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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2231/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:50 in composizione monocratica:
ND RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18119/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Municipia Spa
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514-62 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2311/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso e successiva costituzione in giudizio la sig.ra Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo per omesso/parziale/tardivo versamento n. 166514/362 – imposta municipale propria (i.m.u.) anno 2020 – notificato il 01/09/2025.
La ricorrente eccepisce, in primo luogo, la nullità dell'atto trattandosi di unica abitazione di cui è proprietaria la ricorrente, ove la stessa risiede.
Si costituisce il Comune di Napoli che evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituisce altresì Napoli obiettivo valore che rileva che avendo riscontrato la dimora effettiva del ricorrente presso il cespite accertato, l'impugnato Avviso di Accertamento IMU è stato annullato a tutti gli effetti e pertanto chiede la dichiarazione della cessata materia del contendere.
Successivamente la ricorrente deposita ulteriori memori con cui chiede la condanna alle spese secondo il criterio di soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del comune di Napoli, in quanto, come dal medesimo evidenziato “in quanto “in applicazione del D.lgs. n. 446 del 1997, art. 52, (…), qualora il
Comune affidi il servizio di accertamento e riscossione delle proprie imposte locali, mediante un'apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario e non al Comune, ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie”.
Passando al merito, il ricorso è fondato ed in base alle richieste delle parti la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, alla luce di quanto evidenziato nella parte in fatto.
In relazione alle spese occorre ricordare quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
274/2005 secondo cui la compensazione delle spese non deve risolversi in un “un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento (il ritiro dell'atto, nel caso dell'amministrazione, o l'acquiescenza alla pretesa tributaria, nel caso del contribuente) di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni, e, corrispondentemente, in un del pari ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi, nella nuova disciplina del processo tributario, dell'assistenza tecnica di un difensore e, quindi, costretta a ricorrere alla mediazione (onerosa) di un professionista abilitato alla difesa in giudizio”.
In tale ottica, non può ricadere sulla contribuente l'onere di aver sopportato le spese del presente procedimento. Le spese devono, quindi, essere sopportate dalla NOV, che è caduta in errore non avendo considerato che trattavasi di abitazione principale.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, sez. 2, nella persona del GM,
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna N.O.V. srl al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 250,00 oltre iva e cpa.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:50 in composizione monocratica:
ND RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18119/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Municipia Spa
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514-62 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2311/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso e successiva costituzione in giudizio la sig.ra Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo per omesso/parziale/tardivo versamento n. 166514/362 – imposta municipale propria (i.m.u.) anno 2020 – notificato il 01/09/2025.
La ricorrente eccepisce, in primo luogo, la nullità dell'atto trattandosi di unica abitazione di cui è proprietaria la ricorrente, ove la stessa risiede.
Si costituisce il Comune di Napoli che evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituisce altresì Napoli obiettivo valore che rileva che avendo riscontrato la dimora effettiva del ricorrente presso il cespite accertato, l'impugnato Avviso di Accertamento IMU è stato annullato a tutti gli effetti e pertanto chiede la dichiarazione della cessata materia del contendere.
Successivamente la ricorrente deposita ulteriori memori con cui chiede la condanna alle spese secondo il criterio di soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del comune di Napoli, in quanto, come dal medesimo evidenziato “in quanto “in applicazione del D.lgs. n. 446 del 1997, art. 52, (…), qualora il
Comune affidi il servizio di accertamento e riscossione delle proprie imposte locali, mediante un'apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario e non al Comune, ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie”.
Passando al merito, il ricorso è fondato ed in base alle richieste delle parti la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, alla luce di quanto evidenziato nella parte in fatto.
In relazione alle spese occorre ricordare quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
274/2005 secondo cui la compensazione delle spese non deve risolversi in un “un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento (il ritiro dell'atto, nel caso dell'amministrazione, o l'acquiescenza alla pretesa tributaria, nel caso del contribuente) di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni, e, corrispondentemente, in un del pari ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi, nella nuova disciplina del processo tributario, dell'assistenza tecnica di un difensore e, quindi, costretta a ricorrere alla mediazione (onerosa) di un professionista abilitato alla difesa in giudizio”.
In tale ottica, non può ricadere sulla contribuente l'onere di aver sopportato le spese del presente procedimento. Le spese devono, quindi, essere sopportate dalla NOV, che è caduta in errore non avendo considerato che trattavasi di abitazione principale.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, sez. 2, nella persona del GM,
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna N.O.V. srl al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 250,00 oltre iva e cpa.