prodotta valida prova dell'esistenza di un contratto stipulato tra le parti recante forma scritta, nella specie da ritenersi dalla legge richiesta ad substantiam.
Contestata altresì nel quantum la pretesa e la debenza degli interessi di cui al d.lgs n. 231/2002, concludeva chiedendo al Tribunale di Napoli di: rigettare pretesa monitoria avanzata da parte opposta e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 3809/21, emesso dal Tribunale di
Napoli; -Condannare parte opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla refusione delle spese di lite ed al risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà dell'azione monitoria intrapresa, in misura equitativa e comunque nei limiti della sua competenza;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
Costituita in giudizio, resisteva in fatto e diritto all'avversa opposizione di cui Controparte_1 chiedeva il rigetto , con vittoria delle spese di lite
Nel corso del giudizio la pretesa veniva quantitativamente ridotta alla somma di € 16.428,20, Parte in virtù dell'eccezione di pagamento parziale avanzata dall' (per la cifra di € 3.038,71), che la stessa riconosceva come fondata a seguito di verifiche contabili interne. CP_1
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ( anche per il minor importo di € 16.980,20), all'esito del deposito delle memorie ex art 183 comma 6
c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21 marzo
2024, poi differita in prosieguo conclusioni al 24 febbraio 2025 per ragioni organizzative del ruolo. Successivamente, all'udienza del 24 febbraio 2025 è stata disposta la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 23 ottobre 2025. Nelle more di detto rinvio, a seguito di provvedimento presidenziale di scardinamento, la causa è stata assegnata a questo Giudice con decorrenza dal 16 aprile 2025
Sostituita l'udienza del 23.10.2025 dal deposito di note scritte, la causa viene quindi decisa in parti data con la presente sentenza, resa ai sensi dell'art 281-sexies c.p.c.. Nel merito, la parte opponente ha sollevato un'eccezione di nullità per carenza di titolo contrattuale valido, in difetto della forma scritta ad substantiam.
L'eccezione è fondata e assorbe ogni altra questione, atteso che il vizio formale incide sull'esistenza stessa dell'obbligazione azionata.
Invero, l' , in quanto Azienda sanitaria locale, è pacificamente inclusa nel Parte_1 novero delle Pubbliche Amministrazioni (P.A.), come previsto dal D. Lgs. 165/2001, ed è qualificabile come “organismo di diritto pubblico”, ai sensi dell'art. 2, lett. b), d.lgs. 17 marzo
1995, n. 157 (poi trasfuso nell'art. 3, comma 26, d.lgs. n. 2006, n. 163 – c.d. codice dei contratti pubblici, applicabile alla controversia in esame ratione temporis. Tale è quell'organismo: a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Parte Orbene, dalla qualificazione giuridica dell' come P.A. discende in via diretta l'applicazione dei principi che governano la conclusione dei contratti pubblici, tra cui vi rientra la regola inderogabile per cui i contratti conclusi dalla P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta ad substantiam.
Trattasi di un principio fondamentale dell'agere amministrativo, sancito sin dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, agli artt. 16 e 17, e ribadito dal Codice dei contratti pubblici nelle varie formulazioni susseguitesi nel tempo (v. art. 11, co. 13, D. Lgs. 163/2006; art. 32, co. 14,
D. Lgs. 50/2016 e art. 18, co. 1, D. Lgs. 36/2023).
Occorre, infatti, porre in evidenza il forte nesso sussistente tra tale requisito formalistico e le attività di: copertura degli impegni finanziari assunti;
valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere;
salvaguardia delle risorse degli enti pubblici.
Invero, è attraverso l'imposizione del requisito della forma scritta che si sottopone la stipula dell'accordo pubblico ad un vaglio rafforzato circa il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, ciò nell'interesse sia del cittadino sia della collettività, perché elemento agevolatore dell'espletamento della funzione di controllo sull'impiego delle risorse pubbliche.
In tale prospettiva, la forma scritta assume un ruolo strumentale e decisivo per garantire la piena trasparenza dell'agire amministrativo ed è, in quanto tale, espressione immediata dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 26 gennaio 2007 n. 1752; Cass. Civ., Sez. I, 26 ottobre 2007, n. 22537; Cass. Civ., Sez. III, 1 aprile 2010, n. 8000; Cass. Civ., Sez. I, 20 marzo 2014, n. 6555; Cass. Civ., Sez. II, 23 aprile
2014, n. 9219; Cass. Civ., Sez. I, 17 marzo 2015, n. 5263; Cass. Civ., Sez. I, 15 giugno 2015 n.
12316; Cass. Civ., Sez. III, 11 ottobre 2016, n. 20391; Cass. Civ., Sez. III, ord. 11 marzo 2020,
n. 7019).
Per tali ragioni, il contratto pubblico deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere.
Nel caso di specie, tuttavia, è da escludere che il contratto di fornitura tra e Controparte_1
sia stato stipulato per iscritto. Parte_1
A tale conclusione il Tribunale giunge partendo dalla preliminare considerazione per cui l'accordo quadro intervenuto tra e (centrale di committenza Controparte_1 Controparte_2 regionale), concluso in conseguenza dell'aggiudicazione disposta a favore della prima ( v. doc.
n. 1e 6 fasc parte opposta), ha valore di mero “contratto normativo”, come tale privo di efficacia Parte vincolante per l' beneficiaria delle forniture.
Va precisato, infatti, che l'accordo quadro è un atto che si inserisce nell'ambito di una procedura di selezione del contraente con lo scopo di semplificare, sotto il profilo amministrativo, il processo di aggiudicazione dei contratti fra una o più stazioni appaltanti ed uno o più operatori economici, individuando futuri contraenti, prefissando condizioni e clausole relative agli appalti in un dato arco temporale massimo, con l'indicazione dei prezzi e, se del caso, delle quantità previste nel caso concreto (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5785 del 6 agosto 2021).
In tale ottica, l'accordo quadro è da qualificare, conformemente alla giurisprudenza amministrativa, in termini di pactum de modo contrahendi, ossia di contratto normativo, dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori e la cui efficacia si risolve nel vincolare, alla disciplina fissata al suo interno, la successiva manifestazione di volontà delle parti contraenti nella stipula dei c.d. contratti esecutivi a valle (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, sez. II, sent. n. 816 del 1° ottobre 2021; T.A.R. Lombardia, sez. II, sent. n. 840 del 18 maggio 2020).
Di talché, l'assunzione del dovere di erogare la fornitura richiesta dalla stazione appaltante nella misura della quantità e/o dell'importo massimo indicati nella lex specialis, e del conseguente diritto ad ottenere il pagamento delle forniture effettuate, sorge solo all'esito della stipulazione del contratto esecutivo dell'accordo quadro. In altre parole ancora, l'operatore aggiudicatario può assumere la vesta di controparte Parte contrattuale dell' – con gli effetti obbligatori che ne discendono - solo in relazione ai singoli e specifici contratti esecutivi dell'accordo quadro, il cui numero non era predeterminabile a priori e che erano destinati ad essere stipulati, di volta in volta, a seconda delle esigenze e del fabbisogno che l'ente aggiudicatore intendeva soddisfare durante l'arco temporale di validità dell'accordo quadro.
Sulla scorta di tali considerazioni, va escluso che l'accordo quadro, sebbene stipulato per iscritto, possa costituire un valido titolo contrattuale a fondamento della pretesa avanzata dall'odierna opposta, Controparte_1
In secondo luogo, e in connessione con le prime conclusioni appena elaborate, va rilevata l'assenza di un valido contratto di fornitura tra parte opponente e parte opposta, in esecuzione dell'accordo quadro suddetto.
Invero, gli “ordinativi di forniture” allegati in atti, emessi di volta in volta da Parte_1
e diretti ad ( v. doc. n. 2 fasc. parte opposta), non possono essere
[...] Controparte_1 interpretati come singole fattispecie di stipulazione per iscritto di contratti di fornitura. Ciò perché il requisito della forma scritta è soddisfatto solo in presenza di atto riportante le sottoscrizioni di ambo le parti o nella forma della corrispondenza. Al contrario, nel caso di Parte specie, agli ordinativi delle forniture dell' ( peraltro non sottoscritti o comunque non recanti la firma del legale rappresentante della struttura), da intendere al più quali mere “proposte contrattuali” ex art. 1326 c.c., hanno fatto seguito in via immediata le operazioni di fornitura ad opera di (da cui discendono, poi, le fatture emesse dalla stessa). Controparte_1
Lo schema negoziale seguito dalle parti, quindi, rende gli accordi di fornitura conclusi per facta concludentia ex art. 1327 c.c., in violazione del già richiamato requisito della forma scritta ad substantiam.
Tale schema negoziale, infatti, se da una parte può ritenersi agevolativo dei traffici giuridici, non consente nel caso concreto la piena applicazione del principio di trasparenza dell'agire amministrativo, logico corollario, come già evidenziato, del principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione (art. 97, co.
2. Cost.).
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale conclude che non è possibile ritenere validamente perfezionati i contratti di fornitura tra le parti del presente giudizio, in assenza della necessaria forma scritta, condicio sine qua non della validità della pattuizione. A ciò va aggiunto, peraltro, che, anche qualora si volessero considerare gli ordinativi di fornitura come contratti conclusi per iscritto, essi comunque non rispetterebbero il procedimento di perfezionamento dei singoli contratti di fornitura previsto — a pena di nullità
— dallo stesso accordo quadro, all'art. 4, co. 2 (v. doc. 7). Tale disposizione prevede, infatti, che “per […] emettere validi Ordinativi di Fornitura, le , preventivamente Parte_2 autorizzate da devono adottare l'atto/i di adesione/i, a mezzo del/i quale/i si Controparte_2 individua il numero di prodotti da approvvigionare, si designa il responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione contrattuale, […]. Il suddetto atto di adesione dovrà essere trasmesso dalle Amministrazioni al Fornitore e a Dopo 10 giorni dalla Controparte_2 trasmissione del suddetto atto, si potranno emettere gli ordinativi di fornitura”.
Orbene, agli atti non risulta la prova dell'avvenuta adozione di tali atti di adesione, come invece richiesti dall'accordo quadro a pena di invalidità. Ne consegue che, non risultando rispettato il requisito formale convenzionalmente pattuito all'art. 4 dell'accordo suddetto, trova applicazione l'art. 1352 c.c., che commina la sanzione della nullità per i contratti conclusi in violazione della forma convenzionalmente stabilita dalle parti per la loro validità.
Nemmeno integra, per quanto sopra evidenziato, il requisito di cui si discute la produzione della delibera di aggiudicazione proveniente dall'ufficio gare di ( v. doc. n. 6 CP_2 produzione parte opposta).
Deve ribadirsi a tal proposito che il requisito della forma scritta del contratto concluso con la
Pubblica Amministrazione deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere. Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d'una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'Ente abbia conferito un incarico ad un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti del professionista, ma un atto con efficacia interna all'Ente di natura autorizzatoria e diretta al diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all'esterno. Deve inoltre escludersi che il contratto possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente. Tale difetto di forma scritta richiesta "ad substantiam" può essere rilevato d'ufficio dal giudice chiamato a decidere sulla domanda del professionista volta al pagamento del compenso, anche in grado di appello, salvo che sulla validità del contratto vi sia stata pronuncia del giudice di primo grado, non investita da specifico motivo di gravame” (Cass. 1702/2006).
Infine, va esclusa la rilevanza ai fini della prova del contratto qualsivoglia comportamento attuativo o produzione di documento asseritamente confessorio.
Invero: I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto” (ex pluribus: Cass. n.16562/2018).
Nel caso in esame va, quindi, negato rilievo, al fine della prova del titolo negoziale, alla Parte produzione delle fatture, come del pari va negato rilievo alla note dell' di riferimento alla liquidazione delle fatture , dovendosi rilevare che anche il riconoscimento del debito non potrebbe sanare la nullità del contratto.
In conclusione, alla luce delle osservazioni che precedono, aventi rilievo del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione dedotta, va accolta l'opposizione e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Il regime delle spese del presente giudizio segue la regola della soccombenza. La liquidazione
è operata sulla base parametri introdotti dal DM 55/14, come aggiornati dal D.M. n.147/2022, con applicazione dei compensi medi, per le prime due fasi, e minimi per le restanti, da ritenersi, questi, adeguati avuto riguardo all'effettiva attività processuale espletata e alla ripetitività delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia di cui in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opposta, al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
, che liquida in euro 3387,00, per compensi di avvocato, euro 145,50 per Parte_1 esborsi, cui aggiungere rimborso spese forf. (nella misura del 15% del compenso), I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in Napoli, in data 23.10.2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, dott. Riccardo Palliggiano