Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/06/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6399/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6399/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1
(CUBA) il 09.10.1987 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Antonio Domenico Marelli e dell'Avv. Antonia Valentina Palmisano che la rappresentano e difendono come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Cinisello Balsamo in Via Aurora n. 3, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Paula
Barbara Pirovano e dell'Avv. Pietro Russo che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI
“Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza:
- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente.
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- Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli 1 week end ogni 15 giorni dal sabato mattina alle ore 10:00 sin alla domenica sera alle ore 21:30, tutte le sere per l'ora di cena dalle ore 19.30 alle ore 21.30 per 15 giorni al mese. Il padre potrà altresì trascorrere con i figli un periodo pari a giorni 15, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, previa accordo con la madre;
periodo da concordare entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
- I figli trascorreranno, in via alternata tra i genitori, il periodo di festività natalizie dal 23.12 al 30.12 dal 31.12. al 06.01, indicando sin da ora che per l'anno 2024, il primo periodo competerà al padre, Il periodo relativo alle festività di Pasqua saranno trascorse dai figli con il papà o con la mamma ad anni alterni, stabilendo sin d'ora che per l'anno 2025, la Pasqua sarà trascorsa dai figli con la madre.
- I ricorrenti stabiliscono che la casa coniugale, con quanto la arreda ad esclusione dei beni personali, sarà assegnata alla SI.ra , la quale si impegno a volturare a proprio nome il Parte_1 contratto di locazione in essere, entro e non oltre 1 mese dalla pronuncia di omologa della presente separazione.
- Disporre che il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli, la somma pari ad Euro 500,00= mensili (euro 250,00 per ogni figlio), somma da versarsi entro il 10 di ogni mese. Tale somma sarà annualmente aggiornata secondo gli indici Istat senza necessità di apposita domanda.
- Disporre che le parti si faranno carico al 50% delle spese straordinarie così come indicate dal Protocollo del Tribunale di Monza.
- Disporre che l'assegno unico sarà percepito al 50% dalle parti.
- Disporre che il SI. manterrà l'uso esclusivo della autovettura Fiat Tipo Tg. FP780MN, CP_1 facendosi esclusivo carico delle relative spese di assicurazione, manutenzione, bollo ecc..
-Disporre che in caso di vendita di detta autovettura, la SI.ra si impegna a Parte_1 prestare sin d'ora il proprio consenso e a compiere gli atti necessari alla vendita, senza pretendere alcuna somma relativa alla vendita dell'auto stessa.
- Disporre i medesimi obblighi in carico alla SI.ra per la vettura Daewoo Matiz tg Parte_1
BV548BV che resterà in uso esclusivo della stessa.
- Disporre che i ricorrenti prestano i rispettivi consensi al rilascio dei passaporti per sé e per i figli minori.
I SInori e dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda Pt_1 CP_1 sentenza”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 1105/24 emessa dal Tribunale di Monza, pubblicata in data 9.12.2024 e passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata.
pagina 2 di 3 Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e n Camaguey (CUBA) il 20.5.2009 (trascritto al
[...] Parte_2
n. 111 Parte II Serie C del registro atti di matrimonio del Comune di Cinisello Balsamo anno 2009) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898;
III. dichiara compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di ConSIlio del 19 giugno 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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