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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 17/02/2026, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2493/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
EGIDI GIORGIO, Giudice
PERINELLI ANTONIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7948/2023 depositato il 09/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 - 50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Roma - Via De' Burro' 147 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 09720239033511868000 IRES-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 09720239033511868000 IRES-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 09720239033511868000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 09720239033511868000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 09720239033511868000 IMU 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 09720239033511868000 REGISTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 09720239033511868000 REGISTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 09720239033511868000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 09720239033511868000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 09720239033511868000 I.C.I. 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 09720239033511868000 C.O.S.A.P. 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica la ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte di agenzia delle entrate-riscossione in data 13 aprile 2023, dell'intimazione di pagamento in oggetto di complessivi Euro 117.390,88 , in virtu' di n. 15 cartelle prodromiche per tributi vari così come indicati in ricorso e dettagliatamente riportato nell'atto impugnato.
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per difetto di notifica nonché violazione di legge, non essendo regolari le notifiche via pec effettuate nei suoi confronti, come da normativa e giurisprudenza indicata , inoltre per difetto di motivazione, violazione del diritto di difesa e comunque per prescrizione e/o decadenza , per cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
ADER, Camera di Commercio, Comune di Roma Capitale e l'ufficio provvedevano a costituirsi, chiedendo l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 22 gennaio 2026 la Corte emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto in parte .
Si osserva, infatti, che i resistenti hanno provveduto a dimostrare la fondatezza della pretesa erariale e in particolare la regolare notifica delle 15 cartelle sottese nonché della intimazione di pagamento impugnata, avendo provveduto ad inviare anche via pec le relative notifiche, ritenute ammissibili anche dalla recentissima giurisprudenza di legittimita'(ex multis, Cass., 1702/23), avendo la normativa fatto specifico riferimento ai soli destinatari circa gli indirizzi risultanti in pubblici registri, a differenza di quanto indicato in ricorso.
Nella fattispecie trattasi di intimazione di pagamento da parte dell'agente della riscossione, non avendo la ricorrente provveduto al pagamento delle somme iscritte a ruolo così come derivanti dagli atti prodromici
, come da documentazione allegata.
Il ricorso concerne atti direttamente imputabili all'agente della riscossione , così come da questi eccepito nelle memorie difensive;
parimenti parte resistente nel rispetto della normativa prevista dall'art.7 dello
Statuto del contribuente ha indicato le causali dell'importo richiesto, con una motivazione che contiene elementi idonei a consentire al ricorrente di difendersi convenientemente, in aderenza all'obbligo motivazionale sancito dalla normativa e ribadito dalla giurisprudenza di legittimita' (ex multis,
Cass.,9.02.2010, sent. n.2439) e con indicazione del responsabile del procedimento quanto all'eccepito difetto di sottoscrizione.
La giurisprudenza di legittimita' ha ribadito che le cartelle ed il ruolo possono essere impugnate nel merito purchè non siano state precedute da atti regolarmente notificati(Cass., SU, 19704/15).
Vanno pertanto respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo l'ufficio provveduto a indicare ogni elemento utile a far comprendere le ragioni alla base del proprio operato, allegando copia dei tre accertamenti alla base regolarmente notificate(vd. documentazione in atti), fermo restando che eventuali contestazioni relative al merito degli atti prodromici andavano sollevate tempestivamente e non con l'intimazione in oggetto, essendo statuita l'inammissibiita' di censure nel merito ex artt.19 e 21 D.Lgs.
546/92, come osservato dall'ufficio nelle memorie difensive.
In tal senso la giurisprudenza di legittimita' recente è costante(ex multis, Cass., 16641/21; 3005/20).
In ogni caso non v'è tardivita' della notifica dell'intimazione relativamente alle cartelle impugnate in quanto sussiste la notifica interruttiva della prescrizione(vd.allegati), come da giurisprudenza di legittimita' in materia.
Quanto poi ad interessi e sanzioni applicate l'ufficio ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa , fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass. 22997/10).
Trattasi inoltre di atti quali cartelle regolarmente notificate e non impugnate per le quali, dunque, si applica il termine di prescrizione decennale, come ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimita'( ex multis,
Cass., 24322/14).
Va, peraltro, rilevato che l'opponente in sede di impugnazione non ha proposto questioni di merito limitandosi ad eccepire vizi formali e la non debenza degli importi richiesti .
In conclusione si osserva che l'agente della riscossione ha idoneamente motivato confutando le argomentazioni di parte ricorrente e dimostrando la legittimita' sostanziale e formale dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici che, dunque, risultano legittimi.
Va, tuttavia, scorporata la somma totale di Euro 40.000,00 dall'importo totale dovuto in quanto sono state versate imposte per tale importo complessivo, come da documentazione allegata inerenti precedenti istanze di rateizzazione e rottamazione onorate in parte. Sussistono giustificati motivi, dato il parziale accolgimento del ricorso, per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti dello scorporo della somma di Euro 44.000,00.Fermo il resto.
Spese compensate.
Roma, 22.01.2026
Il Presidente relatore
R.ER
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
EGIDI GIORGIO, Giudice
PERINELLI ANTONIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7948/2023 depositato il 09/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 - 50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Roma - Via De' Burro' 147 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 09720239033511868000 IRES-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 09720239033511868000 IRES-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 09720239033511868000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 09720239033511868000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 09720239033511868000 IMU 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 09720239033511868000 REGISTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 09720239033511868000 REGISTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 09720239033511868000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 09720239033511868000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 09720239033511868000 I.C.I. 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 09720239033511868000 C.O.S.A.P. 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica la ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte di agenzia delle entrate-riscossione in data 13 aprile 2023, dell'intimazione di pagamento in oggetto di complessivi Euro 117.390,88 , in virtu' di n. 15 cartelle prodromiche per tributi vari così come indicati in ricorso e dettagliatamente riportato nell'atto impugnato.
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per difetto di notifica nonché violazione di legge, non essendo regolari le notifiche via pec effettuate nei suoi confronti, come da normativa e giurisprudenza indicata , inoltre per difetto di motivazione, violazione del diritto di difesa e comunque per prescrizione e/o decadenza , per cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
ADER, Camera di Commercio, Comune di Roma Capitale e l'ufficio provvedevano a costituirsi, chiedendo l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 22 gennaio 2026 la Corte emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto in parte .
Si osserva, infatti, che i resistenti hanno provveduto a dimostrare la fondatezza della pretesa erariale e in particolare la regolare notifica delle 15 cartelle sottese nonché della intimazione di pagamento impugnata, avendo provveduto ad inviare anche via pec le relative notifiche, ritenute ammissibili anche dalla recentissima giurisprudenza di legittimita'(ex multis, Cass., 1702/23), avendo la normativa fatto specifico riferimento ai soli destinatari circa gli indirizzi risultanti in pubblici registri, a differenza di quanto indicato in ricorso.
Nella fattispecie trattasi di intimazione di pagamento da parte dell'agente della riscossione, non avendo la ricorrente provveduto al pagamento delle somme iscritte a ruolo così come derivanti dagli atti prodromici
, come da documentazione allegata.
Il ricorso concerne atti direttamente imputabili all'agente della riscossione , così come da questi eccepito nelle memorie difensive;
parimenti parte resistente nel rispetto della normativa prevista dall'art.7 dello
Statuto del contribuente ha indicato le causali dell'importo richiesto, con una motivazione che contiene elementi idonei a consentire al ricorrente di difendersi convenientemente, in aderenza all'obbligo motivazionale sancito dalla normativa e ribadito dalla giurisprudenza di legittimita' (ex multis,
Cass.,9.02.2010, sent. n.2439) e con indicazione del responsabile del procedimento quanto all'eccepito difetto di sottoscrizione.
La giurisprudenza di legittimita' ha ribadito che le cartelle ed il ruolo possono essere impugnate nel merito purchè non siano state precedute da atti regolarmente notificati(Cass., SU, 19704/15).
Vanno pertanto respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo l'ufficio provveduto a indicare ogni elemento utile a far comprendere le ragioni alla base del proprio operato, allegando copia dei tre accertamenti alla base regolarmente notificate(vd. documentazione in atti), fermo restando che eventuali contestazioni relative al merito degli atti prodromici andavano sollevate tempestivamente e non con l'intimazione in oggetto, essendo statuita l'inammissibiita' di censure nel merito ex artt.19 e 21 D.Lgs.
546/92, come osservato dall'ufficio nelle memorie difensive.
In tal senso la giurisprudenza di legittimita' recente è costante(ex multis, Cass., 16641/21; 3005/20).
In ogni caso non v'è tardivita' della notifica dell'intimazione relativamente alle cartelle impugnate in quanto sussiste la notifica interruttiva della prescrizione(vd.allegati), come da giurisprudenza di legittimita' in materia.
Quanto poi ad interessi e sanzioni applicate l'ufficio ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa , fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass. 22997/10).
Trattasi inoltre di atti quali cartelle regolarmente notificate e non impugnate per le quali, dunque, si applica il termine di prescrizione decennale, come ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimita'( ex multis,
Cass., 24322/14).
Va, peraltro, rilevato che l'opponente in sede di impugnazione non ha proposto questioni di merito limitandosi ad eccepire vizi formali e la non debenza degli importi richiesti .
In conclusione si osserva che l'agente della riscossione ha idoneamente motivato confutando le argomentazioni di parte ricorrente e dimostrando la legittimita' sostanziale e formale dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici che, dunque, risultano legittimi.
Va, tuttavia, scorporata la somma totale di Euro 40.000,00 dall'importo totale dovuto in quanto sono state versate imposte per tale importo complessivo, come da documentazione allegata inerenti precedenti istanze di rateizzazione e rottamazione onorate in parte. Sussistono giustificati motivi, dato il parziale accolgimento del ricorso, per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti dello scorporo della somma di Euro 44.000,00.Fermo il resto.
Spese compensate.
Roma, 22.01.2026
Il Presidente relatore
R.ER