Sentenza 19 febbraio 2014
Massime • 1
È utilizzabile ai fini cautelari ed in sede di abbreviato una individuazione fotografica operata dalla P.G. di propria iniziativa, senza previa delega del P.M., poiché gli artt. 55 e 348 cod.poc.pen. sanciscono il principio di atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, cui compete, anche in difetto di direttive o formali deleghe del P.M., il potere-dovere di compiere di propria iniziativa tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2014, n. 18997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18997 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 19/02/2014
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 550
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 17556/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE BE IN N. IL 14/06/1962;
avverso la sentenza n. 264/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del 04/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. SCIARRESI D. e PAONE F..
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione De DE IN, avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona, in data 4 ottobre 2012, con la quale è stata parzialmente riformata quella di primo grado. L'imputato, all'epoca dirigente capo del Commissariato di p.s. di Fermo, era stato tratto a giudizio per rispondere di due episodi di furto aggravato dalla destrezza, commessi, il primo, il 4 dicembre 2006, ai danni della gioielleria De IS della stessa cittadina, dalla quale era stato sottratto un orologio Breitling e, il secondo, il 9 dicembre dello stesso anno, ai danni della gioielleria NN della medesima città, dalla quale era stato sottratto un orologio del valore di 800 Euro.
All'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale lo aveva condannato soltanto per il secondo episodio, posto che, per il primo, aveva ritenuto insussistente l'aggravante e rilevato la mancanza della querela.
Su appello del Pubblico ministero, la Corte d'appello, con la sentenza impugnata, ha tuttavia ritenuto integrato anche il reato aggravato, commesso il 4 dicembre 2006, ed ha condannato l'imputato, ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche equivalenti, alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 800 di multa, con i benefici di legge.
Deduce:
1) il vizio della motivazione, anche nella forma del travisamento della prova, in relazione ad entrambi i reati addebitati. I difensori del ricorrente, dopo essersi soffermati ad illustrare la limitata capacità dimostrativa del criterio logico della "abduzione", passano a citare brani delle dichiarazioni della persona offesa De IS IA, rese in più occasioni, al dichiarato fine di dimostrare come, dalle stesse, fosse emerso che il ricorrente frequentava abitualmente la gioielleria De IS, sapeva che la stessa era assistita da un impianto di video sorveglianza ed era solito prendere degli orologi per poi valutarli e decidere successivamente se comperarli o restituirli, come da accordi intercorsi con De IS FO, il fratello di IA. In particolare l'orologio Breitling era stato oggetto di una precedente trattativa tra l'imputato e De IS FO, il quale aveva anche ricevuto dal primo un acconto di Euro 300. Inoltre i difensori sottolineano che non era rimasto provato che l'imputato sapesse del funzionamento (o meno) del circuito interno delle telecamere e nemmeno che egli avesse posto in essere atti di destrezza. Nella stessa ottica i difensori citano, quanto al primo episodio di furto, una annotazione degli ispettori di Polizia Serrani e Piergallini, altre annotazioni del vicequestore Lamparelli;
poi l'annotazione dell'ispettore Bertoni, per dimostrarne il contrasto con le dichiarazioni di tale signora ET;
quindi una seconda relazione dello stesso Bertoni;
poi le dichiarazioni di De IS IA e FO, assunte nel corso di attività di indagine del difensore, e le dichiarazioni dello stesso imputato. Quanto al secondo episodio di furto, i difensori segnalano l'esito - negativo - della individuazione fotografica operata da UZ DR il 29 dicembre 2006 con riferimento alle persone incontrate all'interno della gioielleria NN;
e poi le conformi dichiarazioni rese, alla polizia giudiziaria, 19 gennaio 2007; quindi le dichiarazioni del fratello della nominata LA: in terzo luogo le dichiarazioni accusatorie della ET, sostenendo che esse non hanno natura probatoria a carico dell'imputato;
2) il vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta aggravante della destrezza.
I difensori criticano la motivazione esibita dalla Corte d'appello, secondo cui la particolare abilità dell'imputato era consistita nel trafugare l'orologio pensando di non essere registrato da una telecamera posta lateralmente, in realtà non in funzione, mentre altra lo stava riprendendo.
In secondo luogo evidenziano che l'aggravante è stata contestata senza l'indicazione delle circostanze di fatto che valevano a configurarla in concreto. E se tali circostanze fossero da individuare in quelle normalmente indicate dalla giurisprudenza (cioè la sveltezza capace di eludere la sorveglianza dell'uomo medio) queste non si evincevano dagli atti.
Nel primo caso, il furto è stato ripreso dal sistema di videoregistrazione che, di per sè, esclude la destrezza. Anche De IS IA aveva confermato il comportamento non particolarmente scaltro dell'imputato.
Anche nel secondo caso, la titolare della gioielleria, di anni 84, non si era mai allontanata.
E se così è, i fatti debbono essere considerati non percepibili perché non è stata presentata da alcuno, la necessario querela;
3) la violazione dell'art. 214 c.p.p. con riferimento al furto in danno della gioielleria NN.
I due riconoscimenti fotografici operati dalla teste ET erano stati effettuati in termini di semplice somiglianzà ed erano stati comunque superati dall'esito negativo della ricognizione formale eseguita con incidente probatorio. Essi dovevano essere ritenti insufficienti come prova a carico (così sentenza della Cassazione n. 4502 del 1992). Tali atti di individuazione erano stati espletati, per di più, dalla Polizia giudiziaria, in assenza di delega scritta, dopo la già avvenuta iscrizione dell'imputato nel registro degli indagati. I difensori contestano anche l'interpretazione delle dichiarazioni ricognitive della UZ.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Inammissibile, invero, è il primo motivo di ricorso. Trascurano del tutto, i difensori ricorrenti, di considerare che il ricorso per cassazione è una impugnazione volta esclusivamente a far rilevare vizi della motivazione della sentenza impugnata ovvero violazioni di legge nelle quali il giudice a quo sia incorso e tali da appartenere alle specifiche categorie elencate nell'art. 606 c.p.p.. Viceversa, è da escludere in radice, anche a seguito della riforma apportata alla L. n. 46 del 2006, art. 606, che la Corte di cassazione possa essere chiamata a valutare direttamente le circostanze di fatto emerse durante le indagini - nel caso del giudizio abbreviato - o quelle comunque emerse durante il dibattimento, nel caso del rito ordinario. Per tale motivo, mentre con l'atto di appello è consentito ed anzi è doveroso porre in luce le eventuali contraddizioni emerse sul piano della ricostruzione fattuale, così come accreditata dal giudice di primo grado, e sottoporre, al giudice dell'appello, i diversi fatti non considerati dal primo giudice o soltanto considerati in maniera illogica o insufficiente, la stessa prospettazione non è consentita con ricorso per cassazione, che è mezzo di impugnazione deputato alla denuncia dei vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Recita, infatti, l'art. 606 c.p.p., che è deducibile, accanto alla inosservanza o erronea applicazione della legge penale, e alla inosservanza delle norme processuali - solo quelle previste pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza - la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
Ne consegue, dunque, che il ricorso, per essere ammissibile quando rappresenta un vizio di motivazione, deve aggredire in primo luogo la motivazione, appunto, con la quale il giudice del merito ha giustificato la propria conclusione;
in secondo luogo, quando si intenda dedurre la contraddittorietà della motivazione con altro atto del processo specificamente indicato - evenienza che la giurisprudenza qualifica come "travisamento della prova" - è necessario che il ricorrente prenda comunque le mosse dalla motivazione del provvedimento impugnato per porre in luce la contraddittorietà di questo con specifici atti del processo. Questi, in più, per rispettare il principio dell'autosufficienza del ricorso, debbono, non solo essere specificamente indicati, ma anche allegati, nel loro testo integrale, al ricorso per cassazione, o, comunque, se ne deve specificare la collocazione negli atti del processo e se ne deve illustrare la integrale portata, onde consentire alla Corte di cassazione di apprezzare, non già il risultato della prova, ma la possibile esistenza di un contrasto ontologico fra le prove utilizzate per la condanna e lo specifico tenore - evidentemente favorevole all'imputato - della prova ritenuta in contraddizione.
In conclusione, risulta inammissibile il ricorso che non si sviluppi secondo le direttive appena indicate e soprattutto quello che, come nel caso di specie, trascuri del tutto la motivazione del provvedimento impugnato per soffermarsi, invece, ad illustrare la ricostruzione del risultato di prova patrocinata dalla difesa, in alternativa a quella accreditata dal giudice dell'appello: una tecnica di redazione dell'atto d'impugnazione che, se è adeguata con riferimento all'appello, certamente è del tutto inappropriata e non consentita con riferimento al ricorso per cassazione. Nel caso di specie,proprio tale evenienza si è verificata, posto che nel primo motivo di ricorso i difensori illustrano, con una dovizia di particolari del tutto inadatta alla sede della legittimità, quello che, a loro parere, sarebbe stato il senso più adeguato da attribuire a dichiarazioni raccolte nel corso del procedimento. Certamente si tratta di particolari che, per la modalità - narrativa, fine a se stessa - con la quale sono rappresentati, non possono essere considerati da questa Corte di legittimità, che li può conoscere soltanto nella valutazione operata dal giudice dell'appello e nella dimensione del vizio della motivazione che l'interessato possa ammissibilmente dedurre, senza sottrarsi - nei casi nei quali tale evenienza è praticabile - all'obbligo di dimostrare di aver previamente investito il giudice di secondo grado, con l'atto di appello, della stessa questione. Si verserebbe, nel caso contrario, nella ipotesi della preclusione.
In ordine alle prove, d'altra parte, la sussistenza dei fatti-reato risulta del tutto congruamente e razionalmente dimostrata, con la motivazione della sentenza in esame, in relazione al primo episodio, alla luce del filmato ricavato dal circuito delle telecamere, interno alla gioielleria, e, altresì, considerate talune dichiarazioni delle persone offese come volte a comporre bonariamente una vicenda tanto spinosa, riguardante un personaggio in vista della polizia locale;
in relazione al secondo episodio, alla luce delle dichiarazioni della persona offesa ET e dell'iniziale riconoscimento operato da UZ IN, le cui dichiarazioni sono state ritenute, invece, non attendibili nella parte, favorevole all'imputato, considerata il frutto dello stesso timore reverenziale verso l'alta uniforme cittadina.
Più in particolare, vale la pena qui ricordare che il giudice dell'appello non si è neppure sottratto alla analisi della tesi difensiva, secondo cui l'orologio che si è ritenuto l'imputato abbia sottratto dalla gioielleria De IS, sarebbe stato in realtà semplicemente preso in "visione" con la volontà di pagarlo in un secondo tempo, secondo accordi presi con uno dei titolari della gioielleria medesima.
Invero i giudici, soprattutto alla luce del filmato, in sè assai eloquente, girato all'interno della gioielleria, quando l'atto di apprensione dell'orologio era stato posto in essere dal Di DE, in assenza dei De IS, hanno fornito una ricostruzione del tutto logica ed esaustiva - perciò non ulteriormente censurabile - a proposito delle dichiarazioni, a favore dell'imputato, rese successivamente da uno dei fratelli De IS. Data anche la stretta sequenza cronologica tra la denuncia della ET alle forze dell'ordine, la mattina del 28 dicembre 2006 e un incontro avvenuto la sera dello stesso 28 dicembre, nel negozio, tra i De IS e l'imputato, i giudici hanno razionalmente ritenuto che in quella circostanza si era tentata una strategia volta ad "appianare" la situazione, fornendo all'imputato la scatola dell'orologio e la garanzia, quali prove della bontà della sua stessa allegazione agli inquirenti. E a tale conclusione, volta a contemplare appunto i dati di fatto segnalati dalla difesa, i giudici sono pervenuti anche attribuendo particolare valenza dimostrativa alla assoluta analogia delle modalità di esecuzione dei due furti, commessi a brevissima distanza di tempo l'uno dall'altro, ai danni di due gioiellerie poste sulla stessa via di Fermo,e relativamente al medesimo tipo di compendio (orologio). Non hanno neppure mancato di osservare, i giudici, con notazione parimenti connotata da logica, che mentre la preparazione della evocata strategia difensiva si era resa indispensabile alla luce del contenuto assolutamente non superabile del filmato, viceversa, la assenza di analoga prova schiacciante relativa al furto in danno della gioielleria NN aveva evidentemente indotto l'agente a difendersi da tale contestazione semplicemente evitando di far rinvenire l'orologio di cui alla denuncia della ET, in proprio possesso.
D'altra parte, in relazione all'andamento irregolare dei riconoscimenti personali operati con riferimento al secondo furto, la Corte ha effettuato la valutazione di essi - soprattutto alla luce di tutti gli univoci comportamenti tenuti dai fratelli UZ e dalla ET a ridosso del fatto ablativo e del successivo riconoscimento della persona dell'imputato, quando questi si era nuovamente avvicinato alla gioielleria qualche giorno dopo - tale da giustificare, in modo assolutamente rispettoso dei criteri della razionalità, la attribuzione di credibilità soltanto a quelli di segno sfavorevole al ricorrente.
Si tratta, in conclusione di una ricostruzione del tutto logica e completa delle emergenze raccolte a carico del prevenuto, alla quale la difesa ha inammissibilmente contrapposto considerazioni e situazioni di tipo fattuale, non adeguati al giudizio di legittimità.
Il secondo motivo è infondato.
In primo luogo è da escludere la ammissibilità della questione posta a proposito della asserita, insufficiente descrizione in fatto della circostanza aggravante.
Osserva la giurisprudenza di legittimità, in linea generale, che l'insufficiente enunciazione dell'imputazione nel decreto che dispone il giudizio- compresa dunque quella che concerne le circostanze aggravanti- determina una nullità relativa, che come tale deve essere eccepita, pena altrimenti la sanatoria, entro il termine previsto dall'art. 491 c.p.p., comma 1 (Sez. 5, Sentenza n. 20739 del 25/03/2010 Ud. (dep. 01/06/2010) Rv. 247590; Conformi: N. 16817 del 2008 Rv. 239757, N. 712 del 2010 Rv. 245734).
Quanto alla configurazione della aggravante della destrezza, si condivide la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di furto, essa sussiste quando l'agente approfitti di una condizione contingentemente favorevole o di una frazione di tempo in cui la parte offesa ha momentaneamente sospeso la vigilanza sul bene perché impegnata, nello stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo immediatamente prossimo, a curare attività di vita o di lavoro. (Fattispecie in cui è stata ritenuta configurabile l'aggravante nel caso di furto di un portafogli di un medico, contenuto in una borsa lasciata momentaneamente incustodita per essere il professionista impegnato in attività di cura): Sez. 6, Sentenza n. 23108 del 07/06/2012 Ud. (dep. 12/06/2012) Rv. 252886. Sulla stessa linea è stato - condivisibilmente - anche osservato che non è richiesto l'uso di una eccezionale abilità, essendo sufficiente che si approfitti di una qualunque situazione soggettiva od oggettiva favorevole ad eludere la normale vigilanza dell'uomo medio. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto configurabile l'aggravante in questione nei confronti dell'imputato che si era impossessato di un marsupio, asportandolo dalla camera dell'ospedale in cui la vittima era ricoverata, approfittando dell'assenza di quest'ultima che si era recata in bagno): Sez. 5, Sentenza n. 16276 del 16/03/2010 Ud. (dep. 26/04/2010) Rv. 247262.
Nel caso di specie, la circostanza aggravante risulta fondatamente addebitata, in considerazione del fatto che l'imputato ha approfittato di una momentanea sospensione della vigilanza, da parte della persona offesa, la quale si era recata in una stanza attigua a quella nella quale aveva lasciato l'imputato e l'orologio, per svolgere altra attività inerente il proprio lavoro. Inoltre, la presenza di un sistema di video riprese a circuito chiuso, nella stanza ove è stato commesso il fatto, non osta alla affermata, fraudolenta elusione della sorveglianza da parte dell'agente, e quindi al riconoscimento della maggior gravità del comportamento contro il patrimonio posto in essere dal medesimo:
infatti, non si trattava di un congegno capace di realizzare in tempo reale la garanzia della sorveglianza, tale, quindi, da rendere inattuabile la sua stessa elusione, ma soltanto di un sistema volto a far acquisire possibili prove del fatto-reato, per giunta in una fase futura ed eventuale, quale è quella della sbobinatura e della verifica che la azione fosse caduta effettivamente nel campo di ripresa delle telecamere fisse (v. pag.3 della sentenza). D'altra parte, con riferimento al secondo episodio di furto, la censura dei difensori viene articolata in termini del tutto generici, con il solo riferimento alla età avanzata della proprietaria della gioielleria, ma senza la indicazione delle ragioni in fatto ed in diritto a sostegno della propria doglianza e, senza che risulti nemmeno allegato che la stessa questione fosse stata posta nei motivi d'appello.
Il terzo motivo è infondato.
Non viene in considerazione, nel caso di specie, la giurisprudenza invocata dei difensori secondo cui il valore della ricognizione fotografica eseguita dalla polizia giudiziaria, per sè meramente indiziario, viene totalmente meno ove la ricognizione di persona, successivamente eseguita in sede di incidente probatorio - e che ha validità di prova piena - dia esito negativo. Con la conseguenza che soltanto la dimostrazione che tale esito negativo sia l'effetto di un mendacio, potrebbe conservare valore indiziario al riconoscimento fotografico (Sez. 6, Ordinanza n. 4502 del 18/12/1992 Cc. (dep. 08/03/1993) Rv. 193796). Nel caso di specie, infatti, la motivazione addotta dal giudice del merito si fonda essenzialmente sulla particolare reazione emotiva dell'imputato che, il 28 dicembre 2006, aveva incontrato l'amica della ET, UZ, sulla porta della gioielleria, facendole un segno di riscontro che, in assenza di una conoscenza formale fra i due, la Corte ha interpretato come, invece, segno rivelatore della effettiva compromissione dell'imputato nel furto di alcuni giorni prima, al quale la UZ aveva assistito. Ma soprattutto, il giudice dell'appello ha valorizzato, al pari del giudice di primo grado, il comportamento assolutamente concludente (nel senso del riconoscimento stragiudiziale) tenuto sia da ET che da UZ la mattina del 28 dicembre quando, vista e riconosciuta la persona che esse avevano ritenuto essere responsabile dell'ammanco, si erano entrambe prontamente ed immediatamente attivate sia presso la vicina gioielleria De IS (alla quale l'uomo sconosciuto si era momentaneamente avvicinato) sia preso le forze dell'ordine, per riuscire ad avere contezza dell'identità formale dell'uomo e per assicurarlo alla giustizia. Non è mancato, d'altro canto, il corretto riconoscimento, da parte dei giudici, del fatto che le attività di individuazione della ET avevano presentato, in sè, una limitata valenza probatoria, per avere la teste espresso un semplice giudizio di somiglianzà tra l'imputato e il ladro, peraltro razionalmente giustificato dai giudici alla luce del timore reverenziale comunque nutrito nei confronti del personaggio pubblico e successivamente confermato dalla decisione di non costituirsi parte civile. Infine deve riconoscersi la infondatezza della questione posta a proposito degli atti di individuazione eseguiti dalla polizia giudiziaria in assenza di delega del pubblico ministero. La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato, con orientamento costante, che è utilizzabile ai fini cautelari una individuazione fotografica operata dalla P.G. di propria iniziativa, senza previa delega del P.M., poiché gli artt. 55 e 348 c.p.c. sanciscono il principio di atipicità sanciscono il principio di atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, cui compete, anche in tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli (Sez. 2, Sentenza n. 35612 del 27/06/2007 Cc. (dep. 26/09/2007) Rv. 238081;
Sez. 2, Sentenza n. 16818 del 27/03/2008 Ud. (dep. 23/04/2008) Rv. 239774).
Evidentemente il principio è valido anche in relazione al rito abbreviato, che prevede la utilizzazione della prova formatasi durante le indagini preliminari.
P.Q.M.
Rigetta i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2014