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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/04/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7144/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE I CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7144 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da
(c.f. , in persona dei procuratori speciali Parte_1 P.IVA_1
e con domicilio digitale indicato in atti, difesa e rappresentata, per Parte_2 Parte_3
procura alle liti depositata in atti, dall'avv. Paolo Bonalume, attrice contro
(c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in nello studio dell'avv. Raffaella Cuccu, che lo difende e CP_1
rappresenta per procura alle liti depositata in atti, convenuto
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con citazione regolarmente notificata, la – che con contratti del Parte_4
03.04.2020 e del 20.12.2019 aveva acquistato pro soluto, rispettivamente, dalle società Municipia
S.p.A. e Olivetti S.p.A. crediti che queste ultime vantavano nei confronti del Controparte_1
sulla base di contratti conclusi in date imprecisate, anche a titolo di interessi moratori maturati su corrispettivi di forniture di servizi di vario genere – ha convenuto in giudizio, in qualità di debitore ceduto, il di cui ha chiesto la condanna al pagamento di euro 8.424,81 a titolo Controparte_1
di sorte capitale, oltre rimborso forfettario e interessi (di mora e anatocistici) ex D. Lgs. n. 231/2002
e s.m.i..
2. Costituitosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto della domanda eccependo Controparte_1
l'inefficacia dei contratti di cessione e, comunque, il parziale adempimento del debito
3. Su richiesta delle parti, che, addivenute nelle more della lite a un accordo, hanno chiesto che fosse dichiarata con sentenza la cessazione della materia del contendere, la causa, trattata nella sua fase conclusiva con le modalità previste dall'art. 127 ter cod. proc. civ., è stata trattenuta in 1 decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., alla cui assegnazione è intervenuta espressa rinunzia, come da ordinanza del 14.08.2024.
§§§
4. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Infatti, per giurisprudenza pacifica, la cessazione della materia del contendere presuppone, per un verso, che nel corso del processo siano sopravvenute circostanze tali da escludere la persistenza di ragioni di conflitto fra le parti – e, dunque, l'interesse dei litiganti a ottenere una pronuncia giudiziale sul merito della pretesa sostanziale dedotta in causa – e, per l'altro, che siano state formulate conclusioni conformi.
Entrambe le condizioni, la cui ricorrenza può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, sussistono nel caso in esame, dal momento che, avendo le parti definito stragiudizialmente la vertenza addivenendo a una transazione, non persistono le condizioni per pronunciare sentenza di accoglimento o di rigetto della domanda proposta da parte attrice.
Per tali motivi, e conformemente a quanto richiesto dalle parti (che hanno esposto di avere regolato stragiudizialmente anche i crediti per spese processuali), devono altresì essere compensate in misura integrale fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dispone, fra le parti, la compensazione integrale delle spese di lite.
Cagliari, 28.04.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE I CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7144 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da
(c.f. , in persona dei procuratori speciali Parte_1 P.IVA_1
e con domicilio digitale indicato in atti, difesa e rappresentata, per Parte_2 Parte_3
procura alle liti depositata in atti, dall'avv. Paolo Bonalume, attrice contro
(c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in nello studio dell'avv. Raffaella Cuccu, che lo difende e CP_1
rappresenta per procura alle liti depositata in atti, convenuto
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con citazione regolarmente notificata, la – che con contratti del Parte_4
03.04.2020 e del 20.12.2019 aveva acquistato pro soluto, rispettivamente, dalle società Municipia
S.p.A. e Olivetti S.p.A. crediti che queste ultime vantavano nei confronti del Controparte_1
sulla base di contratti conclusi in date imprecisate, anche a titolo di interessi moratori maturati su corrispettivi di forniture di servizi di vario genere – ha convenuto in giudizio, in qualità di debitore ceduto, il di cui ha chiesto la condanna al pagamento di euro 8.424,81 a titolo Controparte_1
di sorte capitale, oltre rimborso forfettario e interessi (di mora e anatocistici) ex D. Lgs. n. 231/2002
e s.m.i..
2. Costituitosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto della domanda eccependo Controparte_1
l'inefficacia dei contratti di cessione e, comunque, il parziale adempimento del debito
3. Su richiesta delle parti, che, addivenute nelle more della lite a un accordo, hanno chiesto che fosse dichiarata con sentenza la cessazione della materia del contendere, la causa, trattata nella sua fase conclusiva con le modalità previste dall'art. 127 ter cod. proc. civ., è stata trattenuta in 1 decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., alla cui assegnazione è intervenuta espressa rinunzia, come da ordinanza del 14.08.2024.
§§§
4. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Infatti, per giurisprudenza pacifica, la cessazione della materia del contendere presuppone, per un verso, che nel corso del processo siano sopravvenute circostanze tali da escludere la persistenza di ragioni di conflitto fra le parti – e, dunque, l'interesse dei litiganti a ottenere una pronuncia giudiziale sul merito della pretesa sostanziale dedotta in causa – e, per l'altro, che siano state formulate conclusioni conformi.
Entrambe le condizioni, la cui ricorrenza può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, sussistono nel caso in esame, dal momento che, avendo le parti definito stragiudizialmente la vertenza addivenendo a una transazione, non persistono le condizioni per pronunciare sentenza di accoglimento o di rigetto della domanda proposta da parte attrice.
Per tali motivi, e conformemente a quanto richiesto dalle parti (che hanno esposto di avere regolato stragiudizialmente anche i crediti per spese processuali), devono altresì essere compensate in misura integrale fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dispone, fra le parti, la compensazione integrale delle spese di lite.
Cagliari, 28.04.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
2