Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2026, n. 19637
CASS
Sentenza 28 maggio 2026

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  • Rigettato
    Errata qualificazione giuridica per desistenza volontaria

    La desistenza volontaria richiede una scelta non necessitata e operata in una situazione di libertà interiore. Nel caso di specie, la mancata consumazione del reato è dipesa da una circostanza esterna (minor quantità di denaro in cassa), rendendo la desistenza non volontaria.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione sulla determinazione della pena e aumenti per continuazione

    La Corte di appello ha fornito un calcolo analitico della pena base e dei singoli aumenti. Non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento in caso di reato continuato, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della pena base, specialmente quando gli aumenti sono di contenuta entità e i reati sono seriali e omogenei.

  • Rigettato
    Mancanza o illogicità della motivazione sull'identificazione

    La Corte ritiene che l'annotazione di polizia giudiziaria sia stata utilizzata come elemento fondante per l'affermazione di responsabilità e non come prova fino a querela di falso. L'identificazione fotografica operata dalla polizia giudiziaria è utilizzabile in sede di giudizio abbreviato, anche senza delega del PM, in virtù del principio di atipicità degli atti di indagine della PG.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità delle operazioni di monitoraggio GPS

    La localizzazione degli spostamenti tramite sistema GPS è considerata un mezzo di ricerca della prova atipico, utilizzabile senza necessità di autorizzazione giudiziaria, in quanto non implica un accumulo massivo di dati sensibili. Non si applicano per analogia la disciplina sui tabulati né i principi della CGUE sulla 'data retention'. Pertanto, le operazioni di geolocalizzazione non richiedono autorizzazione preventiva né l'esposizione di indizi di reità gravi.

  • Rigettato
    Mancanza o illogicità della motivazione sull'identificazione

    La Corte ritiene che l'annotazione di polizia giudiziaria sia stata utilizzata come elemento fondante per l'affermazione di responsabilità e non come prova fino a querela di falso. L'identificazione fotografica operata dalla polizia giudiziaria è utilizzabile in sede di giudizio abbreviato, anche senza delega del PM, in virtù del principio di atipicità degli atti di indagine della PG.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità delle operazioni di monitoraggio GPS

    La localizzazione degli spostamenti tramite sistema GPS è considerata un mezzo di ricerca della prova atipico, utilizzabile senza necessità di autorizzazione giudiziaria, in quanto non implica un accumulo massivo di dati sensibili. Non si applicano per analogia la disciplina sui tabulati né i principi della CGUE sulla 'data retention'. Pertanto, le operazioni di geolocalizzazione non richiedono autorizzazione preventiva né l'esposizione di indizi di reità gravi.

  • Rigettato
    Errata qualificazione giuridica per desistenza volontaria

    La desistenza volontaria richiede una scelta non necessitata e operata in una situazione di libertà interiore. Nel caso di specie, la mancata consumazione del reato è dipesa da una circostanza esterna (minor quantità di denaro in cassa), rendendo la desistenza non volontaria.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione sulla determinazione della pena e aumenti per continuazione

    La Corte di appello ha fornito un calcolo analitico della pena base e dei singoli aumenti. Non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento in caso di reato continuato, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della pena base, specialmente quando gli aumenti sono di contenuta entità e i reati sono seriali e omogenei.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2026, n. 19637
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19637
    Data del deposito : 28 maggio 2026

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