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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2599/2021
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2599 del ruolo generale dell'anno 2021 promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. MARCO MARINELLI e con l'Avv. MARCO TEDESCO, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
C.F. ); _1 C.F._2
(C.F. Controparte_2
); P.IVA_1
contumaci;
(C.F. ); CP_3 P.IVA_2 con l'Avv. ANDREA GIRARDI, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 16-10-2024
per parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: A) per i motivi e causali dedotte e illustrate in narrativa, accertare e dichiarare la corresponsabilità del SI. in ordine alla produzione del sinistro _1 descritto al capitolo I) del presente atto;
B) conseguentemente e per l'effetto condannarlo, in solido con la “ ”, in persona del legale rappresentante p.t., CP_3 al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attrice per complessivi
€ 91.623,20. comprensivi del danno non patrimoniale, e delle spese mediche sostenute e documentate;
ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
C) con vittoria di spese e compensi legali, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. Salvis iuribus”; per parte convenuta : “- in via principale: accertata e dichiarata la CP_3 responsabilità concorsuale, in misura paritaria, dei veicoli coinvolti nel sinistro di data 27.07.2018, dichiarare che l'importo di euro 7.076,00= già liquidato ante causam in favore dell'attrice da parte di risulta integralmente satisfattivo del danno ex CP_3 adverso lamentato;
- in via subordinata: dedurre dall'importo eventualmente riconosciuto a parte attrice la somma già versata da ante causam in favore CP_3 della sig.ra pari a euro 7.076,00=; - in ogni caso: con vittoria di spese e Parte_1 compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
L'attrice agisce in giudizio esponendo:
-che il 27-7-2018, in qualità di trasportata della motocicletta Suzuki 1000 tg. BLRJ72, di proprietà e condotta nell'occasione da subiva sinistro causato dal CP_4
convenuto il quale, alla guida di autovettura Audi A6 tg. EH796KA, _1
invertiva il senso di marcia e si scontrava contro detta motocicletta;
-che in esito all'impatto rovinava a terra e perdeva conoscenza, venendo, quindi, trasportata con elisoccorso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Trento;
-di aver subito il 9-8-2028 intervento chirurgico di osteosintesi con placche e con vite e riposizione aperta della tibia, con posizionamento di tutore VACOped, con dimissione il 17-8-2018 con diagnosi di “Frattura distale della gamba con retrocurvatura da impronta”;
-di aver fatto ricorso all'uso di stampelle per circa 4/5 mesi e di essersi sottoposta a sedute di fisioterapia due o tre volte alla settimana e di aver subito danno da sofferenza soggettiva, in relazione ai numerosi ricoveri ospedalieri, oltre a danno esistenziale, le lesioni permanenti derivanti dal sinistro incidendo, inoltre, sulla sua capacità lavorativa
-di aver riportato lesioni permanenti alla salute;
-che, quindi, il danno non patrimoniale subito è pari ad euro 86.761,50, a carico dei pag. 2/12 convenuti per la quota della metà (per la restante a carico del conducente della motocicletta);
-di aver, inoltre, sostenuto esborsi economici per spese mediche (euro 257,48), per sedute fisioterapeutiche (euro 450,48) e per equipaggiamento moto (euro 693,86), oltre ad aver subito danno per euro 8.321,59 per mancato guadagno in relazione all'impossibilità di lavorare nei mesi da agosto 2018 a marzo 2019, stimato in relazione alla quota del 30% dello stipendio per le settimane successive alle prime sei dopo il sinistro (la Cassa malattia in Germania riconoscendo per il periodo successivo soltanto il
70% dello stipendio);
-che l' , in data 8-3-2021, in esito all'invito di negoziazione assistita, CP_2
comunicava di non accettare l'invito e disponeva bonifico per l'importo di euro 7.076,00
(6.426,00 oltre ad euro 650,00 per spese legali);
conclusivamente richiedendo l'accertamento della corresponsabilità del convenuto conducente nella causazione del sinistro e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per la somma complessiva di euro 91.623,20, oltre rivalutazione e interessi.
Nel costituirsi in giudizio la società convenuta rileva il concorso paritario CP_3
di responsabilità dei soggetti coinvolti nello scontro così come ammesso dalla stessa parte attrice;
contesta il nesso causale fra l'evento e le lesioni lamentate, oltre che il danno esposto, in specie nel quantum e in ordine all'an per le componenti morale, esistenziale e di personalizzazione;
nega, in punto di danno patrimoniale, l'ascrivibilità degli esborsi per l'acquisto di equipaggiamento moto (sostenuti dal Jetter e non dall'attrice) e ancora l'an del danno per mancato guadagno, avendo l'attrice ammesso di aver percepito lo stipendio durante la malattia;
deduce, infine, l'intervenuto versamento della somma di euro 6.426,00 a titolo di capitale e di acconto, importo asseritamente satisfattivo;
conclusivamente richiedendo il rigetto delle domande attoree in ragione dell'acconto versato;
in subordine, la deduzione di detto importo da quello riconosciuto all'attrice.
Pur regolarmente citati i convenuti e _1 [...]
non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia Controparte_2
con decreto del 16-2-2022.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie,
pag. 3/12 istruita la causa a mezzo di consulenza medico-legale (Relazione peritale del 31-1-2024), la stessa è stata trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come da ordinanza del 18-10-2024, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Sulla responsabilità per il sinistro e sul quantum risarcitorio.
In via pregiudiziale va dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo alla società , di cui la difesa attorea Controparte_2
allega la qualità di mandataria (atto di citazione, pag. 3) nei rapporti con la compagnia di assicurazione del veicolo, , parimenti convenuta. Attesa la qualità riferita, la CP_3
relativa legittimazione passiva è subordinata alla mancata evocazione in giudizio del soggetto rappresentato, qui invece convenuto (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 29221 del 20/10/2023).
Venendo al merito, deve essere, innanzitutto, riconosciuta la responsabilità, concorrente con quella del conducente della motocicletta su cui l'attrice era nell'occasione trasportata, del convenuto nella causazione del sinistro, _1
ciò tenuto conto della dinamica per come descritta e documentata dal verbale redato dagli agenti di polizia intervenuti immediatamente dopo l'incidente (doc. 6 att.). In particolare, il convenuto procedeva a inversione di marcia in prossimità di tratto con linea CP_1
di mezzeria continua, ciò comportando altresì l'irrogazione a suo carico delle sanzioni per violazione delle norme di cui agli artt. 146, comma 2, e 154, comma 1, d.lgs. n.
285/1992 (con contestazioni nei confronti del conducente della motocicletta parimenti sub art. 146, comma 2, cit., oltre che ex art. 148, comma 1, d.lgs. cit.). Le allegazioni attoree non risultano peraltro oggetto di contestazione effettiva e specifica da parte della società convenuta.
Quanto alle lesioni conseguenti al sinistro, sulla base delle conclusioni del Consulente nominato, che questo Tribunale fa proprie in quanto sufficientemente motivate, l'attrice ha riportato un “trauma contusivo arto inferiore dx con frattura biossea di gamba al terzo inferiore e trauma cranico minore” (Relazione, pag. 6), nonché postumi permanenti quali
“tara per circa ¼ dell'articolarità della TT mentre la SA è limitata agli estremi gradi.
Deambulazione libera con accenno a minima zoppia con evidenza di piede
pag. 4/12 tendenzialmente pronato bilateralmente con alluce valgo bilaterale”, il Consulente avendo, altresì, precisato la presenza di quattro esiti cicatriziali “lievemente ipercromici”
e connotati da “sfumate marezzature paracicatriziali” (“di cui il primo al terzo anteriore inferiore tibiale lungo cm 2, il secondo in regione dorsale del piede verticale lungo cm 5, il terzo in regione para malleolare esterna verticale lungo cm 12 ed il quarto in regione perimalleolare interna verticale lungo cm. 5”), determinando la complessiva incidenza sulla integrità psico-fisica nel valore dell'11/12% (Relazione, pagg. 5 e 7).
In primo luogo, non revocabile in dubbio è il nesso di causalità materiale fra l'evento e le lesioni lamentate, alla luce della correlazione logica e della contestualità temporale fra il sinistro e l'immediato successivo ricovero con diagnosi degli esiti per cui è causa e altresì in considerazione della tipologia e natura di dette lesioni (cfr. doc. 1 att.).
L'eziologia de qua ha trovato conferma anche in sede peritale (Relazione peritale cit., pag. 6).
In secondo luogo, la valutazione peritale ha investito e tenuto conto di tutte le menomazioni descritte, ivi compresi gli esiti cicatriziali, e ciò peraltro benché le allegazioni al riguato siano state svolte in via soltanto tardiva in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.
Il Consulente ha, altresì, individuato periodi di inabilità temporanea, a riscontro della documentazione medica versata agli atti (docc. da 1 a 4 att.), in particolare, per 19 giorni quanto all'inabilità temporanea totale, per 100 giorni quanto a inabilità temporanea parziale al 75%, per 60 giorni al 50% e di ulteriori 60 giorni al 25%, nonché, in corrispondenza all'intervento di rimozione dei mezzi di sintesi nell'anno 2020, ulteriore periodo di 1 giorno quanto all'inabilità temporanea totale, di 15 giorni quanto a inabilità temporanea parziale al 50% e di 10 giorni al 25% (Relazione, pag. 6).
Ciò detto, la liquidazione del danno non patrimoniale ha pacificamente carattere equitativo e deve aver luogo sulla base del criterio tabellare. In mancanza di attuale approvazione di apposite tabelle ex art. 138 d.lgs. 209/2005 per la liquidazione del danno, un valido e sicuro punto di riferimento è dato dalla tabella elaborata ed annualmente aggiornata dalla conferenza dei giudici del Tribunale di Milano (Cass. Civ., Sez. III, 6 maggio 2020, n. 8508), da ultimo secondo le più recenti indicazioni della Suprema Corte con separata considerazione del danno dinamico-relazionale e del c.d. danno morale pag. 5/12 (Cass. Civ., Sez. III, 17 maggio 2022, n. 15733; Cass. Civ., Sez. III, 21 marzo 2022, n.
9006; Cass. Civ., Sez. VI, 19 febbraio 2019, n. 4878; Cass. Civ., Sez. III, 27 marzo 2018,
n. 7513), dovendosi dare applicazione, ai fini della liquidazione del danno all'attualità, alle Tabelle aggiornate al tempo della decisione. Al riguardo, si rammenta che le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sono state riconosciute dalla
Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro paranormativo per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale
(Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 8532 del 06/05/2020).
Per ciò che concerne il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese, aggiornata al 2024, prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
In considerazione del lungo iter clinico e di riabilitazione, nonché della tipologia di lesione, con limitazioni nella funzionalità deambulatoria nella fase di stabilizzazione dei postumi, il danno per inabilità temporanea va computato sulla base del valore complessivo per euro 115,00 come segue:
-per una invalidità temporanea totale di 20 giorni un risarcimento di euro 2.300,00
(euro 115,00 per 20 gg);
-per una invalidità parziale al 75% della durata di 100 giorni un risarcimento pari a euro 8.625,00 (euro 86,25 per 100 gg);
-per una invalidità temporanea parziale al 50% della durata di 75 giorni un risarcimento pari ad euro 4.312,50 (euro 57,50 per 75 gg);
-per una invalidità temporanea parziale al 25% della durata di 70 giorni un risarcimento pari ad euro 2.012,50 (euro 28,75 per 70 gg); per importo finale complessivo pari ad euro 17.250,00 all'attualità.
Va, invece, esclusa alcuna personalizzazione nel caso de quo per difetto di idonea allegazione.
La personalizzazione presuppone, infatti, la verifica di evenienze dannose peculiari, ovverosia sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le pag. 6/12 vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi (Cass. Civ.,
Sez. 6, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021; Sez. 3, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019).
Diversamente, le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Conseguentemente, la parte che invochi la personalizzazione dovrà allegare compiutamente una circostanza personalizzante, affatto peculiare, pregiudicata dalla menomazione e dovrà fornire prova della sussistenza, in concreto, della allegata circostanza e, in tal caso, il giudice dovrà disporre una C.T.U. medico-legale volta ad accertare la sussistenza del nesso causale tra evento lesivo e pregiudizio peculiare lamentato.
Nessuna idonea allegazione e in ogni caso nessuna idonea offerta di prova è svolta dalla difesa attorea al riguardo.
Per ciò che concerne, invece, il danno per invalidità permanente, quanto alla componente dinamico-relazionale, tenuto conto dell'incidenza per 12 punti percentuali e dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (anni 53), lo stesso deve liquidarsi, all'attualità, nel valore pari ad euro 25.325,00.
In difetto di circostanze specifiche ed eccezionali che rendano nel caso concreto il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (esclusa, inoltre, la possibilità di considerare una componente al contempo ai fini della determinazione del grado di incidenza quanto al danno dinamico-relazionale, da un lato, e ai fini di una personalizzazione, dall'altro lato), va esclusa nel caso concreto la sussistenza dei presupposti per procedere a personalizzazione del danno.
In particolare, non può trovare riconoscimento il danno per c.d. usura lavorativa, conseguenza pregiudizievole rimasta priva di alcun riscontro e confutata dagli accertamenti peritali (Relazione, pag. 7: “le menomazioni residuate al sinistro e descritte in esame obiettivo non hanno alcuna influenza negativa sulla capacità lavorativa specifica della danneggiata”).
Va altresì esclusa la sussistenza di danno per c.d. sofferenza soggettiva interiore sotto il profilo del danno permanente all'invalidità psico-fisica.
pag. 7/12 In ordine al c.d. danno morale vale rammentare che lo stesso consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) e che, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione e autonoma liquidazione rispetto al danno biologico, escluso, invece, qualsiasi automatismo (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 15733 del 17/05/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022; Sez. 6, Ordinanza n. 4878 del
19/02/2019). Il suo riconoscimento presuppone in ogni caso una concreta attività assertoria da parte del soggetto che lo invochi, che deve consistere nella compiuta descrizione delle sofferenze di cui si pretende la riparazione (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza
n. 25164 del 10/11/2020).
Ciò premesso, nel caso in esame, la difesa attorea ha dedotto, invero in via oltremodo generica, “sensazioni di dolore, abbattimento morale e disagio interiore, ricollegati anche allo sconvolgimento derivante da numerosi ricoveri ospedalieri e all'angoscia legata allo stato di precarietà che si associa ad ogni forma di malattia” (atto di citazione, pag. 4), attività assertoria semmai valorizzabile ai fini della liquidazione del danno per sofferenza con riguardo al periodo di inabilità temporanea e insufficiente (se non anzi contraddittoria, stante il richiamo a ricoveri e a profili di precarietà) rispetto alla configurabilità di una siffatta componente pregiudizievole sotto il profilo della lesione permanente alla salute. Nessun ragionamento presuntivo potrebbe, inoltre, dispiegarsi nel caso di specie alla luce della contenuta incidenza dei postumi sul bene salute, per un'entità priva di significatività ex se rispetto al danno invocato.
In difetto di alcuna idonea allegazione e offerta di prova, la domanda attorea in parte qua non può essere accolta.
Nel caso concreto il danno per invalidità permanente può trovare, pertanto, riconoscimento con esclusivo riguardo a quello dinamico relazionale.
Il danno non patrimoniale è, dunque, quantificabile in complessivi euro 42.575,00
(euro 17.250,00+euro 25.325,00) all'attualità (già comprensivi di rivalutazione in applicazione delle Tabelle aggiornate), da imputarsi ai convenuti, sulla base delle allegazioni della stessa parte attrice e nei limiti della domanda, nei limiti del 50% e, quindi, per il finale valore complessivo di euro 21.287,50.
Per tutto quanto sopra, i convenuti sono tenuti al risarcimento in favore dell'attrice pag. 8/12 dell'importo -liquidato all'attualità- di euro 21.287,50 a titolo di danno non patrimoniale.
All'attrice su detto importo, a prescindere dalla proposizione di espressa domanda
(Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 39376 del 10/12/2021) e comunque in via presuntiva, va, inoltre, riconosciuta una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, che - ove posseduta ex tunc- sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario. Alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712), si ritiene equo determinare tale somma applicando i relativi interessi legali su una base di calcolo costituita, non dall'importo sopra liquidato (cioè rivalutato ad oggi), bensì da detto importo devalutato alla data del fatto in base agli indici Istat del costo della vita, e quindi rivalutato di anno in anno dalla data del sinistro a quella della presente sentenza.
Ciò detto, l'attrice, come non controverso, ha percepito acconto per euro 6.426,00, in data 8-3-2021 (doc. 4 conv.; cfr. anche atto di citazione, pag. 3).
Trattasi, dunque, di procedere alla relativa detrazione secondo i criteri chiariti da Cass.
Civ., Sez. 3, Sentenza n. 25817 del 31/10/2017: “l'operazione di scomputo degli acconti già versati dalla somma complessivamente dovuta al creditore a titolo di risarcimento, per essere corretta, deve articolarsi nelle seguenti operazioni: a) in primo luogo occorre rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto devalutandoli alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione;
b) in secondo luogo occorre detrarre
l'acconto dal credito;
c) in terzo luogo occorre calcolare, sulla base del saggio equitativamente individuato (che può coincidere con quello legale), gli interessi compensativi, distinguendo il periodo intercorrente tra la data dell'illecito e quella del pagamento dell'acconto (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale) dal periodo intercorrente tra quest'ultima data e quella della liquidazione definitiva (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato)” (cfr. di recente anche Cass. Civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 16027 del 18/05/2022; Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 23927 del
07/08/2023).
Detto acconto deve essere imputato prima al capitale e poi agli interessi, dopo aver reso omogenei alla stessa data i valori del danno e del versamento (cfr. sul punto, da pag. 9/12 ultimo, Cass. civ. 25817/2017) con l'utilizzo degli indici Istat dei prezzi al consumo
(attesa l'inoperatività del disposto dell'art. 1194 c.c. che presuppone l'esistenza di un debito pecuniario, in realtà insussistente fino alla liquidazione del danno: cfr. Cass. n.
6228 del 1994).
Ne consegue che, al fine di una corretta imputazione, è necessario: devalutare la somma liquidata all'epoca del sinistro (euro 18.147,91); rivalutare la somma da tale data a quella dell'acconto (euro 18.293,09); calcolare con il descritto criterio di cui alle SS.UU. del 1995 n. 1712 di cui si è detto supra gli interessi compensativi maturati su tale importo dalla data dell'incidente alla data di pagamento dell'acconto (euro 178,15); detrarre l'acconto (euro 6.426,00) con imputazione prima al capitale (euro 11.867,09); quindi rivalutare la somma residua sino ad oggi (euro 13.813,29) e conteggiare gli interessi in questo ultimo intervallo di tempo (euro 1.198,53), cui sommare quelli computati per il frangente fra il sinistro e l'acconto (euro 178,15).
L'importo dovuto a titolo di danno non patrimoniale, già comprensivo di computo per interessi compensativi, è dunque pari a complessivi euro 15.189,97.
Sull'importo così calcolato sono dovuti dal giorno di pubblicazione della sentenza gli interessi in misura legale fino al giorno dell'effettivo pagamento del debito.
Quanto al danno patrimoniale, quello per spese mediche e cure riabilitative, sulla base della documentazione versata agli atti (docc. 13 e 14 att.) e del valore ritenuto congruo dal C.T.U. (Relazione, pag. 8), deve computarsi in euro 707,96, a carico dei convenuti per la metà e, quindi, per la somma di euro 353,98.
Non può trovare riconoscimento l'invocato danno in relazione al valore commerciale dell'equipaggiamento moto (doc. 15 att.), in primo luogo, in quanto nessuna prova è acquisita circa il verificarsi della perdita nella sfera patrimoniale dell'attrice (la documentazione agli atti ascrivendo a soggetto terzo il carico della spesa); in secondo luogo, mancando altresì dimostrazione della correlazione eziologica fra il sinistro e il danno dedotto (nulla essendo argomentato in ordine all'effettivo utilizzo del preteso equipaggiamento al momento del sinistro); infine, in via invero assorbente, in difetto della prova del quantum, che non potrebbe in ogni caso coincidere con il costo di acquisto, vieppiù tenuto conto della risalente datazione dei documenti di spesa (doc. 15 cit.).
pag. 10/12 Deve, invece, trovare riconoscimento il danno patrimoniale per mancato guadagno temporaneo, in relazione all'impossibilità di assistere alla prestazione lavorativa nel periodo di inabilità temporanea (doc. 16 att.), in ogni caso con esclusione dell'importo imputato al mese di agosto 2018 (periodo necessariamente da ricomprendersi nell'arco delle sei settimane successive al sinistro) attesa la deduzione della stessa parte attrice secondo cui “per le prime 6 settimane, la SI.ra ha percepito l'intero stipendio;
Pt_1
dalla settima settimana di malattia, invece, in ossequio al funzionamento del sistema della
Cassa malattie in Germania - che subentra al datore di lavoro nel pagamento dello stipendio del lavoratore - ha percepito solo il 70 % del suo stipendio” (atto di citazione, pag. 3; cfr. anche memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., pag. 3); nei limiti, dunque, sulla base della documentazione e del computo esposto dall'attrice (doc. 16 cit.), dell'importo di euro 6.358,07, a carico dei convenuti per la metà per il finale valore di euro 3.179,03.
Per quanto sopra deve riconoscersi in favore dell'attrice il complessivo importo a titolo di danno patrimoniale pari ad euro 3.533,01, oltre rivalutazione dalla data dei rispettivi esborsi sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Su detto importo vanno riconosciuti, per le ragioni già esposte, interessi compensativi da computarsi per valore pari a quello del tasso di interesse legale ex art. 1284, comma 1,
c.c., secondo i criteri di cui a Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 1712 del 17/02/1995, su una base di calcolo costituita da detto importo devalutato alla data di verificazione del danno (e, quindi, della data dell'esborso) in base agli indici Istat del costo della vita e quindi rivalutato di anno in anno sino alla data della presente sentenza.
Sull'importo così calcolato sono dovuti dal giorno di pubblicazione della sentenza gli interessi in misura legale fino al giorno dell'effettivo pagamento del debito.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate, avuto riguardo al decisum (non computati rivalutazione, interessi e spese successivi alla proposizione della domanda giudiziale in primo grado: Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 2274 del 04/02/2005;
Sez. 2, Sentenza n. 3463 del 15/02/2010), secondo i parametri medi di cui al D.M. per la fase di studio (euro 919,00), introduttiva (euro 777,00), istruttoria (euro 1.680,00) e pag. 11/12 decisionale (euro 1.701,00), in considerazione dello iato fra il petitum e quanto riconosciuto previa compensazione parziale per un quarto (Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza
n. 32061 del 31/10/2022) e, quindi, per il finale importo di euro 3.808,00, oltre anticipazioni di legge pari ad euro 759,00 per contributo ed euro 27,00 per marca, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge se e in quanto dovuti.
Nulla sulle spese nei rapporti con attesane la contumacia. CP_2
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa (verbale di udienza del 19-4-
2023), vanno, infine, poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e istanza disattesa,
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di
[...]
; Controparte_2
2. condanna i convenuti , in solido fra loro, _1 CP_3
al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 15.189,97 per Parte_1
danno non patrimoniale, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3. condanna i convenuti , in solido fra loro, al _1 CP_3
pagamento in favore dell'attrice della somma di € 3.533,01per Parte_1
danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
4. condanna i convenuti e , in solido fra loro, a _1 CP_3
rimborsare all'attrice le spese di lite, liquidate, previa Parte_1
compensazione parziale per un quarto, in € 3.808,00 per onorario ed € 786,00 per anticipazioni, oltre a rimb. forf. nella misura del 15% e I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5. pone definitivamente a carico dei convenuti soccombenti e _1
, in solido fra loro, il compenso del C.T.U. come liquidato in corso di CP_3
causa.
Così deciso in Trento, 16/01/2025
Il Giudice
Enrica Poli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2599/2021
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2599 del ruolo generale dell'anno 2021 promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. MARCO MARINELLI e con l'Avv. MARCO TEDESCO, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
C.F. ); _1 C.F._2
(C.F. Controparte_2
); P.IVA_1
contumaci;
(C.F. ); CP_3 P.IVA_2 con l'Avv. ANDREA GIRARDI, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 16-10-2024
per parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: A) per i motivi e causali dedotte e illustrate in narrativa, accertare e dichiarare la corresponsabilità del SI. in ordine alla produzione del sinistro _1 descritto al capitolo I) del presente atto;
B) conseguentemente e per l'effetto condannarlo, in solido con la “ ”, in persona del legale rappresentante p.t., CP_3 al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attrice per complessivi
€ 91.623,20. comprensivi del danno non patrimoniale, e delle spese mediche sostenute e documentate;
ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
C) con vittoria di spese e compensi legali, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. Salvis iuribus”; per parte convenuta : “- in via principale: accertata e dichiarata la CP_3 responsabilità concorsuale, in misura paritaria, dei veicoli coinvolti nel sinistro di data 27.07.2018, dichiarare che l'importo di euro 7.076,00= già liquidato ante causam in favore dell'attrice da parte di risulta integralmente satisfattivo del danno ex CP_3 adverso lamentato;
- in via subordinata: dedurre dall'importo eventualmente riconosciuto a parte attrice la somma già versata da ante causam in favore CP_3 della sig.ra pari a euro 7.076,00=; - in ogni caso: con vittoria di spese e Parte_1 compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
L'attrice agisce in giudizio esponendo:
-che il 27-7-2018, in qualità di trasportata della motocicletta Suzuki 1000 tg. BLRJ72, di proprietà e condotta nell'occasione da subiva sinistro causato dal CP_4
convenuto il quale, alla guida di autovettura Audi A6 tg. EH796KA, _1
invertiva il senso di marcia e si scontrava contro detta motocicletta;
-che in esito all'impatto rovinava a terra e perdeva conoscenza, venendo, quindi, trasportata con elisoccorso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Trento;
-di aver subito il 9-8-2028 intervento chirurgico di osteosintesi con placche e con vite e riposizione aperta della tibia, con posizionamento di tutore VACOped, con dimissione il 17-8-2018 con diagnosi di “Frattura distale della gamba con retrocurvatura da impronta”;
-di aver fatto ricorso all'uso di stampelle per circa 4/5 mesi e di essersi sottoposta a sedute di fisioterapia due o tre volte alla settimana e di aver subito danno da sofferenza soggettiva, in relazione ai numerosi ricoveri ospedalieri, oltre a danno esistenziale, le lesioni permanenti derivanti dal sinistro incidendo, inoltre, sulla sua capacità lavorativa
-di aver riportato lesioni permanenti alla salute;
-che, quindi, il danno non patrimoniale subito è pari ad euro 86.761,50, a carico dei pag. 2/12 convenuti per la quota della metà (per la restante a carico del conducente della motocicletta);
-di aver, inoltre, sostenuto esborsi economici per spese mediche (euro 257,48), per sedute fisioterapeutiche (euro 450,48) e per equipaggiamento moto (euro 693,86), oltre ad aver subito danno per euro 8.321,59 per mancato guadagno in relazione all'impossibilità di lavorare nei mesi da agosto 2018 a marzo 2019, stimato in relazione alla quota del 30% dello stipendio per le settimane successive alle prime sei dopo il sinistro (la Cassa malattia in Germania riconoscendo per il periodo successivo soltanto il
70% dello stipendio);
-che l' , in data 8-3-2021, in esito all'invito di negoziazione assistita, CP_2
comunicava di non accettare l'invito e disponeva bonifico per l'importo di euro 7.076,00
(6.426,00 oltre ad euro 650,00 per spese legali);
conclusivamente richiedendo l'accertamento della corresponsabilità del convenuto conducente nella causazione del sinistro e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per la somma complessiva di euro 91.623,20, oltre rivalutazione e interessi.
Nel costituirsi in giudizio la società convenuta rileva il concorso paritario CP_3
di responsabilità dei soggetti coinvolti nello scontro così come ammesso dalla stessa parte attrice;
contesta il nesso causale fra l'evento e le lesioni lamentate, oltre che il danno esposto, in specie nel quantum e in ordine all'an per le componenti morale, esistenziale e di personalizzazione;
nega, in punto di danno patrimoniale, l'ascrivibilità degli esborsi per l'acquisto di equipaggiamento moto (sostenuti dal Jetter e non dall'attrice) e ancora l'an del danno per mancato guadagno, avendo l'attrice ammesso di aver percepito lo stipendio durante la malattia;
deduce, infine, l'intervenuto versamento della somma di euro 6.426,00 a titolo di capitale e di acconto, importo asseritamente satisfattivo;
conclusivamente richiedendo il rigetto delle domande attoree in ragione dell'acconto versato;
in subordine, la deduzione di detto importo da quello riconosciuto all'attrice.
Pur regolarmente citati i convenuti e _1 [...]
non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia Controparte_2
con decreto del 16-2-2022.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie,
pag. 3/12 istruita la causa a mezzo di consulenza medico-legale (Relazione peritale del 31-1-2024), la stessa è stata trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come da ordinanza del 18-10-2024, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Sulla responsabilità per il sinistro e sul quantum risarcitorio.
In via pregiudiziale va dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo alla società , di cui la difesa attorea Controparte_2
allega la qualità di mandataria (atto di citazione, pag. 3) nei rapporti con la compagnia di assicurazione del veicolo, , parimenti convenuta. Attesa la qualità riferita, la CP_3
relativa legittimazione passiva è subordinata alla mancata evocazione in giudizio del soggetto rappresentato, qui invece convenuto (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 29221 del 20/10/2023).
Venendo al merito, deve essere, innanzitutto, riconosciuta la responsabilità, concorrente con quella del conducente della motocicletta su cui l'attrice era nell'occasione trasportata, del convenuto nella causazione del sinistro, _1
ciò tenuto conto della dinamica per come descritta e documentata dal verbale redato dagli agenti di polizia intervenuti immediatamente dopo l'incidente (doc. 6 att.). In particolare, il convenuto procedeva a inversione di marcia in prossimità di tratto con linea CP_1
di mezzeria continua, ciò comportando altresì l'irrogazione a suo carico delle sanzioni per violazione delle norme di cui agli artt. 146, comma 2, e 154, comma 1, d.lgs. n.
285/1992 (con contestazioni nei confronti del conducente della motocicletta parimenti sub art. 146, comma 2, cit., oltre che ex art. 148, comma 1, d.lgs. cit.). Le allegazioni attoree non risultano peraltro oggetto di contestazione effettiva e specifica da parte della società convenuta.
Quanto alle lesioni conseguenti al sinistro, sulla base delle conclusioni del Consulente nominato, che questo Tribunale fa proprie in quanto sufficientemente motivate, l'attrice ha riportato un “trauma contusivo arto inferiore dx con frattura biossea di gamba al terzo inferiore e trauma cranico minore” (Relazione, pag. 6), nonché postumi permanenti quali
“tara per circa ¼ dell'articolarità della TT mentre la SA è limitata agli estremi gradi.
Deambulazione libera con accenno a minima zoppia con evidenza di piede
pag. 4/12 tendenzialmente pronato bilateralmente con alluce valgo bilaterale”, il Consulente avendo, altresì, precisato la presenza di quattro esiti cicatriziali “lievemente ipercromici”
e connotati da “sfumate marezzature paracicatriziali” (“di cui il primo al terzo anteriore inferiore tibiale lungo cm 2, il secondo in regione dorsale del piede verticale lungo cm 5, il terzo in regione para malleolare esterna verticale lungo cm 12 ed il quarto in regione perimalleolare interna verticale lungo cm. 5”), determinando la complessiva incidenza sulla integrità psico-fisica nel valore dell'11/12% (Relazione, pagg. 5 e 7).
In primo luogo, non revocabile in dubbio è il nesso di causalità materiale fra l'evento e le lesioni lamentate, alla luce della correlazione logica e della contestualità temporale fra il sinistro e l'immediato successivo ricovero con diagnosi degli esiti per cui è causa e altresì in considerazione della tipologia e natura di dette lesioni (cfr. doc. 1 att.).
L'eziologia de qua ha trovato conferma anche in sede peritale (Relazione peritale cit., pag. 6).
In secondo luogo, la valutazione peritale ha investito e tenuto conto di tutte le menomazioni descritte, ivi compresi gli esiti cicatriziali, e ciò peraltro benché le allegazioni al riguato siano state svolte in via soltanto tardiva in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.
Il Consulente ha, altresì, individuato periodi di inabilità temporanea, a riscontro della documentazione medica versata agli atti (docc. da 1 a 4 att.), in particolare, per 19 giorni quanto all'inabilità temporanea totale, per 100 giorni quanto a inabilità temporanea parziale al 75%, per 60 giorni al 50% e di ulteriori 60 giorni al 25%, nonché, in corrispondenza all'intervento di rimozione dei mezzi di sintesi nell'anno 2020, ulteriore periodo di 1 giorno quanto all'inabilità temporanea totale, di 15 giorni quanto a inabilità temporanea parziale al 50% e di 10 giorni al 25% (Relazione, pag. 6).
Ciò detto, la liquidazione del danno non patrimoniale ha pacificamente carattere equitativo e deve aver luogo sulla base del criterio tabellare. In mancanza di attuale approvazione di apposite tabelle ex art. 138 d.lgs. 209/2005 per la liquidazione del danno, un valido e sicuro punto di riferimento è dato dalla tabella elaborata ed annualmente aggiornata dalla conferenza dei giudici del Tribunale di Milano (Cass. Civ., Sez. III, 6 maggio 2020, n. 8508), da ultimo secondo le più recenti indicazioni della Suprema Corte con separata considerazione del danno dinamico-relazionale e del c.d. danno morale pag. 5/12 (Cass. Civ., Sez. III, 17 maggio 2022, n. 15733; Cass. Civ., Sez. III, 21 marzo 2022, n.
9006; Cass. Civ., Sez. VI, 19 febbraio 2019, n. 4878; Cass. Civ., Sez. III, 27 marzo 2018,
n. 7513), dovendosi dare applicazione, ai fini della liquidazione del danno all'attualità, alle Tabelle aggiornate al tempo della decisione. Al riguardo, si rammenta che le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sono state riconosciute dalla
Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro paranormativo per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale
(Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 8532 del 06/05/2020).
Per ciò che concerne il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese, aggiornata al 2024, prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
In considerazione del lungo iter clinico e di riabilitazione, nonché della tipologia di lesione, con limitazioni nella funzionalità deambulatoria nella fase di stabilizzazione dei postumi, il danno per inabilità temporanea va computato sulla base del valore complessivo per euro 115,00 come segue:
-per una invalidità temporanea totale di 20 giorni un risarcimento di euro 2.300,00
(euro 115,00 per 20 gg);
-per una invalidità parziale al 75% della durata di 100 giorni un risarcimento pari a euro 8.625,00 (euro 86,25 per 100 gg);
-per una invalidità temporanea parziale al 50% della durata di 75 giorni un risarcimento pari ad euro 4.312,50 (euro 57,50 per 75 gg);
-per una invalidità temporanea parziale al 25% della durata di 70 giorni un risarcimento pari ad euro 2.012,50 (euro 28,75 per 70 gg); per importo finale complessivo pari ad euro 17.250,00 all'attualità.
Va, invece, esclusa alcuna personalizzazione nel caso de quo per difetto di idonea allegazione.
La personalizzazione presuppone, infatti, la verifica di evenienze dannose peculiari, ovverosia sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le pag. 6/12 vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi (Cass. Civ.,
Sez. 6, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021; Sez. 3, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019).
Diversamente, le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Conseguentemente, la parte che invochi la personalizzazione dovrà allegare compiutamente una circostanza personalizzante, affatto peculiare, pregiudicata dalla menomazione e dovrà fornire prova della sussistenza, in concreto, della allegata circostanza e, in tal caso, il giudice dovrà disporre una C.T.U. medico-legale volta ad accertare la sussistenza del nesso causale tra evento lesivo e pregiudizio peculiare lamentato.
Nessuna idonea allegazione e in ogni caso nessuna idonea offerta di prova è svolta dalla difesa attorea al riguardo.
Per ciò che concerne, invece, il danno per invalidità permanente, quanto alla componente dinamico-relazionale, tenuto conto dell'incidenza per 12 punti percentuali e dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (anni 53), lo stesso deve liquidarsi, all'attualità, nel valore pari ad euro 25.325,00.
In difetto di circostanze specifiche ed eccezionali che rendano nel caso concreto il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (esclusa, inoltre, la possibilità di considerare una componente al contempo ai fini della determinazione del grado di incidenza quanto al danno dinamico-relazionale, da un lato, e ai fini di una personalizzazione, dall'altro lato), va esclusa nel caso concreto la sussistenza dei presupposti per procedere a personalizzazione del danno.
In particolare, non può trovare riconoscimento il danno per c.d. usura lavorativa, conseguenza pregiudizievole rimasta priva di alcun riscontro e confutata dagli accertamenti peritali (Relazione, pag. 7: “le menomazioni residuate al sinistro e descritte in esame obiettivo non hanno alcuna influenza negativa sulla capacità lavorativa specifica della danneggiata”).
Va altresì esclusa la sussistenza di danno per c.d. sofferenza soggettiva interiore sotto il profilo del danno permanente all'invalidità psico-fisica.
pag. 7/12 In ordine al c.d. danno morale vale rammentare che lo stesso consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) e che, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione e autonoma liquidazione rispetto al danno biologico, escluso, invece, qualsiasi automatismo (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 15733 del 17/05/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del 21/03/2022; Sez. 6, Ordinanza n. 4878 del
19/02/2019). Il suo riconoscimento presuppone in ogni caso una concreta attività assertoria da parte del soggetto che lo invochi, che deve consistere nella compiuta descrizione delle sofferenze di cui si pretende la riparazione (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza
n. 25164 del 10/11/2020).
Ciò premesso, nel caso in esame, la difesa attorea ha dedotto, invero in via oltremodo generica, “sensazioni di dolore, abbattimento morale e disagio interiore, ricollegati anche allo sconvolgimento derivante da numerosi ricoveri ospedalieri e all'angoscia legata allo stato di precarietà che si associa ad ogni forma di malattia” (atto di citazione, pag. 4), attività assertoria semmai valorizzabile ai fini della liquidazione del danno per sofferenza con riguardo al periodo di inabilità temporanea e insufficiente (se non anzi contraddittoria, stante il richiamo a ricoveri e a profili di precarietà) rispetto alla configurabilità di una siffatta componente pregiudizievole sotto il profilo della lesione permanente alla salute. Nessun ragionamento presuntivo potrebbe, inoltre, dispiegarsi nel caso di specie alla luce della contenuta incidenza dei postumi sul bene salute, per un'entità priva di significatività ex se rispetto al danno invocato.
In difetto di alcuna idonea allegazione e offerta di prova, la domanda attorea in parte qua non può essere accolta.
Nel caso concreto il danno per invalidità permanente può trovare, pertanto, riconoscimento con esclusivo riguardo a quello dinamico relazionale.
Il danno non patrimoniale è, dunque, quantificabile in complessivi euro 42.575,00
(euro 17.250,00+euro 25.325,00) all'attualità (già comprensivi di rivalutazione in applicazione delle Tabelle aggiornate), da imputarsi ai convenuti, sulla base delle allegazioni della stessa parte attrice e nei limiti della domanda, nei limiti del 50% e, quindi, per il finale valore complessivo di euro 21.287,50.
Per tutto quanto sopra, i convenuti sono tenuti al risarcimento in favore dell'attrice pag. 8/12 dell'importo -liquidato all'attualità- di euro 21.287,50 a titolo di danno non patrimoniale.
All'attrice su detto importo, a prescindere dalla proposizione di espressa domanda
(Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 39376 del 10/12/2021) e comunque in via presuntiva, va, inoltre, riconosciuta una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, che - ove posseduta ex tunc- sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario. Alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712), si ritiene equo determinare tale somma applicando i relativi interessi legali su una base di calcolo costituita, non dall'importo sopra liquidato (cioè rivalutato ad oggi), bensì da detto importo devalutato alla data del fatto in base agli indici Istat del costo della vita, e quindi rivalutato di anno in anno dalla data del sinistro a quella della presente sentenza.
Ciò detto, l'attrice, come non controverso, ha percepito acconto per euro 6.426,00, in data 8-3-2021 (doc. 4 conv.; cfr. anche atto di citazione, pag. 3).
Trattasi, dunque, di procedere alla relativa detrazione secondo i criteri chiariti da Cass.
Civ., Sez. 3, Sentenza n. 25817 del 31/10/2017: “l'operazione di scomputo degli acconti già versati dalla somma complessivamente dovuta al creditore a titolo di risarcimento, per essere corretta, deve articolarsi nelle seguenti operazioni: a) in primo luogo occorre rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto devalutandoli alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione;
b) in secondo luogo occorre detrarre
l'acconto dal credito;
c) in terzo luogo occorre calcolare, sulla base del saggio equitativamente individuato (che può coincidere con quello legale), gli interessi compensativi, distinguendo il periodo intercorrente tra la data dell'illecito e quella del pagamento dell'acconto (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale) dal periodo intercorrente tra quest'ultima data e quella della liquidazione definitiva (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato)” (cfr. di recente anche Cass. Civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 16027 del 18/05/2022; Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 23927 del
07/08/2023).
Detto acconto deve essere imputato prima al capitale e poi agli interessi, dopo aver reso omogenei alla stessa data i valori del danno e del versamento (cfr. sul punto, da pag. 9/12 ultimo, Cass. civ. 25817/2017) con l'utilizzo degli indici Istat dei prezzi al consumo
(attesa l'inoperatività del disposto dell'art. 1194 c.c. che presuppone l'esistenza di un debito pecuniario, in realtà insussistente fino alla liquidazione del danno: cfr. Cass. n.
6228 del 1994).
Ne consegue che, al fine di una corretta imputazione, è necessario: devalutare la somma liquidata all'epoca del sinistro (euro 18.147,91); rivalutare la somma da tale data a quella dell'acconto (euro 18.293,09); calcolare con il descritto criterio di cui alle SS.UU. del 1995 n. 1712 di cui si è detto supra gli interessi compensativi maturati su tale importo dalla data dell'incidente alla data di pagamento dell'acconto (euro 178,15); detrarre l'acconto (euro 6.426,00) con imputazione prima al capitale (euro 11.867,09); quindi rivalutare la somma residua sino ad oggi (euro 13.813,29) e conteggiare gli interessi in questo ultimo intervallo di tempo (euro 1.198,53), cui sommare quelli computati per il frangente fra il sinistro e l'acconto (euro 178,15).
L'importo dovuto a titolo di danno non patrimoniale, già comprensivo di computo per interessi compensativi, è dunque pari a complessivi euro 15.189,97.
Sull'importo così calcolato sono dovuti dal giorno di pubblicazione della sentenza gli interessi in misura legale fino al giorno dell'effettivo pagamento del debito.
Quanto al danno patrimoniale, quello per spese mediche e cure riabilitative, sulla base della documentazione versata agli atti (docc. 13 e 14 att.) e del valore ritenuto congruo dal C.T.U. (Relazione, pag. 8), deve computarsi in euro 707,96, a carico dei convenuti per la metà e, quindi, per la somma di euro 353,98.
Non può trovare riconoscimento l'invocato danno in relazione al valore commerciale dell'equipaggiamento moto (doc. 15 att.), in primo luogo, in quanto nessuna prova è acquisita circa il verificarsi della perdita nella sfera patrimoniale dell'attrice (la documentazione agli atti ascrivendo a soggetto terzo il carico della spesa); in secondo luogo, mancando altresì dimostrazione della correlazione eziologica fra il sinistro e il danno dedotto (nulla essendo argomentato in ordine all'effettivo utilizzo del preteso equipaggiamento al momento del sinistro); infine, in via invero assorbente, in difetto della prova del quantum, che non potrebbe in ogni caso coincidere con il costo di acquisto, vieppiù tenuto conto della risalente datazione dei documenti di spesa (doc. 15 cit.).
pag. 10/12 Deve, invece, trovare riconoscimento il danno patrimoniale per mancato guadagno temporaneo, in relazione all'impossibilità di assistere alla prestazione lavorativa nel periodo di inabilità temporanea (doc. 16 att.), in ogni caso con esclusione dell'importo imputato al mese di agosto 2018 (periodo necessariamente da ricomprendersi nell'arco delle sei settimane successive al sinistro) attesa la deduzione della stessa parte attrice secondo cui “per le prime 6 settimane, la SI.ra ha percepito l'intero stipendio;
Pt_1
dalla settima settimana di malattia, invece, in ossequio al funzionamento del sistema della
Cassa malattie in Germania - che subentra al datore di lavoro nel pagamento dello stipendio del lavoratore - ha percepito solo il 70 % del suo stipendio” (atto di citazione, pag. 3; cfr. anche memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., pag. 3); nei limiti, dunque, sulla base della documentazione e del computo esposto dall'attrice (doc. 16 cit.), dell'importo di euro 6.358,07, a carico dei convenuti per la metà per il finale valore di euro 3.179,03.
Per quanto sopra deve riconoscersi in favore dell'attrice il complessivo importo a titolo di danno patrimoniale pari ad euro 3.533,01, oltre rivalutazione dalla data dei rispettivi esborsi sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Su detto importo vanno riconosciuti, per le ragioni già esposte, interessi compensativi da computarsi per valore pari a quello del tasso di interesse legale ex art. 1284, comma 1,
c.c., secondo i criteri di cui a Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 1712 del 17/02/1995, su una base di calcolo costituita da detto importo devalutato alla data di verificazione del danno (e, quindi, della data dell'esborso) in base agli indici Istat del costo della vita e quindi rivalutato di anno in anno sino alla data della presente sentenza.
Sull'importo così calcolato sono dovuti dal giorno di pubblicazione della sentenza gli interessi in misura legale fino al giorno dell'effettivo pagamento del debito.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate, avuto riguardo al decisum (non computati rivalutazione, interessi e spese successivi alla proposizione della domanda giudiziale in primo grado: Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 2274 del 04/02/2005;
Sez. 2, Sentenza n. 3463 del 15/02/2010), secondo i parametri medi di cui al D.M. per la fase di studio (euro 919,00), introduttiva (euro 777,00), istruttoria (euro 1.680,00) e pag. 11/12 decisionale (euro 1.701,00), in considerazione dello iato fra il petitum e quanto riconosciuto previa compensazione parziale per un quarto (Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza
n. 32061 del 31/10/2022) e, quindi, per il finale importo di euro 3.808,00, oltre anticipazioni di legge pari ad euro 759,00 per contributo ed euro 27,00 per marca, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge se e in quanto dovuti.
Nulla sulle spese nei rapporti con attesane la contumacia. CP_2
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa (verbale di udienza del 19-4-
2023), vanno, infine, poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e istanza disattesa,
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di
[...]
; Controparte_2
2. condanna i convenuti , in solido fra loro, _1 CP_3
al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 15.189,97 per Parte_1
danno non patrimoniale, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3. condanna i convenuti , in solido fra loro, al _1 CP_3
pagamento in favore dell'attrice della somma di € 3.533,01per Parte_1
danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
4. condanna i convenuti e , in solido fra loro, a _1 CP_3
rimborsare all'attrice le spese di lite, liquidate, previa Parte_1
compensazione parziale per un quarto, in € 3.808,00 per onorario ed € 786,00 per anticipazioni, oltre a rimb. forf. nella misura del 15% e I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5. pone definitivamente a carico dei convenuti soccombenti e _1
, in solido fra loro, il compenso del C.T.U. come liquidato in corso di CP_3
causa.
Così deciso in Trento, 16/01/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 12/12