Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/1998, n. 11654
CASS
Sentenza 29 settembre 1998

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La disposizione di cui all'art. 488, comma secondo, cod.proc.pen. considera fittiziamente presente l'imputato precedentemente comparso e poi allontanandosi nell'ambito dello stesso dibattimento, senza fare distinzione tra i casi in cui il dibattimento si svolge in unica udienza e quelli in cui si svolge in più udienze, e tra i casi in cui il dibattimento è stato rinviato in udienza e quelli in cui è stato rinviato (o anticipato) con provvedimento fuori udienza: il presupposto logico della norma, infatti, è la identità del dibattimento, nel corso del quale l'imputato prima compare e poi si assenta. Il dibattimento resta pur sempre il medesimo sia dopo il rinvio disposto in udienza, sia dopo il differimento disposto ex art. 465 cod.proc.pen., cambiando soltanto il modo di darne comunicazione alle parti.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/1998, n. 11654
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11654
Data del deposito : 29 settembre 1998

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