CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2023, n. 33579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33579 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di LOKUPOTAGAMAGE HA AJ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
sentite le richieste del PG FELICETTA MARINELLI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni dell'avv. GIANLUCA PREZZAVENTO, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di impugnazione. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 18 dicembre 2015 dal Tribunale di Catania nei confronti di HA TH UP per i reati di cui agli artt. 648, quarto comma, cod. pen. (capo a)) e 116, comma 15, codice della strada (capo 6)), ha assolto l'imputato dal capo b), perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e ha rideterminato la pena per la residua imputazione in due mesi e venti giorni di reclusione ed euro 200 di multa, con conferma del resto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 33579 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 28/06/2023 2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al computo della pena. In particolare, il primo giudice, nonostante si procedesse con giudizio abbreviato, non avrebbe tenuto conto della diminuente del rito e la Corte di appello nella rideterminazione della pena, sul presupposto della prevalenza del dispositivo (dove era comunque richiamato l'art. 442 cod. proc. pen.) sulla motivazione, non avrebbe corretto l'errore, muovendo anzi da una pena più alta di quella irrogata dal Tribunale per la ricettazione. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la violazione di legge, in relazione agli artt. 131-bis e 648, quarto comma, cod. pen., per la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, nonostante la mancanza di abitualità e l'incensuratezza dell'imputato. 2.3. Il terzo motivo è diretto a eccepire l'erronea applicazione della legge penale, non essendo stata ravvisata l'intervenuta prescrizione del reato, avuto riguardo alla pena prevista dall'art. 648, quarto comma, cod. pen. 3. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo, nei termini e per le ragioni che seguono, ed è inammissibile nel resto. 1. Nella parte in cui dà atto del computo della pena, infatti, il Tribunale di Catania omette completamente di tenere in considerazione la riduzione di un terzo imposta dal rito premiale: si parte dalla pena base per il delitto (tre mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 300 di multa), diminuita per le circostanze attenuanti generiche (due mesi e venti giorni di reclusione ed euro 200 di multa) e infine aumentata per la continuazione con la contravvenzione (pena finale: tre mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 300 di multa). Non vale evidentemente a superare questa omissione il mero e anodino richiamo nelle premesse del dispositivo, pure valorizzato nella sentenza di appello, alla normativa di cui avrebbe dovuto farsi applicazione («Visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.»). Risulta, dunque, del tutto illogica, in difetto di congrua indicazione di segno contrario nel dispositivo di primo grado, la conclusione a cui pervengono i giudici di appello, secondo i quali «dovendosi dare prevalenza al dispositivo piuttosto che alla motivazione trattandosi di sentenza con motivazione non 2 contestuale, deve ritenersi che la pena inflitta nella misura indicata in dispositivo debba ritenersi già ridotta ai sensi dell'art. 442 cpp». In luogo di operare la riduzione di legge sulla pena per il delitto di ricettazione, al netto dell'aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen. per la contravvenzione prevista dal Codice della strada, la Corte territoriale, in violazione del divieto di reformatio in peius, ha individuato la pena base, già considerate le attenuanti di cui agli artt. 648, quarto comma, e 62-bis cod. pen., in quattro mesi di reclusione ed euro 300 di multa. La sentenza deve dunque essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio. 2. La corrispondente riduzione della pena può essere determinata direttamente dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. Il Collegio, pertanto, mediante una semplice operazione aritmetica e senza che sia necessaria un'ulteriore valutazione di merito, eliminando l'aumento per il reato estinto e applicando alla pena base, già tenuto conto della riduzione per le circostanze attenuanti generiche, di due mesi e venti giorni di reclusione ed euro 200 di multa, la diminuente del terzo "secco" ex art. 442 cod. proc. pen., ridetermina conseguentemente la pena finale in un mese e ventitré giorni di reclusione ed euro 133 di multa. 3. Quanto al secondo motivo, la Corte di Catania, nel valutare la gravità del fatto, onde applicare se del caso la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha escluso che possa apprezzarsene la particolare tenuità avuto riguardo non tanto all'intrinseco valore economico della cosa (un contrassegno identificativo di ciclomotore), ma alla sua funzione di pubblicità per quanto attiene alla circolazione stradale (ivi compresa l'individuazione del proprietario, e poi del conducente, anche per l'elevazione di sanzioni amministrative e l'accertamento di illeciti penali) e alla commerciabilità del bene. Con queste congrue argomentazioni - già di per sé coerenti con i principi di diritto elaborati sul punto da questa Corte regolatrice - il ricorrente non si confronta, richiamando semplicemente altri indici normativi, irrilevanti in presenza di un'accertata offensività della condotta. Il motivo non supera dunque la soglia di ammissibilità. 4. Il tempo necessario a prescrivere il reato deve infine correttamente individuarsi in complessivi dieci anni, comprensivi dell'aumento di un quarto, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. L'ipotesi attenuata prevista dal quarto comma (secondo nel testo previgente) dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale;
ne consegue che, ai sensi dell'art. 157, 3 secondo comma, cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo di otto anni di reclusione previsto per l'ipotesi-base (Sez. 7, Ord. n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186; Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492). Il terzo motivo è dunque manifestamente infondato. 5. Di conseguenza la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio e, per l'effetto, la pena deve essere rideterminata in un mese e ventitrè giorni di reclusione ed euro 133 di multa. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina nella misura di mesi uno e giorni 23 di reclusione ed euro 133 di multa. Dichiara inammissibile nel resto4,.e. Così deciso il 28/06/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
sentite le richieste del PG FELICETTA MARINELLI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni dell'avv. GIANLUCA PREZZAVENTO, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di impugnazione. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 18 dicembre 2015 dal Tribunale di Catania nei confronti di HA TH UP per i reati di cui agli artt. 648, quarto comma, cod. pen. (capo a)) e 116, comma 15, codice della strada (capo 6)), ha assolto l'imputato dal capo b), perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e ha rideterminato la pena per la residua imputazione in due mesi e venti giorni di reclusione ed euro 200 di multa, con conferma del resto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 33579 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 28/06/2023 2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al computo della pena. In particolare, il primo giudice, nonostante si procedesse con giudizio abbreviato, non avrebbe tenuto conto della diminuente del rito e la Corte di appello nella rideterminazione della pena, sul presupposto della prevalenza del dispositivo (dove era comunque richiamato l'art. 442 cod. proc. pen.) sulla motivazione, non avrebbe corretto l'errore, muovendo anzi da una pena più alta di quella irrogata dal Tribunale per la ricettazione. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la violazione di legge, in relazione agli artt. 131-bis e 648, quarto comma, cod. pen., per la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, nonostante la mancanza di abitualità e l'incensuratezza dell'imputato. 2.3. Il terzo motivo è diretto a eccepire l'erronea applicazione della legge penale, non essendo stata ravvisata l'intervenuta prescrizione del reato, avuto riguardo alla pena prevista dall'art. 648, quarto comma, cod. pen. 3. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo, nei termini e per le ragioni che seguono, ed è inammissibile nel resto. 1. Nella parte in cui dà atto del computo della pena, infatti, il Tribunale di Catania omette completamente di tenere in considerazione la riduzione di un terzo imposta dal rito premiale: si parte dalla pena base per il delitto (tre mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 300 di multa), diminuita per le circostanze attenuanti generiche (due mesi e venti giorni di reclusione ed euro 200 di multa) e infine aumentata per la continuazione con la contravvenzione (pena finale: tre mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 300 di multa). Non vale evidentemente a superare questa omissione il mero e anodino richiamo nelle premesse del dispositivo, pure valorizzato nella sentenza di appello, alla normativa di cui avrebbe dovuto farsi applicazione («Visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.»). Risulta, dunque, del tutto illogica, in difetto di congrua indicazione di segno contrario nel dispositivo di primo grado, la conclusione a cui pervengono i giudici di appello, secondo i quali «dovendosi dare prevalenza al dispositivo piuttosto che alla motivazione trattandosi di sentenza con motivazione non 2 contestuale, deve ritenersi che la pena inflitta nella misura indicata in dispositivo debba ritenersi già ridotta ai sensi dell'art. 442 cpp». In luogo di operare la riduzione di legge sulla pena per il delitto di ricettazione, al netto dell'aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen. per la contravvenzione prevista dal Codice della strada, la Corte territoriale, in violazione del divieto di reformatio in peius, ha individuato la pena base, già considerate le attenuanti di cui agli artt. 648, quarto comma, e 62-bis cod. pen., in quattro mesi di reclusione ed euro 300 di multa. La sentenza deve dunque essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio. 2. La corrispondente riduzione della pena può essere determinata direttamente dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. Il Collegio, pertanto, mediante una semplice operazione aritmetica e senza che sia necessaria un'ulteriore valutazione di merito, eliminando l'aumento per il reato estinto e applicando alla pena base, già tenuto conto della riduzione per le circostanze attenuanti generiche, di due mesi e venti giorni di reclusione ed euro 200 di multa, la diminuente del terzo "secco" ex art. 442 cod. proc. pen., ridetermina conseguentemente la pena finale in un mese e ventitré giorni di reclusione ed euro 133 di multa. 3. Quanto al secondo motivo, la Corte di Catania, nel valutare la gravità del fatto, onde applicare se del caso la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha escluso che possa apprezzarsene la particolare tenuità avuto riguardo non tanto all'intrinseco valore economico della cosa (un contrassegno identificativo di ciclomotore), ma alla sua funzione di pubblicità per quanto attiene alla circolazione stradale (ivi compresa l'individuazione del proprietario, e poi del conducente, anche per l'elevazione di sanzioni amministrative e l'accertamento di illeciti penali) e alla commerciabilità del bene. Con queste congrue argomentazioni - già di per sé coerenti con i principi di diritto elaborati sul punto da questa Corte regolatrice - il ricorrente non si confronta, richiamando semplicemente altri indici normativi, irrilevanti in presenza di un'accertata offensività della condotta. Il motivo non supera dunque la soglia di ammissibilità. 4. Il tempo necessario a prescrivere il reato deve infine correttamente individuarsi in complessivi dieci anni, comprensivi dell'aumento di un quarto, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. L'ipotesi attenuata prevista dal quarto comma (secondo nel testo previgente) dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale;
ne consegue che, ai sensi dell'art. 157, 3 secondo comma, cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo di otto anni di reclusione previsto per l'ipotesi-base (Sez. 7, Ord. n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186; Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492). Il terzo motivo è dunque manifestamente infondato. 5. Di conseguenza la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio e, per l'effetto, la pena deve essere rideterminata in un mese e ventitrè giorni di reclusione ed euro 133 di multa. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina nella misura di mesi uno e giorni 23 di reclusione ed euro 133 di multa. Dichiara inammissibile nel resto4,.e. Così deciso il 28/06/2023