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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/11/2024, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
N. RG 1059/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Massimo Vaccari Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 03/02/2021 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
20.11.2024 tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FERRANTE TERESA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
MURARO SILVIA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: si associa alle richieste delle parti.
PER LE PARTI: come da proposta conciliativa formulata dalla Giudice all'udienza del
20.11.2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio concordatario a Buttapietra (VR) in data
21/05/2007, risultano separati in forza della sentenza di separazione del Tribunale di Verona
n. 1618/2017 pubblicata in data 28.06.2017.
L'udienza presidenziale per la comparizione personale dei coniugi è stata tenuta in data 22.11.2013, pertanto si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, essendo stato depositato il presente ricorso in data 03/02/2021,
e non è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle statuizioni accessorie stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti di cui alle conclusioni congiunte trascritte in epigrafe, apparendo le stesse rispondenti all'interesse dei figli, di cui una ancora minorenne, in punto affidamento, collocamento, disciplina dei rapporti con il genitore non collocatario.
In merito all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla regolamentazione dei loro rapporti economici non si ravvisano profili di contrarietà alcuna con norme di legge e/o con l'ordine pubblico e pertanto ben può essere recepito dal Tribunale.
Spese compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il
21/05/2007 in BUTTAPIETRA (VR) tra e Parte_1
2 iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
BUTTAPIETRA (VR) nell'anno 2007, Numero 6, Parte II, Serie A.
2. Dispone l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso il padre.
3. Dispone che il diritto di visita della madre si svolga tenuto conto delle esigenze della minore e della sua età (15 anni) per un giorno dalla mattina alla sera nel fine settimana finché la resistente non avrà una sistemazione abitativa idonea e dopo a fine settimana alternati;
per un giorno infrasettimanale fino alle ore 21.30; in via alternata dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.1; per 3 giorni durante le vacanze pasquali;
per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanza estiva, da concordarsi entro il 30.4 di ciascun anno;
altre festività alternate.
4. Pone a carico della madre l'onere di contribuire al mantenimento delle figlie con il versamento del 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
5. Dispone che le parti inizino un percorso di sostegno congiunto alla genitorialità.
6. Dispone che l'assegno unico per i figli venga versato integralmente in favore del padre.
7. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di BUTTAPIETRA (VR) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
8. Compensa le spese di lite.
Cosi deciso in Verona, nella camera di consiglio del 21.11.2024
La Giudice est.
Virginia Manfroni
Il Presidente
Massimo Vaccari
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Massimo Vaccari Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 03/02/2021 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
20.11.2024 tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FERRANTE TERESA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
MURARO SILVIA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: si associa alle richieste delle parti.
PER LE PARTI: come da proposta conciliativa formulata dalla Giudice all'udienza del
20.11.2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio concordatario a Buttapietra (VR) in data
21/05/2007, risultano separati in forza della sentenza di separazione del Tribunale di Verona
n. 1618/2017 pubblicata in data 28.06.2017.
L'udienza presidenziale per la comparizione personale dei coniugi è stata tenuta in data 22.11.2013, pertanto si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, essendo stato depositato il presente ricorso in data 03/02/2021,
e non è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle statuizioni accessorie stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti di cui alle conclusioni congiunte trascritte in epigrafe, apparendo le stesse rispondenti all'interesse dei figli, di cui una ancora minorenne, in punto affidamento, collocamento, disciplina dei rapporti con il genitore non collocatario.
In merito all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla regolamentazione dei loro rapporti economici non si ravvisano profili di contrarietà alcuna con norme di legge e/o con l'ordine pubblico e pertanto ben può essere recepito dal Tribunale.
Spese compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il
21/05/2007 in BUTTAPIETRA (VR) tra e Parte_1
2 iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
BUTTAPIETRA (VR) nell'anno 2007, Numero 6, Parte II, Serie A.
2. Dispone l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso il padre.
3. Dispone che il diritto di visita della madre si svolga tenuto conto delle esigenze della minore e della sua età (15 anni) per un giorno dalla mattina alla sera nel fine settimana finché la resistente non avrà una sistemazione abitativa idonea e dopo a fine settimana alternati;
per un giorno infrasettimanale fino alle ore 21.30; in via alternata dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.1; per 3 giorni durante le vacanze pasquali;
per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanza estiva, da concordarsi entro il 30.4 di ciascun anno;
altre festività alternate.
4. Pone a carico della madre l'onere di contribuire al mantenimento delle figlie con il versamento del 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
5. Dispone che le parti inizino un percorso di sostegno congiunto alla genitorialità.
6. Dispone che l'assegno unico per i figli venga versato integralmente in favore del padre.
7. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di BUTTAPIETRA (VR) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
8. Compensa le spese di lite.
Cosi deciso in Verona, nella camera di consiglio del 21.11.2024
La Giudice est.
Virginia Manfroni
Il Presidente
Massimo Vaccari
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