Sentenza 3 giugno 2015
Massime • 1
In sede di giudizio abbreviato, il giudice può utilizzare ai fini della decisione il verbale di individuazione fotografica, redatto dalla polizia giudiziaria, in quanto atto legittimamente acquisito al fascicolo del pubblico ministero, pur in mancanza di allegazione del relativo fascicolo fotografico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2015, n. 42577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42577 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2015 |
Testo completo
42 5 7 7/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da dott. Palla Stefano- Presidente - U.P. - 3.6.2015 Sentenza N. 1993 dott. Maurizio Fumo dott.ssa Miccoli Grazia R.G.N. 51149/2014 dott. Guardiano Alfredo Relatore dott. Pistorelli Luca ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SO IR, nato a [...] il [...], avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Milano in data 2.10.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza pronunciata il 2.10.2014 la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Voghera, in data 29.11.2010, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia SO IR, in relazione ai reati contro il patrimonio di cui ai capi a) e b) dell'imputazione, commessi in danno della coppia di anziani GU LV e AL IN.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv. Mauro Dezio, del Foro di Napoli, con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla identificazione nel SO dell'autore dei reati per cui si è proceduto, in relazione alla quale non vi può essere certezza, posto che agli atti del procedimento non è stato allegato il fascicolo fotografico contenente le centodue riproduzioni fotografiche fatte visionare dalle persone offese, ma solo il verbale di polizia giudiziaria attestante l'intervenuto riconoscimento fotografico, da considerarsi atto inutilizzabile tenuto conto che in esso si richiama una produzione (il suddetto fascicolo fotografico) inesistente, la cui mancata allegazione non ha consentito alla difesa di verificare l'esattezza del riconoscimento operato dalle persone offese, unico elemento posto a sostegno dell'assunto accusatorio, di cui si sarebbe potuta affermare la fondatezza solo sulla base di ulteriori accertamenti.
3. Il ricorso va rigettato, essendo sorretto da motivi infondati.
4. Nessuna violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. c), c.p.p., contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, con assunto invero piuttosto generico, appare 2 configurabile nel caso in esame e meno che mai un vizio di motivazione. Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in sede di giudizio abbreviato sono utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti di indagine che siano stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, ai quali la scelta dell'imputato di accedere al rito alternativo attribuisce valenza probatoria (cfr. Cass., sez. V, 26.3.2013, n. 20055, rv. 255655; Cass., sez. V, 27.9.2013, n. 8376, rv. 259042). Ai sensi dell'art. 442, co. 1 bis, c.p.p., infatti, nel giudizio abbreviato ai fini della decisione il giudice utilizza, tra gli altri, gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, co. 2, c.p.p., contenente, per l'appunto, la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Proprio in applicazione di tali principi la giurisprudenza di legittimità ritiene pacificamente legittima l'utilizzazione, nel giudizio abbreviato, dei verbali aventi ad oggetto l'individuazione di persone o di cose, operata dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 361, c.p.p., ovvero l'individuazione fotografica effettuata dalla polizia giudiziaria anche di propria iniziativa, senza previa delega del pubblico ministero, evidenziandosi, a tale ultimo riguardo, che ciò appare conforme al principio di atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria (sancito dagli artt. poiché 55 e 348, c.p.p.), cui compete, anche in difetto di direttive o formali deleghe del pubblico ministero, il potere-dovere di compiere di propria iniziativa tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli (cfr. 3 Cass., sez. V, 19.2.2014, n. 18997, rv. 263168; Cass., sez. II, 25.9.2014, n. 40583, rv. 260364; Cass., sez. VI, 11.4.2007, n. 18459, rv. 236420). Nel ribadire tali principi, il Supremo Collegio, con motivazione del tutto condivisibile, ha, altresì, precisato che nel giudizio abbreviato le annotazioni e le relazioni di polizia giudiziaria presenti nel fascicolo sono utilizzabili anche quando facciano riferimento, in tutto O in parte, al contenuto di atti non ritualmente depositati dal pubblico ministero ex art. 416, c.p.p. (cfr. Cass., sez. II, 10.5.2011, rv. 32519). Appare, pertanto, evidente come la sentenza oggetto di ricorso sia del tutto immune dai vizi denunciati, avendo la corte territoriale fondato la sua decisione sull'attestazione con cui la polizia giudiziaria operante dava atto che le persone offese e GU Germana, dopo avere visionato attentamente e separatamente un album contenente centodue riproduzioni fotografiche di soggetti dediti alla perpetrazione di truffe in danno di persone anziane, avevano riconosciuto in termini di assoluta certezza ("al cento per cento") nell'effige rappresentante il SO l'autore dei reati consumati in loro danno, senza che la mancata allegazione agli atti del suddetto album fotografico possa inficiare il valore probatorio di tale attestazione. La corte territoriale, peraltro, con motivazione approfondita e immune da vizi, ha effettuato anche una valutazione (positiva) in ordine all'attendibilità del riconoscimento fotografico, evidenziando, da un lato come esso sia intervenuto il giorno stesso dei fatti, ad opera delle persone in precedenza indicate, che si sono espresse in termini di assoluta certezza, dall'altro come sia del tutto giustificabile che queste ultime non abbiano 4 notato una cicatrice sulla fronte dell'autore dei reati in questione, posto che quest'ultimo indossava un berretto con visiera, idoneo ad occultare l'eventuale presenza di una cicatrice sulla fronte, deducendone, secondo un percorso motivazionale assolutamente coerente, rispetto al quale le censure del ricorrente peccano di evidente genericità, l'inutilità di ulteriori accertamenti per affermare la responsabilità del SO.
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 3.6.2015. Il Consigliere Estensore Il Presidente Stefans Tana DEPORTATA IN CANCELLERIA addi 22 OTT 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmele Lanzuise um 5