Articolo 6 della Legge 13 luglio 1965, n. 882
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 agosto 1965
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Versione
21 novembre 1987
Art. 6.
Il concorrente classificato prima nella graduatoria 6 dichiarato vincitore del concorso e nominato sottotenente in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, direttore della banda del Corpo.
La nomina decorre ad ogni effetto dalla data del provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.
Il concorrente gia' ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente che risulti vincitore del concorso consegue la nomina col grado e l'anzianita' posseduti. Qualora rivesta grado superiore a quello di sottotenente, la nomina si effettua anche se non esiste vacanza e l'eccedenza e' assorbita al verificarsi della prima vacanza. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387 , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 , ha disposto (con l'art. 11-ter) che il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 . All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la legge 13 luglio 1965, n. 882 , e successive modificazioni, si intendera' abrogata.
Entrata in vigore il 21 novembre 1987