Sentenza 2 febbraio 2010
Massime • 1
In tema di prima notificazione all'imputato non detenuto, qualora la raccomandata spedita a seguito dell'inutile accesso ai luoghi indicati dalla legge per avvisare l'interessato dell'avvenuto deposito presso la casa comunale dell'atto da notificare non possa essere recapitata per assenza od inidoneità delle persone chiamate a riceverla e non venga ritirata nei termini, l'ufficiale giudiziario non è tenuto ad informare il destinatario della notifica del deposito e delle formalità compiute mediante la spedizione di una ulteriore raccomandata.
Commentario • 1
- 1. Atto giudiziario notificato dall'ufficiale giudiziario ma con data di nascita sbagliato (Cass. 53622/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2010, n. 6953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6953 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 02/02/2010
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 418
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 34408/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'BR AU, n. a Torino il 25.1.1964;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, in data 22 aprile 2008, di parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, in data 24 febbraio 2004;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Febbraro Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Torino, con sentenza in data 24 febbraio 2004, dichiarava D'BR AU colpevole dei reati di circonvenzione di persona incapace e di tentata violenza privata. A seguito di gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 22 aprile 2008, dichiarava non doversi procedere in ordine al delitto di tentata violenza privata per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena con riferimento alla restante imputazione nella misura di anni uno mesi sei di reclusione ed Euro 330,00 di multa. Secondo l'accusa l'imputato, in concorso con altri, tra cui la madre della persona offesa, abusando delle condizioni di deficienza psichica di RA IL, avrebbe indotto costui ad accendere un conto corrente nonché a sottoscrivere alcuni contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di beni che veniva trattenuti dal D'BR senza versare al RA alcun corrispettivo. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo:
a) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), e L. n. 890 del 1982, art. 8, nonché illogicità e contraddittorietà manifesta della motivazione sul punto.
Il ricorrente ribadisce l'eccezione di nullità della notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio ed osserva che l'ufficiale giudiziario aveva attestato due vani accessi alla residenza dell'imputato e, quindi, il deposito dell'atto presso la casa comunale con invio dell'avviso di deposito a mezzo lettera raccomandata, ma tale lettera non risulta recapitata al D'BR, poiché al termine della compiuta giacenza il plico veniva rinviato alla Procura della Repubblica. In tal modo sarebbe stata preclusa all'imputato la possibilità di conoscere la data fissata per il dibattimento;
in tal senso, infatti, dovrebbe essere letta la sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo la L. n. 890 del 1982, art.8 nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente,
in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. La Corte di Appello avrebbe respinto la doglianza citando la giurisprudenza della Corte di Cassazione nella quale si fa riferimento alla inapplicabilità, in caso di notifica ai sensi dell'art. 157 c.p.p., della citata sentenza della Corte costituzionale, che impone di informare l'interessato del deposito dell'avviso e dell'invio della raccomandata non recapitata e non ritirata nei termini, mediante nuova raccomandata con avviso di ricevimento. In tal modo, però, la Corte di Appello avrebbe fatto riferimento ad un profilo diverso da quello lamentato dal difensore e riguardante la restituzione, alla compiuta giacenza di dieci giorni, dell'intero plico alla Procura della Repubblica, così non consentendo all'imputato di ricostruire la natura e il contenuto dell'atto che era a lui indirizzato.
b) erronea applicazione della, legge penale in relazione al reato di cui all'art. 643 c.p.. Difetterebbe il pregiudizio patrimoniale richiesto per la configurabilità del reato contestato, poiché l'apertura di uh conto corrente bancario operata dalla parte offesa non sarebbe stata onerosa, avendo il D'BR fornito l'unica somma conferita dalla persona offesa in conto corrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso con il quale si eccepisce la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità è infondato e deve essere rigettato.
Questa Suprema Corte ha già chiarito che il procedimento notificatorio di cui all'art. 157 assicura le esigenze di razionalità e garanzia del diritto di difesa affermate dalla Corte costituzionale con la citata sent. n. 346 del 1998, escludendo che con la successiva ordinanza 20 aprile 2000, n. 111 - ove si era ritenuta plausibile la tesi che la L. n. 890 del 1992, art. 8 si applichi integralmente alla comunicazione mediante raccomandata prescritta dall'ottavo comma dell'art. 157 cod. proc. pen. - la Consulta abbia inteso estendere alla norma processuale penale le prescrizioni additive della propria precedente pronuncia (Sez. 5^, 18 ottobre 2005, n. 40981, Calaiò, rv. 232458; Sez. 6^, 3 marzo 2003, n. 38303, Liguori, rv. 225713). Conseguentemente, nel caso in cui la raccomandata non venga recapitata per assenza od inidoneità delle persone chiamate a riceverla, e non venga ritirata nei termini, l'ufficiale giudiziario non è chiamato ad informare l'interessato del relativo deposito e delle formalità compiute mediante nuova raccomandata con avviso di ricevimento, ne' l'ufficio postale è tenuto, al termine della compiuta giacenza di dieci giorni e restituito l'avviso di ricevimento, a mantenere in deposito il plico;
quest'ultimo adempimento, per di più, è stato previsto soltanto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, che ha modificato la L. 20 novembre 1982, n. 890, art.8, e quindi in data successiva alla notificazione di cui si denuncia la nullità.
Il motivo di ricorso con il quale si deduce erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di cui all'art. 643 c.p. è manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata chiarisce che "gli atti posti in essere dalla persona offesa ebbero effetti economici per lui pregiudizievoli: i beni acquistati non entrarono mai nella sua disponibilità, gravando invece a suo carico il pagamento delle rate relative ai finanziamenti ed il conto corrente comportava pure a suo carico spese periodiche che non era in grado di sostenere".
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del Ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010