Sentenza 24 novembre 2000
Massime • 1
In tema di competenza per territorio nella fase delle indagini, allorché il pubblico ministero, dopo che il g.i.p. abbia emesso ordinanza di custodia cautelare nei confronti di persona in stato di fermo convalidato senza dichiarare la propria incompetenza, trasmetta gli atti ad altro pubblico ministero per competenza,la misura cautelare disposta conserva efficacia anche se non sia emessa una nuova ordinanza a norma dell'art.27 cod. proc. pen.. (Nella specie, la Corte di cassazione ha precisato che la dichiarazione di incompetenza, contestuale o successiva al provvedimento applicativo della custodia cautelare, è presupposto imprescindibile per la perdita di efficacia della custodia cautelare disposta dal giudice della convalida del fermo, nel caso in cui il giudice competente non abbia emesso una nuova ordinanza entro il termine stabilito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2000, n. 11993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11993 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NICOLA ZINGALE Presidente del 24/11/2000
1. Dott. PIETRO SIRENA Consigliere SENTENZA
2. " LIONELLO MARINI rel. Consigliere N. 5970
3. " DIANA LAUDATI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " GIACOMO FUMU Consigliere N. 27578/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SA IR, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza emessa ex art.310 c.p.p. dal Tribunale di Milano in data 14-3-2000
letti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso,
udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dr. Lionello Marini, udito il Procuratore Generale presso questa Corte, nella persona del Dr. Antonio Albano, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, ed udito il Difensore del SA, Avv. Antonio Foti del Foro di Torino, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza emessa in data 14.3.2000 in esito a giudizio di appello ex art. 310 c.p.p. Tribunale di Milano ha confermato l'ordinanza emessa il 29.12.1999 dal Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, reiettiva della richiesta di scarcerazione di LI IR - persona sottoposta alla misura della custodia in carcere con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea, emessa all'esito dell'udienza di convalida del fermo, in quanto ritenuta gravemente indiziata dei delitti di cui agli artt. 73 e 74 DPR n. 308/90, 46 bis c.p. ed altro - avanzata ai sensi dell'art. 27 c.p..p. sull'assunto dell'avvenuta perdita di efficacia della misura cautelare de qua, emessa da giudice incompetente e non rinnovata dal giudice competente nel termine di venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti. Il Tribunale ha ritenuto infondata la tesi dell'appellante secondo la quale il G.I.P. milanese non aveva tenuto conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 15-9-1999, n. 17, a tenore della quale, se il giudice indicato nell'art. 390, comma 1, c.p.p. è funzionalmente competente per il giudizio di convalida del fermo, peraltro la misura coercitiva che in tale sede venga applicata, su richiesta del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art.391 c.p.p. è pur sempre esercizio di attività posta in essere da un giudice incompetente quando (come era dato nel caso di specie), per la diversità tra luogo di commissione dei reati e luogo di esecuzione degli stessi il giudice il quale emetta la ordinanza applicativa della misura non si identifichi con il giudice indicato dall'art. 279 c.p.p. correlato agli artt. 4 e seguenti dello stesso codice.
Invero, secondo i giudici dell'appello cautelare, anche dopo la pronuncia della suddetta sentenza delle Sezioni Unite, perché possano verificarsi gli effetti della procedura di cui all'art. 27 c.p.p. occorre pur sempre che tale fattispecie sia integrata da una pronuncia di incompetenza del giudice, emessa in sede di applicazione della misura o successivamente sollecitata in sede di impugnazione:
infatti la pronuncia del Supremo Collegio invocata dall'appellante aveva riguardo ad un caso in cui il GIP che aveva convalidato il fermo ed emesso la misura si era dichiarato incompetente ed aveva trasmesso gli atti ad altra autorità, il GIP presso la quale aveva negato la rinnovazione della misura sulla base della ritenuta persistente efficacia dell'originaria ordinanza cautelare. Nulla di tutto ciò era stato allegato nella fattispecie sottoposta all'esame del Tribunale milanese, risultando invece pacifico non esservi stata alcuna declaratoria di incompetenza da parte di alcun organo giudicante e non risultando intervenuta a seguito di impugnazione analoga declaratoria in merito all'ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Ivrea o successivamente alla stessa, sicché il Tribunale investito dell'appello ex art. 310 c.p.p. non poteva riformare un provvedimento non sottoposto alla sua giurisdizione dichiarando, sulla sola base dell'avvenuta trasmissione degli atti da un ufficio del P.M. ad un altro, l'incompetenza del giudice che aveva originariamente emesso la misura. Pertanto, il LI risultava sottoposto a misura cautelare pienamente efficace.
Ricorre per cassazione il difensore del LI deducendo violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità di motivazione laddove l'ordinanza gravata non avrebbe tenuto conto dell'insegnamento della Sezioni Unite di questa Corte n. 17/99 sulla provvisorietà dell'efficacia della misura coercitiva disposta norma dell'art. 391, comma 5, c.p.p. dal giudice incompetente a conoscere del procedimento.
Sottolinea il ricorrente che nella citata pronuncia, della quale riporta testualmente alcuni passaggi motivazionali, si è affermato che, non traducendosi la competenza funzionale per la convalida dell'arresto e del fermo in competenza esclusiva e derogatoria riferita al potere di disporre (eventualmente) un provvedimento coercitivo. ferma restando la stretta relazione tra le due attività, il legislatore ha previsto in via provvisoria, nel momento della privazione della libertà a causa dell'arresto o del fermo, il sollecito controllo del giudice de libertate che ha privilegiato, quando le due funzioni non coincidono, sul giudice naturale competente a conoscere del procedimento, ai fini di un intervento giurisdizionale immediato ed urgente a garanzia di detto bene primario (art. 13 Cost.). Da ciò la previsione dell'intervento del giudice di cui all'art. 390 con potere cautelare surrogatorio in via di urgenza e con effetti provvisori, in vista del successivo intervento del "giudice competente" che sia diverso, in applicazione del diritto costituzionalmente presidiato dell'imputato (e dell'indagato) di essere sottoposto al controllo giurisdizionale del suo giudice naturale.
Di qui l'affermazione, da parte delle Sezioni Unite, del principio seguente:" quando il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello della commissione del reato, l'ordinanza coercitiva emessa dal giudice per le indagini preliminari competente per la convalida ha efficacia provvisoria a norma dell'art. 27 c.p.p.", principio dal quale deriverebbe - secondo l'odierno ricorrente - che l'applicazione dell'art. 27 non è affatto subordinata alla declaratoria di incompetenza del giudice di cui al primo comma dell'art. 390, declaratoria che nel caso di specie sarebbe, tra l'altro, risultata del tutto inutile, atteso che il fermo era stato disposto dal P.M. presso il Tribunale di Milano, competente per il procedimento, cui, dopo l'udienza di convalida e la emissione della misura disposta ex art. 391, comma 5, cp.p. dal G.I.P. del Tribunale di Ivrea, gli atti erano stati prontamente trasmessi, di tal che il G.I.P. del Tribunale di Milano avrebbe dovuto provvedere ex art. 27 c.p.p. Il motivo è infondato.
La sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 14-7-1999, n. 17, LZ, ha risolto il seguente contrasto giurisprudenziale. Un orientamento prevalente (Cass. Sez. 3^, 6-5-1999, n. 1018, Ndricim, Cass. Sez 1^, 23-11-1998, n. 5811, Hailovic, Cass. Sez. 2^, 18-2-1997, n. 1826, Ciotola;
Cass. Sez. 5^ 11-12-1994, n. 180, De Masi) escludeva che in ordine all'emissione di ordinanza applicativa di misura cautelare a norma del comma 5 dell'art. 391 c.p.p. da parte del "giudice della convalida" ricorresse un caso di intervento surrogatorio urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 290 c.p.p. e riteneva che, fondandosi il relativo potere del detto giudice, quando non coincidente con il "giudice competente" a conoscere il procedimento, su di una propria competenza funzionale prevista dall'art. 390 comma 1 c.p.p., da un lato non fosse necessaria la declaratoria di incompetenza a norma dell'art. 291 c.p.p., e dall'altro la disposta misura cautelare non fosse soggetta a caducazione se non rinnovata, entro venti giorni dalla trasmissione degli atti, dal giudice competente, non trovando applicazione al caso in esame il disposto dell'art. 27 c.p.p. Un orientamento di segno opposto (Cass. Sez. 2^, 15-6-1999, n. 1803, Stella;
Cass. Sez. 6^ 11-1-1991, Pileri), facendo leva sulla tesi dell'efficacia interinale del provvedimento cautelare emesso in via d'urgenza dal giudice incompetente (tale il giudice della convalida dell'arresto o del fermo quando diverso dal giudice competente a conoscere del relativo procedimento), riteneva i provvedimenti cautelari emessi a norma dell'art. 391, comma 5, dal giudice "incompetente" (nel senso suddetto) caducati ove non rinnovati in via definitiva dal giudice cui spettasse la cognizione del procedimento, a norma dell'art. 27 c.p.p., considerato anche dalla dottrina norma avente una portata generale, riferentesi, cioè, a tutte le misure cautelari ed a tutti i casi di incompetenza del giudice, sì da far emergere il carattere interinale che, in ogni caso, contraddistingue le misure adottate dal giudice incompetente.
In sostanza, anche nell'ipotesi dell'applicazione, all'esito del giudizio sulla convalida, della misura cautelare coercitiva da parte del giudice per le indagini preliminari del luogo dove l'arresto in flagranza o il fermo è stato eseguito, necessita secondo tale orientamento giurisprudenziale - pur configurandosi una straordinaria competenza funzionale ad emettere tale provvedimento in capo a detto giudice quando territorialmente incompetente in relazione al procedimento - la pronunzia del giudice competente in ordine alle misure adottate entro il termine di venti giorni - obbligo, quest'ultimo, nascente da un dato indefettibile, costituito dalla caducazione della misura stessa in mancanza del provvedimento di ratifica richiesto dal sistema processuale.
Il thema decidendum, risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con adesione a tale secondo orientamento, riguardava, dunque, il carattere di provvisorietà riconoscibile o meno alla misura cautelare disposta dal giudice competente, a norma dell'art. 390, a provvedere sulla convalida dell'arresto o del fermo nonché, a norma del quinto comma dell'art. 391 sulla richiesta di applicazione di misura cautelare a detto giudice richiesta dal Pubblico Ministero. Orbene, l'avere le Sezioni Unite ritenuto corretto sotto il profilo ermeneutico il secondo dei descritti orientamenti giurisprudenziali, e dunque quello affermante la provvisorietà dell'efficacia della misura coercitiva disposta a norma dell'art. 391 comma 5 c.p.p., - sottolineando, nel relativo ampio contesto motivazionale, che è la "urgenza" di far fronte a talune esigenze cautelari a caratterizzare anche il provvedimento reso ai sensi del quinto comma dell'art. 391 c.p.p. il quale contiene un generale richiamo all'art. 291, e giungendo, conclusivamente, all'affermazione del principio secondo cui "quando il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello della commissione del reato l'ordinanza coercitiva emessa dal giudice per le indagini preliminari competente per la convalida ha efficacia provvisoria a norma dell'art. 27 c.p.p." - se da un lato risolve con la massima autorevolezza il contrasto formatosi in punto efficacia provvisoria dell'ordinanza coercitiva emessa dal giudice competente (solo) ex artt. 390 comma 1 e 391 comma 5 c.p.p. ed afferma che a tale ordinanza va (come è previsto, del resto, in tema di ordinanze cautelari disposte dal giudice incompetente ai sensi della norma generale dell'art. 290, comma 2) applicato il disposto dell'art. 27 c.p.p., dall'altro non autorizza affatto le conclusioni che il ricorrente pretende di trame nel senso che la caducazione dell'efficacia della misura - in tale norma prevista per il caso di mancata rinnovazione definitiva della stessa da parte del giudice competente nel termine ivi stabilito - si verificherebbe a prescindere dall'avvenuta declaratoria di incompetenza da parte del giudice che tale misura emise.
Nulla del genere ha affermato la Suprema Corte nella sentenza resa a Sezioni Unite, la quale è stata pronunciata - come il Tribunale ha sottolineato e come il ricorrente ha forse non casualmente omesso di considerare - con riguardo ad una vicenda processuale nella quale il caso in cui il G.I.P. del Tribunale di Orvieto aveva convalidato il fermo di tale LZ UA e, su richiesta del P.M., aveva applicato a costui la misura coercitiva della custodia in carcere, "dichiarando nel contempo la propria incompetenza per territorio con riferimento al luogo del commesso reato e restituendo gli atti al P.M., il quale li trasmetteva al P.M. distrettuale"; tale Organo aveva successivamente chiesto al G.I.P. del Tribunale di Bologna la rinnovazione della misura, ottenendo diniego motivato sull'assunto della persistente efficacia dell'originaria ordinanza cautelare. Tale era il contesto, e le Sezioni Unite hanno affermato la erroneità del suddetto diniego perché fondato sull'erroneo presupposto della persistenza dell'efficacia della ordinanza cautelare emessa da un giudice il quale aveva contestualmente dichiarato la propria incompetenza, disponendo - dichiarata l'intervenuta inefficacia ai sensi dell'art. 27 c.p.p. - l'immediata liberazione dell'indagato se non detenuto per altra causa, ed è di tutta evidenza che l'adottato provvedimento è stato conseguente alla sussistenza del presupposto fattuale e processuale di cui al citato art. 27. rappresentato dall'avvenuta (e, nella specie, contestuale) declaratoria di incompetenza da parte del giudice che aveva emesso l'ordinanza applicativa della misura.
L'art. 27 più volte citato recita infatti testualmente: "Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa, cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321", sicché l'avvenuta declaratoria di incompetenza (contestuale al provvedimento applicativo della misura ovvero ad essa successiva) costituisce per chiara lettera di legge (ed in claris non fit interpretatio) il presupposto imprescindibile in difetto del quale il giudice competente deve provvedere alla rinnovazione della misura, pena la perdita di effetto della stessa. La norma richiamata è armonica con quella di cui all'art. 291 (richiamato dal comma quinto dell'art. 391) a tenore del quale il giudice, se ritiene la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con lo stesso provvedimento applicativo della misura per l'emissione del quale sussistano le condizioni e ricorrano le esigenze cautelari previste, in tal caso trovando applicazione le disposizioni dell'art. 27, ed è evidente che, se il carattere di provvisorietà del provvedimento coercitivo emesso dal giudice la cui competenza funzionale si fonda sui disposti degli artt. 390 comma 1 e 391 comma 5 ma in capo al quale difetta la competenza ratione loci in ordine alla cognizione del procedimento comporta l'applicabilità delle disposizioni suddette, peraltro, poiché la relativa norma ricollega l'effetto caducatorio della misura, per effetto dell'inosservanza del termine previsto, alla previa declaratoria di incompetenza da parte del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare, la norma stessa non può trovare applicazione allorché, come nel caso in esame, non sia intervenuta la dichiarazione di incompetenza da parte di detto giudice (contestualmente o successivamente all'emissione, da parte di questi, dell'ordinanza impositiva della misura), in un contesto nel quale, inoltre, tale incompetenza non risulta essere stata dichiarata da altro Organo giurisdizionale.
Priva di pregio è, poi, l'affermazione del ricorrente secondo la quale la declaratoria di incompetenza da parte del G.I.P. di Ivrea sarebbe stato "inutile", dacché il fermo era stato richiesto dal P.M. presso il Tribunale di Milano;
infatti, la puntuale e letterale applicazione della norma dell'art. 27 si sottrae a tali valutazioni di utilità o superfluità (così come a possibili valutazioni in ordine ad una declaratoria implicita di incompetenza in relazione al caso concreto), ed esattamente nell'ordinanza oggetto del presente ricorso si è rilevato come l'indispensabile presupposto della dichiarata incompetenza del G.I.P. di Ivrea non potesse certamente essere ravvisato sulla sola base di un passaggio di atti da un ufficio del P.M. ad un altro.
Per le sin qui esposte ragioni l'ordinanza gravata i sottrae alle censure di violazione di legge e di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ed il ricorso deve essere rigettato, così come da richiesta del Procuratore Generale nell'odierna udienza, con condanna del ricorrente LI IR alle spese del procedimento. Risultando il LI detenuto in forza della ordinanza custodiale in oggetto, la Cancelleria di questa Corte provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1 - ter del codice di rito.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94, comma 1 - ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, 24 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2001