Art. 13.
Le disposizioni degli articoli 31 e 32 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, continuano ad aver vigore fino al 30 giugno 1945-XXIII.
Le disposizioni degli articoli 31 e 32 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, continuano ad aver vigore fino al 30 giugno 1945-XXIII.