Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 03/12/2025, n. 7798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7798 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07798/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04369/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4369 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Immobiliare Varano s.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Erik Furno ed Ezio AR Zuppardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gragnano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Lucia Grivet Fojaja e Alfonso Navarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
(per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti):
del provvedimento dirigenziale prot. n. 0017343 del 28.06.2023 del Comune di Gragnano, di diniego dell'istanza di condono edilizio ex L. 47/1985, presentato in data 26.03.1986 al prot. gen. n. 4337, pratica n. 233;
del preavviso di diniego del 24.4.2023 prot. n. 10939, notificato in data 2.05.2023;
della nota prot. n. 27000 del 31.10.2017 e della nota prot. n. 7699 del 3.04.2019;
di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, preordinato, coordinato e/o consequenziale, il cui contenuto si ignora, in quanto abbia comunque portato ai provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gragnano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa IV LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - In data 26/3/1986 la ricorrente società ha protocollato presso il Comune di Gragnano istanza di condono ex l.n. 47/85 con riferimento ad una superficie estesa mq 29,00 relativa a porzione di fabbricato con destinazione turistico-ricettiva (hotel) realizzata sine titulo (abuso di tipologia 1), comprovando il versamento dell’oblazione per L. 345.000.
1.1 Il presente ricorso ha ad oggetto la legittimità del diniego espresso dal Comune di Gragnano sulla suindicata istanza.
Il provvedimento si fonda su plurime ragioni:
a) Carenza del titolo originario, stante l’emissione del d.P.R. in data 19/7/71 recante annullamento della licenza edilizia n. 185/1967 relativa a n. 15 villette e n. 1 albergo;
b) Esistenza di difformità tra lo stato dei luoghi emergente dalla licenza edilizia n. 18/71 in variante alla C.E. e quello risultante dai grafici allegati all’istanza di concessione in deroga (mai esitata) prot. n. 183/79 con riferimento a nove livelli dell’edificio hotel, per una superfice in ampliamento pari a mq 551,49;
c) Oggetto del condono (all’esito delle integrazioni documentali prodotte dalla parte) risulta essere una superficie coperta di ben mq 92 a fronte dei mq 29 indicati nell’istanza.
1.2 Avverso tale diniego è insorta la ricorrente lamentando, in estrema sintesi:
nullità del d.P.R. del 19/7/71, notificato solo al dante causa LO SC (titolare della C.E. n. 185/67, ma) all’epoca non più proprietario del manufatto, per giunta una volta decorso il termine di diciotto mesi ex art. 27 l. n. 1150/42;
carenza di istruttoria e lesione dell’affidamento: il Comune non ha mai accertato sui luoghi di causa la reale consistenza della copertura in ferro e vetro oggetto della richiesta di condono, indicata erroneamente come estesa mq 29 invece che 92; nel corso di decenni, il Comune ha emesso molteplici provvedimenti senza mai formulare contestazioni sulla regolarità urbanistica del manufatto (che non ha subito modifiche dal 1973).
2 - Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha dedotto di aver medio tempore reperito la sentenza del Consiglio di Stato n. 303/83 recante annullamento del decreto presidenziale del 19/7/71, lamentando – in ragione di ciò – anche l’avvenuta violazione del giudicato.
3 - Ha resistito all’impugnativa il Comune di Gragnano, insistendo per il suo rigetto.
4 - Rinunciata l’istanza cautelare formulata nel ricorso per motivi aggiunti, alla pubblica udienza del 27/11/2025 il ricorso è transitato in decisione.
5 - La domanda è infondata.
6 - Va preliminarmente evidenziato che, come emerge dalla esposizione in fatto, il diniego impugnato è un provvedimento plurimotivato, di talché è sufficiente, ai fini della sua conservazione, che resista alle censure una delle autonome ragioni giustificatrici che lo sorreggono.
Tenuto conto che, come documentalmente provato, il titolo che in origine ha legittimato l’edificazione (licenza edilizia n. 185/67) è effettivamente esistente, stante l’annullamento in sede giurisdizionale del decreto presidenziale che lo aveva caducato, il Collegio ritiene di concentrarsi sulla ragione di diniego fondata sulle incongruenze tra i dati forniti dalla parte istante in merito alla estensione della copertura in ferro e vetro da condonare.
6.1 - Risulta ex actis che nel modello dell'istanza di condono edilizio è riportata una superficie di metri quadri 29 (posta a base di calcolo della somma dovuta a titolo di oblazione). In seguito, in riscontro alla richiesta comunale prot. n. 13318/1991, il tecnico di parte geom. Giordano indicava in mq 66 l’estensione della copertura del terrazzo, allegando una tavola in cui la “superficie coperta a veranda” era indicata in mq 113.
In data 28-29/3/2013 il tecnico di parte Arch. Di Somma e la committente inviavano al Comune documentazione integrativa comprendente una relazione paesaggistica in cui si riportavano le misure del manufatto da condonare (superficie di mq 92,59 e misure in pianta 19,70 X 4,70).
Da ultimo, con nota protocollata al n. 2536 del 3/2/17, la società ricorrente ha trasmesso al Comune svariati documenti, tra cui:
- una relazione tecnica che conferma l’estensione di mq 92,59 (con conseguente rideterminazione dell’oblazione dovuta);
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del l.r. della Immobiliare in cui si dà atto che “ per mero errore materiale di scrittura …è stata indicata la superficie complessiva di 29,00 mq, mentre la esatta superficie complessiva è sempre stata di 92,59 mq ”;
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del l.r. della Immobiliare in cui si afferma che “ l’abuso di ampliamento ..è stato completato con tutte le attuali rifiniture, nell’anno 1983 entro il 1 ottobre 1983 ”.
A fronte delle suindicate risultanze documentali, il Tribunale è dell’avviso che non possa dirsi certa la consistenza dell’abuso all’epoca della presentazione della domanda.
D’altro canto, A) il paventato “errore di scrittura” risulta ripetuto svariate volte nell’istanza di condono; B) a più riprese sono state comunicate al Comune dimensioni della copertura non congruenti; C) nessun rilievo probatorio assumono le dichiarazioni sostitutive versate in atti (ex aliis, Consiglio di Stato n. 3414/14, richiamato da Consiglio di Stato, sez V, sent. n. 8534/25).
6.1.1 -In punto di diritto, si rammenta che “ l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell’immobile abusivo grava sul privato; ciò sul principio di vicinanza della prova, in quanto solo l’interessato può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza del carattere di sanabilità di un’opera edilizia, in ragione della sua eventuale preesistenza rispetto all’epoca dell’introduzione di un determinato regime normativo dello ius aedificandi (cfr., tra le altre, Cons. Stato sez. II, 21/01/2025, n. 434). E’ ammesso un temperamento di tale regola solo nel caso in cui da un lato, il privato porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell’intervento prima di una certa data elementi rilevanti (aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazione o altre certificazioni attestanti fatti che costituiscono circostanze importanti) e, dall’altro, l’Amministrazione non analizzi debitamente tali elementi e fornisca elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio ” - (Cons. Stato, sez. VI, 07/03/2025 n. 1924.
Sicché in assenza di prova che l’intervento edificatorio, nella sua interezza, sia databile in modo certo al 1983, l’Amministrazione non poteva che respingere la domanda.
7 - Per le suesposte ragioni, il ricorso non è suscettibile di accoglimento.
8 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Gragnano che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR RA LE, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
IV LE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IV LE | AR RA LE |
IL SEGRETARIO