Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2000, n. 11993
CASS
Sentenza 24 novembre 2000

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In tema di competenza per territorio nella fase delle indagini, allorché il pubblico ministero, dopo che il g.i.p. abbia emesso ordinanza di custodia cautelare nei confronti di persona in stato di fermo convalidato senza dichiarare la propria incompetenza, trasmetta gli atti ad altro pubblico ministero per competenza,la misura cautelare disposta conserva efficacia anche se non sia emessa una nuova ordinanza a norma dell'art.27 cod. proc. pen.. (Nella specie, la Corte di cassazione ha precisato che la dichiarazione di incompetenza, contestuale o successiva al provvedimento applicativo della custodia cautelare, è presupposto imprescindibile per la perdita di efficacia della custodia cautelare disposta dal giudice della convalida del fermo, nel caso in cui il giudice competente non abbia emesso una nuova ordinanza entro il termine stabilito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2000, n. 11993
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11993
    Data del deposito : 24 novembre 2000

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