Sentenza 29 settembre 1998
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 488, comma secondo, cod.proc.pen. considera fittiziamente presente l'imputato precedentemente comparso e poi allontanandosi nell'ambito dello stesso dibattimento, senza fare distinzione tra i casi in cui il dibattimento si svolge in unica udienza e quelli in cui si svolge in più udienze, e tra i casi in cui il dibattimento è stato rinviato in udienza e quelli in cui è stato rinviato (o anticipato) con provvedimento fuori udienza: il presupposto logico della norma, infatti, è la identità del dibattimento, nel corso del quale l'imputato prima compare e poi si assenta. Il dibattimento resta pur sempre il medesimo sia dopo il rinvio disposto in udienza, sia dopo il differimento disposto ex art. 465 cod.proc.pen., cambiando soltanto il modo di darne comunicazione alle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/1998, n. 11654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11654 |
| Data del deposito : | 29 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Paolo Maria TONINI Presidente del 29.9.1998
Dott. Antonio ZUMBO Consigliere SENTENZA
Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere N. 2831
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere N. 12183/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per IN MI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza resa il 3.2.1998 dalla corte di appello di Salerno. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere dr. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dr. Antonio Siniscalchi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con sentenza del 3.2.1998 la corte di appello di Salerno ha integralmente confermato quella resa il 30.1.1997 dal pretore di Nocera Inferiore, che aveva dichiarato MI IN colpevole di contrabbando doganale di 1.440 kg. di t.l.e. e di connessa evasione dell'i.v.a. all'importazione, condannandolo alla pena di lire 1.200.000 di multa.
2 - Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso il difensore del IN, deducendo a) nullità assoluta del giudizio di primo grado, giacché l'imputato non era stato avvisato del differimento di ufficio della udienza del 16.5.1996 a quella del 30.1.1997; b) ingiusto diniego delle attenuanti generiche.
3 - Il primo motivo di ricorso è infondato.
Risulta agli atti che alla prima udienza pretorile del 26.11.1992 l'imputato IN era presente e che il dibattimento fu rinviato all'udienza del 13.2.1993, con avviso alle parti e ai difensori presenti. In seguito, con decreto fuori udienza notificato anche all'imputato, il dibattimento fu differito all'udienza dell'11.11.93, e quindi, con altro decreto fuori udienza, sempre notificato all'imputato, fu differito all'udienza del 16.5.1996. In quest'ultima udienza l'imputato era assente (giusta annotazione a verbale) e il dibattimento fu finalmente rinviato al 30.1.1997, con avviso dato oralmente ai presenti e menzionato a verbale ai sensi degli artt 477, comma 3, e 567 c.p.p.. Orbene, ai sensi del citato terzo comma dell'art. 477 gli avvisi orali sostituiscono le notificazioni per coloro che sono comparsi o che debbono considerarsi presenti;
e a mente del secondo comma dell'art. 488 c.p.p. l'imputato che sia già comparso in udienza è
considerato presente ed è rappresentato dal difensore. Il IN, pertanto, doveva considerarsi regolarmente notificato del rinvio dell'udienza dibattimentale al 30.1.1997, attraverso l'avviso orale dato al suo difensore.
Si potrebbe obiettare (ma il ricorrente trascura questo argomento) che i decreti di differimento del dibattimento emessi ai sensi degli artt. 465 e 567 c.p.p., e ritualmente notificati all'imputato, interrompevano la fictio juris di cui al detto secondo comma dell'art. 488 c.p.p.. Ma l'obiezione non appare normativamente fondata, giacché quest'ultima disposizione considera fittiziamente presente l'imputato precedentemente comparso e poi allontanatosi nell'ambito dello stesso dibattimento, senza far distinzione tra i casi in cui il dibattimento si svolge in unica udienza e quelli in cui si svolge in più udienze, e tra i casi in cui il dibattimento è stato rinviato in udienza e quelli in cui è stato rinviato (o anticipato) con provvedimento fuori udienza. Il presupposto logico della norma, infatti, è la identità del dibattimento, nel corso del quale l'imputato prima compare e poi si assenta. E il dibattimento resta pur sempre il medesimo sia dopo il rinvio disposto in udienza sia dopo il differimento disposto ex art. 465 c.p.p., cambiando soltanto il modo di darne comunicazione alle parti.
Peraltro, si può aggiungere che anche accedendo alla tesi opposta, la conseguenza sarebbe soltanto che, ove l'imputato già presente non comparisse dopo il decreto di differimento ex art. 465 c.p.p., se ne dovrebbe dichiarare la contumacia ex art. 487 c.p.p.: ma anche in questa ipotesi l'imputato è rappresentato nel dibattimento dal suo difensore, sicché l'avviso orale dato a questo vale come notificazione del rinvio anche per il suo rappresentato (sostanzialmente in questo senso v. Cass. Sez. VI n. 0 5502 del 4.6.1996, ud. 11. l. 1996, Zini e altri, rv. 204988). L'omissione della dichiarazione di contumacia - com'è noto - avrebbe effetto solo ai fini della notificazione della sentenza conclusiva del dibattimento e ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, che non rilevano assolutamente nel caso di specie.
4 - Quanto al secondo motivo di ricorso, esso è palesemente infondato, perché deduce una doglianza nel merito, laddove la sentenza impugnata ha congruamente e legittimamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, facendo riferimento ai gravi precedenti penali del IN (omicidio preterintenzionale, furto e ricettazione), anche se risalenti nel tempo.
5 - Il ricorso va quindi respinto. Consegue la condanna alle spese processuali. Considerato il contenuto del gravame non si ritiene di dover comminare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 1998