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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 4225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4225 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi presidente Alessandra Trementozzi consigliera Beatrice Marrani consigliera relatrice
All'udienza del 11/12/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 101 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
TRA
difeso da LEGALELIA STA s.r.l. Parte_1
appellante E difeso dall'Avv. SIMONA MIGLIO CP_1 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1144/2024, pubblicata il 16/07/2024 e non notificata. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato davanti al Tribunale di Roma conveniva in Parte_1 giudizio e rappresentava: di essere titolare di pensione di reversibilità categoria FS CP_1
n. 1323706, dall'aprile 2008; di aver sempre dichiarato all'Erario i propri redditi;
che con nota del 2 marzo 2021 l' le ha comunicato il ricalcolo della prestazione in CP_1 godimento, sulla base dei redditi dichiarati e la sussistenza di un indebito per euro 2.088,79 per il periodo da gennaio 2018.
1 La ricorrente affermava la irripetibilità delle somme per decadenza della ripetizione ai sensi dell'art. 13 legge 412/1991 e l'insussistenza dell'indebito. Si costituiva in giudizio l' contestando quanto dedotto da parte ricorrente e CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale, con la sentenza qui gravata, rigettava la domanda osservando che la parte aveva depositato le dichiarazioni fiscali per gli anni 2018 e 2019, ma nulla aveva dedotto sulla provenienza dei redditi dichiarati nei quadri C1 n. 3: tale circostanza non permetteva di accertare quali fossero stati i redditi di lavoro dipendente o assimilati diversi dalla pensione di reversibilità e non permetteva la verifica della corretta applicazione del principio contenuto nell'art. 1 comma 41 legge 335/1995. Appella in data 16.01.2025 chiedendo la riforma della sentenza Parte_1 premettendo di aver chiesto con note autorizzate di applicare il principio “iura novit curia” e, in ogni caso, rappresentando che il debito doveva essere restituito non a lordo di imposta, ma “al netto”, dato il principio di ripetibilità delle somme effettivamente trasferite sine causa. L'unico motivo d'appello riguarda quindi la parte di sentenza in cui il giudice liquida l'importo al lordo e non al netto motivando, erroneamente secondo la ricostruzione dell'appellante, sulla tardività (in quanto presente solo nelle sole note autorizzate) della relativa richiesta da parte della Pt_1
La sentenza impugnata avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile la richiesta di applicare la regola dell'accertamento dell'obbligazione pecuniaria restitutoria nei limiti dell'effettivamente percepito, omettendo di rilevare che non sono stati allegati fatti nuovi perché la domanda iniziale riguardava un accertamento negativo dell'intero debito, conseguentemente non sussisteva alcun ampliamento della dimensione oggettiva del giudizio. La richiesta del pagamento al netto non è una nuova domanda ma una richiesta di applicazione della corretta regola di diritto in virtù del principio richiamato nelle premesse dell'appello. Conclude per la dichiarazione di irripetibilità dell'intero debito.
L'appello è fondato nei limiti che seguono. È pacificamente devoluta al grado la sola questione della erroneità della sentenza nella parte in cui la stessa ha ritenuto inammissibile per tardività, in quanto proposta solo nelle note di trattazione scritta del 6 Marzo 2023, la domanda, subordinata, di limitazione della ripetibilità dell'indebito a quanto effettivamente percepito dalla e quindi la Pt_1 rideterminazione delle somme dovute in restituzione al netto e non al lordo, in applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità e fatti propri dal legislatore con l'introduzione dell'art. 150 del cd. Decreto Rilancio. Le restanti statuizioni della pronuncia di primo grado devono quindi intendersi passate in giudicato per cui è definitivamente acclarata la sussistenza dell'indebito contestato dall' con la CP_1 nota del 24/01/2021. In ordine alla questione di rito attinente alla tardività della deduzione di parte appellante, si rileva che solo con le note autorizzate dell'8.3.2023 la parte ricorrente allega
2 che “questa difesa rileva che il debito non sia corretto perché richiesto a lordo di imposta, ossia anche per la somma della sostituzione di imposta mai percetta dalla ricorrente”. Ebbene, la valutazione di tardività espressa dal Giudice di prime cure non è condivisibile. Nella domanda di accertamento dell'insussistenza integrale del debito chiesto dall' in restituzione deve infatti ritenersi ricompresa quella concernente la CP_1 limitazione della somma da restituire a quanto effettivamente percepito, posto che le due domande differiscono solo in relazione alla maggiore o minore estensione del quantum dovuto. Nel merito della questione devoluta, come anche recentemente ribadito dalla S.C. (si veda Cass ord 2691/2024) “occorre premettere che numerosi precedenti di questa Corte (Cass. n. 19735 del 2018; n. 2135 del 2018; 12933 del 2018; 31503 del 2018; n. 440 del
2019; n. 13530 del 2019; n. 5890 del 2020; n. 10533 del 2020; Sez. VI n. 8614 del 2019; n. 17271 del 2020; n. 18996 del 2020; n. 21622 del 2020) hanno affermato che, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore ha diritto di ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto ex tunc dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del D.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo. Ritiene il Collegio che non vi sono ostacoli per l'applicazione del principio sopra esposto alla materia previdenziale. Ha infatti rilevato la S.C. (si veda Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26654 del 15/09/2023): “l'azione di regresso dell nei confronti del CP_2 datore di lavoro incontra il limite dell'ammontare del risarcimento dei danni patrimoniali che sarebbero dovuti dal responsabile al lavoratore infortunato, commisurandosi tali danni al reddito netto, cioè all'ammontare in denaro che sarebbe stato effettivamente percepito dal lavoratore medesimo. L'applicazione all' del medesimo principio non crea CP_1 problemi peculiari, ed anzi realizza un equo contemporaneamente tra le opposte esigenze, perché il lavoratore restituisce solo ciò che effettivamente ha avuto e il creditore può sempre richiedere al fisco la restituzione di quanto ha pagato”. Ciò posto, applicati tali principi al caso di specie, nel provvedimento del CP_1
24.1.2021 si legge: “Pertanto, da gennaio 2019 a febbraio 2021 sulla pensione numero 01323706 categoria SFS l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto CP_1 per un importo lordo complessivo di euro 2.088,79”
La nota chiarisce che tale importo è da intendersi al lordo di imposta, per cui è stato necessario sollecitare le parti al fine di conoscere l'effettivo importo percepito dalla odierna appellata.
3 Con le note depositate il 21.11.2025 l' ha depositato il provvedimento del CP_1
21/09/2021, regolarmente notificato, dal quale si evince l'importo netto percepito dalla ammonta a complessivi € 1.608,77. Ha altresì provato che tale somma è stata Pt_1 integralmente restituita dalla (si veda estratto di cui all'all. 3 delle suddette Pt_1 CP_1 note). La circostanza dell'avvenuta restituzione della somma netta dell'indebito di cui si discute è confermata dalla appellante, che chiede nelle note da ultimo depositate, dichiararsi la cessazione della materia del contendere. In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata deve essere accertato che è dovuta la restituzione all' della sola somma di € 1.608,77, già CP_1 corrisposta.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che devono essere regolamentate sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale, e vanno poste a carico dell' CP_1 liquidate sulla base della differenza tra importo lordo e netto dovuto dalla appellante.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza, ferma nel resto, dichiara limita la restituzione dell'indebito all' alla somma CP_1 di € 1.608,77, già corrisposta;
condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario di parte CP_1 appellante delle spese del doppio grado che si liquidano in complessivi € 258,00 per il primo grado ed € 337,00 per il presente grado di appello, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge.
Roma, 11/12/2025
La Consigliera est. Il Presidente Beatrice Marrani Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi
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La Corte composta dai signori magistrati: Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi presidente Alessandra Trementozzi consigliera Beatrice Marrani consigliera relatrice
All'udienza del 11/12/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 101 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
TRA
difeso da LEGALELIA STA s.r.l. Parte_1
appellante E difeso dall'Avv. SIMONA MIGLIO CP_1 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1144/2024, pubblicata il 16/07/2024 e non notificata. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato davanti al Tribunale di Roma conveniva in Parte_1 giudizio e rappresentava: di essere titolare di pensione di reversibilità categoria FS CP_1
n. 1323706, dall'aprile 2008; di aver sempre dichiarato all'Erario i propri redditi;
che con nota del 2 marzo 2021 l' le ha comunicato il ricalcolo della prestazione in CP_1 godimento, sulla base dei redditi dichiarati e la sussistenza di un indebito per euro 2.088,79 per il periodo da gennaio 2018.
1 La ricorrente affermava la irripetibilità delle somme per decadenza della ripetizione ai sensi dell'art. 13 legge 412/1991 e l'insussistenza dell'indebito. Si costituiva in giudizio l' contestando quanto dedotto da parte ricorrente e CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale, con la sentenza qui gravata, rigettava la domanda osservando che la parte aveva depositato le dichiarazioni fiscali per gli anni 2018 e 2019, ma nulla aveva dedotto sulla provenienza dei redditi dichiarati nei quadri C1 n. 3: tale circostanza non permetteva di accertare quali fossero stati i redditi di lavoro dipendente o assimilati diversi dalla pensione di reversibilità e non permetteva la verifica della corretta applicazione del principio contenuto nell'art. 1 comma 41 legge 335/1995. Appella in data 16.01.2025 chiedendo la riforma della sentenza Parte_1 premettendo di aver chiesto con note autorizzate di applicare il principio “iura novit curia” e, in ogni caso, rappresentando che il debito doveva essere restituito non a lordo di imposta, ma “al netto”, dato il principio di ripetibilità delle somme effettivamente trasferite sine causa. L'unico motivo d'appello riguarda quindi la parte di sentenza in cui il giudice liquida l'importo al lordo e non al netto motivando, erroneamente secondo la ricostruzione dell'appellante, sulla tardività (in quanto presente solo nelle sole note autorizzate) della relativa richiesta da parte della Pt_1
La sentenza impugnata avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile la richiesta di applicare la regola dell'accertamento dell'obbligazione pecuniaria restitutoria nei limiti dell'effettivamente percepito, omettendo di rilevare che non sono stati allegati fatti nuovi perché la domanda iniziale riguardava un accertamento negativo dell'intero debito, conseguentemente non sussisteva alcun ampliamento della dimensione oggettiva del giudizio. La richiesta del pagamento al netto non è una nuova domanda ma una richiesta di applicazione della corretta regola di diritto in virtù del principio richiamato nelle premesse dell'appello. Conclude per la dichiarazione di irripetibilità dell'intero debito.
L'appello è fondato nei limiti che seguono. È pacificamente devoluta al grado la sola questione della erroneità della sentenza nella parte in cui la stessa ha ritenuto inammissibile per tardività, in quanto proposta solo nelle note di trattazione scritta del 6 Marzo 2023, la domanda, subordinata, di limitazione della ripetibilità dell'indebito a quanto effettivamente percepito dalla e quindi la Pt_1 rideterminazione delle somme dovute in restituzione al netto e non al lordo, in applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità e fatti propri dal legislatore con l'introduzione dell'art. 150 del cd. Decreto Rilancio. Le restanti statuizioni della pronuncia di primo grado devono quindi intendersi passate in giudicato per cui è definitivamente acclarata la sussistenza dell'indebito contestato dall' con la CP_1 nota del 24/01/2021. In ordine alla questione di rito attinente alla tardività della deduzione di parte appellante, si rileva che solo con le note autorizzate dell'8.3.2023 la parte ricorrente allega
2 che “questa difesa rileva che il debito non sia corretto perché richiesto a lordo di imposta, ossia anche per la somma della sostituzione di imposta mai percetta dalla ricorrente”. Ebbene, la valutazione di tardività espressa dal Giudice di prime cure non è condivisibile. Nella domanda di accertamento dell'insussistenza integrale del debito chiesto dall' in restituzione deve infatti ritenersi ricompresa quella concernente la CP_1 limitazione della somma da restituire a quanto effettivamente percepito, posto che le due domande differiscono solo in relazione alla maggiore o minore estensione del quantum dovuto. Nel merito della questione devoluta, come anche recentemente ribadito dalla S.C. (si veda Cass ord 2691/2024) “occorre premettere che numerosi precedenti di questa Corte (Cass. n. 19735 del 2018; n. 2135 del 2018; 12933 del 2018; 31503 del 2018; n. 440 del
2019; n. 13530 del 2019; n. 5890 del 2020; n. 10533 del 2020; Sez. VI n. 8614 del 2019; n. 17271 del 2020; n. 18996 del 2020; n. 21622 del 2020) hanno affermato che, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore ha diritto di ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto ex tunc dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del D.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo. Ritiene il Collegio che non vi sono ostacoli per l'applicazione del principio sopra esposto alla materia previdenziale. Ha infatti rilevato la S.C. (si veda Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26654 del 15/09/2023): “l'azione di regresso dell nei confronti del CP_2 datore di lavoro incontra il limite dell'ammontare del risarcimento dei danni patrimoniali che sarebbero dovuti dal responsabile al lavoratore infortunato, commisurandosi tali danni al reddito netto, cioè all'ammontare in denaro che sarebbe stato effettivamente percepito dal lavoratore medesimo. L'applicazione all' del medesimo principio non crea CP_1 problemi peculiari, ed anzi realizza un equo contemporaneamente tra le opposte esigenze, perché il lavoratore restituisce solo ciò che effettivamente ha avuto e il creditore può sempre richiedere al fisco la restituzione di quanto ha pagato”. Ciò posto, applicati tali principi al caso di specie, nel provvedimento del CP_1
24.1.2021 si legge: “Pertanto, da gennaio 2019 a febbraio 2021 sulla pensione numero 01323706 categoria SFS l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto CP_1 per un importo lordo complessivo di euro 2.088,79”
La nota chiarisce che tale importo è da intendersi al lordo di imposta, per cui è stato necessario sollecitare le parti al fine di conoscere l'effettivo importo percepito dalla odierna appellata.
3 Con le note depositate il 21.11.2025 l' ha depositato il provvedimento del CP_1
21/09/2021, regolarmente notificato, dal quale si evince l'importo netto percepito dalla ammonta a complessivi € 1.608,77. Ha altresì provato che tale somma è stata Pt_1 integralmente restituita dalla (si veda estratto di cui all'all. 3 delle suddette Pt_1 CP_1 note). La circostanza dell'avvenuta restituzione della somma netta dell'indebito di cui si discute è confermata dalla appellante, che chiede nelle note da ultimo depositate, dichiararsi la cessazione della materia del contendere. In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata deve essere accertato che è dovuta la restituzione all' della sola somma di € 1.608,77, già CP_1 corrisposta.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che devono essere regolamentate sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale, e vanno poste a carico dell' CP_1 liquidate sulla base della differenza tra importo lordo e netto dovuto dalla appellante.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza, ferma nel resto, dichiara limita la restituzione dell'indebito all' alla somma CP_1 di € 1.608,77, già corrisposta;
condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario di parte CP_1 appellante delle spese del doppio grado che si liquidano in complessivi € 258,00 per il primo grado ed € 337,00 per il presente grado di appello, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge.
Roma, 11/12/2025
La Consigliera est. Il Presidente Beatrice Marrani Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi
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