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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 26/09/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
opposizione ad ordinanza REPUBBLICA ITALIANA ingiunzione, cessazione della materia del contendere In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 1297/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
n concordato (avv. Alessandro Accardi) Parte_1
- opponente -
contro
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- opposto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del 26.9.2025,
la seguente
SENTENZA
in concordato si è rivolta a questo Tribunale, con Parte_1
atto depositato il 31.0.2024, riassumendo il giudizio originariamente incardinato presso il Tribunale di Spoleto, per sentire dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia delle ordinanze ingiunzioni n.ri 0I-001734665, 0I-001822807, 0I-002322129 e 0I-000751522
CP_ notificatele dall' per il pagamento di sanzioni amministrative asseritamente dovute per omesso versamento di ritenute previdenziali per le annualità 2016-2019. La società
CP_ ha eccepito che è decaduto dalla potestà sanzionatoria ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, che il diritto di ricevere gli importi a titolo di sanzioni amministrative è estinto per prescrizione, che il debito è stato saldato in forza dei pagamenti eseguiti per effetto del piano di riparto parziale dichiarato esecutivo con provvedimento del Giudice delegato del 16.12.2022, che le sanzioni non potevano essere irrogate in ragione dello statuto concorsuale.
CP_ Costituitosi con memoria del 16.9.2025, l' ha comunicato di avere abbandonato il credito oggetto di causa.
CP_ Considerato che, in effetti, con provvedimenti adottati in data 1 e 9.9.2025, l' ha annullato le ordinanze-ingiunzioni oggetto di contesa, va dichiarata, come da conclusioni concordemente formulate dalle parti, la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa in ragione dell'accordo verbalizzato dalle parti all'udienza del 26.9.2025.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Perugia, lì 26.9.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
22
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 1297/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
n concordato (avv. Alessandro Accardi) Parte_1
- opponente -
contro
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- opposto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del 26.9.2025,
la seguente
SENTENZA
in concordato si è rivolta a questo Tribunale, con Parte_1
atto depositato il 31.0.2024, riassumendo il giudizio originariamente incardinato presso il Tribunale di Spoleto, per sentire dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia delle ordinanze ingiunzioni n.ri 0I-001734665, 0I-001822807, 0I-002322129 e 0I-000751522
CP_ notificatele dall' per il pagamento di sanzioni amministrative asseritamente dovute per omesso versamento di ritenute previdenziali per le annualità 2016-2019. La società
CP_ ha eccepito che è decaduto dalla potestà sanzionatoria ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, che il diritto di ricevere gli importi a titolo di sanzioni amministrative è estinto per prescrizione, che il debito è stato saldato in forza dei pagamenti eseguiti per effetto del piano di riparto parziale dichiarato esecutivo con provvedimento del Giudice delegato del 16.12.2022, che le sanzioni non potevano essere irrogate in ragione dello statuto concorsuale.
CP_ Costituitosi con memoria del 16.9.2025, l' ha comunicato di avere abbandonato il credito oggetto di causa.
CP_ Considerato che, in effetti, con provvedimenti adottati in data 1 e 9.9.2025, l' ha annullato le ordinanze-ingiunzioni oggetto di contesa, va dichiarata, come da conclusioni concordemente formulate dalle parti, la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa in ragione dell'accordo verbalizzato dalle parti all'udienza del 26.9.2025.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Perugia, lì 26.9.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
22