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Sentenza 28 maggio 2026
Sentenza 28 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2026, n. 19637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19637 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.UZ DR nato a [...] il [...] 2.DE IT IT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale IN AR che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udito il difensore della parte civile Poste Italiane, avv.ssa Stefani Strazzi, che si è riportata alla memoria già depositata;
uditi difensori degli imputati, avv.to Giannone Maurizio per BA e avv.to Giosuè Naso per De IT, i quali hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi chiedendone l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 15 dicembre 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Roma del 28 dicembre 2024, riconosceva la continuazione tra i fatti di rapina e tentato furto giudicati nel presente procedimento e quelli oggetto di separato giudizio definito con sentenza Penale Sent. Sez. 2 Num. 19637 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 13/05/2026 2 irrevocabile il 23-7-2024, irrogando la pena in aumento di anni quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa agli imputati BA ND e De IT IT. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori. 3. L’avv.to Daniele Fiorino per De IT deduceva con distinti motivi qui riassunti. - Mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti quali le sommarie informazioni rese nell'immediatezza dei fatti dai testimoni oculari e l'annotazione di polizia giudiziaria del 21 luglio 2023; inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 189, 192, 357 e 373 codice procedura penale. Si lamentava in particolare che le sentenze di merito erano giunte alla identificazione del ricorrente quale soggetto che avrebbe partecipato alla fase esecutiva della rapina in danno dell'ufficio postale contestata al capo n. 2) dell'imputazione, facendo integrale riferimento al contenuto dell'informativa di polizia giudiziaria che conteneva un giudizio di compatibilità tra uno dei soggetti presenti all'interno dell'ufficio e l'imputato in ragione delle sue fattezze fisiche;
il giudice di merito, però, aveva omesso la necessaria valutazione preliminare di affidabilità dell'operato della polizia giudiziaria stante che l'annotazione di servizio deve essere necessariamente sottoposta al vaglio dell'autorità giudicante non avendo valore di verbale facente prova fino a querela di falso. La motivazione, poi, era incorsa in violazione delle norme procedurali posto che il riconoscimento da parte della polizia giudiziaria non era fondato su dati individualizzanti o riscontrati e, soprattutto, perché tali dati non risultavano confermati da nessuno dei testimoni oculari. Si trattava, pertanto, di una individuazione totalmente priva di coerenza logica e giuridica. - Inosservanza od erronea applicazione della legge penale, difetto di motivazione, con riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo 3), qualificato nei termini di tentato furto aggravato. Al riguardo si deduceva l'inutilizzabilità del materiale probatorio posto che le operazioni di monitoraggio satellitare attraverso il sistema GPS dell'autovettura del ricorrente erano state effettuate quando lo stesso non risultava ancora iscritto nel registro degli indagati ed in assenza di qualsiasi indizio di reità nei suoi confronti;
tali operazioni dovevano ritenersi in contrasto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo come affermata nelle pronunce Uzun
contro
Germania del 2 settembre 2010 e BE AI
contro
Francia dell'8 maggio 2018, nelle quali dette attività erano ricostruite nel solco delle operazioni investigative, costituenti 3 chiare ingerenza nella vita privata e necessitanti un’autorizzazione giurisdizionale in assenza della quale si configura una violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea;
difatti, l'esecuzione di un atto investigativo avente capacità di significativa ingerenza nella vita privata, non può essere compiuto senza alcun preventivo vaglio giurisdizionale direttamente dalla polizia giudiziaria ed in assenza di elementi di reità a carico dell'individuo; lo stesso motivo lamentava poi l'errata qualificazione giuridica attribuita ai fatti non sussistendo gli estremi del tentativo punibile posto che il reato non era stato compiuto per una scelta autonoma e consapevole degli imputati da qualificarsi in termini di desistenza volontaria. - Mancanza assoluta di motivazione quanto alla determinazione della pena ed all'aumento per continuazione esterna in assenza di adeguata giustificazione degli aumenti. 4. L'avv. Giannone, nell'interesse dell'imputato BA: - con il primo motivo deduceva manifesta illogicità della motivazione quanto alla tardiva individuazione fotografica operata dalle dipendenti dell'ufficio postale;
difatti nella descrizione delle fattezze fisiche dei rapinatori effettuata prima della individuazione sussisteva evidente contrasto con le iniziali dichiarazioni e con le caratteristiche fisiche della persona del ricorrente che imponevano una valutazione di attendibilità approfondita che i giudici di merito avevano omesso;
- con il secondo motivo lamentava erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi di tentato furto dovendosi considerare che la mancata consumazione del fatto, dovuta al mancato arrivo del furgone, era dipesa da desistenza volontaria dall'iniziale proposito criminoso con conseguente irrilevanza penale della condotta;
- con il terzo motivo deduceva, infine, mancanza di motivazione quanto alla determinazione della pena ed agli aumenti per continuazione. 5. Con memoria depositata in cancelleria in data 29/04/2026 la difesa della parte civile chiedeva il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono puramente reiterativi di doglianze svolte nelle fasi di merito e rispetto alle quali la Corte di appello ha reso ampia e non censurabile motivazione e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Va innanzitutto ricordato che, nel caso in esame, ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di 4 travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, circostanza questa non sussistente nel caso in esame e neppure adeguatamente prospettata (Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, [...], Rv. 236130-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01). Nel caso in esame, i giudici di merito sono pervenuti all'affermazione di responsabilità degli imputati sulla base del riconoscimento degli stessi o da parte degli operatori di polizia giudiziaria ovvero in sede di identificazione fotografica operata dalle dipendenti dell'ufficio postale. Tali conclusioni sono prive di qualsiasi profilo di violazione di legge in quanto, vertendosi in ipotesi di giudizio abbreviato, i giudici di merito hanno fatto corretta utilizzazione del materiale acquisito al fascicolo del pubblico ministero senza incorrere in alcuno dei vizi denunciati. Invero, non sussiste il vizio lamentato nel ricorso dell'avvocato Fiorino, posto che non vi è stata alcuna valorizzazione dell'annotazione di polizia giudiziaria quale atto facente prova fino a querela di falso bensì quale elemento fondante l'affermazione di responsabilità. La Corte di merito si è attenuta al principio secondo cui è utilizzabile ai fini cautelari ed in sede di abbreviato una individuazione fotografica operata dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, senza previa delega del pubblico ministero, poiché gli artt. 55 e 348 cod. proc. pen. sanciscono il principio di atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, cui compete, anche in difetto di direttive o formali deleghe del pubblico ministero, il potere-dovere di compiere di propria iniziativa tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli (Sez. 5, n. 18997 del 19/02/2014, [...], Rv. 263168-01). In relazione al ricorso dell'avvocato Giannone, si osserva che il giudice di appello e prima di quello di primo grado, hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cui in sede di giudizio abbreviato, il giudice può utilizzare ai fini della decisione il verbale di individuazione fotografica, redatto dalla polizia giudiziaria, in quanto atto legittimamente acquisito al fascicolo del pubblico ministero pur in mancanza di allegazione del relativo fascicolo fotografico (Sez. 5, n. 42577 del 03/06/2015, Peluso, Rv. 264947-01). Ne consegue che tutti i motivi con i quali ci si duole della individuazione di entrambi gli imputati appaiono manifestamente infondati e reiterativi. 2. Il secondo motivo del ricorso De IT è parimenti manifestamente infondato posto che, secondo l’orientamento di questa Corte di legittimità cui il Collegio intende dare seguito, la localizzazione degli spostamenti tramite sistema di 5 rilevamento satellitare GPS (c.d. pedinamento elettronico) è mezzo di ricerca della prova atipico non implicante un accumulo massivo di dati sensibili da parte del gestore del servizio, sicché le relative risultanze sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, non trovando applicazione per analogia la disciplina di cui all'art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, in tema di tabulati, e neppure i princìpi affermati dalla sentenza della CGUE del 05/04/2022, C. 140/2020, relativa alla compatibilità di "data retention" con le Direttive 2002/58/CE e 2009/136/CE, sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni (Sez. 6, n. 15422 del 09/03/2023, Bonfirraro, Rv. 284582-01). Sul punto si è anche affermato come, in tema di indagini preliminari, la localizzazione degli spostamenti tramite sistema di rilevamento satellitare GPS (c.d. pedinamento elettronico) è mezzo di ricerca della prova atipico, non implicante un accumulo massivo di dati sensibili da parte del gestore del servizio, sicché le relative risultanze sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, non trovando applicazione per analogia né la disciplina di cui all'art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, in tema di tabulati, né i princìpi affermati dalla sentenza della CGUE del 05/04/2022, C. 140/2020, relativa alla compatibilità di "data retention" con le Direttive 2002/58/CE e 2009/136/CE, sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni (Sez. 2, n. 37395 del 18/09/2024, [...], Rv. 286949-01). L’applicazione dei sopra esposti princìpi al caso in esame impone la declaratoria di manifesta infondatezza del motivo atteso che il compimento di operazioni di polizia attraverso i sistemi di geolocalizzazione non richiede un'autorizzazione preventiva da parte delle autorità giudiziarie e, pertanto, ove compiuta nell'ambito di indagini preliminari per fatti di reato, non è subordinata alla preventiva esposizione di indizi di reità gravi o sufficienti a carico del soggetto controllato. 3. Manifestamente infondato è anche il motivo con il quale entrambi i ricorsi deducono violazione di legge in punto qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo 3 in violazione dei princìpi in termini di desistenza volontaria ex art. 56, terzo comma, cod. pen. Al proposito, va richiamato quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, [...], Rv. 272535-01). L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta proprio la 6 manifesta infondatezza del motivo avendo la Corte di appello esposto, a pagina 19 della motivazione, come la mancata realizzazione del proposito criminoso fu dovuta alla circostanza che quel giorno particolare l'ufficio postale risultava avere meno denaro in cassa del solito e non era dunque conveniente per i responsabili della condotta criminosa commettere il reato;
il che rende evidente che la desistenza dipese proprio da una circostanza esterna e non da una scelta volontaria degli imputati a panorama di fatto incontestato ma in presenza di nuovi elementi. 4. Manifestamente infondati e reiterativi sono i motivi sulla pena avanzati nell’interesse di entrambi gli imputati anche in relazione agli aumenti per continuazione. Attraverso le argomentazioni svolte alle pagine 20-21 dell’impugnata pronuncia il giudice di appello ha fornito un calcolo analitico sia della determinazione della pena base che dei singoli aumenti per continuazione. Quanto poi alla motivazione degli aumenti che entrambi i ricorsi contestano va ricordato come, per costante interpretazione della Corte di legittimità, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, [...], Rv. 279770-01); nello stesso senso, si è ribadito come, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005-01). L’applicazione dei sopra esposti princìpi comporta affermare la manifesta infondatezza dei motivi posto che gli aumenti stabiliti a titolo di continuazione sono stati stabiliti in entità talmente ridotte da non necessitare di alcuna specifica motivazione. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 3.000,00 ciascuno. Gli imputati vanno inoltre condannati 7 alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Poste Italiane s.p.a. che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Poste Italiane s.p.a. che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Roma, 13 maggio 2026 IL CONSIGLIERE EST. GN DO IL PRESIDENTE ND RI
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale IN AR che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udito il difensore della parte civile Poste Italiane, avv.ssa Stefani Strazzi, che si è riportata alla memoria già depositata;
uditi difensori degli imputati, avv.to Giannone Maurizio per BA e avv.to Giosuè Naso per De IT, i quali hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi chiedendone l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 15 dicembre 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Roma del 28 dicembre 2024, riconosceva la continuazione tra i fatti di rapina e tentato furto giudicati nel presente procedimento e quelli oggetto di separato giudizio definito con sentenza Penale Sent. Sez. 2 Num. 19637 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 13/05/2026 2 irrevocabile il 23-7-2024, irrogando la pena in aumento di anni quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa agli imputati BA ND e De IT IT. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori. 3. L’avv.to Daniele Fiorino per De IT deduceva con distinti motivi qui riassunti. - Mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti quali le sommarie informazioni rese nell'immediatezza dei fatti dai testimoni oculari e l'annotazione di polizia giudiziaria del 21 luglio 2023; inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 189, 192, 357 e 373 codice procedura penale. Si lamentava in particolare che le sentenze di merito erano giunte alla identificazione del ricorrente quale soggetto che avrebbe partecipato alla fase esecutiva della rapina in danno dell'ufficio postale contestata al capo n. 2) dell'imputazione, facendo integrale riferimento al contenuto dell'informativa di polizia giudiziaria che conteneva un giudizio di compatibilità tra uno dei soggetti presenti all'interno dell'ufficio e l'imputato in ragione delle sue fattezze fisiche;
il giudice di merito, però, aveva omesso la necessaria valutazione preliminare di affidabilità dell'operato della polizia giudiziaria stante che l'annotazione di servizio deve essere necessariamente sottoposta al vaglio dell'autorità giudicante non avendo valore di verbale facente prova fino a querela di falso. La motivazione, poi, era incorsa in violazione delle norme procedurali posto che il riconoscimento da parte della polizia giudiziaria non era fondato su dati individualizzanti o riscontrati e, soprattutto, perché tali dati non risultavano confermati da nessuno dei testimoni oculari. Si trattava, pertanto, di una individuazione totalmente priva di coerenza logica e giuridica. - Inosservanza od erronea applicazione della legge penale, difetto di motivazione, con riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo 3), qualificato nei termini di tentato furto aggravato. Al riguardo si deduceva l'inutilizzabilità del materiale probatorio posto che le operazioni di monitoraggio satellitare attraverso il sistema GPS dell'autovettura del ricorrente erano state effettuate quando lo stesso non risultava ancora iscritto nel registro degli indagati ed in assenza di qualsiasi indizio di reità nei suoi confronti;
tali operazioni dovevano ritenersi in contrasto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo come affermata nelle pronunce Uzun
contro
Germania del 2 settembre 2010 e BE AI
contro
Francia dell'8 maggio 2018, nelle quali dette attività erano ricostruite nel solco delle operazioni investigative, costituenti 3 chiare ingerenza nella vita privata e necessitanti un’autorizzazione giurisdizionale in assenza della quale si configura una violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea;
difatti, l'esecuzione di un atto investigativo avente capacità di significativa ingerenza nella vita privata, non può essere compiuto senza alcun preventivo vaglio giurisdizionale direttamente dalla polizia giudiziaria ed in assenza di elementi di reità a carico dell'individuo; lo stesso motivo lamentava poi l'errata qualificazione giuridica attribuita ai fatti non sussistendo gli estremi del tentativo punibile posto che il reato non era stato compiuto per una scelta autonoma e consapevole degli imputati da qualificarsi in termini di desistenza volontaria. - Mancanza assoluta di motivazione quanto alla determinazione della pena ed all'aumento per continuazione esterna in assenza di adeguata giustificazione degli aumenti. 4. L'avv. Giannone, nell'interesse dell'imputato BA: - con il primo motivo deduceva manifesta illogicità della motivazione quanto alla tardiva individuazione fotografica operata dalle dipendenti dell'ufficio postale;
difatti nella descrizione delle fattezze fisiche dei rapinatori effettuata prima della individuazione sussisteva evidente contrasto con le iniziali dichiarazioni e con le caratteristiche fisiche della persona del ricorrente che imponevano una valutazione di attendibilità approfondita che i giudici di merito avevano omesso;
- con il secondo motivo lamentava erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi di tentato furto dovendosi considerare che la mancata consumazione del fatto, dovuta al mancato arrivo del furgone, era dipesa da desistenza volontaria dall'iniziale proposito criminoso con conseguente irrilevanza penale della condotta;
- con il terzo motivo deduceva, infine, mancanza di motivazione quanto alla determinazione della pena ed agli aumenti per continuazione. 5. Con memoria depositata in cancelleria in data 29/04/2026 la difesa della parte civile chiedeva il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono puramente reiterativi di doglianze svolte nelle fasi di merito e rispetto alle quali la Corte di appello ha reso ampia e non censurabile motivazione e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Va innanzitutto ricordato che, nel caso in esame, ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di 4 travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, circostanza questa non sussistente nel caso in esame e neppure adeguatamente prospettata (Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, [...], Rv. 236130-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01). Nel caso in esame, i giudici di merito sono pervenuti all'affermazione di responsabilità degli imputati sulla base del riconoscimento degli stessi o da parte degli operatori di polizia giudiziaria ovvero in sede di identificazione fotografica operata dalle dipendenti dell'ufficio postale. Tali conclusioni sono prive di qualsiasi profilo di violazione di legge in quanto, vertendosi in ipotesi di giudizio abbreviato, i giudici di merito hanno fatto corretta utilizzazione del materiale acquisito al fascicolo del pubblico ministero senza incorrere in alcuno dei vizi denunciati. Invero, non sussiste il vizio lamentato nel ricorso dell'avvocato Fiorino, posto che non vi è stata alcuna valorizzazione dell'annotazione di polizia giudiziaria quale atto facente prova fino a querela di falso bensì quale elemento fondante l'affermazione di responsabilità. La Corte di merito si è attenuta al principio secondo cui è utilizzabile ai fini cautelari ed in sede di abbreviato una individuazione fotografica operata dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, senza previa delega del pubblico ministero, poiché gli artt. 55 e 348 cod. proc. pen. sanciscono il principio di atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, cui compete, anche in difetto di direttive o formali deleghe del pubblico ministero, il potere-dovere di compiere di propria iniziativa tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli (Sez. 5, n. 18997 del 19/02/2014, [...], Rv. 263168-01). In relazione al ricorso dell'avvocato Giannone, si osserva che il giudice di appello e prima di quello di primo grado, hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cui in sede di giudizio abbreviato, il giudice può utilizzare ai fini della decisione il verbale di individuazione fotografica, redatto dalla polizia giudiziaria, in quanto atto legittimamente acquisito al fascicolo del pubblico ministero pur in mancanza di allegazione del relativo fascicolo fotografico (Sez. 5, n. 42577 del 03/06/2015, Peluso, Rv. 264947-01). Ne consegue che tutti i motivi con i quali ci si duole della individuazione di entrambi gli imputati appaiono manifestamente infondati e reiterativi. 2. Il secondo motivo del ricorso De IT è parimenti manifestamente infondato posto che, secondo l’orientamento di questa Corte di legittimità cui il Collegio intende dare seguito, la localizzazione degli spostamenti tramite sistema di 5 rilevamento satellitare GPS (c.d. pedinamento elettronico) è mezzo di ricerca della prova atipico non implicante un accumulo massivo di dati sensibili da parte del gestore del servizio, sicché le relative risultanze sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, non trovando applicazione per analogia la disciplina di cui all'art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, in tema di tabulati, e neppure i princìpi affermati dalla sentenza della CGUE del 05/04/2022, C. 140/2020, relativa alla compatibilità di "data retention" con le Direttive 2002/58/CE e 2009/136/CE, sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni (Sez. 6, n. 15422 del 09/03/2023, Bonfirraro, Rv. 284582-01). Sul punto si è anche affermato come, in tema di indagini preliminari, la localizzazione degli spostamenti tramite sistema di rilevamento satellitare GPS (c.d. pedinamento elettronico) è mezzo di ricerca della prova atipico, non implicante un accumulo massivo di dati sensibili da parte del gestore del servizio, sicché le relative risultanze sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, non trovando applicazione per analogia né la disciplina di cui all'art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, in tema di tabulati, né i princìpi affermati dalla sentenza della CGUE del 05/04/2022, C. 140/2020, relativa alla compatibilità di "data retention" con le Direttive 2002/58/CE e 2009/136/CE, sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni (Sez. 2, n. 37395 del 18/09/2024, [...], Rv. 286949-01). L’applicazione dei sopra esposti princìpi al caso in esame impone la declaratoria di manifesta infondatezza del motivo atteso che il compimento di operazioni di polizia attraverso i sistemi di geolocalizzazione non richiede un'autorizzazione preventiva da parte delle autorità giudiziarie e, pertanto, ove compiuta nell'ambito di indagini preliminari per fatti di reato, non è subordinata alla preventiva esposizione di indizi di reità gravi o sufficienti a carico del soggetto controllato. 3. Manifestamente infondato è anche il motivo con il quale entrambi i ricorsi deducono violazione di legge in punto qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo 3 in violazione dei princìpi in termini di desistenza volontaria ex art. 56, terzo comma, cod. pen. Al proposito, va richiamato quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, [...], Rv. 272535-01). L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta proprio la 6 manifesta infondatezza del motivo avendo la Corte di appello esposto, a pagina 19 della motivazione, come la mancata realizzazione del proposito criminoso fu dovuta alla circostanza che quel giorno particolare l'ufficio postale risultava avere meno denaro in cassa del solito e non era dunque conveniente per i responsabili della condotta criminosa commettere il reato;
il che rende evidente che la desistenza dipese proprio da una circostanza esterna e non da una scelta volontaria degli imputati a panorama di fatto incontestato ma in presenza di nuovi elementi. 4. Manifestamente infondati e reiterativi sono i motivi sulla pena avanzati nell’interesse di entrambi gli imputati anche in relazione agli aumenti per continuazione. Attraverso le argomentazioni svolte alle pagine 20-21 dell’impugnata pronuncia il giudice di appello ha fornito un calcolo analitico sia della determinazione della pena base che dei singoli aumenti per continuazione. Quanto poi alla motivazione degli aumenti che entrambi i ricorsi contestano va ricordato come, per costante interpretazione della Corte di legittimità, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, [...], Rv. 279770-01); nello stesso senso, si è ribadito come, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005-01). L’applicazione dei sopra esposti princìpi comporta affermare la manifesta infondatezza dei motivi posto che gli aumenti stabiliti a titolo di continuazione sono stati stabiliti in entità talmente ridotte da non necessitare di alcuna specifica motivazione. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 3.000,00 ciascuno. Gli imputati vanno inoltre condannati 7 alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Poste Italiane s.p.a. che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Poste Italiane s.p.a. che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Roma, 13 maggio 2026 IL CONSIGLIERE EST. GN DO IL PRESIDENTE ND RI